Migrazione delle Onlus verso il RUNTS. Iscrizione entro il 31  marzo 2026

Dal primo gennaio 2026 l’Anagrafe unica delle Onlus, tenuta dall’Agenzia delle Entrate è stata soppressa.

Entro o non oltre il 31 marzo 2026 le Onlus già iscritte all’Anagrafe, che intendono continuare ad operare come enti del Terzo settore e mantenere il diritto al contributo del cinque per mille dovranno presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106.

Entro il medesimo termine, le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017.

Si ricorda inoltre che le Onlus che non si iscrivono al RUNTS sono tenute a devolvere il patrimonio, in ragione della perdita della qualifica, richiedendo il preventivo parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Modalità di presentazione dell’istanza

 

L’ente interessato potrà presentare apposita istanza di iscrizione al RUNTS esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato raggiungibile al seguente link (https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/), accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante della Onlus interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la Onlus medesima.

Per le Onlus con personalità giuridica la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio.

L’iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell’istruttoria dell’Ufficio RUNTS competente.

 

Iscrizione al RUNTS

 

Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106, con la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, la Onlus interessata dovrà indicare, tra l’altro, la sezione nella quale intende essere iscritta allegando:

Inoltre, si ricorda che – sulla base dei documenti di prassi adottati dal Ministero con Note del 2 novembre 2020 n. 11560 e del 22 dicembre 2023 n. 14432 – laddove dagli ultimi due bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato due dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l’Organo di controllo.

La nomina dell’Organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione (art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017).

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in luogo dell’atto costitutivo e dello statuto, dovranno allegare il regolamento di cui all’articolo 14 del D.M. 106/2020.

 

Contributo cinque per mille

 

Ai fini della percezione del contributo sarà necessario che l’ente interessato, anche a seguito dell’iscrizione al RUNTS, comunichi attraverso il sistema RUNTS i dati necessari per il pagamento del contributo del cinque per mille, secondo i termini e le modalità reperibili nella sezione “Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore”.




Terzo settore: dal 2026 fiscalità “a regime”. Dalle regole per l’iscrizione al Registro unico nazionale al “test di non commercialità” | Focus sui regimi forfetari

È online sul sito delle Entrate la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, con cui l’Agenzia fornisce le prime indicazioni sulle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore (Cts). In particolare, il documento di prassi fornisce chiarimenti sulle modalità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui nuovi criteri di non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli enti e sulle disposizioni in materia di Iva. Il testo, firmato oggi dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori nel corso della “consultazione pubblica” che si è chiusa lo scorso 23 gennaio.

 

Le modalità d’iscrizione al Runts

 

Con riferimento alle Onlus, il Codice del Terzo settore ha disposto l’abrogazione della relativa Anagrafe. Gli enti che erano iscritti all’Anagrafe delle Onlus allo scorso 31 dicembre e che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore (Ets) devono presentare la domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni del Codice, nonché degli ultimi due bilanci approvati. Se la domanda viene accolta, l’ente acquisisce, senza soluzione di continuità, la qualifica di Ets con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta (quindi dal 1° gennaio 2026 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

 

Il test di non commercialità

 

Uno dei pilastri delle novità previste per il Terzo settore riguarda i criteri per stabilire se un’attività di interesse generale sia commerciale o meno ai fini IRES. Il principio base è che le attività sono considerate non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi. È comunque previsto un margine di tolleranza: l’attività resta infatti non commerciale anche se i ricavi non superano i costi di oltre il 6% per un massimo di tre periodi d’imposta consecutivi. Sul punto, il documento di prassi, che presenta diverse casistiche concrete, spiega che gli enti con proventi inferiori a 300mila euro possono valutare la non-commercialità in modo unitario sull’insieme delle attività svolte.

 

Offerta Benvenuto 2026

 

Nuovi regimi forfettari con soglia a 85mila euro

 

La circolare fornisce anche istruzioni dettagliate sui regimi di tassazione semplificata. In particolare, per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale entra in vigore il nuovo regime forfettario (Art. 86 CTS). Per poter accedere al regime agevolativo l’ente deve essere iscritto al Runts nella sezione speciale prevista per APS e OdV e nel periodo d’imposta precedente deve aver percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 85mila euro. Il 2026 è il primo anno di applicazione del regime forfetario e, quindi, gli enti potranno decidere di accedervi qualora ritengano di conseguire, nel medesimo periodo d’imposta, proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 85mila euro. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 febbraio 2026)

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 19 febbraio 2026, con oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IVA – TERZO SETTORE – Ets e Runts – Criteri di non commercialità IRES e qualificazione fiscale – Decorrenza Titolo X CTS dal 2026 – Abrogazione regime ONLUS e soppressione anagrafe – Nuovo regime forfettario per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale (Art. 86 CTS) – Semplificazioni e regole IVA per ODV/APS – Primi chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore – Artt. 79, 86, 102 e 104 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 (CTS)




Bilancio d’esercizio per gli Enti del Terzo Settore. Pubblicata la Checklist Assirevi

Assirevi ha pubblicato nella apposita sezione “Checklist” del sito web: http://www.assirevi.com, la lista di controllo integrativa dei principi di redazione del bilancio d’esercizio per gli Enti del Terzo Settore, ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni previste dal principio contabile OIC 35 e successivi emendamenti, volto a recepire le specificità del settore italiano no-profit nei loro bilanci.

La lista è stata elaborata da Assirevi, per tenere conto di quanto previsto dall’OIC 35, emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità, che tratta gli aspetti contabili e la connessa informativa per gli Enti del Terzo Settore alla luce delle specifiche disposizioni ad essi relative. La lista è da leggersi congiuntamente con la “Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio (Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile)”, ove compatibile.

Le liste di controllo sono presentate in file formato word scaricabili dal sito di Assirevi al fine di consentirne un più agevole utilizzo “sul campo” da parte degli operatori interessati, che potranno compilare digitalmente e stampare, in base alle specifiche necessità, i file in esso contenuti.

 

 

Vedi anche:

Il principio contabile OIC n. 35 rivolto agli ETS emanato nel febbraio 2022 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 2 marzo 2023

Link diretto al pagine dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2023-03-02-OIC-35-ETS-testo-consolidato.pdf

“Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore». (Link al sito: www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 




Estese le semplificazioni di prima applicazione per l’OIC 35 sugli enti del terzo settore

Tutti gli enti del terzo settore (ETS) che per la prima volta redigeranno il loro bilancio in base al nuovo principio contabile OIC 35 potranno utilizzare le semplificazioni di prima applicazione previste nel provvedimento. Lo ha comunicato l’OIC, Organismo Italiano di Contabilità, pubblicando gli emendamenti al medesimo principio contabile.

L’OIC 35, volto a recepire le specificità del settore italiano no-profit nei loro bilanci, è stato approvato dall’OIC nel febbraio dello scorso anno. Il testo originario prevedeva, solo per coloro che utilizzavano l’OIC 35 nel bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2021, alcune disposizioni di prima applicazione. In particolare consentiva loro di non presentare il bilancio comparativo del precedente esercizio e, nel caso di applicazione prospettica, di non rilevare al fair value le transazioni non sinallagmatiche (quelle per le quali non è prevista una controprestazione) intervenute nel corso dell’esercizio se la stima del fair value risultava eccessivamente onerosa. Le semplificazioni sono ora state estese, appunto, a tutti gli enti che per la prima volta applicheranno l’OIC 35 per redigere il loro bilancio.

