Collegio sindacale, dai Commercialisti un nuovo documento di studio su vigilanza e sostenibilità

Pubblicato dal Consiglio e della Fondazione nazionali della categoria, completa e integra le indicazioni di prassi fornite lo scorso anno nella norma Q.3.8 – bis delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “Vigilanza del collegio sindacale e tematiche sostenibilità, realizzato dalla commissione di studio Aggiornamento e revisione dei principi di comportamento del collegio sindacale e dell’organo di controllo di società quotate, operante nell’area Sistemi di controllo e revisione legale, alla quale sono delegati i consiglieri nazionali Gian Luca Ancarani e Maurizio Masini.

 

I testo è consultabile sul sito del CNDCEC al seguente link:

Vigilanza del collegio sindacale e tematiche sostenibilità

 

Il documento completa e integra le indicazioni di prassi fornite lo scorso anno nella norma Q.3.8 – bis delle Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate (pubblicate nel mese di dicembre 2024).

 

I testi sono consultabili sul sito del CNDCEC al seguente link:

Norme di comportamento del Collegio Sindacale, verbali e procedure | Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Il documento, in stretta aderenza alla normativa, ai Principi e ai criteri applicativi declinati nella Norma Q.3.8-bis, si sofferma sull’attività esercitata dall’organo di controllo sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e, più specificamente, sui rapporti e gli scambi informativi tra l’organo di controllo e i comitati endoconsiliari preposti all’attuazione delle politiche in tema ESG. Particolar attenzione è prestata, poi, all’interazione e alla doverosa collaborazione con il revisore della sostenibilità e alla necessità di acquisire specifiche competenze in tema di sostenibilità correlate al settore di attività della società che saranno evidenziate nel processo di autovalutazione condotto in occasione dell’insediamento e poi periodicamente, per verificare l’idoneità di componenti e l’adeguata composizione dell’organo nel suo complesso.

Nel modello tradizionale di governance al collegio sindacale sono attribuite le funzioni di controllo e vigilanza – tra l’altro – sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema di controllo e di gestione dei rischi (SCIGR) e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

In quanto comitato per il controllo interno e la revisione contabile, negli ultimi anni, con l’aumento dell’attenzione sui temi ESG, il collegio sindacale ha visto rafforzare il proprio ruolo, soprattutto in relazione agli obblighi normativi e alle aspettative degli stakeholder riguardo alle pratiche di sostenibilità e di responsabilità sociale delle imprese, essendogli attribuita/o anche la funzione (compito) della supervisione della conformità delle politiche di sostenibilità e della loro integrazione nei processi aziendali.

La vigilanza del collegio sindacale sui temi di sostenibilità può essere articolata con riferimento ad alcuni ambiti principali, individuati nel documento, vale a dire:

– supervisione degli obblighi normativi;

– valutazione del sistema di controllo interno;

– monitoraggio della gestione dei rischi ESG;

– valutazione della governance aziendale sui temi di sostenibilità;

– trasparenza e comunicazione agli stakeholder.

Il corretto e diligente espletamento di questi compiti comporta la necessità che i sindaci siano adeguatamente formati su tematiche di sostenibilità e consapevoli delle proprie responsabilità in merito. Con l’aumento delle aspettative degli stakeholder e delle normative sui temi ESG, infatti, si renderà opportuno che il collegio sindacale non solo supervisioni la società su questi temi, ma che valuti al suo interno anche la propria capacità di farlo in modo efficace.

(Così, comunicato stampa CNDCEC del 16 ottobre 2025)




Revisori della sostenibilità. Le regole per l’abilitazione delle persone fisiche all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

Con decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, di attuazione della direttiva 2022/2464/UE sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) è stato affidato ai revisori legali iscritti nel Registro, qualora abilitati ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il compito di esprimere con apposita relazione redatta ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, all’obbligo di marcatura, nonché all’osservanza degli obblighi di informativa di cui al Regolamento UE 2020/852 sulla tassonomia ambientale.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1-bis del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, «il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro».

