Enti terzo settore, dai Commercialisti la relazione dell’organo di controllo sul bilancio d’esercizio

Il Consiglio nazionale della categoria aggiorna precedenti edizioni del documento. La pubblicazione contiene anche la relazione di monitoraggio e l’attestazione di conformità del bilancio con le linee guida del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato anche quest’anno un aggiornamento della relazione dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore (ETS) sul bilancio di esercizio. (Link esterno: https://commercialisti.it/documenti-studio/la-relazione-dellorgano-di-controllo-degli-enti-del-terzo-settore-allassemblea-degli-associati-o-di-altro-organo-equivalente-delle-fondazioni-in-occasione-dellapprovazion/). La relazione trova come destinatari di riferimento gli associati e i componenti di altro organo equivalente delle fondazioni, anche se poi è rivolta, nei fatti, a tutti gli stakeholder che intendono comprendere se l’attività dell’ETS può essere legittimata dal punto di vista comportamentale e se, quindi, l’ente risulta credibile agli occhi anche delle istituzioni e dell’opinione pubblica.

Il documento pubblicato contiene anche la relazione di monitoraggio e l’attestazione di conformità del bilancio con le linee guida del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019.

Quest’anno la pubblicazione del CNDCEC è stata arricchita dalle relazioni al bilancio sociale delle imprese sociali, tenendo in considerazione le pertinenti disposizioni del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 e del predetto decreto. Gli schemi erano già stati inclusi nella pubblicazione della Fondazione Nazionale dei Commercialisti Ricerca “L’impresa sociale non cooperative sociale, presentata al Congresso nazionale del CNDCEC dell’ottobre 2025.

Al riguardo, si deve rilevare che non è stata prodotta alcuna relazione sul bilancio d’esercizio delle imprese sociali in quanto tale relazione deve essere articolata sulla base della forma giuridica di riferimento che può variare dalle società di capitali o di persone sino agli enti non lucrativi retti in forma associativa o fondativa.

Nello specifico, i sindaci delle imprese sociali potranno opportunamente adattare gli schemi di relazione già prodotti da questo Consiglio per le società di capitali non quotate. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 5 maggio 2026)




Modifiche al Codice del Terzo settore. Primi chiarimenti

L’articolo 4 della Legge 4 luglio 2024, n.104, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore», in vigore dal 3 agosto 2024, detta alcune importanti modifiche al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore. La novella legislativa interviene in particolare sulla disciplina contabile degli enti del Terzo settore, involgendo sia profili di carattere sostanziali che aspetti temporali. Con le modifiche in esame, il legislatore ha inteso perseguire l’obiettivo della semplificazione degli oneri amministrativi, avuto particolare riguardo agli enti di più ridotte dimensioni, attraverso significative modifiche ai limiti dimensionali previsti.

Le modifiche, lettera per lettera, dell’unico comma articolo 4 della Legge 4 luglio 2024, n.104.

La lettera a) introduce un periodo, dedicato alle associazioni e società sportive dilettantistiche, alla fine all’articolo 6, comma 1, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, volto a fissare le condizioni alle quali gli enti del Terzo settore possono esercitare attività diverse da quelle di interesse generale. È aggiunta una previsione che tratta delle attività diverse esercitate dagli enti del Terzo settore iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Per tali enti è fatta salva la disposizione che stabilisce che i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, “promo-pubblicitari”, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive, ricevuti in qualità di associazione sportiva dilettantistica, sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti che devono essere rispettati per iscriversi al citato Registro, ma solo a condizione che i medesimi proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche .

Si ricorda che citato articolo 6 del Codice del Terzo settore, dispone in particolare che, per gli enti del Terzo settore, lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale è possibile a condizione che l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, anche dal punto di vista delle risorse rispettivamente impiegate.

Il periodo aggiuntivo introdotto dalla disposizione in commento fa salva, per gli enti del Terzo settore che siano iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport, l’applicazione dell’articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ai sensi del quale i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, “promo-pubblicitari”, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito alle associazioni e alle società̀ sportive dilettantistiche l’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e ad esse strumentali. La citata disposizione, tuttavia, è fatta salva a condizione che i citati proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ricomprendendo in tale nozione anche la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Si specifica che la disposizione introdotta rinvia, per la definizione di attività sportiva dilettantistica, all’articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2021, e all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2021. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n.36, all’interno dello statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche deve essere espressamente previsto l’oggetto sociale, con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche sono iscritte tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti sportivi dilettantistici che svolgono attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa, in possesso dei necessari requisiti. Il Dipartimento per lo sport verifica la natura sportiva dell’attività nei casi in cui l’attività dichiarata non rientri tra quelle svolte nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

La lettera b) integra l’articolo 11, comma 3, del Codice del Terzo settore.

In particolare, all’articolo 11, comma 3, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per quelle costituite in forma di associazione o fondazione, è efficace anche ai fini dell’acquisto della personalità giuridica ai sensi dell’articolo 22 del presente Codice. I controlli e i poteri di cui agli articoli 25, 26 e 28 del Codice civile sono esercitati, nei confronti delle fondazioni di cui al primo periodo, dagli uffici del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580». Trattasi di disposizione che attribuisce efficacia costitutiva all’iscrizione delle fondazioni ed associazioni aventi la qualifica di impresa sociale nell’apposita sezione speciale del registro imprese. Il citato articolo 11 prescrive l’obbligo, per gli enti del Terzo settore, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore e di indicare gli estremi dell’iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Oltre che nel Registro unico nazionale, gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese (commi 1 e 2). Il comma 3 prevede che, per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfi il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

In base alla novella di cui alla lettera b) in esame, l’iscrizione oggetto del comma 3 è efficace, per le imprese sociali costituite in forma di associazione o fondazione, anche ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 22del Codice del Terzo settore. Riguardo alle fondazioni rientranti nel suddetto ambito, la medesima novella dispone che i controlli ed i poteri di cui agli articoli 25 (Controllo sull’amministrazione delle fondazioni), 26 (Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione) e 28 (Trasformazione delle fondazioni) del Codice civile siano esercitati dagli uffici del Registro delle imprese.

La lettera c) modifica l’articolo 13 del Codice del Terzo settore.

La novella di cui al numero 1) eleva a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, comunque denominati, entro il quale il bilancio degli enti del Terzo settore può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa e limita la medesima possibilità agli enti suddetti che siano privi di personalità giuridica; la novella di cui al successivo numero 2) introduce, per tutti gli enti del Terzo settore (ivi compresi quelli con personalità giuridica), la possibilità di adozione del bilancio nella forma di rendiconto per cassa con entrate e uscite in forma aggregata, limitatamente ai casi in cui i proventi, comunque denominati, siano pari o inferiori a 60.000 euro;

La novella di cui al successivo numero 4) introduce la possibilità, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adozione del bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del Codice civile. Si evidenzia che la successiva lettera m), con una disposizione di coordinamento riferita alla novella di cui all’articolo 13 del Codice del Terzo settore, modifica l’articolo 87, comma 3, del Codice del Terzo settore. Nel testo modificato dalla novella di cui alla presente lettera m), il citato articolo 87, comma 3, prevede la possibilità, per gli enti del Terzo settore non commerciali e che non applichino il regime forfettario di cui all’articolo 86 del medesimo Codice, di adottare, in luogo della tenuta delle scritture contabili, il rendiconto per cassa ovvero per cassa in forma aggregata, qualora i proventi, comunque denominati, non superino i relativi limiti summenzionati; tale possibilità̀ prescinde dalla circostanza che l’ente abbia o meno personalità giuridica. Resta fermo l’obbligo di tenuta delle scritture contabili per l’attività commerciale eventualmente esercitata.

La lettera d) sostituendo il comma 4 dell’articolo 24 del citato Codice del Terzo settore, disciplinante l’assemblea delle associazioni del Terzo settore, dispone che salvo divieto espresso contenuto nell’atto costitutivo o nello statuto, gli associati possono intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Alle medesime condizioni la disposizione in esame consente che l’atto costitutivo o lo statuto possano prevedere l’espressione del voto per corrispondenza.

La lettera e), reca alcune modifiche nell’articolo 30 (Organo di controllo), comma 2, del citato Codice del Terzo settore.

Le modifiche riguarda l’innalzamento dei limiti che rendono obbligatoria la nomina, per le associazioni del Terzo settore, dell’organo di controllo interno.

Si ricorda, che l’articolo 30  reca disposizioni in materia dell’organo di controllo delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, e delle fondazioni del Terzo settore.

Ai sensi del comma 1, l’organo di controllo, costituito anche in forma monocratica, è organo necessario nelle fondazioni del Terzo settore.

Ai sensi del comma 2, nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, l’organo di controllo, costituito anche in forma monocratica, è organo necessario quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro (ora 150.000 euro);
  • ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 220.000 euro (ora 300.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità (ora 7 unità).

Ai sensi del comma 3, tuttavia, l’obbligo di nominare l’organo di controllo sulla base delle previsioni di cui al comma 2 viene nuovamente meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Le modifiche dettate dalla lettera e) in esame sono dirette ad elevare i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria dell’organo di controllo (anche monocratico) nelle associazioni riconosciute o non riconosciute del Terzo settore, portandoli, rispettivamente, a:

  • 150.000 euro per l’attivo dello stato patrimoniale;
  • 300.000 euro per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate;
  • 7 unità per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

La lettera f), reca alcune modifiche nell’articolo 31 (Revisione legale dei conti), comma 1, del citato Codice del Terzo settore.

L’articolo 31 reca disposizioni sulla revisione legale dei conti per le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore.

Il comma 1 dispone che – fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del precedente articolo 30 – le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore sono tenute a nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro (di cui al capo III del decreto legislativo n. 39/2010) quando superino, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro (ora 1.500.000 euro);
  • ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 2.200.000 euro (ora 3.000.000 euro);
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità (ora 20 unità).

Ai sensi del comma 2, tuttavia, l’obbligo di nominare l’organo di revisione legale dei conti sulla base delle previsioni di cui al comma 1 viene nuovamente meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Le modifiche dettate dalla lettera f) in esame sono dirette ad elevare i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, da parte delle associazioni riconosciute o non riconosciute e delle fondazioni del Terzo settore, portandoli, rispettivamente a:

  • 1.500.000 euro per l’attivo dello stato patrimoniale;
  • 3.000.000 euro per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate:
  • 20 unità per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

La lettera g) apporta alcune modifiche nell’articolo 36 del Codice del Terzo settore in tema di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale.

Il citato articolo 36 prevede che le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento (ora 20 per cento) del numero degli associati.

In base alla riformulazione operata dalla novella, viene elevata al venti per cento del numero degli associati la percentuale di lavoratori che può essere impiegata per lo svolgimento dell’attività̀ di interesse generale o per il perseguimento delle finalità delle associazioni di promozione sociale e viene aggiunto l’inciso diretto a salvaguardare espressamente il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 35, comma 1, del Codice del Terzo settore, relativamente alla prevalenza delle attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati. La modifica quindi intende consentire, nel rispetto della prevalenza dell’apporto volontario degli associati, la capacità delle APS di implementare lo svolgimento di attività di interesse generale, ricadenti in ambiti dotati anche di rilevanza sociale, senza trascurare i positivi effetti derivanti dall’incremento dei livelli occupazionali assicurati in tal modo dal Terzo settore.

La lettera h) inserisce un comma 2-bis nell’articolo 41 del Codice del Terzo settore, articolo disciplinante le reti associative.

Ai sensi del richiamato articolo 41 del D.Lgs. n. 117/2017, le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

  • associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
  • svolgono, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali (comma 1).

Viene poi stabilito (comma 2) che sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del Terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o provincie autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all’articolo 59, comma 1, lettera b), disciplinante la composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore.

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 41 dispone che, se successivamente all’iscrizione delle reti associative nel registro unico nazionale del Terzo settore, il numero degli associati di esse diviene inferiore a quello stabilito nei commi 1 e 2 (cfr. supra), o, con riferimento alle reti operanti nel settore della protezione civile, a quello stabilito nell’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, esso debba essere integrato entro un anno, trascorso il quale la rete associativa è cancellata dalla corrispondente sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

La lettera i), concerne l’articolo 47, comma 1, del Codice del Terzo settore, articolo disciplinante l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). La modifica interviene sul procedimento di iscrizione al RUNTS, prevedendo in coerenza con le regole civilistiche generali in tema di rappresentanza la possibilità che l’istanza di iscrizione possa essere presentata anche da un soggetto delegato dal legale rappresentante dell’ente o della rete associativa cui l’ente aderisce.

La lettera l), modifica l’articolo 48 del Codice del Terzo settore, articolo disciplinante il contenuto e l’aggiornamento del suddetto RUNTS.

La novella di cui al numero 1) della lettera l) interviene sul comma 3, primo periodo, dell’articolo 48, riguardante i termini di deposito dei rendiconti e bilanci e dei rendiconti delle raccolte fondi svolte nell’esercizio precedente.

La novella modificativa in esame prevede che il deposito dei rendiconti e dei bilanci degli enti del Terzo settore debba avvenire ogni anno presso il RUNTS entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio e che, per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (di cui all’articolo 13, comma 4), il citato deposito debba avvenire presso il registro delle imprese entro sessanta giorni dall’approvazione degli indicati documenti contabili.

La novella di cui al numero 2) della lettera l) integra il comma 4 del citato articolo 48 del Codice del Terzo settore. Il suddetto comma 4 dispone che in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie di cui all’articolo 48 nel rispetto dei termini in esso previsti, l’ufficio del registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro. La novella specifica che il termine (non superiore, come detto, a centottanta giorni) deve essere non inferiore a trenta giorni.

La lettera m), va riferita alla novella di cui all’articolo 13 del Codice del Terzo settore (vedasi sopra lettera c).

La lettera n), inserisce il comma 15-bis nell’articolo 89 del Codice del Terzo settore (coordinamento normativo). Il nuovo comma prevede che le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati che svolgano, in via principale, una o più attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 del medesimo Codice, possano essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore. La disposizione estende la possibilità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore alle associazioni incluse nell’albo di cui all’articolo 937 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (D.P.R. n. 90/2010) che svolgono in via principale una o più attività di interesse generale di cui all’articolo 5, nel rispetto della specificità della composizione della loro base associativa e delle finalità dì cui al medesimo articolo 937. In aggiunta è previsto che il requisito della strumentalità di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 117/2017 sussiste qualora le attività diverse siano esercitate per la realizzazione delle specifiche finalità delle associazioni medesime

La lettera o), interviene sul comma 8 dell’articolo 101 (Norme transitorie) del Codice del Terzo settore, ampliando le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS non integra la fattispecie di scioglimento dell’ente. L’ipotesi prevista dalla norma vigente concerne la perdita della qualifica di ONLUS a seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale.

Con la novella di cui alla lettera o) si inseriscono alcuni periodi dopo il primo periodo del comma 8 sopra citato, diretti ad estendere le ipotesi in cui la perdita della qualifica di ONLUS non integra la fattispecie di scioglimento dell’ente. La disposizione, è volta ad estendere anche ai trust dotati della qualifica di ONLUS e alle ONLUS “partecipate” la previsione dell’articolo 101, comma 8, del D.Lgs. n. 117/2017, riguardante la perdita di tale qualifica in conseguenza dell’iscrizione nel RUNTS. In particolare, il suddetto articolo 101, al comma 8, prevede che la perdita della qualifica di ONLUS, a seguito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, anche in qualità di impresa sociale, non integri un’ipotesi di scioglimento dell’ente, con la non applicazione della disciplina anche fiscale della devoluzione del patrimonio. La misura in esame estende la stessa disposizione anche ai trust dotati di qualifica ONLUS e alle ONLUS che non possano assumere la qualifica di ente del Terzo settore, a condizione che gli statuti delle predette organizzazioni prevedano espressamente lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività di interesse generale, senza finalità di lucro e che i beni siano destinati stabilmente allo svolgimento delle suddette attività. La garantisce continuità nello svolgimento di attività non commerciali da parte di soggetti, i quali solo per l’attuazione della disciplina del Terzo settore, e non per un’ipotesi di scioglimento dell’ente, ricadrebbero nella disciplina della devoluzione patrimoniale. Inoltre, la stessa disposizione in esame prevede che in caso di scioglimento per qualunque causa, ovvero di soppressione o modifica delle clausole statutarie riguardanti lo svolgimento di attività di interesse generale, l’assenza della finalità di lucro e la stabile destinazione dei beni, le ONLUS devolvano il patrimonio ad altro ente nel rispetto della disciplina anche fiscale vigente.

Vedi anche la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 agosto 2024, n. 6, avente ad oggetto: Legge 4 luglio 2024, n.104, recante: “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”. Effetti sull’ordinamento contabile degli enti del Terzo settore”.

La Circolare, fornisce i primi chiarimenti operativi concernenti la prima adozione delle disposizioni contenute nell’articolo 4 della predetta legge 4 luglio 2024 n. 104 su temi concernenti la disciplina contabile, gli effetti derivanti dalle previsioni emendative sugli incarichi di controllo e revisione legale dei conti e la revisione degli statuti. Il documento di prassi esamina i seguenti punti:

  • l’innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica;
  • gli ETS con entrate comunque denominate inferiori a 60.000 euro annui;
  • utilizzabilità dei modelli sulla base dei nuovi limiti dimensionali; l’adeguamento dei limiti dimensionali di cui agli articoli 30 e 31 CTS e gli effetti sugli incarichi in essere;
  • la nuova tempistica degli obblighi di deposito di bilanci e rendiconti delle raccolte fondi;
  • l’adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice.

Link al testo della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 9 agosto 2024, n. 6, con oggetto: CODICE DEL TERZO SETTORE – Enti del Terzo – Redazione e deposito bilanci – Innalzamento dei limiti per l’utilizzo del modello di rendiconto per cassa per gli enti privi di personalità giuridica – Interiori novelle introdotte dall’articolo 4 della Legge 4 luglio 2024, n.104, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore» – Art. 13, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – DM 05/03/2020

Link al testo della Legge 4 luglio 2024, n.104, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore»




Bilancio d’esercizio per gli Enti del Terzo Settore. Pubblicata la Checklist Assirevi

Assirevi ha pubblicato nella apposita sezione “Checklist” del sito web: http://www.assirevi.com, la lista di controllo integrativa dei principi di redazione del bilancio d’esercizio per gli Enti del Terzo Settore, ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni previste dal principio contabile OIC 35 e successivi emendamenti, volto a recepire le specificità del settore italiano no-profit nei loro bilanci.

La lista è stata elaborata da Assirevi, per tenere conto di quanto previsto dall’OIC 35, emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità, che tratta gli aspetti contabili e la connessa informativa per gli Enti del Terzo Settore alla luce delle specifiche disposizioni ad essi relative. La lista è da leggersi congiuntamente con la “Lista di controllo dei principi di redazione del bilancio d’esercizio (Società ai cui bilanci sono applicabili le disposizioni degli artt. 2423 e successivi del Codice Civile)”, ove compatibile.

Le liste di controllo sono presentate in file formato word scaricabili dal sito di Assirevi al fine di consentirne un più agevole utilizzo “sul campo” da parte degli operatori interessati, che potranno compilare digitalmente e stampare, in base alle specifiche necessità, i file in esso contenuti.

 

 

Vedi anche:

Il principio contabile OIC n. 35 rivolto agli ETS emanato nel febbraio 2022 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 2 marzo 2023

Link diretto al pagine dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2023-03-02-OIC-35-ETS-testo-consolidato.pdf

Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore». (Link al sito: www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 




Estese le semplificazioni di prima applicazione per l’OIC 35 sugli enti del terzo settore

Tutti gli enti del terzo settore (ETS) che per la prima volta redigeranno il loro bilancio in base al nuovo principio contabile OIC 35 potranno utilizzare le semplificazioni di prima applicazione previste nel provvedimento. Lo ha comunicato l’OIC, Organismo Italiano di Contabilità, pubblicando gli emendamenti al medesimo principio contabile.

L’OIC 35, volto a recepire le specificità del settore italiano no-profit nei loro bilanci, è stato approvato dall’OIC nel febbraio dello scorso anno. Il testo originario prevedeva, solo per coloro che utilizzavano l’OIC 35 nel bilancio chiuso o in corso al 31 dicembre 2021, alcune disposizioni di prima applicazione. In particolare consentiva loro di non presentare il bilancio comparativo del precedente esercizio e, nel caso di applicazione prospettica, di non rilevare al fair value le transazioni non sinallagmatiche (quelle per le quali non è prevista una controprestazione) intervenute nel corso dell’esercizio se la stima del fair value risultava eccessivamente onerosa. Le semplificazioni sono ora state estese, appunto, a tutti gli enti che per la prima volta applicheranno l’OIC 35 per redigere il loro bilancio.

L’OIC 35 disciplina i criteri per:

(i) la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto; e (ii) la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore. Sono state espressamente indicate le specificità degli enti del Terzo Settore per le quali le regole contabili ordinarie avrebbero fornito una rappresentazione contabile non appropriata con la finalità non lucrativa degli ETS e la normativa di riferimento prevista per i loro bilanci. Invece, per tutte le altre operazioni, per le quali non è stata prevista una disciplina specifica, si applicano le regole ordinarie di rilevazione e valutazione dei principi contabili OIC in vigore.

Il principio contabile nella parte dispositiva contiene previsioni specifiche in tema di:

  • postulati di bilancio indicando i destinatari primari del bilancio e regole per la valutazione della continuità aziendale di un soggetto ETS;
  • transazioni non sinallagmatiche che rappresentano un aspetto rilevante degli ETS, tra le quali assume particolare rilievo il modello contabile previsto per quelle vincolate;
  • quote associative e apporti da soci fornitori dando indicazioni sull’iscrizione e sulla rilevazione degli stessi;
  • svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali prevedendo che ai fini della determinazione del valore d’uso gli ETS usano l’approccio semplificato previsto dall’OIC 9. (Così, comunicato stampa dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) del 2 marzo 2023)

 

Link al testo del principio contabile OIC n. 35 rivolto agli ETS emanato nel febbraio 2022 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 2 marzo 2023

Link diretto al pagine dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2023-03-02-OIC-35-ETS-testo-consolidato.pdf

 

Vedi anche:

Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore». (Link al sito: www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 




Revisori e società di revisione degli enti del terzo. Avviso Mef sugli obblighi di comunicazione al registro della revisione legale

Con Decreto del 26 ottobre 2021 del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato disposto che il trasferimento dei dati degli Enti del Terzo Settore (ETS) al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) decorra dal 23 novembre 2021. Dalla medesima data il RUNTS è operativo.

Si ricorda che ai sensi delle disposizioni contenute all’articolo 31 del Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i.), le associazioni, riconosciute o non riconosciute, nonché le fondazioni del Terzo Settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del citato Codice.

Si richiama pertanto l’attenzione dei revisori e delle società di revisione titolari di siffatti incarichi sugli obblighi di comunicazione di cui rispettivamente agli articoli 11 e 13 del D.M. n. 145/2012. Ai sensi di tali disposizioni, le persone fisiche e giuridiche titolari di incarichi di revisione legale dei conti devono comunicare, tramite le modalità indicate dagli uffici di questo Ministero dell’economia e delle finanze, al registro della revisione legale dei conti di cui agli articoli 6 e ss. del decreto legislativo n. 39/2010, tra l’altro, gli incarichi stessi, anche in quanto componenti dell’organo di controllo (ai sensi dell’articolo 30, comma 6, D. Lgs. n. 117/2017), la durata e i corrispettivi pattuiti, qualsiasi rinnovo e la cessazione per la scadenza naturale dell’incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale.

Si precisa che i dati e le informazioni in discorso sono pubblicate nel registro in forma elettronica e non sono soggette a pubblicità.

I medesimi obblighi di comunicazione si applicano anche alla revisione legale dei conti delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, articolo 10, comma 5, qualora l’impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile.

Infine, si evidenzia che la mancata comunicazione di quanto sopra è sanzionabile ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. (Così, comunicazione pubblicata 18 novembre 2022 nel portale della revisione legale della Ragioneria generale dello Stato – Mef: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/)




Enti del terzo settore e bilancio d’esercizio: il punto sulle decorrenze, per tipologia di ente, delle nuove regole

Con nota n. 5941 del 5 aprile 2022, il Ministero del lavoro ha diffuso nuovi chiarimenti sulle problematiche relative all’applicazione dell’art. 13, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore”, il quale impone agli enti del Terzo settore, fatte salve le specifiche disposizioni, l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, salva la facoltà per gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro di redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa.

Link alla nota del Ministero del lavoro n. 5941 del 5 aprile 2022, con oggetto: Ordinamento contabile degli enti del Terzo settore. Articolo 13 del D.Lgs. n.117/2017. Chiarimenti.

In allegato alla nota 5941/2022:

  • nota ministeriale n. 19740 del 29 dicembre 2021, dedicata all’applicabilità anche alle ONLUS dei modelli di bilancio contenuti nel D.M. n. 39 del 5 marzo 2020;
  • nota ministeriale n. 11029 del 2 agosto 2021, dedicata alla approvazione del bilancio sociale 2020 da parte di Fondazioni/Onlus non ancora trasformate in ETS;
  • nota ministeriale n. 5176 del 16 aprile 2021, concernente i profili temporali dell’obbligo di redazione del bilancio sociale.

 

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 




L’Oic approva il principio contabile OIC 35 sugli enti del terzo settore (Ets)

Il Consiglio di Gestione dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha approvato il principio contabile OIC 35 volto a recepire le specificità del settore italiano no-profit nei loro bilanci. Gli ETS rappresentano un comparto in costante crescita nell’economia italiana. (Link al sito: https://www.fondazioneoic.eu)

Il principio contabile è stato predisposto a seguito dell’incarico ricevuto dal Ministero dell’Economia e Finanze, sentito il Ministero del Lavoro, con cui si chiedeva all’OIC di effettuare una valutazione delle problematiche contabili specifiche degli ETS per eventualmente integrare il corpo dei principi contabili vigenti.

L’emanazione del principio contabile OIC 35 conclude un lungo lavoro di preparazione che ha coinvolto, come di consueto nell’emanazione degli standard, tutti gli stakeholders interessati alla materia.

La complessità e la novità della materia riguardante la rappresentazione contabile degli enti appartenenti ad un settore così esteso e rilevante per l’economia del Paese, ha portato l’OIC a programmare fin da ora una fase di post implementation review con l’obiettivo di mettere a fuoco i più rilevanti problemi applicativi sui quali eventualmente intervenire con ulteriori documenti specifici.

L’OIC 35 disciplina i criteri per:

(i) la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto; e

(ii) la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore. Sono state espressamente indicate le specificità degli enti degli ETS per le quali le regole contabili ordinarie avrebbero fornito una rappresentazione contabile non appropriata con la finalità non lucrativa degli ETS e la normativa di riferimento prevista per i loro bilanci. Invece, per tutte le altre operazioni, per le quali non è stata prevista una disciplina specifica, si applicano le regole ordinarie di rilevazione e valutazione dei principi contabili OIC in vigore.

Il principio contabile nella parte dispositiva contiene previsioni specifiche in tema di:

  • postulati di bilancio indicando i destinatari primari del bilancio e regole per la valutazione della continuità aziendale di un soggetto ETS;
  • transazioni non sinallagmatiche che rappresentano che un aspetto rilevante degli ETS, tra le quali assume particolare rilievo il modello contabile previsto per quelle vincolate;
  • quote associative e apporti da soci fornitori dando indicazioni sull’iscrizione e sulla rilevazione degli stessi; e
  • svalutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali prevedendo che ai fini della determinazione del valore d’uso gli ETS usano l’approccio semplificato previsto dall’OIC

Il principio contabile è corredato da quattro Appendici, parti integranti del principio, nelle quali si riportano gli schemi di stato patrimoniale e rendiconto gestionale, le informazioni che devono essere fornite nella relazione di missione e le definizioni previste dal decreto ministeriale.

(Così, comunicato stampa dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) del 3 febbraio 2022)

 

Vedi anche:

 

Estese le semplificazioni di prima applicazione per l’OIC 35 sugli enti del terzo settore

Link al testo del principio contabile OIC n. 35 rivolto agli ETS emanato nel febbraio 2022 ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 2 marzo 2023

Link diretto al pagine dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2023-03-02-OIC-35-ETS-testo-consolidato.pd

 

Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore». (Link al sito: www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 29 del 2020

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Commenti

 

Attività di vendita di beni o servizi al pubblico in centri storici di comuni ad alta vocazione turistica. Approvato il modello da inviare dal 18 novembre 2020 per il contributo a fondo perduto
di Eugenio Grimaldi

 

Rigetto implicito per accoglimento parziale dell’istanza di rimborso equivale al diniego parziale espresso ad “impugnazione immediata”. Non condivisibile la perentorietà del termine di 60 giorni per l’impugnativa
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

“Compensazione urbanistica” per area assoggettata a vincolo di inedificabilità – Applicazione ICI/IMU

 

Area divenuta inedificabile con “compensazione urbanistica”: escluso a SS.UU. l’assoggettamento ad ICI/IMU

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 23902 del 29 ottobre 2020: «TRIBUTI LOCALI (ICI/IMU) Presupposti impositivi Area già edificabile e poi assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta -Inserimento della stessa in un programma di “compensazione urbanistica” Assoggettamento ad ICI Esclusione – Fondamento Artt. 1, 2 e 3, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504»

 

  • Sezioni tributarie

 

Fatture soggettivamente false

 

Operazioni soggettivamente inesistenti. Onere della prova, deduzione dei costi, detrazione dell’IVA e effetti del reverse charge al vaglio della Suprema Corte

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 21706 dell’8 ottobre 2020: «IMPUGNAZIONI CIVILI Ricorso per cassazione Procedimento Dichiarazione di fallimento di una delle parti Interruzione del processo Applicabilità al giudizio di cassazione Esclusione Fondamento Art. 43, comma 3, L Fall. Art. 299 c.p.c. PROCEDIMENTO CIVILE Difensori Mandato alle liti (procura) Revoca e rinuncia Principio della “perpetuatio” dello “ius postulandi” Conseguenze Giudizio di cassazione Sopravvenuta rinuncia alla procura Rilevanza -Esclusione Art. 85 c.p.c. IVA (Imposta sul valore aggiunto) Fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti Prova della consapevolezza del contribuente Necessità Oggetto Prova contraria del contribuente Contenuto -Art. 54, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 Art. 2727 c.c. Art. 2697 c.c. IVA (Imposta sul valore aggiunto) Inversione contabile Reverse charge interno o “domestico” di cui all’art. 17, comma 5 D.P.R. n. 633/1972 ed all’art. 74 D.P.R. n. 633/1972 Operazioni di cessione soggettivamente inesistenti compiute in regime d’inversione contabile Obbligo del cedente di versare l’IVA che non aveva addebitato alla cessionaria avvalendosi del regime di reverse charge Affermazione Art. 21, comma 7, del DPR 26/10/1972, n. 633, nel regime previgente alla modifiche introdotte dall’art. 31, comma 1, D.Lgs. 24/09/2015, n. 158 IMPOSTA SUL REDDITO Redditi di impresa Determinazione del reddito Costi -Deducibilità per il committente/cessionario Condizioni Ignoranza ed estraneità del committente Irrilevanza Esistenza, inerenza e determinatezza dei componenti negativi del reddito Necessità Indeducibilità ai soli componenti negativi di reddito direttamente utilizzati per compiere attività delittuose non colpose Art. 14, comma 4-bis, della L. n. 537 del 1993 (come modificato dall’art. 8 del DL n. 16 del 2012) “Jus superveniens” con carattere retroattivo Conseguenze Fattispecie Art. 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 Art. 14, comma 4-bis della L. 24/12/1993, n. 537 Art. 8, commi 1 e 3, del D.L. 02/03/2012, n. 16, conv., con mod., dalla L. 26/04/2012, n. 44»

 

Impugnazione del rigetto parziale (implicito) di istanza di rimborso quale diniego parziale espresso

 

Impugnabile il diniego-implicito derivante dall’accoglimento parziale dell’istanza di rimborso IVA. Necessaria la tempestiva impugnazione da parte del contribuente

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 23157 del 22 ottobre 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO Istanza di rimborso Accoglimento parziale Rigetto implicito per la parte non rimborsata -Configurabilità Condizioni Conseguenze Impugnazione del rigetto parziale (implicito) di istanza di rimborso (nella specie, rimborso parziale del credito IVA), quale diniego parziale espresso Necessità Nuova istanza di rimborso per il residuo Ammissibilità Esclusione Artt. 19 e 21, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Somma risarcitoria per la rinuncia della conduttrice all’indennità di avviamento

 

Transazione concernente indennità di avviamento per finita locazione. Il trattamento tributario ai fini IVA e delle imposte dirette

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 23515 del 27 ottobre 2020: «IMPOSTA SUL REDDITO Somme percepite a titolo di risarcimento del danno Tassabilità Criteri Fattispecie relativa a somma risarcitoria per la rinuncia della conduttrice all’indennità di avviamento Art. 6, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 LOCAZIONE Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione Indennità per la perdita dell’avviamento (o surrogato dell’indennità nella prospettazione del giudice di merito) Obbligo del locatore di effettuare la ritenuta di acconto in qualità di sostituto di imposta Sussistenza Fondamento Art. 28, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 Art. 34, della L. 27/07/1978, n. 392 IVA (Imposta sul valore aggiunto) Indennità per perdita di avviamento commerciale di cui all’art. 34, della L. 27/07/1978, n. 392 Risarcimento del danno Assoggettamento IVA Esclusione»

 

Atti aventi natura impositiva non elencati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Impugnabilità facoltativa

 

Impugnazione facoltativa per l’invito a pagare il contributo unificato

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 23532 del 27 ottobre 2020: «PROCEDIMENTO CIVILE Notificazione Istanza di notificazione Soggetto non legittimato Inesistenza Sanatoria del difetto di legittimazione Ammissibilità Condizioni Art. 137 c.p.c. Art. 156 c.p.c. Art. 160 c.p.c. CONTENZIOSO TRIBUTARIO Contributo unificato (CU) nel processo tributario Procedimento Atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 Natura tassativa dell’elencazione Sussistenza Limiti Conseguenze in tema di impugnabilità di atti diversi da quelli previsti Fattispecie in tema di comunicazione di pagamento (a titolo di integrazione) del contributo unificato (CU) Invito di pagamento di euro per il recupero del contributo unificato versato in misura insufficiente Autonoma impugnabilità Fondamento Artt. 2, 12 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 Artt. 13 e 15, D.P.R. 30/05/2002, n. 115 (TUSG) Art. 100 c.p.c. Artt. 24, 53 e 97 Cost. CONTENZIOSO TRIBUTARIO Procedimento Atti aventi natura impositiva non elencati nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 Impugnabilità Facoltà e non onere Artt. 2 e 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 Art. 100 c.p.c. Artt. 24, 53 e 97 Cost.»

 

Fallimento della società contribuente – Effetti nel processo tributario

 

Il fallimento determina l’interruzione automatica del processo tributario in commissione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione VI Civile – T – Ordinanza n. 24242 del 2 novembre 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO FALLIMENTO Procedimento Fallimento della società contribuente Effetti Interruzione automatica del processo Mancata costituzione della curatela Dichiarazione di contumacia Conseguenze Invalidità delle attività processuali Prosecuzione del giudizio Riassunzione Provvedimento del giudice dichiarativo dell’interruzione Necessità Decorrenza del termine Artt. 41 e 43, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 Art. 43, comma 3, del R.D. 16/03/1942, n. 267»

 

Commissioni Tributarie Provinciali:

 

Impugnazione del rigetto parziale (implicito) di istanza di rimborso quale diniego parziale espresso

 

Rimborso IRES/IRPEF per mancata deduzione dell’IRAP in più tranche. Esclusa la perdita della possibilità di difendersi nei confronti del “diniego implicito parziale” non impugnato entro 60 giorni

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia – Sezione II – Sentenza n. 51 dell’11 febbraio 2020: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO Istanza di rimborso Accoglimento parziale Parziale rimborso per le annualità 2008 e 2010 IRES per mancata deduzione dell’IRAP Configurabilità come provvedimento di rigetto parziale implicito Inammissibilità del ricorso in quanto i provvedimenti di rimborso parziale emessi non sono stati impugnati nei termini previsti dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 Esclusione Rilevanza del comportamento dell’Agenzia delle entrate Caso di specie – Parziali ripetuti versamenti fonte di errore di valutazione da parte del contribuente Esclusione della perdita della possibilità di difendersi nei confronti del “diniego implicito parziale” per decorrenza dei termini previsti dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992 Artt. 19 e 21, D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Prassi 

 

Agenzia delle Entrate:

 

Utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la P.A.

 

Fatture elettroniche verso la PA “consegnate” ex art. 2, comma 4, del D.M. n. 55/2013: ai fini della emissione non rileva l’eventuale successivo rifiuto del documento

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 17 del 30 ottobre 2020: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) FATTURAZIONE ELETTRONICA Fattura nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 Validità dell’emissione Condizioni -Trasmissione per via elettronica con rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio Sufficienza Irrilevanza dell’eventuale successivo rifiuto Art. 2, comma 4, del D.M. 03/04/2013, n. 55 Art. 1, commi da 209 a 213, della L. 24/12/2007, n. 244»

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

 

Codice del terzo settore

 

Nomina dell’organo di controllo e del revisore legale degli ETS: il computo dei «due esercizi consecutivi» decorre dall’anno 2018

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 11560 del 2 novembre 2020: «CODICE DEL TERZO SETTORE Associazioni, riconosciute o non riconosciute, e fondazioni del Terzo settore Governance degli enti non profit Tempistiche di operatività delle disposizioni introdotte dal Codice del Terzo settore Nomina dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti Presupposti dimensionali Decorrenza obbligo Per la verifica del superamento dei presupposti dimensionali rilevanza dei dati di consuntivo del bilancio di esercizio relativo agli anni 2018 e 2019 -Affermazione Ragioni Art. 30, comma 2 e art. 31, comma 1 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117»

 

Legislazione

 

BONUS FILIERA DELLA RISTORAZIONE

 

Il Decreto attuativo Mipaaf per l’erogazione del contributo a fondo perduto a favore delle aziende della ristorazione che acquistano prodotti agroalimentari di qualità italiani

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 27 ottobre 2020: «Criteri e modalità di gestione del Fondo per la filiera della ristorazione istituito ai sensi dell’articolo 58 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126»                     

 

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ NEI CENTRI STORICI

 

Città turistiche. Istruzioni e modello per la richiesta del contributo a fondo perduto per compensare il calo di fatturato dei negozi dei centri storici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 novembre 2020, prot. n. 352471/2020: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di cui all’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104»

 

 

 

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