L’OIC 35 disciplina i criteri per:

(i) la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto; e (ii) la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore. Sono state espressamente indicate le specificità degli enti del Terzo Settore per le quali le regole contabili ordinarie avrebbero fornito una rappresentazione contabile non appropriata con la finalità non lucrativa degli ETS e la normativa di riferimento prevista per i loro bilanci. Invece, per tutte le altre operazioni, per le quali non è stata prevista una disciplina specifica, si applicano le regole ordinarie di rilevazione e valutazione dei principi contabili OIC in vigore.

Il principio contabile nella parte dispositiva contiene previsioni specifiche in tema di:

  • postulati di bilancio indicando i destinatari primari del bilancio e regole per la valutazione della continuità aziendale di un soggetto ETS;
  • transazioni non sinallagmatiche che rappresentano un aspetto rilevante degli ETS, tra le quali assume particolare rilievo il modello contabile previsto per quelle vincolate;
  • quote associative e apporti da soci fornitori dando indicazioni sull’iscrizione e sulla rilevazione degli stessi;
  • svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali prevedendo che ai fini della determinazione del valore d’uso gli ETS usano l’approccio semplificato previsto dall’OIC 9. (Così, comunicato stampa dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) del 2 marzo 2023)

 

Link al testo del principio contabile OIC n. 35 rivolto agli ETS emanato nel febbraio 2022 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 2 marzo 2023

Link diretto al pagine dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2023-03-02-OIC-35-ETS-testo-consolidato.pdf

 

Vedi anche:

“Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore». (Link al sito: www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 




Trasmigrazione al registro unico Terzo settore e personalità giuridica del Ente del Terzo. I chiarimenti in merito all’iscrizione al Runts per “silenzio assenso”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso la nota n. 18655 del 2 dicembre 2022, con la quale fornisce chiarimenti in merito ai casi di enti, già dotati di personalità giuridica, per i quali, dopo la trasmigrazione, siano inutilmente trascorsi senza alcun provvedimento espresso o anche senza alcuna interlocuzione con il competente Ufficio del RUNTS, i termini procedimentali di 180 giorni di cui all’art. 54 del Codice del Terzo settore (al netto della sospensiva prevista dall’ultimo periodo del comma 2 del citato articolo del CTS).




Enti del terzo settore e bilancio d’esercizio: il punto sulle decorrenze, per tipologia di ente, delle nuove regole

Con nota n. 5941 del 5 aprile 2022, il Ministero del lavoro ha diffuso nuovi chiarimenti sulle problematiche relative all’applicazione dell’art. 13, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore”, il quale impone agli enti del Terzo settore, fatte salve le specifiche disposizioni, l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, salva la facoltà per gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro di redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

Link alla nota del Ministero del lavoro n. 5941 del 5 aprile 2022, con oggetto: Ordinamento contabile degli enti del Terzo settore. Articolo 13 del D.Lgs. n.117/2017. Chiarimenti.

In allegato alla nota 5941/2022:

  • nota ministeriale n. 19740 del 29 dicembre 2021, dedicata all’applicabilità anche alle ONLUS dei modelli di bilancio contenuti nel D.M. n. 39 del 5 marzo 2020;
  • nota ministeriale n. 11029 del 2 agosto 2021, dedicata alla approvazione del bilancio sociale 2020 da parte di Fondazioni/Onlus non ancora trasformate in ETS;
  • nota ministeriale n. 5176 del 16 aprile 2021, concernente i profili temporali dell’obbligo di redazione del bilancio sociale.

 

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 




L’Oic approva il principio contabile OIC 35 sugli enti del terzo settore (Ets)

Il Consiglio di Gestione dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha approvato il principio contabile OIC 35 volto a recepire le specificità del settore italiano no-profit nei loro bilanci. Gli ETS rappresentano un comparto in costante crescita nell’economia italiana. (Link al sito: https://www.fondazioneoic.eu)

Il principio contabile è stato predisposto a seguito dell’incarico ricevuto dal Ministero dell’Economia e Finanze, sentito il Ministero del Lavoro, con cui si chiedeva all’OIC di effettuare una valutazione delle problematiche contabili specifiche degli ETS per eventualmente integrare il corpo dei principi contabili vigenti.

L’emanazione del principio contabile OIC 35 conclude un lungo lavoro di preparazione che ha coinvolto, come di consueto nell’emanazione degli standard, tutti gli stakeholders interessati alla materia.

La complessità e la novità della materia riguardante la rappresentazione contabile degli enti appartenenti ad un settore così esteso e rilevante per l’economia del Paese, ha portato l’OIC a programmare fin da ora una fase di post implementation review con l’obiettivo di mettere a fuoco i più rilevanti problemi applicativi sui quali eventualmente intervenire con ulteriori documenti specifici.

L’OIC 35 disciplina i criteri per:

(i) la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto; e

(ii) la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore. Sono state espressamente indicate le specificità degli enti degli ETS per le quali le regole contabili ordinarie avrebbero fornito una rappresentazione contabile non appropriata con la finalità non lucrativa degli ETS e la normativa di riferimento prevista per i loro bilanci. Invece, per tutte le altre operazioni, per le quali non è stata prevista una disciplina specifica, si applicano le regole ordinarie di rilevazione e valutazione dei principi contabili OIC in vigore.

Il principio contabile nella parte dispositiva contiene previsioni specifiche in tema di:

  • postulati di bilancio indicando i destinatari primari del bilancio e regole per la valutazione della continuità aziendale di un soggetto ETS;
  • transazioni non sinallagmatiche che rappresentano che un aspetto rilevante degli ETS, tra le quali assume particolare rilievo il modello contabile previsto per quelle vincolate;
  • quote associative e apporti da soci fornitori dando indicazioni sull’iscrizione e sulla rilevazione degli stessi; e
  • svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali prevedendo che ai fini della determinazione del valore d’uso gli ETS usano l’approccio semplificato previsto dall’OIC

Il principio contabile è corredato da quattro Appendici, parti integranti del principio, nelle quali si riportano gli schemi di stato patrimoniale e rendiconto gestionale, le informazioni che devono essere fornite nella relazione di missione e le definizioni previste dal decreto ministeriale.

(Così, comunicato stampa dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) del 3 febbraio 2022)

 

Vedi anche:

 

Estese le semplificazioni di prima applicazione per l’OIC 35 sugli enti del terzo settore

Link al testo del principio contabile OIC n. 35 rivolto agli ETS emanato nel febbraio 2022 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 2 marzo 2023

Link diretto al pagine dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2023-03-02-OIC-35-ETS-testo-consolidato.pd

 

“Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore». (Link al sito: www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 




Al via il portale del “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” (RUNTS)

 

“Si completa un altro passaggio fondamentale della riforma del Terzo Settore: il sistema del RUNTS, previsto dall’art. 45 del Codice del Terzo Settore, è online da oggi per gli uffici RUNTS del Ministero, delle Regioni e delle province autonome, da domani per la presentazione di richieste di iscrizione da parte degli enti finora non iscritti ai preesistenti registri.

