Rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis del codice di procedura civile: le prime decisioni della Corte di cassazione

La Corte di cassazione, con due sentenze pubblicate il 21 luglio 2023 (n. 21874 e n. 21876), ha deciso, per la prima volta, procedimenti di rinvio pregiudiziale previsti dall’art. 363-bis del codice di procedura civile.

Il rinvio pregiudiziale è un istituto nuovo del processo civile, introdotto dalla riforma Cartabia.

Esso consente al giudice di merito che si trovi di fronte ad una questione di diritto nuova e complessa di interpellare la Corte di cassazione per ottenere un intervento chiarificatore dal giudice di legittimità, il cui compito istituzionale è assicurare l’uniforme interpretazione della legge.

Le parti di quel processo si giovano della decisione della Corte di cassazione e trovano subito risolta la questione di diritto senza che la stessa possa essere ancora discussa nei successivi gradi di giudizio.

La pronuncia resa dalla Corte di cassazione ha, infatti, una forza vincolante nel giudizio in cui la questione è stata sollevata ed ha, allo stesso tempo, una funzione orientatrice per gli altri processi.

Nel caso concreto, il giudice del merito, la Corte d’appello di Napoli, nel corso di un procedimento di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, ai sensi della “legge Pinto”, ha chiesto alla Corte di Cassazione se il sistema dei rimedi preventivi ai fini dell’ammissibilità delle domande di equa riparazione per la durata non ragionevole dei processi operi anche nei giudizi civili che si svolgono dinanzi al giudice di pace.

La Corte di cassazione ha deciso la questione in appena quattro mesi, affermando il seguente principio: perché sia ammissibile la domanda di equa riparazione per i processi civili che si svolgono davanti al giudice di pace, sussiste per la parte l’onere di esperire il rimedio preventivo della proposizione dell’istanza di decisione a seguito di trattazione orale, a norma dell’art. 281- sexies del codice di procedura civile. Ciò perché tale istanza non è incompatibile strutturalmente con il rito davanti al giudice di pace e riveste comunque funzione acceleratoria in riferimento alle modalità di discussione della causa, redazione della sentenza e pubblicazione della stessa.

(Così, comunicato stampa pubblicato nel sito web della Corte di cassazione il 24 luglio 2023 – https://www.cortedicassazione.it/)




Riforma del processo civile e penale. Pubblicate le relazioni illustrative

Nel Supplemento straordinario n. 5 alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2022 sono state pubblicate:




In Gazzetta Ufficiale i decreti legislativi delle riforme del processo civile, penale e sull’Ufficio per il processo

Nel supplemento ordinario n. 38/L alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 sono stati pubblicati:

  • il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante: «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;
  • il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»;
  • il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, recante: «Norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n.134».

Mercoledì 19 ottobre 2022, nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale, saranno pubblicate le rispettive relazioni illustrative.

È stata inoltre istituita un’area tematica dedicata sulla home page del sito della Gazzetta Ufficiale, a fronte dell’esigenza di massima diffusione dei testi degli schemi dei decreti legislativi, delle relazioni illustrative e di ogni ulteriore provvedimento connesso. La sezione, alla voce “Giustizia – Riforma del processo“, è già operativa.