SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 27 del 2015

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Speciale attuazione D.Lgs. n. 156/2015 “Interpelli e rito tributario

Diritto di interpello e processo tributario

 

Contenzioso tributario

 

La guida alle modifiche della disciplina del processo tributario introdotta dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. n. 156/2015

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 38 E del 29 dicembre 2015: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Revisione del processo tributario – Modifiche alla disciplina del contenzioso tributario introdotte dagli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Revisione della disciplina degli interpelli

 

Nuova disciplina degli interpelli. Il provvedimento con le regole procedurali per la presentazione delle istanze

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 gennaio 2016, prot. n. 27/2016: «Regole procedurali per le istanze di interpello presentate ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Statuto dei diritti del contribuente, come novellato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 – Disposizioni di attuazione dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156»

 

Prassi

 

Reverse charge

Meccanismo dell’inversione contabile – Risposte ai quesiti

 

Reverse charge nel settore edile e nei settori ad esso connessi. Focus su manutenzioni, distinzione tra fornitura con posa in opera e prestazione di servizi, presenza di beni significati e rapporto con operazioni non imponibili

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 37 E del 22 dicembre 2015: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Ampliamento delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) a fini IVA – Ulteriori problematiche concernenti l’ambito applicativo del meccanismo del reverse charge nel settore edile e nei settori ad esso connessi – Risposte ai quesiti – Art. 17, sesto comma, lett. a-ter), del DPR 26/10/1972, n. 633»

 

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Nuova disciplina degli interpelli. Il provvedimento con le regole procedurali per la presentazione delle istanze

Pronte le nuove regole per le istanze di interpello presentate ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge n. 212/2000). Con il provvedimento firmato oggi dal Direttore dell’Agenzia, le Entrate danno attuazione all’articolo 8 del D.Lgs. n. 156/2015 che ha operato una generale revisione della disciplina degli interpelli, affidando ad appositi provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali la definizione delle regole procedurali. Di seguito alcune delle novità intervenute dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 156/2015.

Competenza per la trattazione delle istanze

Il provvedimento opera una tendenziale regionalizzazione degli interpelli, ossia tutte le istanze relative ai tributi erariali, indipendentemente dalla tipologia, devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti in funzione del domicilio fiscale del contribuente. Tutte le istanze di competenza del ramo Territorio devono essere inviate alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello. Resta ferma la competenza delle strutture centrali (Direzione Centrale Normativa e Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare) per le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici a rilevanza nazionale, i soggetti di più rilevante dimensione e i contribuenti esteri; fa ancora eccezione, ma in solo via transitoria, la gestione delle nuove istanze cd. “antiabuso” che fino al 31.12.2017 saranno presentate direttamente alla Direzione Centrale Normativa indipendentemente dai requisiti dimensionali o dalla residenza del contribuente che presenta l’istanza.

Così, per effetto delle novità, ad esempio, le istanze di interpello controlled foreign companies (CFC) saranno presentate non più alla Direzione Centrale Normativa per il tramite della Direzione regionale competente in relazione al domicilio fiscale dell’istante bensì, salvo che per i soggetti di più rilevante dimensione, direttamente alla Direzione regionale.

Canali di comunicazione

In attesa dell’implementazione e dell’avvio dell’apposito servizio telematico dedicato, il provvedimento “allinea” i canali di comunicazione consentiti tra contribuenti ed amministrazione, prediligendo l’utilizzo della posta elettronica certificata nei confronti dei soggetti che sono obbligati a dotarsi di un indirizzo ovvero per coloro che, pur non essendo obbligati, lo forniscano nell’istanza presentata. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016)