Il Registro, frutto della collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Unioncamere, che gestisce oggi il Registro delle Imprese, sostituirà i registri delle Associazioni di promozione sociale APS, delle Organizzazioni di volontariato ODV e l’anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore e consentirà l’iscrizione a nuove tipologie di enti.

Un passo in avanti, dunque, lungo la strada della digitalizzazione e della fruibilità dei servizi offerti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a favore dei numerosi soggetti che operano nel Terzo Settore italiano e a tutti i cittadini.

Di recente, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha posto in evidenza la capacità di risposta, la presenza di prossimità durante la pandemia e la resilienza dimostrate dal Terzo Settore nell’ultimo biennio: “Per il nostro Paese – ha detto – si tratta di un comparto che ha una marcia in più”.

Accedendo dal portale pubblico:

  • Da oggi: Ministero, Regioni e province autonome iniziano il trasferimento dei dati degli enti già iscritti ai rispettivi registri delle ODV e delle APS al 22 novembre 2021 sul nuovo sistema informativo; dal 22 febbraio 2022, inizieranno le verifiche delle singole posizioni da parte degli appositi uffici del RUNTS operanti presso il Ministero, le regioni e le province autonome, che dovranno concludersi, al più tardi, entro il mese di ottobre 2022.

  • Da domani 24 novembre, gli enti non ancora inseriti nei precedenti registri e che quindi non sono oggetto di trasferimento, potranno chiedere l’iscrizione ad una delle sezioni del RUNTS, accedendo tramite SPID o CIE alle apposite funzioni del “Front Office”, inserendo le informazioni e allegando i documenti previsti. Da oggi non è invece più possibile richiedere l’iscrizione ai registri delle ODV e delle APS e all’anagrafe delle Onlus. Per gli enti già iscritti all’anagrafe delle Onlus saranno messe a punto, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, specifiche indicazioni per perfezionare l’iscrizione nel RUNTS.

  • Tra alcuni mesi tutti i cittadini potranno consultare gli statuti, i bilanci, le informazioni previste dalla legge relativamente agli enti iscritti, che dovranno assicurarne periodicamente l’aggiornamento attraverso il sistema. Nel frattempo saranno rese disponibili ulteriori funzionalità per la consultazione semplificata delle informazioni presenti a sistema, che saranno via via estese.

 

(Così, comunicato del 23 novembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale pubblicato nel sito web: https://www.lavoro.gov.it/)

 

 

Per saperne di più:

 

Calendarizzato l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Parte dal 23 novembre 2021

Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 ottobre 2021, n. 561

 

Si ricorda che le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro sono disciplinate, in attuazione dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dal Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 251 del 21 ottobre 2020).

Il D.M. 106 reca 3 Allegati tecnici, A, B, e C, che ne costituiscono parte integrante, e quattro appendici in formato excel: queste rappresentano il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del R.U.N.T.S. (non sono di immediato utilizzo da parte degli enti).

Gli allegati tecnici A, B e C possono essere aggiornati o modificati con decreto del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (art. 40 D.M.), per esigenze tecniche.

Con D.D.G. 344 del 29 luglio 2021 sono stati aggiornati l’allegato tecnico A e le appendici degli allegati tecnici B e C (di seguito gli allegati e le appendici in versione aggiornata

Allegato A (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato B

Allegato C

Allegato B Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato B Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato C Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato C Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)




Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Attivazione dal 23 novembre 2021

A partire dal 23 novembre 2021, inizierà il trasferimento sul nuovo sistema informativo dei dati degli enti già iscritti ai preesistenti registri di settore. Quando tale processo sarà concluso, tutti potranno accedere al RUNTS e consultare atti e informazioni degli Enti del terzo settore iscritti: questi ultimi dovranno aggiornare le informazioni, depositare i bilanci, le modifiche statutarie e gli altri documenti previsti dalla legge.

Gli Enti finora non iscritti ai precedenti registri potranno richiedere, a partire dal 24 novembre 2021, l’iscrizione nel RUNTS. Dal 23 novembre 2021 non potranno essere richieste nuove iscrizioni ai registri APS, ODV e Onlus. (Vedi comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021).




MinLavoro ufficializza l’avvio del Runts

Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(In Gazzetta Ufficiale n. 269 del 11 novembre 2021)

Individuazione della data di avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore

Con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, emanato ai sensi dell’art. 30 del decreto ministeriale 15 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 261 del 21 ottobre 2020), è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine a decorrere dal quale avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS, alla data del giorno antecedente.

Il provvedimento, cui si rinvia, è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione «Pubblicità legale» e alla pagina «Registro Unico Nazionale del Terzo settore» https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Registro-Unico-Nazionale-Terzo-Settore.aspx

Dal 23 novembre 2021, non potranno essere inviate richieste di iscrizione ai registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e all’anagrafe delle Onlus. Per gli enti di nuova iscrizione in una delle sezioni del RUNTS la presentazione delle nuove istanze potrà essere effettuata, esclusivamente in via telematica attraverso il sistema del RUNTS, a decorrere dal 24 novembre 2021.

 




Terzo Settore. Un decreto del Lavoro fissa il termine di avvio del RUNTS

 

 

Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsto dall’art. 45 del Codice del Terzo settore, è destinato a sostituire i registri delle APS, delle ODV e l’anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore.

L’attivazione del RUNTS è prevista per il 23 novembre 2021. A partire da tale data, inizierà il trasferimento sul nuovo sistema informativo dei dati degli enti già iscritti ai preesistenti registri di settore. Quando tale processo sarà concluso, tutti potranno accedere al RUNTS e consultare atti e informazioni degli Enti del terzo settore iscritti: questi ultimi dovranno aggiornare le informazioni, depositare i bilanci, le modifiche statutarie e gli altri documenti previsti dalla legge.

Gli Enti finora non iscritti ai precedenti registri potranno richiedere, a partire dal 24 novembre 2021, l’iscrizione nel RUNTS.

Dal 23 novembre 2021 non potranno essere richieste nuove iscrizioni ai registri APS, ODV e Onlus.

Le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro sono disciplinate, in attuazione dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dal Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 251 del 21 ottobre 2020).

Il D.M. 106 reca 3 Allegati tecnici, A, B, e C, che ne costituiscono parte integrante, e quattro appendici in formato excel: queste rappresentano il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del R.U.N.T.S. (non sono di immediato utilizzo da parte degli enti).

Gli allegati tecnici A, B e C possono essere aggiornati o modificati con decreto del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (art. 40 D.M.), per esigenze tecniche.

Con D.D.G. 344 del 29 luglio 2021 sono stati aggiornati l’allegato tecnico A e le appendici degli allegati tecnici B e C (di seguito gli allegati e le appendici in versione aggiornata

Allegato A (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato B

Allegato C

Allegato B Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato B Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato C Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato C Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – www.lavoro.gov.it

 

Link al Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 con il quale è stata individuata la data di attivazione del RUNTS.