 

Pubblicato sulla G.U. il DM relativo all’abilitazione dei revisori allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

 

Con decreto ministeriale del 19 febbraio 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2025) è stata data progressiva attuazione a quanto previsto dal citato articolo 6, comma 1-bis prevedendo due diverse fasi per l’invio delle domande di abilitazione all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità riservate a coloro che sono destinatari delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 18, comma 4 del D.Lgs. 125/2024 (revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità – cfr. circolare MEF n. 37 del 12/11/2024) nonché la disciplina di abilitazione a regime per tutti coloro che non rientrano o che non si sono avvalsi delle disposizioni transitorie.

Il D.M. 19 febbraio 2025 individua in particolare i termini iniziali per poter inviare le istanze di abilitazione tenuto conto della numerosità dei soggetti coinvolti e della relativa modalità di processare le domande pervenute.

Con l’entrata in vigore del D.M. 19 febbraio 2025 (4 marzo 2025) non trovano più applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis del Decreto-Legge n. 202 del 27 dicembre 2024, conv., con mod., dalla Legge n. 15 del 21/02/2025,  recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.» (cd. “Decreto Milleproroghe).

 

Modalità e termini di presentazione delle rispettive domande di abilitazione

 

Per i soggetti destinatari delle disposizioni transitorie, l’articolo 4 del D.M. 19 febbraio 2025 individua modalità e termini di presentazione delle rispettive domande di abilitazione:

 

Fase 1  (a decorrere dal 4 marzo 2025, data di entrata in vigore del D.M. 19/02/2025)

 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 possono presentare istanza di abilitazione a decorrere dal 4 marzo 2025 i soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 125/2024 (i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all’articolo 18, comma 1 del citato decreto legislativo da designare quali responsabili dell’esecuzione dell’incarico di attestazione della sostenibilità) in possesso dei requisiti di iscrizione al registro e del conseguimento di almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità conseguiti interamente nel 2024 o nel 2025.

Le istanze di abilitazione presentate da soggetti diversi da quelli individuati nell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 prima della data indicata nella determina saranno considerate inammissibili.

Per maggiori informazioni su come trasmettere l’istanza di abilitazione relativa alla Fase 1 visita l’apposita pagina (clicca qui). Prima di procedere è consigliabile consultare il Tutorial. (link esterno verso il sito: https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/

 

Fase 2 – (a decorrere dalla data indicata nella determina del ragioniere generale dello stato, da adottare a conclusione dell’implementazione dell’applicativo di gestione e controllo automatico delle istanze di abilitazione il cui rilascio è previsto nel secondo semestre 2025)

 

Nella Fase 2 si completa la possibilità di ottenere l’abilitazione per i soggetti di cui alla disciplina transitoria prevista dall’articolo 18, comma 4 del D.Lgs. 125/2024 ovvero per i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 che abbiano conseguito almeno cinque crediti formativi – riferiti integralmente al 2024 o al 2025 – nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità entro la data di presentazione dell’istanza di abilitazione (cfr. circolare MEF n. 37 del 12/11/2024).

Il modulo relativo all’istanza di abilitazione sarà reso disponibile nell’area riservata del soggetto interessato precompilato con i dati già presenti nel Registro a decorrere dalla data indicata nella citata determina.

 

Fase 3 – (abilitazione a regime)

 

Nella determina del Ragioniere generale dello Stato di cui all’articolo 4, comma 2 del D.M. 19/02/2025 sarà altresì fissato il termine iniziale per l’invio delle istanze di abilitazione a regime ovvero per i revisori legali iscritti nel Registro in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del D.Lgs. 39/2010 – obbligo di collaborare, durante il periodo di tirocinio almeno triennale o disgiuntamente a esso, per un periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità – e 4, comma 3-ter del medesimo decreto legislativo – superamento delle prove di esame nelle ulteriori materie relative alla sostenibilità. Tale disciplina trova applicazione anche ai soggetti che non si sono avvalsi del regime transitorio di cui alle Fasi 1 e 2.

