SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24/25 del 2024

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Speciale – “Revisione del sistema sanzionatorio tributario”

 

 

D.Lgs. “Revisione del sistema sanzionatorio tributario”

D.Lgs. 14/06/2024, n. 87

 

Tutte le novità 

 

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024 nel sistema sanzionatorio tributario

Il testo del Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Il decreto delegato è composto da 7 articoli, e, tranne che per le norme di carattere penale, subito applicabili, troverà applicazione per le violazioni poste in essere dal 1° settembre 2024.

Quindi, dallo scorso 29 giugno 2024, sul versante penale, si applicano, ad esempio, le nuove e specifiche cause di non punibilità per le fattispecie delittuose in materia di versamenti di cui agli artt. 10-bis e 10-ter.

 

Dal vecchio al nuovo 

Il testo a fronte, ante e post modifiche, dei Decreti Legislativi:

  • n. 471/1997 – Artt. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 e 15
  • n. 472/1997 – Artt. 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16-bis, 17 e 21
  • n. 74/2000 – Artt. 1, 10-bis, 10-ter, 10-quater, 12-bis, 13, 13-bis, 19, 20 e 21

 

Reati tributari riscossivi – Cause di non punibilità

La Suprema Corte recepisce le novità introdotte dalla revisione dei reati tributari

Reato di omesso versamento di IVA (ma anche di omesso versamento di ritenute) e crisi di liquidità per mancati incassi per inadempimento dei clienti: nuove prospettive difensive anche per effetto del nuovo quadro normativo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione III Penale – Sentenza n. 30532 del 25 luglio 2024: «PENALE TRIBUTARIO – Reati tributari – Reati riscossivi – Delitti di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis) e omesso versamento di IVA (art. 10-ter) – Nella specie – Reato di omesso versamento dell’IVA – Crisi di liquidità – Rappresentante legale di una S.r.l. impossibilitata a far fronte agli obblighi di versamento per la situazione di crisi dell’impresa determinata da ingenti inadempimenti del cliente, unico committente – Mancato incasso dell’IVA per inadempimento dei clienti -Rilevanza – Richiamo alla novella di cui all’art. 13, comma 3-bis del D.Lgs. n. 74/2000 per la non punibilità per crisi non transitoria di liquidità – Fattispecie di annullamento con rinvio della sentenza di condanna, che non ha tenuto in debito conte dell’impossibilità di far fronte ai versamenti in ragione dei mancati pagamenti della controparte commerciale, unico committente (“gigante” della metallurgia in crisi, sito in Taranto) – Art. 10-ter, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74»

 

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Approvato in via preliminare il Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali

Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali – (Decreto legislativo)

Il Consiglio dei Ministri, di lunedì 22 luglio 2024, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato in esame preliminare un legislativo relativo al testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali che persegue la finalità di:

  • puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;
  • coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;
  • abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Il testo unico (in esame preliminare) raccoglie: i principi generali e le disposizioni sanzionatorie contenuti nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione; le leggi d’imposta in materia di registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone Rai; le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Le disposizioni vigenti sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui sia stato necessario. In particolare, sono trasfuse le disposizioni relative alla disciplina sanzionatoria sostanziale di riferimento dei singoli tributi erariali; la disciplina relativa a profili diversi (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d’ambito, negli altri rispettivi testi unici attuativi della delega.

Il testo tiene conto, altresì, delle modifiche recate dal decreto legislativo concernente la riforma del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale – in attuazione dell’articolo 20 della legge delega n. 111 del 2023 – approvato nella riunione del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 2024.

Scarica lo Schema di T.U. delle sanzioni tributarie, amministrative e penali – (Bozza di Decreto legislativo) – Esaminato in via preliminare nel Cdm del 22/07/2024

 

 

 




Le novità del D.Lgs. per la revisione del sistema sanzionatorio tributario

Il Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024, è stato emanato ai sensi dell’art. 20 della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), che provvede alla revisione complessiva del sistema sanzionatorio tributario.

L’articolo 20 della legge n. 111 del 2023 reca i princìpi e i criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto, di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali.

L’obiettivo è quello di raggiungere una maggiore integrazione tra sanzioni amministrative e penali, evitando forme di duplicazione non compatibili con il divieto di bis in idem e, al contempo, di ridurre l’afflittività delle sanzioni, amministrative, penali e tributarie, abbandonando le cc.dd. “maxi-multe”, soprattutto con riferimento alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive.
Il decreto incide su diverse disposizioni contenute nei decreti legislativi nn. 74 del 2000, 471 e 472 del 1997, che disciplinano il sistema sanzionatorio penale e amministrativo.
Il provvedimento è composto da 7 articoli, e, tranne che per le norme di carattere penale, troverà applicazione per le violazioni poste in essere dal 1° settembre 2024 in poi.
Il filo conduttore della riforma è rappresentato dall’abbassamento delle sanzioni rendendo il sistema repressivo più in linea con il principio di proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità dell’illecito.