Dai Commercialisti i verbali e procedure dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore

Dopo la pubblicazione da parte delle “Norme di comportamento dell’Organo di controllo degli enti del Terzo settore” (link sito: https://www.commercialisti.it/) il gruppo di lavoro “Principi di comportamento dell’organo di controllo ETS” – Area No Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) – ha elaborato nuovi chiarimenti e utili strumenti di lavoro per l’Organo di controllo negli enti del Terzo settore (Ets). Con il nuovo documento “Verbali e procedure dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore” (link sito: https://www.commercialisti.it/) il CNDCEC rende “operative” le norme tecniche contenute nelle Norme di comportamento fornendo esemplificazioni applicative delle stesse. L’intendimento dei verbali, allineati anche, ove compatibili, con le recenti versioni degli analoghi verbali del collegio sindacale delle società non quotate, è quello di concentrarsi sulla “fase iniziale” degli incarichi.

Oltre ai verbali dell’organo di controllo, incluso anche un format di verbale di nomina dell’organo di controllo, delibera che solitamente compete all’assemblea degli associati.

Più nel dettaglio, i verbali presentati comprendono:

  • Verbale dell’adunanza di assemblea (o dell’organo deputato nelle fondazioni) per la nomina dell’organo di controllo (libro degli associati o aderenti);
  • V.1 Verbale di insediamento dell’organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, contenente tra l’altro:
    • la Dichiarazione di insussistenza di ragioni di incompatibilità o ineleggibilità per la nomina di componente effettivo dell’organo di controllo;
    • la Dichiarazione di accettazione della nomina di componente dell’organo di controllo;
    • la Valutazione delle cause di ineleggibilità e dell’indipendenza;
  • V.2 Verbale di pianificazione dell’attività di vigilanza dell’organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo).

I verbali rappresentano delle esemplificazioni che, in quanto tali, dovranno essere adattate e contestualizzate in funzione delle esigenze e delle circostanze in cui si trovano gli enti e i componenti degli organi.

A questi fini, è importante osservare che i verbali allegati dovranno essere letti nella logica di complessità organizzativa, amministrativa e contabile in cui si trova ad operare l’ente, spesso proporzionale alla dimensione economica e agli interessi mossi dall’attività. Si potranno verificare casi in cui talune, se non molte, tematiche trattate non risultino presenti o pertinenti al caso dell’ETS. .




I Commercialisti pubblicano online il volume “Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato online “Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore».

Il volume, dopo l’introduzione è diviso in cinque capitoli: gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli e piccoli, dal piano dei conti al bilancio (e viceversa), deposito e tempistica di approvazione, il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti del Terzo Settore. Conclude una approfondita bibliografia sulla materia.

L’interesse dei professionisti e, nello specifico, della categoria dei commercialisti per gli enti non lucrativi è fatto noto e risaputo. Si tratta di un interesse, morale oltre che professionale, che coinvolge, secondo le ultime rilevazioni Istat, una platea in continua espansione di circa 350.000 organizzazioni e capace di dare lavoro a circa 1,1 milione di persone. La gamma delle organizzazioni non profit risulta estremamente eterogenea per attività e organizzazione, coinvolgendo strutture articolate su base federativo a livello nazionale e internazionale come piccole realtà associative, sorte su impulso spesso personale o di gruppi di persone desiderose di apportare un proprio contributo allo sviluppo (sostenibile) della società civile e delle comunità di riferimento.

Nella particolare fase di congiuntura economico-sociale, segnata dall’emergenza pandemica e dai conseguenti disagi che la stessa ha creato nella gestione dei servizi “essenziali”, il Terzo settore è chiamato in via rafforzata a ricoprire un ruolo di sussidiarietà rispetto alla pubblica amministrazione che la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 ha voluto recentemente ribadire, richiamando il ruolo proattivo che le organizzazioni, in particolare gli enti del Terzo settore, dovrebbero ricoprire nel produrre servizi di interesse generale per le realtà locali a fianco della pubblica amministrazione.

La particolarità della normativa e la difficoltà sostanziale, in molti casi, nel trasporre schemi e paradigmi propri del mondo societario al mondo non profit ha già creato da tempo, anche all’interno della categoria, una “specializzazione” per molti professionisti che operano nel settore, tendenza che sicuramente sarà enfatizzata in futuro con l’evoluzione normativa in atto. Il  al centro di questo volume è, fatta eccezione per taluni atti destinati a specifiche figure giuridiche, il primo reale atto normativo che concerne la disciplina del bilancio di enti di diritto privato non lucrativi.

La finalità del decreto consiste nel definire la “modulistica” di cui all’art. 13, comma. 2 del Cts e trova la propria ispirazione nel precedente tentativo fatto dai commercialisti circa un ventennio fa di creare una serie di “raccomandazioni contabili” omogenee, che proprio in mancanza di una normativa di riferimento potesse rappresentare una prassi di riferimento per gli operatori, garantendo una migliore accountability e, di conseguenza, alimentando un clima di fiducia tra organizzazioni e stakeholders. In generale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha seguito da vicino l’iter normativo che ha portato all’emanazione della legge delega e dei decreti delegati, partecipando ad audizioni parlamentari e proponendo modifiche normative, in taluni casi recepite, che concernono i molteplici ambiti di interesse della categoria quali gli aspetti di governance, l’amministrazione e il controllo, la normativa fiscale e molto ancora. Molte sono le iniziative poste in essere anche per garantire che la Riforma possa avere un’applicazione pratica in linea con le aspettative dei colleghi, degli operatori e del legislatore.

Nell’ambito più specifico del bilancio, il Consiglio nazionale si è fatto portavoce da subito della necessità di creare principi contabili ad hoc per gli Ets, così da definire in maniera organica il “framework contabile applicabile” che è necessario per garantire a tutti gli stakeholders una uniformità di trattamento omogeneo per le diverse organizzazioni interessate e per rendere possibile ai revisori di esprimere il proprio giudizio professionale. Ci si attende, perciò, che entro l’approvazione dei bilanci 2020 l’Organismo Italiano di Contabilità possa, grazie anche all’attività della neonominata Commissione per il Terzo settore, licenziare i nuovi principi contabili di settore. Tale pubblicazione segnerà un ulteriore tassello per la definizione della cornice tecnica che risulta funzionale all’applicazione delle nuove previsioni del Cts, in materia di bilanci di esercizio.

Certo, la strada che porta alla realizzazione completa della Riforma richiede ancora alcuni passaggi fondamentali come l’autorizzazione ex art. 101, comma 10 del Cts che la Commissione Europea deve fornire sull’applicabilità del nuovo regime fiscale previsto per le imposte sui redditi, nonché l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la quale richiede, oltre all’emanazione del pertinente decreto di cui all’art. 48 del Cts, anche lo sviluppo di una piattaforma telematica di raccolta e conservazione delle informazioni a livello centrale e locale per niente banale.

Il libro è scaricabile gratuitamente in formato pdf al sito (www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

 

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

Il “correttivo” del Codice del Terzo Settore

Il testo del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”

Il Codice

Il testo del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante:«Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 29 del 2020

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line”

 

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

 

Commenti

 

Attività di vendita di beni o servizi al pubblico in centri storici di comuni ad alta vocazione turistica. Approvato il modello da inviare dal 18 novembre 2020 per il contributo a fondo perduto
di Eugenio Grimaldi

 

Rigetto implicito per accoglimento parziale dell’istanza di rimborso equivale al diniego parziale espresso ad “impugnazione immediata”. Non condivisibile la perentorietà del termine di 60 giorni per l’impugnativa
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

“Compensazione urbanistica” per area assoggettata a vincolo di inedificabilità – Applicazione ICI/IMU

 

Area divenuta inedificabile con “compensazione urbanistica”: escluso a SS.UU. l’assoggettamento ad ICI/IMU

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 23902 del 29 ottobre 2020: «TRIBUTI LOCALI (ICI/IMU) – Presupposti impositivi – Area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta -Inserimento della stessa in un programma di “compensazione urbanistica” – Assoggettamento ad ICI – Esclusione – Fondamento – Artt. 1, 2 e 3, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504»

 

  • Sezioni tributarie

 

Fatture soggettivamente false

 

Operazioni soggettivamente inesistenti. Onere della prova, deduzione dei costi, detrazione dell’IVA e effetti del reverse charge al vaglio della Suprema Corte

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 21706 dell’8 ottobre 2020: «IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Procedimento – Dichiarazione di fallimento di una delle parti – Interruzione del processo – Applicabilità al giudizio di cassazione – Esclusione – Fondamento – Art. 43, comma 3, L Fall. – Art. 299 c.p.c. • PROCEDIMENTO CIVILE – Difensori – Mandato alle liti (procura) – Revoca e rinuncia – Principio della “perpetuatio” dello “ius postulandi” – Conseguenze – Giudizio di cassazione – Sopravvenuta rinuncia alla procura – Rilevanza -Esclusione – Art. 85 c.p.c. • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti – Prova della consapevolezza del contribuente – Necessità – Oggetto – Prova contraria del contribuente – Contenuto -Art. 54, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 2727 c.c. – Art. 2697 c.c. • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Inversione contabile – Reverse charge interno o “domestico” di cui all’art. 17, comma 5 D.P.R. n. 633/1972 ed all’art. 74 D.P.R. n. 633/1972 – Operazioni di cessione soggettivamente inesistenti compiute in regime d’inversione contabile – Obbligo del cedente di versare l’IVA che non aveva addebitato alla cessionaria avvalendosi del regime di reverse charge – Affermazione – Art. 21, comma 7, del DPR 26/10/1972, n. 633, nel regime previgente alla modifiche introdotte dall’art. 31, comma 1, D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 • IMPOSTA SUL REDDITO – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Costi -Deducibilità per il committente/cessionario – Condizioni – Ignoranza ed estraneità del committente – Irrilevanza – Esistenza, inerenza e determinatezza dei componenti negativi del reddito – Necessità – Indeducibilità ai soli componenti negativi di reddito direttamente utilizzati per compiere attività delittuose non colpose – Art. 14, comma 4-bis, della L. n. 537 del 1993 (come modificato dall’art. 8 del DL n. 16 del 2012) – “Jus superveniens” con carattere retroattivo – Conseguenze – Fattispecie – Art. 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 14, comma 4-bis della L. 24/12/1993, n. 537 – Art. 8, commi 1 e 3, del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44»

 

Impugnazione del rigetto parziale (implicito) di istanza di rimborso quale diniego parziale espresso

 

Impugnabile il diniego-implicito derivante dall’accoglimento parziale dell’istanza di rimborso IVA. Necessaria la tempestiva impugnazione da parte del contribuente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 23157 del 22 ottobre 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Istanza di rimborso – Accoglimento parziale – Rigetto implicito per la parte non rimborsata -Configurabilità – Condizioni – Conseguenze – Impugnazione del rigetto parziale (implicito) di istanza di rimborso (nella specie, rimborso parziale del credito IVA), quale diniego parziale espresso – Necessità – Nuova istanza di rimborso per il residuo – Ammissibilità – Esclusione – Artt. 19 e 21, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Somma risarcitoria per la rinuncia della conduttrice all’indennità di avviamento

 

Transazione concernente indennità di avviamento per finita locazione. Il trattamento tributario ai fini IVA e delle imposte dirette

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 23515 del 27 ottobre 2020: «IMPOSTA SUL REDDITO – Somme percepite a titolo di risarcimento del danno – Tassabilità – Criteri – Fattispecie relativa a somma risarcitoria per la rinuncia della conduttrice all’indennità di avviamento – Art. 6, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 • LOCAZIONE – Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione – Indennità per la perdita dell’avviamento (o surrogato dell’indennità nella prospettazione del giudice di merito) – Obbligo del locatore di effettuare la ritenuta di acconto in qualità di sostituto di imposta – Sussistenza – Fondamento – Art. 28, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 34, della L. 27/07/1978, n. 392 • IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Indennità per perdita di avviamento commerciale di cui all’art. 34, della L. 27/07/1978, n. 392 – Risarcimento del danno – Assoggettamento IVA – Esclusione»

 

Atti aventi natura impositiva non elencati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Impugnabilità facoltativa

 

Impugnazione facoltativa per l’invito a pagare il contributo unificato

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 23532 del 27 ottobre 2020: «PROCEDIMENTO CIVILE – Notificazione – Istanza di notificazione – Soggetto non legittimato – Inesistenza – Sanatoria del difetto di legittimazione – Ammissibilità – Condizioni – Art. 137 c.p.c. – Art. 156 c.p.c. – Art. 160 c.p.c. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Contributo unificato (CU) nel processo tributario – Procedimento – Atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Natura tassativa dell’elencazione – Sussistenza – Limiti – Conseguenze in tema di impugnabilità di atti diversi da quelli previsti – Fattispecie in tema di comunicazione di pagamento (a titolo di integrazione) del contributo unificato (CU) – Invito di pagamento di euro per il recupero del contributo unificato versato in misura insufficiente – Autonoma impugnabilità – Fondamento – Artt. 2, 12 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 13 e 15, D.P.R. 30/05/2002, n. 115 (TUSG) – Art. 100 c.p.c. – Artt. 24, 53 e 97 Cost. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti aventi natura impositiva non elencati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Impugnabilità – Facoltà e non onere – Artt. 2 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Artt. 24, 53 e 97 Cost.»

 

Fallimento della società contribuente – Effetti nel processo tributario

 

Il fallimento determina l’interruzione automatica del processo tributario in commissione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 24242 del 2 novembre 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – FALLIMENTO – Procedimento – Fallimento della società contribuente – Effetti – Interruzione automatica del processo – Mancata costituzione della curatela – Dichiarazione di contumacia – Conseguenze – Invalidità delle attività processuali – Prosecuzione del giudizio – Riassunzione – Provvedimento del giudice dichiarativo dell’interruzione – Necessità – Decorrenza del termine – Artt. 41 e 43, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 43, comma 3, del R.D. 16/03/1942, n. 267»

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

 

Impugnazione del rigetto parziale (implicito) di istanza di rimborso quale diniego parziale espresso

 

Rimborso IRES/IRPEF per mancata deduzione dell’IRAP in più tranche. Esclusa la perdita della possibilità di difendersi nei confronti del “diniego implicito parziale” non impugnato entro 60 giorni

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia – Sezione II – Sentenza n. 51 dell’11 febbraio 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Istanza di rimborso – Accoglimento parziale – Parziale rimborso per le annualità 2008 e 2010 IRES per mancata deduzione dell’IRAP – Configurabilità come provvedimento di rigetto parziale implicito – Inammissibilità del ricorso in quanto i provvedimenti di rimborso parziale emessi non sono stati impugnati nei termini previsti dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Esclusione – Rilevanza del comportamento dell’Agenzia delle entrate – Caso di specie – Parziali ripetuti versamenti fonte di errore di valutazione da parte del contribuente – Esclusione della perdita della possibilità di difendersi nei confronti del “diniego implicito parziale” per decorrenza dei termini previsti dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Artt. 19 e 21, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Prassi 

 

Agenzia delle Entrate:

 

Utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la P.A.

