SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 30 del 2020

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Commenti

 

Ammortamenti nel bilancio al 31.12.2020: la facoltà di sospensione prevista dal decreto-legge “Agosto”
di Marco Orlandi

 

Rol “fiscale”: applicazione agli interessi passivi capitalizzati
di Fabio Carrirolo

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

 

  • Sezioni tributarie

 

Nozione di sopravvenienza attiva disciplinata dall’art. 88 D.P.R. 22/12/1986, n. 917

 

Non rientra tra le sopravvenienze attive l’accertamento sopravvenuto di una posta passiva fittizia iscritta nel bilancio di un precedente esercizio

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 26314 del 19 novembre 2020: «IMPOSTA SUL REDDITO – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Sopravvenienze attive – Sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi – Passività fittizia originata da operazioni inesistenti – Differenza – Fondamento – Art. 88 (già art. 55), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Prassi 

 

Ispettorato Nazionale del Lavoro

 

Co.Co.Co etero-organizzate e tutela del lavoro dei ciclo-fattorini (c.d. riders)

 

Collaborazioni organizzate dal committente e tutele del lavoro tramite piattaforme. I chiarimenti INL sui caratteri della etero-organizzazione e riders

Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 7 del 30 ottobre 2020: «LAVORO – Collaborazioni coordinate e continuative organizzate dal committente – Co.Co.Co etero-organizzate – Applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato – Conseguenze – Tutele del lavoro tramite piattaforme – Tutela del lavoro dei ciclo-fattorini (c.d. riders) delle piattaforme digitali – Artt. 2 e 47-bis e ss., del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 – Art. 1, del D.L. 03/09/2019, n. 101, conv., con mod., dalla L. 02/11/2019, n. 128, rubricato: «Modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2015»

 

Legislazione

 

Processo tributario telematico

 

PTT. Le regole tecniche per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali da parte dei giudici tributari

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2020: «Specifiche tecniche in materia di processo tributario telematico»

Liti fiscali. In vigore il D.M. Mef che disciplina la videoudienza

Decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 novembre 2020: «Individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all’udienza a distanza ex art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 119/2018 e art. 27 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137»

 

Link alle linee guida per parti e difensori per accedere al processo tributario da remoto

 

 

 

Sequestro europeo dei conti per recupero crediti civili e commerciali

 

Recupero dei crediti civili e commerciali nella Ue. In Gazzetta il decreto legislativo che regola la procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari

Decreto Legislativo n. 152 del 26 ottobre 2020: «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale»

Link al Regolamento UE n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 del 15 maggio 2014 che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

Link al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823 della Commissione del 10 ottobre 2016 che istituisce i moduli di cui al regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

 

 

 

CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER I SETTORI ECONOMICI CON NUOVE RESTRIZIONI

 

Nuove domande per i contributi a fondo perduto previsti dai Decreti “Ristori”. Chi non aveva richiesto i contributi del Decreto Rilancio ora può farlo

Ristori e Ristori-Bis. Le regole per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per gli aventi diritto che non hanno presentato l’istanza per il precedente contributo del D.L. Rilancio

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 novembre 2020, prot. n. 358844/2020: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all’articolo 2 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149»

 

 

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Riders: pubblicata la circolare MinLavoro sulle tutele del lavoro

Con la circolare n. 17 del 19 novembre 2020, preannunciata a margine del tavolo svolto ieri con le parti sociali, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvede a esplicitare il dettato normativo in tema di tutela del lavoro dei ciclo-fattorini (c.d. riders) delle piattaforme digitali.

Il testo pubblicato oggi ricorda, in primo luogo, il valore innovativo delle modifiche apportate al Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da parte dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, (Decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  2 novembre 2019, n. 128,in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – 257 del 2 novembre 2019), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali») con le quali si era per la prima volta disciplinata l’attività lavorativa dei riders delle piattaforme digitali, cogliendo lo stimolo lanciato dall’Unione Europea a dare una risposta coordinata alle sfide giuridiche poste dai continui cambiamenti tecnologici nel mercato del lavoro.