Le principali novità introdotte riguardano:

Crediti inesistenti e non spettanti ed il loro utilizzo

Il decreto introduce all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 74/2000 due nuove lettere, g-quater) e g-quinquies), le quali, per le finalità di cui al medesimo decreto, precisano, rispettivamente, la definizione di “crediti inesistenti” e di “crediti non spettanti”.

Per crediti inesistenti si intendono:

  •  i crediti che mancano, in tutto o in parte, dei requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;
  •  i crediti i cui requisiti oggettivi e soggettivi, di cui al n. 1, sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

In caso di utilizzo di un credito inesistente, l’art. 13, co. 5, D.Lgs. n. 471/97 dispone che si applica la sanzione pari al 70% del credito utilizzato in compensazione.

I crediti non spettanti sono quelli:

  • fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;
  • che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;
    utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

Sanzioni penali

La riforma, dal punto di vista penalistico, si conforma agli orientamenti giurisprudenziali in materia di non punibilità, venendo maggiormente incontro alle esigenze di chi non riesce a pagare quanto dovuto per cause di forza maggiore e di chi, invece, decida di regolarizzare la propria posizione, a seguito del mancato versamento. È prevista una maggiore severità in caso di comportamenti fraudolenti oppure omissivi. La ratio, infatti, è colpire gli evasori, venendo incontro ai contribuenti che si trovano in difficoltà.

Cause di non punibilità

In caso di omessi versamenti di IVA e ritenute, potrebbero venire in rilievo delle cause di non punibilità in presenza di determinati presupposti:

  • deve trattarsi di un’ipotesi di rateazione del debito tributario oggetto di contestazione;
  • il contribuente non ha potuto versare l’IVA o le ritenute dovute per cause di forza maggiore ad esso non imputabili;
  • devono verificarsi crisi di liquidità non transitorie e oggetto di accertamento giudiziale.

Si andrà, invece, a colpire chi compie “comportamenti fraudolenti, simulatori ed omissivi a danno del Fisco”.

I reati di omesso versamento delle ritenute e di omesso versamento IVA (art. 10-bis e 10-ter, D.Lgs. n. 74/00) si realizzano al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. 

Si prevede che non sia punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall’amministrazione competente mediante circolari, interpelli o consulenze, provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell’imposta dovuta, sempreché la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria.

È esclusa anche la punibilità dei reati di riscossione per i contribuenti che non siano in regola con il fisco per cause a loro non imputabili. Il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell’autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

Sequestro finalizzato alla confisca

Si prevede una limitazione dell’ambito applicativo del sequestro finalizzato alla confisca, per cui non si potrà procedere allo stesso, se non in presenza di rischi concreti di dispersione del patrimonio. La necessità di ricorrere a sequestro e confisca può essere determinata presuntivamente, tenendo conto delle condizioni economiche del debitore e della gravità del reato commesso.
Non sarà necessario procedere al sequestro nel caso in cui, invece, il reo stia regolarizzando la sua posizione debitoria, se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.

Dimezzamento delle sanzioni e non applicazione di pene

Un ulteriore alleggerimento del carico afflittivo è previsto nei casi in cui il debitore, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, provveda ad estinguere il debito, oppure si accordi con l’amministrazione per una rateizzazione dello stesso. Infatti, le pene per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto. Quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione, mediante rateizzazione, anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all’accertamento, l’imputato ne dà comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l’Agenzia delle entrate con indicazione del relativo procedimento penale.

Recidiva

Qualora il contribuente, dopo 3 anni dalla condanna passata in giudicato o divenuta inoppugnabile, compia una violazione analoga a quella precedente, gli verrà inflitta una sanzione raddoppiata.

Sanzioni in caso di omessa e infedele dichiarazione dei redditi

Riduzioni delle sanzioni massime

In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, le sanzioni massime sono ridotte dal 140% al 120% delle imposte dovute.
Altra riduzione riguarderà i casi di presentazione della dichiarazione oltre il termine di 90 giorni. In questo caso se la dichiarazione viene presentata in ritardo, ma comunque prima di eventuali accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, si applica, sull’ammontare delle imposte dovute, la sanzione prevista per l’omesso versamento (che dal 30% passa al 25%) aumentata al triplo (75%).

Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, viene, inoltre, prevista una sanzione fissa del 70%, con un minimo di 150 euro in caso di dichiarazione infedele. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

Ravvedimento operoso

Altra novità è rappresentata dalla possibilità di applicare, anche in caso di ravvedimento operoso, il “cumulo giuridico” che consente, a fronte di più violazioni, di scontare una sanzione unica debitamente aumentata mediante le regole dettate dal nuovo articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997.

Rapporti tra procedimento penale e processo tributario e ne bis in idem

Uno degli obiettivi della riforma è infatti evitare il “bis in idem”, ovvero che il contribuente sia chiamato a rispondere davanti a un giudice per lo stesso reato. La norma infatti stabilisce che «Quando, per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l’autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva».

Con l’introduzione delle nuove disposizioni, nell’ambito di procedimenti concernenti i reati di cui al D.Lgs. n. 74/2000, il giudice deve tenere in considerazione le definizioni raggiunte in sede amministrativa e giudiziaria concernenti i medesimi fatti. In particolare, il nuovo articolo 20 del citato decreto sancisce che le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi come oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l’azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato. Al novellato articolo 21-bis è previsto, altresì, che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, abbia, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, relativamente ai fatti accertati. Inoltre, introducendo il nuovo articolo 21-ter, il decreto rafforza il divieto di duplicazione dei procedimenti e delle sanzioni nei confronti della medesima persona.

Le sanzioni a società ed enti con o senza personalità giuridica

Il decreto interviene anche sul decreto legislativo n. 472/1997, prevedendo, tra l’altro, che la disciplina delle violazioni e delle sanzioni tributarie deve essere improntata anche ai principi di proporzionalità e offensività. Il nuovo articolo 2 sancisce che la sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica, di cui agli articoli 5 e 73 del Tuir, è esclusivamente a carico della società o dell’ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal Codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica. Nel caso in cui si dimostri che la persona giuridica, la società o l’ente privo di personalità giuridica sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.

Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Si prevede un’attenuazione delle sanzioni tributarie in caso di reddito dichiarato inferiore a quello accertato o in caso di un’imposta inferiore a quella dovuta o di un credito superiore a quello spettante: in tale caso si applicherà la sanzione amministrativa del 70% della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di 150 euro. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione si rilevano indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
Nel caso in cui non siano dovute imposte, le sanzioni possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. È punito con una sanzione pari al 50% del tributo chi effettua cessioni di beni senza addebito d’imposta, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna.

Link al testo del Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111». Il provvedimento è entrato in vigore il 29 giugno 2024. Tuttavia, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

Fonte: Ufficio per il programma di Governo, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sito www.programmagoverno.gov.it




Sistema sanzionatorio tributario. In Gazzetta il decreto legislativo per la revisione

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2024 il Decreto Legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111». Il provvedimento è entrato in vigore il 29 giugno 2024. Tuttavia, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

 

Il Decreto Legislativo si compone dei seguenti articoli:

Art. 1 – Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali

Art. 2 – Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

Art. 3 – Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

Art. 4 – Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti

Art. 5 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 6 – Disposizioni finanziarie

Art. 7 – Entrata in vigore

 

Il decreto delegato apporta modifiche alle norme in materia di violazioni e sanzioni tributarie di cui:

  • al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.»;
  • alle disposizioni attuative del codice di procedura penale, D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271;
  • al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
  • al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;
  • al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, recante: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’art. 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662»;
  • al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 , recante: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. »;
  • al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, recante: «Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell’art.3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.».



Sistema sanzionatorio tributario. Approvato via definitiva il decreto legislativo per la revisione

Il Consiglio dei Ministri di venerdì 24 maggio 2024,  su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato in via definitiva un decreto legislativo relativo alla revisione del sistema sanzionatorio tributario.

In attesa del testo definitivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  preleva la bozza del decreto legislativo.

Questo il link: https://www.finanzaefisco.com/wp-content/uploads/SCSanz.pdf

 




Schema “preliminare” di decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario. Trasmesso alle Commissioni parlamentari

Trasmesso il 14 marzo 2023, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 21 febbraio 2024, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio tributario (144)».

Lo schema di decreto delegato apporta modifiche alle norme in materia di violazioni e sanzioni tributarie di cui:

  • al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante: «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.»;
  • alle disposizioni attuative del codice di procedura penale, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
  • al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;
  • al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante: «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;
  • al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’art. 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.»;
  • al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.»;
  • al sistema delle violazioni e sanzioni dei tributi contemplati dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante: «Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell’art.3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.».