 

Fatture elettroniche verso la PA “consegnate” ex art. 2, comma 4, del D.M. n. 55/2013: ai fini della emissione non rileva l’eventuale successivo rifiuto del documento

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 30 ottobre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – FATTURAZIONE ELETTRONICA – Fattura nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 – Validità dell’emissione – Condizioni -Trasmissione per via elettronica con rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio – Sufficienza – Irrilevanza dell’eventuale successivo rifiuto – Art. 2, comma 4, del D.M. 03/04/2013, n. 55 – Art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24/12/2007, n. 244»

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

 

Codice del terzo settore

 

Nomina dell’organo di controllo e del revisore legale degli ETS: il computo dei «due esercizi consecutivi» decorre dall’anno 2018

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 11560 del 2 novembre 2020: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Associazioni, riconosciute o non riconosciute, e fondazioni del Terzo settore – Governance degli enti non profit – Tempistiche di operatività delle disposizioni introdotte dal Codice del Terzo settore – Nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti – Presupposti dimensionali – Decorrenza obbligo – Per la verifica del superamento dei presupposti dimensionali rilevanza dei dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019 -Affermazione – Ragioni – Art. 30, comma 2 e art. 31, comma 1 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117»

 

Legislazione

 

BONUS FILIERA DELLA RISTORAZIONE

 

Il Decreto attuativo Mipaaf per l’erogazione del contributo a fondo perduto a favore delle aziende della ristorazione che acquistano prodotti agroalimentari di qualità italiani

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 ottobre 2020: «Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi dell’articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»                     

 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ NEI CENTRI STORICI

 

Città turistiche. Istruzioni e modello per la richiesta del contributo a fondo perduto per compensare il calo di fatturato dei negozi dei centri storici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2020, prot. n. 352471/2020: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104»

 

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28 del 2020

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line”

 

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

 

Commenti

 

Le prove nel contenzioso tributario: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Ritenute fiscali negli appalti. Gli importi corrispondenti all’IVA da split payment e da reverse charge, come “IVA teorica”, ricompresi nella soglia del 10%
di Francesco Spinello e Gianluca Briganti

 

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

 

Fondo patrimoniale – Debito contratto nell’esercizio dell’impresa

 

Fondo patrimoniale. L’applicabilità del regime di impignorabilità in relazione a debiti tributari ruota sempre intorno ai «bisogni della famiglia»

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 23534 del 27 ottobre 2020: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – FAMIGLIA – Fondo patrimoniale – Riscossione coattiva delle imposte – Esecuzione sui beni e frutti – Iscrizione di ipoteca ex art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 – Ammissibilità – Limiti – Onere probatorio – Applicabilità del relativo regime anche alle obbligazioni tributarie – Condizioni – Onere della prova a carico del debitore – Caso di specie – Socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo – Iscrizione di ipoteca richiesta dall’agente della riscossione su immobile, conferito in fondo patrimoniale, di proprietà di socio di società di persone (Snc) in relazione a debito tributario della società partecipata – Artt. 167 e 170 c.c. – Art. 77, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 • PROVA CIVILE – Poteri (o obblighi) del giudice – Valutazione delle prove – Ricorso per cassazione – Sindacato sulla valutazione delle prove – Oneri di allegazione – Limiti – Fattispecie – Artt. 115 e 116 c.p.c. – Art. 360, n. 3, c.p.c.»

 

Prassi 

 

Agenzia delle Entrate:

 

 

Stretta sulle ritenute negli appalti

 

Obblighi in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti. Nel computo della soglia del 10% ricomprese le imposte teoriche e l’IVA relativa ad operazioni soggette all’inversione contabile o con obbligo di split payment

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 53 E del 22 settembre 2020: «RISCOSSIONE – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro contesti c.d. labour intensive – Obblighi in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti – Causa di esonero di cui al comma 5, lett. a), articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 – Compilazione del c.d. DURF – Durc Fiscale – Versamenti in conto fiscale non inferiori al 10 per cento dei ricavi e compensi – Calcolo del plafond dei versamenti del conto fiscale – Determinazione della soglia del 10 per cento – Split payment – Reverse charge – Trasparenza fiscale – Liquidazione IVA di gruppo – Rilevanza – Computo – Versamenti relativi alle operazioni soggette al meccanismo della scissione della dei pagamenti – Versamenti relativi alle operazioni soggette al regime dell’inversione contabile – “Imposta teorica” corrispondente al reddito della società, imputato a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR, in materia di trasparenza fiscale – “Imposta teorica” risultante dalla liquidazione IVA periodica della società controllata, assolta dall’ente controllante, nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per la liquidazione di gruppo – Ragioni – Art. 17-bis, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2020, prot. n. 54730/2020»

 

 

Acconti di imposta e operazioni straordinarie societarie

 

Esonero saldo Irap 2019: gli effetti della fusione nella determinazione della soglia dei 250 milioni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 502 del 27 ottobre 2020: «IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – ACCONTI DI IMPOSTA – Abrogazione del versamento del saldo 2019 e della prima rata dell’acconto relativa al 2020 – Ambito applicativo – Soggetti che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro – Operazione straordinaria di riorganizzazione aziendale – Determinazione della soglia dei 250 milioni in presenza di un operazione straordinaria di riorganizzazione aziendale (fusione) – Fusione societaria per le incorporazioni avente efficacia giuridica contabile e fiscale dal 1° gennaio 2020 – Determinazione invia autonoma in relazione ai ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 – Affermazione – Art. 4, del D.L. 11/03/1997, n. 50, conv., con mod., dalla L. 09/05/1997, n. 122 – Art. 24, del D.L. 19/05/2020 n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (cd. Decreto “Rilancio”)»

 

 

Regime di esclusione parziale dei proventi derivanti da beni immateriali

 

Regime opzionale del Patent box. La circolare sul nuovo regime di autoliquidazione con determinazione diretta del reddito agevolabile

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28 E del 29 ottobre 2020: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – REGIMI FISCALI OPZIONALI – PATENT BOX – Tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Opzione -Nuovo Regime di autoliquidazione OD – Chiarimenti sulle modifiche alla disciplina – Documentazione idonea di cui all’articolo 4 del Decreto Crescita – Condizioni di efficacia della Documentazione – Art. 4, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 – Art. 1, commi da 37 a 45, della L. 23/12/2014, n. 190 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30/07/2019, prot. n. 658445»

 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze:

 

 

Assistenza tecnica – Soggetti non iscritti in albi professionali

 

Esercizio di attività d’impresa complementare e accessoria all’attività di esperto tributarista mediante società di mezzi o di servizi. Non è causa di incompatibilità con l’iscrizione nell’elenco degli abilitati alla difesa innanzi alle commissioni tributarie

Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – n. 7 DF del 22 ottobre 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Assistenza tecnica – Soggetti non iscritti in albi professionali – Disposizioni per l’esercizio della professione non ordinistica – Esperti tributaristi già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, per la sub-categoria tributi – Iscrizione nell’Elenco nazionale dei soggetti abilitati alla difesa del contribuente innanzi alle Commissioni Tributarie – Requisiti – Casi di incompatibilità – Attività svolta anche in forma societaria – Incompatibilità valutata verificando l’oggetto sociale e la natura dell’attività svolta dalla società di cui il tributarista si avvale – Affermazione – Art. 12, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Artt. 9 e 10, del D.M. Mef 05/08/2019, n. 106 – Art. 1, comma 5, L. 14/01/2013, n. 4»

 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

 

 

Codice del terzo settore

 

Enti del Terzo Settore. Per gli adeguamenti statutari al “C.T.S.” di associazioni non riconosciute costituite con atto pubblico in linea generale non serve il notaio

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 10980 del 22 ottobre 2020: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Norme transitorie e di attuazione – Statuti degli enti del Terzo settore – Adeguamenti statutari al D.Lgs. n. 117/2017 – Modalità e maggioranze da adottare per la delibera, quorum costitutivi e deliberativi minori – Condizioni – Delibere adottate entro il prossimo 31 ottobre (salvo proroghe) – Modifiche di mero adeguamento volte a conformarsi a disposizioni inderogabili del Codice o a derogare disposizioni derogabili – Che lo statuto dell’ente non preveda differenze tra assemblea ordinaria e assemblea finalizzata alle modifiche statutarie – Adeguamenti statutari – Forma dell’atto di modifica (atto pubblico o scrittura privata) – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – Artt. 1325 e 1350 c.c.»

 

 

Legislazione

 

 

Codice del terzo settore

 

Terzo Settore: il Decreto attuativo del Registro Unico Nazionale (RUNTS)

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020: «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore»

 

 

Utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la P.A.

 

Fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione: il Decreto Mef che stabilisce le cause motivate di rifiuto

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 agosto 2020, n. 132: «Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Enti del Terzo Settore. Per gli adeguamenti statutari al “C.T.S.” di associazioni non riconosciute costituite con atto pubblico in linea generale non serve il notaio

 

In linea generale, un’associazione non riconosciuta e quindi priva di personalità giuridica, costituita con atto pubblico, non deve ricorrere alla medesima forma dell’atto pubblico per le modifiche statutarie. In tal caso, trovano applicazione i principi civilistici di libertà della forma degli atti (ricavabile dal combinato disposto degli articoli 1325 e 1350 del Codice civile e valevole all’infuori dei casi in cui sia espressamente richiesta dalla legge una particolare forma) e di conservazione degli stessi. Questo perché per le associazioni non riconosciute nulla si dice in merito, se non che ordinamento interno e amministrazione sono regolati dagli accordi tra gli associati (art. 36, comma 1, c.c.). In altri termini, per le associazioni non riconosciute le modifiche statutarie possono avvenire senza l’intervento del notaio a condizione che attraverso l’atto costitutivo o lo statuto, gli associati non si siano preventivamente limitati stabilendo la necessità della forma pubblica per le modifiche statutarie. Quanto sopra sia con riferimento alle modifiche statutarie che possono aver luogo in un qualunque momento della vita dell’ente sia relativamente a quelle di cui all’articolo 101 comma 2 del Codice del Terzo settore. Tuttavia, sono fatte salve le disposizioni recate dalle leggi speciali, ivi comprese quelle afferenti alcune particolari tipologie di enti del Terzo settore. Queste le importanti precisazioni contenute nella nota 10980/2020 del Ministero del lavoro.

Nel documento interpretativo, il Ministero del lavoro, nel fornire chiarimenti riguardanti le modalità da seguire e le maggioranze da raggiungere per l’adozione della delibera di “adeguamento” da parte dell’organo deliberativo, sottolinea che l’articolo 101, comma 2 del Codice del Terzo settore consente, entro la scadenza individuata, qualora le modifiche siano limitate alle disposizioni inderogabili del Codice o all’introduzione di clausole volte ad escludere l’applicazione di nuove disposizioni rispetto alle quali il Codice richieda la previsione di una espressa deroga, che le stesse possano essere assunte «con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria». Qualora si ecceda il limite temporale o quello fissato “ratione materiae”, invece, sarà necessario il raggiungimento dei quorum di norma richiesti per le modifiche statutarie.

 

Link al testo della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 10980 del 22 ottobre 2020, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Norme transitorie e di attuazione – Statuti degli enti del Terzo settore – Adeguamenti statutari al D.Lgs. n. 117/2017 – Modalità e maggioranze da adottare per la delibera, quorum costitutivi e deliberativi minori – Condizioni – Delibere adottate entro il prossimo 31 ottobre (salvo proroghe) – Modifiche di mero adeguamento volte a conformarsi a disposizioni inderogabili del Codice o a derogare disposizioni derogabili – Che lo statuto dell’ente non preveda differenze tra assemblea ordinaria e assemblea finalizzata alle modifiche statutarie – Adeguamenti statutari – Forma dell’atto di modifica (atto pubblico o scrittura privata) – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – Artt.1325 e 1350 c.c.

 

Link alla prassi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di Codice del Terzo settore e Riforma dell’impresa sociale

 

 

 

 




Terzo Settore: in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Registro Unico Nazionale (RUNTS)

La riforma del Terzo settore si avvia verso la fase operativa. Dopo i decreti (D.Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo settore – e D.Lgs. n. 112/2017 – Riforma dell’impresa sociale) e i provvedimenti correttivi (D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 e D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 il Decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore».

Il Decreto MLPS, emanato in attuazione del Codice del Terzo Settore, disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione degli enti non profit nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

 

In particolare, il Decreto disciplina:

  • le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, garantendo l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;
  • le modalità di deposito degli atti a tale scopo;
  • le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
  • le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico relativamente agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

 

Il Decreto precisa, inoltre, che l’iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo per l’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore nonché per l’acquisizione della personalità giuridica e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti.

 

La domanda di iscrizione nel registro deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente o, su mandato di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce.

 

Link al testo del decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore».

 

Prassi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di Codice del Terzo settore e Riforma dell’impresa sociale

Circolari e orientamenti ministeriali sul Codice e sugli Enti del Terzo Settore (link al sito: https://www.lavoro.gov.it/)

Circolari e Note Direttoriali

– Nota direttoriale n. 4314 del 18 maggio 2020, Artt. 82, comma 3, e 101, comma 8 del Codice del Terzo settore. Chiarimenti.

– Nota direttoriale n. 2243 del 4 marzo 2020, Codice del Terzo Settore. Articolo 4, comma 2. Direzione, coordinamento e controllo degli enti del Terzo Settore. Prime indicazioni.

