Dilazione delle somme iscritte a ruolo. Cartelle a rate fino a 7 anni

Cartelle a rate fino a 7 anni con una semplice richiesta online. Con l’entrata in vigore delle nuove regole in materia di rateizzazioni, previste dal Decreto Legislativo n. 110/2024 di riordino del sistema nazionale della riscossione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito la nuova versione del servizio “Rateizza adesso” per l’invio telematico delle richieste, oltre all’aggiornamento della modulistica e di tutte le informazioni utili.

Il decreto legislativo stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2025 e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione di importi iscritti a ruolo fino a 120mila euro, compresi in ciascuna domanda di dilazione, può arrivare fino un massimo di 84 rate mensili (in luogo delle precedenti 72).

Il provvedimento prevede il progressivo innalzamento a 96 rate per le istanze che verranno presentate negli anni 2027-2028 e a 108 rate a partire dal 1° gennaio 2029.

Le rateizzazioni con semplice richiesta fino a 84 rate si possono ottenere direttamente presentando la domanda tramite il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, oppure compilando la nuova modulistica da trasmettere via pec o in alternativa da consegnare agli sportelli.

Per importi da rateizzare superiori a 120 mila euro (indipendentemente dalla data di presentazione della domanda) o per importi fino a 120 mila euro qualora si intenda ottenere una dilazione per un numero di rate maggiore di quelle concedibili con semplice richiesta (cioè più di 84 rate per le domande presentate nel 2025-2026), il decreto legislativo n. 110/2024 prevede che il contribuente debba comprovare la propria situazione di temporanea difficoltà economica allegando all’istanza di rateizzazione idonea documentazione (per esempio l’Isee per le persone fisiche). Per queste tipologie di richieste (c.d. documentate), in presenza dei requisiti per l’accesso alla dilazione, la ripartizione del pagamento può arrivare fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni).

Si ricorda che per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2024 restano valide le modalità previste dalla precedente normativa.

 

Semplice richiesta via web fino a 84 rate

 

Le istanze di rateizzazione per debiti inferiori o pari a 120 mila euro possono essere presentare in autonomia attraverso il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nella sezione “Rateizza il debito” dell’area riservata del sito di AdeR e dell’App Equiclick, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns (per gli intermediari fiscali anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate). Il servizio consente di visualizzare i documenti interamente rateizzabili (cartelle e avvisi) con il relativo importo, selezionare gli atti da dilazionare, scegliere il numero di rate fino a un massimo di 84 e inviare la richiesta, ricevendo in tempo reale l’esito e via e-mail il provvedimento di accoglimento, il piano e i moduli di pagamento. In alternativa, la domanda di rateizzazione può essere effettuata anche utilizzando la nuova modulistica disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione da inviare, insieme alla documentazione utile al riconoscimento, tramite pec oppure da presentare, previo appuntamento, agli sportelli.

 

Richiesta documentata fino a 120 rate: online il simulatore

 

Per le richieste documentate che consentono di ottenere fino a un massimo di 120 rate mensili, la legge prevede l’obbligo di comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione e documentazione previste dal Decreto del 27 dicembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, i seguenti indicatori: l’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati; l’indice di Liquidità e l’indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati; l’indice Beta per i condomini. Certificazioni specifiche sono inoltre previste per le amministrazioni pubbliche (art 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e per i soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa.

Come previsto dal Decreto del 27 dicembre 2024, Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile nella sezione “Rateizzazione del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it il servizio Rateizzazioni Documentate – Simula il numero delle rate” per verificare, preventivamente, se sussiste la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e, in caso positivo, il numero massimo di rate concedibili e l’importo indicativo delle stesse.

Per le richieste di piani di rateizzazioni fino a 120 rate mensili, i contribuenti possono utilizzare la modulistica disponibile sul sito di AdeR e agli sportelli, predisposta per le diverse casistiche previste, e inviarla, corredata dalla documentazione a supporto, tramite pec oppure presentarla, previo appuntamento, agli sportelli.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione dell’8 gennaio 2025)




Nuove ipotesi di rateazione su richiesta del contribuente che si trovi in una situazione di difficoltà: cosa cambia dal 1° gennaio 2025 | In Gazzetta il DM Mef per la nuova dilazione delle somme iscritte a ruolo

Il Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, ha previsto sostanziali cambiamenti in materia di rateizzazione, tra cui la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Le modifiche apportate dal provvedimento normativo si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.