Si evidenzia come alcune disposizioni dello schema di decreto recepiscono alcune indicazioni della giurisprudenza di cassazione.

Nello specifico:

– L’art. 1, comma 1, lett. a) del decreto, introduce all’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 74/2000 la lettera g-quater), la quale fornisce la definizione dei crediti non spettanti e dei crediti inesistenti, recependo, in tal modo, la distinzione effettuata in giurisprudenza tra le due tipologie di crediti (Cass. nn. 34443/2021; 34444/2021; 34445/2021).

– L’art. 2, comma 1, lett. d) del decreto, modificando l’art. 6, comma 6 del decreto legislativo n. 471/1997, – il quale prevede l’applicazione di una sanzione attenuata in misura fissa per le ipotesi di detrazione esercitata dal cessionario/committente con riferimento alle operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad Iva, laddove il cedente/prestatore abbia comunque assolto l’Iva addebitata in rivalsa – recepisce l’indirizzo della Corte di Cassazione – sentenza n. 8589 del 16 marzo 2022 che, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia Europea, ammette il diritto alla detrazione dell’IVA effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione realizzata, e non anche di quella semplicemente indicata in fattura.

– L’art. 2, comma 1, lett. d) del decreto, modificando l’art. 6, comma 8 del decreto legislativo n. 471/1997 – che sanzione il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente – recepisce la giurisprudenza della Cassazione (Cass. 37255/2022, 27669/2022, 23256/2018, 15303/2015, 1306/2016, 26183/2014), secondo cui, oltre alla verifica che la fattura sia stata emessa, il controllo richiesto al cessionario o al committente è intrinseco al documento, in quanto limitato alla regolarità formale della fattura e, dunque, alla verifica dei requisiti essenziali individuati nell’art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972.

– L’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto, introducendo all’art. 2 del decreto legislativo n. 471/1997 il comma 2-bis, – il quale prevede che la sanzione relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica, sia esclusivamente a carico della società o ente – recepisce la giurisprudenza in tema di società ed enti costituiti ai fini illeciti (Cass. n. 3343/2022).

– L’art. 3, comma 1, lett. b) del decreto, introducendo all’art. 3, del decreto legislativo n. 472/1997 il comma 3-bis – il quale statuisce che la disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata al principio di proporzionalità e offensività – recepisce la giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. 4806/2021, 18367/2021, 14795/2022, 35585/2022).

– L’art. 3, comma 1, lett. d) del decreto, modificando il comma 3 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 472/1997 – il quale prevede l’aumento della sanzione- fino al doppio in caso di recidiva – recepisce gli orientamenti giurisprudenziali in tema id recidiva e di violazioni della stessa indole (Cass. nn. 1181/2020; 19875/2020; 13742/2019; 13330/2019; 13329/2019).

– L’art. 3, comma 1, lett. d) del decreto, modificando il comma 4 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 472/1997 – il quale prevede una riduzione fino ad un quarto della sanzione applicabile, ovvero l’aumento fino alla metà nei casi di particolare gravità della violazione – recepisce la sentenza della Corte costituzionale n. 46/2023 in tema di proporzionalità.

Atti del Governo

Link al testo dell’atto del Governo n. 144 recante: «Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (144)».

All’atto è coordinato dalle relazioni (illustrativa e tecnica), dall’’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dall’analisi tecnico-normativa (ATN)




Al via la revisione del sistema sanzionatorio tributario | Il Cdm approva uno schema di D.Lgs. (esame preliminare)

Il Consiglio dei ministri di mercoledì 21 febbraio 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), provvede alla complessiva revisione del sistema sanzionatorio tributario.

Gli ambiti di intervento del decreto delegato riguardano:

  • le disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali, con l’integrazione fra le diverse fattispecie sanzionatorie, la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, l’introduzione di meccanismi di compensazione tra le sanzioni da irrogare e quelle già irrogate (divieto del “bis in idem”) e la riduzione delle sanzioni;
  • le sanzioni penali, con particolare riferimento alla revisione dei profili sanzionatori per gli omessi versamenti non reiterati;
  • le sanzioni amministrative, prevedendo una maggiore proporzionalità tra le sanzioni rispetto alle condotte contestate, ferma restando la maggiore rilevanza di comportamenti fraudolenti, e realizzando una revisione della disciplina della recidiva dei cumuli e delle continuazioni.

Link al testo dello schema di decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario