Via libera alla ricongiunzione Gestione Separata-Casse professionali. L’Inps si adegua all’orientamento giurisprudenziale consolidato

Con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, l’Inps chiarisce l’applicazione della ricongiunzione tra la Gestione Separata (art. 2, comma 26, L. 335/1995) e le Casse professionali private (D.Lgs. n. 509/1994 e  n. 103/1996), recependo l’orientamento giurisprudenziale consolidato e superando il precedente indirizzo amministrativo.

 

Il quadro giurisprudenziale recepito

 

La circolare si colloca nel solco della Cassazione, Sez. lavoro, sent. n. 26039/2019, che ha riconosciuto il diritto del libero professionista iscritto a Cassa (nel caso deciso, CNPADC) a ricongiungere presso la Cassa professionale i contributi versati nella Gestione Separata INPS, ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. 45/1990 (ricongiunzione “in uscita” dalla Gestione Separata verso la Cassa).

Si ricorda che la Corte di Cassazione, Sez. lavoro, con sentenza del 15/10/2019, n. 26039, ha riconosciuto il diritto di un libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la Cassa professionale dei contributi versati alla Gestione separata dell’lnps.

La questione controversa riguardava all’esistenza del diritto, in capo al libero professionista, alla ricongiunzione della contribuzione versata nella Gestione Separata alla Cassa professionale di iscrizione (gestione accentrante), ai sensi dell’art.1, comma 2, della legge n.45/1990 (quindi, ricongiunzione in uscita da Gestione Separata lnps e in entrata verso la cassa professionale).

Nella sentenza i  Giudici di legittimità hanno evidenziato che il tenore letterale del secondo comma dell’art.1 della legge n.45/1990 prevede espressamente la facoltà di ricongiungere i contribuiti AGO nella gestione in cui l’interessato risulti iscritto in qualità di libero professionista, senza ulteriori limitazioni e indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate o maturate nelle rispettive gestioni.

In particolare nella citata sentenza si legge “il motivo deve ritenersi infondato alla luce della pronunzia della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., gli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, nella parte in cui non prevedono, in favore dell’assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto) il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l’assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell’utilizzo della contribuzione”.

 

Cosa dispone la circolare

 

Ricongiunzione in uscita da Gestione Separata verso la Cassa di iscrizione: l’Inps riconduce l’operazione nell’alveo della L. 45/1990, adeguandosi all’indirizzo dei Giudici di legittimità

Ricongiunzione in entrata verso Gestione Separata: la circolare ribadisce che la Gestione Separata è integralmente contributiva e che i periodi trasferiti sono valutati con sistema contributivo.

Onere di ricongiunzione: viene richiamato il criterio del calcolo a percentuale (non la riserva matematica), con base di riferimento collegata ai redditi degli ultimi 12 mesi e con applicazione dei limiti di minimale/massimale dell’anno della domanda.

 

Domande e ricorsi pendenti

 

Le disposizioni fornite dalla circolare si applicano alle domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati a decorrere dalla data (9 febbraio 2026) di pubblicazione della medesima e anche a tutte le domande di ricongiunzione e ai relativi ricorsi inoltrati prima della citata data di pubblicazione, che a tale data risultino giacenti e non ancora definiti. 

 

Aggiornamenti

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota pubblicata il 9 febbraio 2026 nel portale www.lavoro.gov.i

 

Ricongiungimenti dei contributi, firmata la circolare INPS

Per i professionisti è ora possibile ricongiungere i contributi versati alla gestione separata Inps e le casse professionali. Chi presenterà domanda di ricongiunzione a partire dal 9 febbraio 2026, data di pubblicazione della circolare Inps n. 15/2026 potrà costruire la propria pensione utilizzando la ricongiunzione in entrata verso la gestione separata dell’Inps o in uscita, trasferendo i contributi versati in Inps verso la propria cassa professionale di iscrizione.

“Lo Stato accompagna i professionisti, soprattutto i più giovani, nella costruzione di una pensione coerente con la loro storia lavorativa, senza penalizzazioni dovute alla frammentazione dei percorsi – afferma il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone -: la ricongiunzione consente di valorizzare ogni esperienza contributiva e di trasformarla in un diritto previdenziale pieno. Continuiamo a lavorare per un sistema previdenziale più moderno, più equo e capace di riconoscere la ricchezza e la complessità del lavoro contemporaneo”.

Dovrà essere rispettato il principio della natura contributiva della gestione separata e quindi non saranno ammesse le domande per una ricongiunzione “in entrata” verso la gestione separata di Inps di chi possiede periodi contributivi precedenti al primo aprile 1996 (data di istituzione dell’obbligo contributivo per tale gestione).

In più non sono ammesse ricongiunzioni parziali e la domanda dovrà riguardare tutti i contributi maturati presso le altre casse previdenziali.

La ricongiunzione, come chiarisce la circolare Inps è onerosa e ha efficacia retroattiva. Sarà l’interessato alla ricongiunzione a corrispondere l’onere, calcolato applicando l’aliquota IVS vigente (fissata al 33% per il 2025 per i collaboratori esclusivi) sulla retribuzione degli ultimi 12 mesi. Le nuove disposizioni sono immediatamente operative e si applicano alle nuove domande presentate dalla data di pubblicazione della circolare e ai ricorsi e alle domande pendenti non ancora definiti alla medesima data.

 

 

Link al testo della circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni – Direzione Centrale Entrate – n. 15 del 9 febbraio 2026, con oggetto: INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Ricongiunzione – Ricostituzione e riscatto di posizioni assicurative – Riconoscimento del diritto – Ricongiunzione in uscita dalla Gestione Separata verso la Cassa professionale – Ricongiunzione in entrata verso la Gestione Separata da una Cassa professionale (o altra gestione) – Ricongiunzione tra la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e gli Enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103 – Artt. 1 e 2 della L. 5/03/1990, n. 45

 




Ammortizzatori sociali e ricongiunzione contributiva per liberi professionisti: l’Inps registra l’inflazione

Con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026 (link), l’Inps ha definito gli importi massimi in vigore dal 1° gennaio per i principali strumenti di sostegno al reddito, adeguandoli alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

L’intervento non introduce nuove prestazioni, ma aggiorna i massimali economici di cassa integrazione, indennità di disoccupazione e altri strumenti di tutela, con effetti concreti sugli importi percepiti da lavoratori e beneficiari.

Per i trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CISOA), così come per l’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, viene confermato il massimale unico, indipendente dalla retribuzione, che per il 2026 è fissato a 1.423,69 euro lordi mensili (1.340,56 euro netti). Per il settore edile e lapideo, in caso di intemperie stagionali, il limite è incrementato del 20%.

Aggiornati anche i valori dei Fondi di solidarietà del credito, del credito cooperativo e della riscossione tributi erariali, con nuovi tetti differenziati per fascia retributiva.

Per quanto riguarda le indennità di disoccupazione, la circolare stabilisce che:

  • la NASpI e la DIS-COLL avranno nel 2026 una retribuzione di riferimento pari a 456,72 euro, con un importo massimo mensile di 1.584,70 euro;
  • l’indennità di disoccupazione agricola resta ancorata ai massimali definiti per il 2025, in applicazione del principio di competenza.

Sono stati quindi ridefiniti gli importi per le prestazioni più recenti o specifiche. Nel dettaglio: l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (IDIS) avrà un limite giornaliero di 57,32 euro, mentre per l’ISCRO vengono fissati il reddito di riferimento e gli importi minimo e massimo mensile per il 2026 (tra i 255,53 euro e gli 817,69 euro), a tutela dei lavoratori autonomi.

Infine, l’assegno per le attività socialmente utili viene aggiornato a 707,19 euro mensili.

 

Novità anche per i liberi professionisti

 

Nella giornata di ieri, infatti, è stata pubblicata la circolare n. 5/2026 (link), con la quale l’INPS ha aggiornato i criteri per il pagamento rateale degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi.

La legge consente di versare l’importo dovuto anche a rate, applicando un interesse legato all’andamento dell’inflazione. Per le domande presentate quest’anno, il tasso di interesse utilizzato per il calcolo delle rate sarà pari all’1,4% annuo, corrispondente alla variazione media dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo registrata nel 2025.

In base a questo nuovo tasso, l’Istituto ha quindi predisposto nuove tabelle di calcolo, che sostituiscono quelle utilizzate nel 2025. Tali tabelle permettono di:

  • determinare l’importo della rata mensile, per piani di pagamento che possono arrivare fino a 120 mesi;
  • calcolare il debito residuo nel caso in cui il pagamento delle rate venga interrotto prima della conclusione del piano.

La circolare richiamata fornisce, infine, le istruzioni operative per l’utilizzo corretto delle tabelle aggiornate, che diventano il riferimento per tutti i piani di rateizzazione relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel 2026. (Così, comunicato stampa Inps del 28 gennaio 2026)

 

Liberi professionisti. L’Inps ha aggiornato i criteri per il pagamento rateale degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi

Link al testo della Circolare INPS – Direzione Centrale Pensioni – n. 5 del 28 gennaio 2026, con oggetto: RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI AI FINI PREVIDENZIALI PER I LIBERI PROFESSIONISTI – Legge 5 marzo 1990, n. 45, art. 2, comma 3: rateizzazione dell’onere di ricongiunzione con applicazione di interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) – Domande presentate nel 2026: determinazione dei piani di ammortamento sulla base del tasso FOI accertato per il 2025 (+1,4%) e conseguente aggiornamento dei coefficienti di calcolo, in sostituzione delle tabelle allegate alla circolare INPS n. 24 del 28 gennaio 2025 – Nuove tabelle 2026: (i) Tabella I/2026 per l’ammontare della rata mensile costante posticipata (ammortamento al tasso annuo composto 1,4%) per piani da 2 a 120 mensilità; (ii) Tabella II/2026 dei coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione della rateazione prima dell’estinzione (tasso annuo 1,4%) – Istruzioni operative (Allegato 1): criteri di calcolo della rata (debito × coefficiente Tab. I/2026) e del debito residuo (rata × coefficiente Tab. II/2026 in funzione delle rate residue, determinate come differenza tra rate concesse e rate già corrisposte) – Ambito di applicazione: piani di rateizzazione relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel 2026.