Pertanto, a partire dal nuovo anno e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può arrivare fino a un massimo di 84 rate mensili.

La progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili, prevista dal Decreto legislativo, stabilisce poi che le rate concedibili siano fino a un massimo di 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e fino a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, sempre di importo inferiore o pari a 120.000 euro, su richiesta del contribuente che, invece, documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta di dilazione:

  • da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
  • da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
  • da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Se le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione sono di importo superiore a 120 mila euro, su richiesta del contribuente e sulla base della documentazione presentata a corredo per la valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la ripartizione del pagamento, fino ad un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta. La documentazione da presentare a corredo dell’istanza di rateizzazione, in relazione alla tipologia del soggetto richiedente, è riportata negli appositi modelli di istanza. Ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione e documentazione previste dal Decreto del 27 dicembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze, i seguenti indicatori:

  • l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • l’Indice di Liquidità e all’Indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
  • l’Indice Beta per i condomini.

Per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, invece, previsto che, ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la richiesta di rateizzazione sia corredata da un’apposita dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dell’organo amministrativo di vertice dell’Ente, dalla quale risulti la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in unica soluzione.

Il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, altresì, stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.

Per le istanze di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2024, come previsto dall’art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 110/2024, si applicano, invece, le disposizioni dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973 nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo citato.

I modelli per presentare le richieste di rateizzazione a partire dal 1° gennaio 2025 sono i seguenti:

Consulta la sezioneRateizzazione del portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, con le nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2025.

(Link al sito: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Rateizzazione/)

Decreto Mef 27 dicembre 2024 – Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti

29.12.2024

Il  decreto, in attuazione dell’articolo 19, comma 1.3, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: 
a) stabilisce le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all’articolo 19, comma 1.2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973
b) individua particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente; 
c) individua specifiche modalità di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non è possibile applicare i parametri di cui all’articolo 19, comma 1.2, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Fonte: sito web dell’AdeR – www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sito www.finanze.gov.it

 

Link al testo del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2024, recante: «Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2024

 

Vedi anche:

Legislazione

 

Speciale – Riordino del sistema nazionale della riscossione

Le  disposizioni  di riordino del sistema nazionale della riscossione
D.Lgs. 29/07/2024, n. 110

  

La rassegna delle novità

Introdotte nuove dilazioni di pagamento per i contribuenti in temporanea crisi economica con modalità distinte per le difficoltà dichiarate e per quelle documentate

Le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 110/2024 nel sistema nazionale della riscossione

Il testo del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante: «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

 




Le novità del D.Lgs. Riscossione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024 ed entrato in vigore in data 8 agosto 2024 il Decreto legislativo 29 luglio 2024 n. 110, recante: «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione».

Le principali novità introdotte dal decreto delegato: 

  • Pianificazione annuale

Il Decreto legislativo prevede unapianificazione annuale dell’attività di riscossione anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, da inserire nell’ambito della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate. Dalla data di entrata in vigore delle norme di revisione del sistema di riscossione delle entrate delle Regioni, delle Provincie autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali, viene adottata tale pianificazione, sentita la Conferenza Unificata. A tal fine, sono individuati gli adempimenti a carico dell’agente della riscossione per le quote affidate dal 1° gennaio 2025.

  • Discarico

Con il termine “discarico” si fa riferimento alla speciale procedura attivata dall’agente della riscossione in presenza di un credito ormai inesigibile o per il quale ogni azione esecutiva sia ormai infruttuosa. Nello specifico, si prevede che le quote affidate all’Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento siano automaticamente discaricate, secondo quanto stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. In alcuni casi e a determinate condizioni è possibile il discarico anticipato. Mentre ipotesi di differimento del discarico automatico operano in pendenza di procedure esecutive o concorsuali, qualora siano conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, oppure, in alternativa, siano intervenute dilazioni nelle ipotesi di difficoltà economica del debitore o a seguito di istituti agevolativi previsti dalla legge. 

  • Riaffidamento dei carichi

Il riaffidamento è finalizzato all’esercizio da parte dell’Agenzia delle entrate-Riscossione di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del Dpr n. 602/1973, oppure dell’affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore. Nel caso in cui si sia proceduto al discarico anticipato per “nullatenenza del debitore e l’ente creditore acquisisca nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al debitore, si prevede la possibilità per l’ente stesso, e sempre che il diritto di credito non si sia prescritto, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento, di comunicare tale circostanza e i beni da aggredire all’Agenzia delle entrate-Riscossione, che procederà al relativo recupero.

  • Controlli sul recupero crediti e responsabilità dell’agente della riscossione

Il Decreto legislativo disciplina anche le verifiche e i controlli da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’ente creditore circa l’azione di recupero dei crediti affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione e delinea la responsabilità di quest’ultima. L’attività di controllo inizia con la notificazione da parte dell’ente creditore all’Agenzia delle entrate-Riscossione della comunicazione di avvio del procedimento.

  • Magazzino

Il Decreto legislativo istituisce una commissione (composta da un presidente di sezione della Corte dei conti, che la presiede, e da un rappresentante, rispettivamente, del dipartimento delle Finanze e del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché da un rappresentante delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e da un rappresentante degli enti locali designati dalla Conferenza Unificata), che, con il supporto istruttorio dell’Agenzia delle entrate, dovrà procedere all’analisi del magazzino in carico all’Agenzia delle entrate-Riscossione, proponendo al Ministero dell’Economia e delle Finanze le possibili soluzioni per conseguire il discarico di tutto o parte dello stesso. 

  • Quote non riscosse risorse UE e aiuti di Stato

Il Decreto legislativo disciplina il trattamento delle quote non riscosse riguardanti le risorse proprie tradizionali UE e delle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato rispettivamente affidate dal 1° gennaio 2025 e dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024.

  • Integrazione logistica tra Entrate e Riscossione

Al fine di realizzare un’effettiva integrazione logistica tra l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione si prevede che la Riscossione possa fruire di tutte le soluzioni allocative nella disponibilità delle Entrate. 

  • Modifiche in tema di impugnabilità avverso la cartella di pagamento invalidamente notificata

Il Decreto legislativo sostituisce il comma 4-bis dell’articolo 12 del Dpr n. 602/1973, il quale, pur confermando la non impugnabilità dell’estratto di ruolo, prevede alcune ipotesi in cui è possibile proporre impugnazione avverso il ruolo e la cartella di pagamento.

Nello specifico è previsto che il ruolo e la cartella di pagamento, invalidamente notificati, sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore, che agisca in giudizio, dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio.

  • Nuove dilazioni di pagamento per i contribuenti in difficoltà

È modificato l’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 in materia di dilazione del pagamento.

SI prevede che il contribuente che dichiari di trovarsi in una situazione di temporanea difficoltà e abbia somme iscritte a ruolo di importo inferiore o pari a 120mila euro, possa chiedere una rateazione del debito fino a un massimo di:

  • 84 rate mensili, per le richieste di dilazione presentate negli anni 2025 e 2026;
  • 96 rate mensili, per le richieste di dilazione presentate negli anni 2027 e 2028;
  • 108 rate mensili, per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

Nel caso in cui il contribuente non solo dichiari, ma documenti la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, la rateazione cambia a seconda che le somme iscritte a ruolo siano superiori o meno ai 120mila euro.

Se il debito iscritto supera i 120mila euro è possibile una ripartizione fino a un massimo di centoventi rate mensili, indipendentemente dalla data di presentazione della richiesta.

  • Riscossione nei confronti dei coobbligati solidali

È introdotto al D.P.R. n. 602/1973 l’articolo 25-bis, in base al quale qualora il debitore principale ottenga la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, è sospesa la prescrizione del diritto di credito anche nei confronti dei coobbligati in via sussidiaria, a decorrere dal versamento della prima rata e per l’intera durata del piano di rateazione ottenuto dal debitore principale.

Inoltre, al fine di garantire la massima tutela del diritto di difesa, vengono modificati gli articoli 45 e 50 del D.P.R. n. 602/1973 e si prevede che, prima di iniziare l’esecuzione forzata, è necessaria la preventiva notifica della cartella di pagamento al debitore principale o a quello in solido in via sussidiaria. In tal modo non sarà più sufficiente far precedere l’esecuzione forzata a carico del coobbligato dalla notifica del solo avviso di intimazione sulla base della cartella di pagamento notificata al debitore iscritto a ruolo.

  • Nuove regole di compensazione tra rimborsi e mancati versamenti degli importi dovuti a seguito di cartelle

Il decreto delegato semplifica le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari. In particolare, viene introdotta una nuova procedura che consente alla Riscossione, a seguito di segnalazione delle Entrate, di notificare una proposta di compensazione tra il debito non adempiuto e le somme che devono essere rimborsate al contribuente dalla stessa Agenzia delle entrate.

Fonte: sito web dell’Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri accessibile via Internet al seguente indirizzo: www.programmagoverno.gov.it




In Gazzetta il D.Lgs. recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, il Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante: «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione».

Tra le tante novelle si segnala ampliamento delle casistiche rispetto alle quali è possibile impugnare la cartella esattoriale non validamente notificata di cui il contribuente prende conoscenza tramite l’estratto di ruolo.

Il Decreto delegato interviene sull’art. 12, del D.P.R. n. 602/1973 sostituendo il comma 4-bis. Tra le nuove ipotesi di impugnazione, inseriti gli eventi atti a procurare un pregiudizio al debitore e collegati: alle operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; alla cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Di seguito il testo dell’articolo 12 Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110:

Art. 12
Disposizioni in materia di impugnazione

1. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto;

c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;

d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;

f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».

Si riporta il testo dell’art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’articolo 12 Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110:

«Art. 12 (Formazione e contenuto dei ruoli). – 1. L’ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce.

2. Con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, i tempi e le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell’intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari.

3. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione.

4. Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato. Con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo.

4-bis. L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:

a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto;

c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;

d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;

f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

Link al testo del Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, recante: «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024 e in vigore dall’8 agosto 2024.

Vedi anche: Le novità del D.Lgs. Riscossione

 

 




Il Governa approva “di nuovo” il Decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione

Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione – (Decreto legislativo in secondo esame definitivo)

Il Consiglio dei Ministri, , di lunedì 22 luglio 2024, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato un Decreto legislativo relativo alle disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione in secondo esame definitivo, per apportare al testo una modifica in tema di riscossione mediante cartolarizzazione delle somme discaricate, necessaria a superare un rilievo di onerosità da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.




Riforma fiscale. Dal Governo il via libera definitivo al decreto legislativo per il riordino del sistema nazionale della riscossione

Il Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2024, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo, recante: «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione».

 In attesa del testo definitivo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, preleva la bozza del decreto legislativo coordinata con la relazione illustrativa.

 

Questo il link:
https://www.finanzaefisco.com/wp-content/uploads/SchRisc.pdf




Riforma fiscale. Dal Governo il via libera preliminare al decreto per il riordino del sistema nazionale della riscossione

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 11 marzo 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione.

Il testo interviene in modo organico al fine di assicurare al sistema maggiore efficacia, imparzialità ed efficienza, in un appropriato bilanciamento con i diritti dei contribuenti.

Si prevede per l’Agenzia delle entrate-riscossione (AdER) una pianificazione annuale volta ad assicurare la salvaguardia dei crediti tributari affidati dai vari Enti mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento e degli atti interruttivi della prescrizione e la conseguente tempestiva gestione delle attività di recupero.

Si introduce, a decorrere dal 2025, l’istituto del “discarico automatico” dei ruoli affidati ad AdER decorsi 5 anni dal loro affidamento, ad eccezione di quelli i cui crediti sono oggetto di procedure esecutive, concorsuali o di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi del codice della crisi d’impresa.

Il discarico non comporta automaticamente l’estinzione del debito, pertanto l’Ente creditore può provvedere autonomamente alla riscossione del credito non prescritto o, in presenza di «nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore», riaffidarlo ad AdER. Sull’azione di recupero dei crediti affidati ad AdER e su quella di discarico automatico è previsto sia il controllo del Ministero dell’economia e delle finanze che quello dell’Ente creditore, che può contestare all’agente della riscossione l’intervenuta decadenza o prescrizione del diritto di credito.

L’agente può definire la contestazione in via agevolata, pagando una somma pari ad un ottavo dell’importo del credito affidato oltre interessi (di un terzo in caso di mancata definizione agevolata o in assenza di ricorso alla Corte dei conti). La responsabilità amministrativa e contabile dell’agente della riscossione è limitata ai casi di dolo, nonché ai casi di colpa grave nelle ipotesi di decadenza o prescrizione del diritto di credito.

Si prevede la costituzione di un’apposita Commissione, per individuare possibili soluzioni legislative, per i discarichi dei ruoli affidati ad AdER dal 2000 al 2024.

Si introduce una specifica disciplina per le cosiddette “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e per le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, poiché non soggette al discarico automatico e alla reiscrizione a ruolo.

Si prevede la progressiva estensione del numero massimo di rate per la rateizzazione ordinaria dei debiti fiscali dalle attuali 72 a 120. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, il periodo può essere prorogato di una sola volta per un periodo di pari durata.

Infine, si estendono le ipotesi di concentrazione della riscossione nell’accertamento e si semplificano le procedure amministrative e gli adempimenti connessi all’erogazione dei rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate in presenza di debiti iscritti a ruolo a carico dei beneficiari.

Link al testo delle «Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione» (Decreto legislativo – Esame preliminare)

 




Rate 2020 di rottamazione e saldo e stralcio. Considerati validi i versamenti effettuati entro il 9 maggio | Fino al 2 maggio le agevolazioni per rateizzare del D.L. Milleproroghe

Il prossimo 30 aprile è il termine per il pagamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2020. La data è stabilita dalla legge di conversione del decreto Sostegni-ter (Legge n. 25/2022) che ha definito un nuovo calendario per andare incontro ai contribuenti che non sono riusciti a pagare le rate arretrate entro il termine del 9 dicembre scorso, offrendo quindi una nuova opportunità di mantenere i benefici previsti dalle definizioni agevolate. Per il versamento è possibile usufruire dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge per cui, tenendo conto anche dei giorni festivi, il termine del 30 aprile, che cade di sabato e slitta a lunedì 2 maggio, si sposta a sabato 7 maggio rimandando di fatto la scadenza al lunedì successivo. Saranno così considerati validi i versamenti effettuati entro il 9 maggio.

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione e riferiti alle originarie scadenze delle rate 2020 (febbraio, maggio, luglio e novembre per la Rottamazione-ter; marzo e luglio per il Saldo e stralcio) che è possibile anche richiedere sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Si ricorda che il decreto “Sostegni-ter ha definito nuovi termini anche per il versamento delle rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2021, nonché per quelle della definizione agevolata previste nel 2022. I contribuenti che non sono riusciti a regolarizzare i pagamenti nei termini di legge hanno la possibilità di mantenere le agevolazioni se il pagamento sarà effettuato entro il 31 luglio, per le rate del 2021, e il 30 novembre per quelle previste nel 2022.

 

Come e dove pagare

 

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nelle tabaccherie aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa. Si può pagare anche direttamente agli sportelli ma esclusivamente su appuntamento da prenotare sul sito nella sezione “Trova lo sportello e prenota”. Infine, è possibile effettuare il versamento mediante compensazione con i crediti commerciali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili (c.d. crediti certificati) maturati per somministrazioni, forniture, appalti e servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

 

Informazioni e servizi online

 

Chi non è più in possesso della “Comunicazione delle somme dovute” o dei i bollettivi per il pagamento, può richiederne una copia direttamente sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella pagina dedicata alla definizione agevolata . Nell’area pubblica, senza necessità di pin e password, è sufficiente inserire il proprio codice fiscale e la documentazione prevista per il riconoscimento e si riceverà copia della Comunicazione con gli ulteriori bollettini all’indirizzo email indicato. Chi è in possesso delle credenziali per accedere all’area riservata del sito (Spid, CIE, CNS) può scaricare direttamente la documentazione e procedere al pagamento con il servizio Paga-online.

 

D.L. Milleproroghe, fino al 30 aprile agevolazioni per rateizzare

 

La prossima scadenza non riguarda solo le definizioni agevolate ma anche le rateizzazioni. Infatti, in base a quanto stabilito dal decreto Milleproroghe (D.L .228/2021), il 30 aprile è il termine ultimo entro il quale i contribuenti che risultano decaduti da un piano di rateizzazione del debito prima dell’8 marzo 2020, cioè prima dell’inizio del periodo di sospensione della riscossione conseguente all’emergenza sanitaria (per i comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020), possono accedere a un nuovo piano di dilazione senza il pagamento delle rate scadute, come invece ordinariamente previsto. La domanda per la riammissione, cadendo il 30 aprile di sabato, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate-Riscossione non oltre lunedì 2 maggio 2022. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 28 aprile 2022)




Riammissione ai piani di pagamento dilazionato per chi ha definito gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate. Le istruzioni delle Entrate per riprendere il versamento frazionato

Pronte le istruzioni per chi vuole accedere nuovamente al beneficio del pagamento rateale delle somme dovute a seguito di definizione per acquiescenza all’avviso di accertamento oppure di adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, pur essendo decaduto dalla originaria rateazione. Se la decadenza è avvenuta tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016 è possibile essere riammessi alla rateazione presentando un’istanza all’Ufficio delle Entrate entro il 20 ottobre 2016. Il primo pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione con cui l’Agenzia dà l’ok alla rateazione e indica l’importo della rata iniziale del nuovo piano rateale. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 41/E del 3 ottobre 2016 affronta le novità introdotte dal decreto legge 113 del 2016 (articolo 13-bis) e precisa i termini e le modalità degli adempimenti necessari per l’accesso al beneficio.

La platea dei contribuenti interessati

I contribuenti interessati sono coloro che, a seguito di un controllo, hanno scelto di avvalersi di uno degli istituti di definizione previsti dal D.Lgs n. 218/1997 (acquiescenza, adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione, all’invito a comparire) e hanno optato per il pagamento in forma rateale, dal quale, tuttavia, sono decaduti, in quanto, dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le scadenze successive. Per usufruire del beneficio è necessario che la decadenza dalla precedente rateazione si sia verificata nell’arco temporale compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016.

Non possono, invece, sfruttare questa possibilità i contribuenti decaduti da una rateazione generata da altri istituti deflattivi del contenzioso disciplinati dal D.Lgs. n. 546/1992 (conciliazione e accordi di mediazione).

Come ottenere un nuovo piano di rateazione

L’istanza deve essere presentata dal contribuente entro il 20 ottobre 2016, vale a dire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 113/2016.

Una volta verificato il possesso dei requisiti, l’Agenzia delle Entrate informa il contribuente sull’accoglimento dell’istanza con una comunicazione nella quale viene indicato l’importo della rata iniziale del nuovo piano rateale. Il pagamento deve avvenire nei 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione, utilizzando il modello F24 con gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione. Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente deve trasmettere all’Ufficio competente una copia della relativa quietanza di pagamento a seguito della quale l’Ufficio predispone il piano di rateazione definitivo con la corretta indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive determinate sulla base della data di versamento della rata iniziale. Il mancato pagamento di una rata successiva comporta la decadenza dal nuovo piano di ammortamento del debito. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 3 ottobre 2016)

Link alla “Richiesta di nuovo piano rateale per i contribuenti decaduti tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016

(Art. 13-bis, comma 3, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016,n. 160 – Circolare n. 41/E del 3 ottobre 2016)

L’istanza deve essere presentata all’Ufficio entro il 20 ottobre 2016, personalmente o mediante persona munita di delega; la stessa può essere trasmessa anche a mezzo raccomandata o per posta elettronica certificata.

Link alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 41/E del 3 ottobre 2016 che fornisce chiarimenti in ordine agli effetti dell’art. 13-bis, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, inserito dalla legge di conversione del 7 agosto 2016, n.160, che ha previsto la possibilità per i contribuenti decaduti dalla rateazione delle somme dovute a seguito di definizione dell’avviso di accertamento per adesione o acquiescenza, nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2015 e il 1° luglio 2016, di ottenere un nuovo piano di rateazione.