In particolare, la Legge 128/2019 attribuisce ai riders tutele differenziate a seconda che la loro attività sia riconducibile alla nozione generale di collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata, di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, ovvero a quella di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 47-bis del medesimo decreto legislativo; fatta salva, in ogni caso, la possibilità che l’attività sia invece riconducibile a una prestazione di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 del Codice Civile. Chiarito che le nozioni di “ciclo-fattorino” e di “piattaforma digitale” sono riferibili sia alla fattispecie di collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata sia di lavoro autonomo occasionale in quanto dotate di valenza generale, la Circolare procede nel delineare le due ipotesi.

Nel caso in cui i riders, per le concrete modalità operative, lavorino in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo modalità esecutive definite dal committente attraverso la piattaforma, sarà applicabile la previsione di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, a prescindere dal fatto che l’etero-organizzazione si eserciti anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Nello specifico, ricorrendone i presupposti costitutivi, la norma garantisce l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, salvo che esistano accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo. Qualora, invece, i riders lavorino in assenza delle condizioni di subordinazione e dei requisiti previsti dal citato art. 2, ma svolgano una prestazione di carattere occasionale troverà applicazione il Capo V-bis del D.Lgs. n. 81/2015.

In merito al compenso, l’art. 47-quater, comma 1, demanda ai contratti collettivi la facoltà di definirne la determinazione, secondo criteri che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente. In mancanza di contratti collettivi, il comma 2 stabilisce che i riders non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate, ma che dovrà essere loro garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti. In ogni caso, il comma 3 stabilisce che deve essere garantita un’indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Nel dettaglio, la Circolare specifica che coerentemente con la più recente giurisprudenza, i contratti collettivi abilitati a dettare una disciplina prevalente rispetto a quella legale risultano essere – sia per l’ipotesi di etero-organizzazione, sia per l’ipotesi di lavoro autonomo – quelli stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: ciò al fine di contrastare forme di competizione salariale al ribasso. Deve inoltre ritenersi che il criterio della maggiore rappresentatività comparativa si determini necessariamente avuto riguardo alle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del macro settore produttivo del delivery, al cui interno, in ragione di particolari esigenze produttive e organizzative, si avverte la necessità di prevedere discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo dei lavoratori in oggetto.
Il contratto collettivo nazionale concluso in assenza dei criteri indicati, perché sottoscritto da organizzazioni sindacali di non accertata maggiore rappresentatività comparativa nell’ambito categoriale di riferimento o da un’unica organizzazione sindacale non maggioritaria in termini assoluti, non è idoneo a derogare alla disciplina di legge, onde non produce l’effetto di sostituzione di tale disciplina minima di tutela con quella pattizia nei confronti dei lavoratori cui intende applicarsi, anche se iscritti all’organizzazione stipulante.

La Circolare, infine, evidenzia come la normativa in vigore riconosca ai riders autonomi una serie diritti e forme di tutela, quali il diritto a ottenere la stipula di un contratto formale, a ricevere ogni informazione utile sulle condizioni applicabili al contratto per la tutela dei loro interessi e della loro sicurezza,  l’estensione della disciplina antidiscriminatoria stabilita per i lavoratori subordinati in quanto compatibile a tutela della libertà e dignità del lavoratore, il divieto di esclusione dalla piattaforma ascrivibile alla mancata accettazione della prestazione. (Fonte: sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – https://www.lavoro.gov.it/)

Link al testo della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 17 del 19 novembre 2020, con oggetto: LAVORO – Tutela del lavoro dei ciclo-fattorini (c.d. riders) delle piattaforme digitali – Art. 2 e 47-bis e ss del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81- D.L. 03/09/2019, n. 101, conv., con mod., dalla L. 02/11/2019, n. 128, recante; «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali»)