 

Codice del Terzo settore – Adeguamenti statutari

 

ONLUS, ODV e APS. Si potranno adeguare gli statuti anche dopo il 3 agosto 2019. La scadenza riguarda solo la possibilità di utilizzare il regime “alleggerito”

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 31 maggio 2019: «CODICE DEL TERZO SETTORE – ONLUS, ODV e APS – Norme transitorie e di attuazione – Adeguamenti statutari – Ulteriori chiarimenti – Conseguenze derivanti dal decorso del termine di 24 mesi per gli adeguamenti statutari (3 agosto 2019) – Tempistica degli adeguamenti medesimi per gli enti dotati di personalità giuridica – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117»

 

– Nota direttoriale n. 4995 del 28 maggio 2019, costituzione di associazioni ai sensi dell’art. 36 del Codice civile e qualificazione come APS/ODV. Profili evolutivi.

 

 

Contributi e sovvenzioni pubbliche – Nuovi obblighi di trasparenza e di pubblicità

 

Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici comunque ricevuti dalla PA: prime istruzioni sugli obblighi di pubblicità per i soggetti del Terzo settore

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 dell’11 gennaio 2019: «TERZO SETTORE – Contributi e sovvenzioni pubbliche – Rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 – Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità – Art. 1, commi 125-129, della L. 04/08/2017, n. 124»

 

– Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari.

– Nota direttoriale n. 34/0012604 del 29 dicembre 2017, Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni.

 

Risposte a quesiti

 

– Nota n. 10980 del 22 ottobre 2020, CODICE DEL TERZO SETTORE – Norme transitorie e di attuazione – Statuti degli enti del Terzo settore – Adeguamenti statutari al D.Lgs. n. 117/2017 – Modalità e maggioranze da adottare per la delibera, quorum costitutivi e deliberativi minori – Condizioni – Delibere adottate entro il prossimo 31 ottobre (salvo proroghe) – Modifiche di mero adeguamento volte a conformarsi a disposizioni inderogabili del Codice o a derogare disposizioni derogabili – Che lo statuto dell’ente non preveda differenze tra assemblea ordinaria e assemblea finalizzata alle modifiche statutarie – Adeguamenti statutari – Forma dell’atto di modifica (atto pubblico o scrittura privata) – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – Artt.1325 e 1350 c.c.

– Nota n. 9313 del 16 settembre 2020, Ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico all’interno degli enti del Terzo settore ex art. 26, Codice del Terzo settore

– Nota n. 6214 del 9 luglio 2020, Quesiti in materia di Codice del Terzo settore. In particolare: figura del volontario; nomina dei membri dell’organo di amministrazione nelle ODV e negli altri ETS; individuazione negli statuti dei quorum assembleari per l’approvazione delle modifiche statutarie

– Nota n. 4477 del 22 maggio 2020, Statuti degli Enti del Terzo Settore. Individuazione delle attività di interesse generale art. 5 c. 1 del D.Lgs.117/2017. Associazioni affiliate a rete nazionale.

– Nota n. 4313 del 18 maggio 2020, D.lgs. 117/2017. Codice del Terzo settore. Trasformazione da ODV in APS e viceversa in regime transitorio, in assenza del RUNTS.

– Nota n. 2088 del 27 febbraio 2020, relativa agli artt. 8, comma 3, lettera b), 16 e 17 del Codice del Terzo Settore.

– Nota n. 1082 del 5 febbraio 2020, in merito alla composizione della base associativa degli Enti del Terzo Settore.

– Nota n. 5093 del 30 maggio 2019, articolo 24 del D.lgs. 117/2017: numero massimo di deleghe conferibili ad ogni associato.

– Nota n. 4787 del 22 maggio 2019, in materia di ONG, relativamente all’applicazione dell’art. 32, comma 7 della Legge 125/2014, come integrato dall’art. 89, comma 9 del D.lgs. 117/2017.

– Nota n. 4097 del 3 maggio 2019, in merito alla computo lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale

– Nota n. 3734 del 15 aprile 2019, D.lgs. 117/2017. Attività di culto.

 

Codice del Terzo settore – Adeguamenti statutari

 

Statuto degli enti del Terzo settore: le attività di interesse generale e le finalità devono essere definite

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 3650 del 12 aprile 2019: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Statuti degli enti del Terzo settore – Adeguamenti – Individuazione delle attività di interesse generale e delle finalità – Necessità – Artt. 4, comma 1, 5, comma 1 e 21, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117»

 

– Nota n. 1309 del 6 febbraio 2019, art. 35 comma 2 del D.lgs.117/2017: discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

– Nota n.14899 del 13 dicembre 2018, art. 99 del D.lgs. 117/2017. Iscrizione Associazione della Croce Rossa Italiana e dei Comitati CRI nel RUNTS e nei registri operanti “medio tempore“.

– Nota n. 13982 del 30 novembre 2018, Codice del Terzo Settore: artt. 32 e 35 – correttivo D.Lgs. 105/2018.

– Nota n. 8756 del 7 agosto 2018, quesiti in merito all’applicazione delle normative regionali in materia urbanistica e di associazionismo.

– Nota n. 5686 del 15 maggio 2018, Accreditamento dei CSV. Patrimonio.

 

Prassi del Ministero dello Sviluppo Economico

 

– Circolare 3711/C del 2 gennaio 2019, prot. 108 – Registro delle imprese. Problematiche interpretative relative alle imprese sociali e alle cooperative sociali

La Circolare fornisce chiarimenti sulle modalità di adeguamento degli statuti delle imprese sociali esistenti alla data di entrata in vigore del ridetto D.Lgs. 112/2017.

Testo della circolare

Allegato

 

Prassi dell’Agenzia delle Entrate

 

Adeguamenti statutari delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019 ha chiarito che se un ente iscritto nei Registri Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, previsti dal Codice del terzo settore (articolo 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017), entro il termine ivi indicato, non proceda all’adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili contenute nello stesso decreto legislativo, può continuare, fino all’entrata in funzione del Registro unico nazionale del terzo settore, ad applicare le disposizioni fiscali previgenti in materia di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

 

Circolari del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e esperti contabili

 

Il CNDCEC ha pubblicato la circolare “Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative” redatta dal Gruppo di lavoro per la riforma del Terzo settore. Il contributo espone il punto di vista del Consiglio su temi come la tempistica di adeguamento alla nuova normativa, le modalità con cui ottenere il riconoscimento, la governance, gli aspetti di rendicontazione, l’attività di vigilanza e di revisione legale, la determinazione della commercialità dell’ente.

 

Enti del Terzo settore e imprese sociali. Adeguamento degli statuti

 

Si ricorda che Decreto Cura Italia con l’articolo 35, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27 ha rinviato dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020, il termine entro il quale le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (ASP) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) utilizzando le maggioranze semplificate. Il comma 2 delle stesso articolo rinvia dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le imprese sociali si adeguano alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017. Entro il medesimo termine del 31 ottobre, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21/22 del 2017

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line“

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

SPECIALE
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

 

Il Codice del Terzo settore

La disciplina organica – civilistica e fiscale – per gli enti del Terzo settore

 

Le principali novità e analisi normativa delle disposizioni fiscali

Il testo del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»

———Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ———

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.