Somme dovute per la definizione degli accertamenti e per l’omessa impugnazione: i chiarimenti delle Entrate sulla riammissione alla dilazione

L’articolo 1, commi da 134 a 138, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2212), ha introdotto la possibilità per i contribuenti decaduti nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute a seguito della definizione di avviso di accertamento per adesione o acquiescenza di essere riammessi al pagamento rateale, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute. Il particolare, il comma 134, dell’articolo unico della legge di stabilità 2016prevede che «Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute».Con circolare 13/E del 22 aprile 2016, l’Agenzia delle Entrate ha precisato i termini e le modalità degli adempimenti necessari per la riammissione ai piani di rateazione.

I contribuenti interessati alla riammissione

Come chiarisce l’Agenzia, possono essere riammessi in rateazione i contribuenti che:

  • hanno definito le somme dovute mediante un atto di adesione all’accertamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 218 del 1997, al processo verbale di constatazione ai sensi dell’art. 5-bis del citato decreto legislativo oppure all’invito a comparire ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis , del medesimo decreto, oppure hanno prestato acquiescenza all’accertamento ai sensi dell’art. 15 del medesimo decreto;
  • hanno optato per il pagamento in forma rateale;
  • sono decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il versamento della prima rata, non hanno rispettato le successive scadenze del relativo piano di ammortamento. In particolare, la decadenza si è verificata a causa del mancato integrale versamento di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva.

Come detto, la riammissione alla rateazione è circoscritta agli istituti di cui al D.Lgs. n. 218 del 1997 sopra indicati (adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione e all’invito a comparire nonché acquiescenza all’avviso di accertamento). Pertanto, rimangono esclusi i contribuenti decaduti che hanno avviato i relativi pagamenti sulla base degli altri istituti deflattivi del contenzioso, in particolare la conciliazione e gli accordi di mediazione.

Riammissione consentita per le sole imposte dirette

Due ulteriori condizioni definiscono la possibilità della riammissione. La prima riguarda la decadenza, verificatasi «nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015», ossia nell’arco temporale tra il 15 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015. La seconda condizione richiede che le somme il cui mancato pagamento ha determinato la decadenza siano dovute a titolo di imposte dirette. Dunque, limitatamente al versamento dell’IRPEF, IRES, Addizionali e IRAP. Restano quindi escluse le altre tipologia d’imposta tra cui, ad esempio, l’IVA.

Obblighi per la riammissione

Il contribuente, continua la circolare, può essere ammesso alla rateazione se effettua il versamento della prima delle rate scadute entro il 31 maggio 2016. In pratica, il contribuente:

  • se decaduto per versamento tardivo (oltre il termine di scadenza della rata successiva), manifesta la volontà di essere riammesso alla rateazione versando la prima delle rate effettivamente non versate;
  • se decaduto a seguito di versamento carente, manifesta la volontà di essere riammesso alla rateazione mediante il versamento della differenza dovuta ai fini delle imposte dirette, in tal modo integrando il versamento carente.

A tal fine occorre compilare il Modello F24 utilizzando gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione.

Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente è tenuto a trasmettere all’Ufficio competente copia della relativa quietanza di pagamento. La trasmissione può avvenire mediante consegna diretta presso l’Ufficio, oppure, per posta elettronica ordinaria o certificata. L’acquisizione della quietanza, precisa il documento di prassi, è indispensabile affinché l’Ufficio stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo e alla rielaborazione del nuovo piano di ammortamento.

Ricalcolo delle rate

Lo stesso Ufficio provvede al ricalcolo delle rate tenendo conto delle rate dovute in base all’originario piano di ammortamento ed elabora un nuovo piano rateale da fornire al contribuente con gli importi da versare.

Verifica dei pagamenti e sgravio dei carichi iscritti a ruolo

Dopo aver verificato il versamento corretto delle rate residue, l’Ufficio potrà revocare la sospensione inizialmente disposta sui carichi iscritti a ruolo e procedere allo sgravio degli stessi. Ripreso l’iter della rateazione, puntualizza la circolare, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comunque previste dal nuovo piano di ammortamento del debito comporta la decadenza definitiva dal beneficio.