Fonte: portale della revisione legale – https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/

 




Sostenibilità. Adottati dalla Ragioneria Generale dello Stato due nuovi principi per la rendicontazione | Dai Commercialisti 2 informative

Lo comunica il Consiglio nazionale dei commercialisti, che li ha elaborati con Assirevi e INRL, unitamente a MEF e Consob. De Nuccio: “Commercialisti protagonisti della sostenibilità. In questo ambito l’attestazione della conformità della rendicontazione è una nostra esclusiva”

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con le informative11/2025 e 12/2025 (link esterni verso: https://commercialisti.it/informative/) comunica che, con due diverse Determine della Ragioneria generale dello Stato (RGS) dello scorso 30 gennaio, sono stati adottati il Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e quello di attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità.)

Il Principio italiano di etica e indipendenza per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità è stato elaborato da Consiglio nazionale dei commercialisti, Assirevi e INRL, unitamente al MEF e alla Consob, sulla base delle convenzioni già in essere ed estende al revisore della sostenibilità, in via transitoria e con alcune specificazioni, le previsioni dettate per il revisore legale nell’esercizio dell’attività di revisione del bilancio dal Codice italiano di etica e indipendenza adottato con determina della RGS del 23 marzo 2023.

Il principio entra in vigore per gli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità relativi ai periodi amministrativi che iniziano il 1° gennaio 2024 o successivamente.

Il Principio Nazionale di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità, elaborato anch’esso da Consiglio nazionale dei commercialisti, Assirevi e INRL, con MEF e Consob, descrive le procedure per lo svolgimento degli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità conferiti ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 che ha recepito nel nostro Paese la direttiva Corporate Sustainability Reporting (CSRD).

Il principio consentirà al revisore della sostenibilità di esprimere le proprie conclusioni, basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato, circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme ed ai principi che ne disciplinano i criteri di redazione nonché agli obblighi di informativa previsti dal Regolamento Tassonomia (Regolamento UE 2020/852).

Anche le regole e le linee guida dettate dal principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità entrano in vigore per gli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità dei periodi amministrativi che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente.

Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, sottolinea come “Salutiamo con estremo favore l’adozione da tempo attesa di questi due nuovi principi. L’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è un’esclusiva dei Commercialisti, nel loro ruolo di revisori legali. Un riconoscimento dell’importanza della nostra professione nel garantire che le aziende siano davvero allineate agli obiettivi ESG”. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 3 febbraio 2025)

 

I principi adottati:

 

Adottato il Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità

 

Con determina del Ragioniere generale dello Stato, prot. n. RR 12 del 30 gennaio 2025 è stato adottato il «Principio in materia di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità», elaborato ai sensi dell’art. 10, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 39 del 2010 e dell’art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 125 del 2024, denominato in breve «Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità».

Il Principio entra in vigore per gli incarichi di attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità relativi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o successivamente.

Link ai documenti:

Link esterni verso il portale della revisione legale – Ragioneria Generale dello Stato-Mef: https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it

 

Adottato il principio di attestazione della rendicontazione di sostenibilità

 

Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 13 del 30 gennaio 2025 è stato adottato il «Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità – Standard on Sustainability Assurance Engagement – SSAE (Italia)» riguardante le responsabilità del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità, ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.

Il Principio entra in vigore per gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi ai periodi amministrativi che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente.

Link ai documenti:

 

Link esterni verso il portale della revisione legale – Ragioneria Generale dello Stato-Mef: https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it

 




Sostenibilità. Dai Commercialisti un inquadramento normativo della CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “Il decreto di attuazione della CSRD, inquadramento normativo”.

(Link esterno verso: sito web di Press – Professione Economica e  Sistema Sociale – Testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – CNDCEC)

In considerazione dell’entrata in vigore, prevista per domani, del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 di attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), il documento contiene un’analisi di insieme delle principali novità dell’intervento normativo, focalizzando l’attenzione sugli aspetti definitori, utili ai fini dell’inquadramento concettuale e terminologico della materia, sull’ambito di applicazione delle disposizioni, sul regime di responsabilità e sanzionatorio, e sui tempi di applicazione.

Più nello specifico, il documento si sofferma sulle disposizioni relative alla rendicontazione di sostenibilità e sull’attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, prestando particolare attenzione alla figura del revisore della sostenibilità e alle modalità di svolgimento dell’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Al fine di fornire un supporto operativo per i professionisti che, assunte differenti vesti, dovranno confrontarsi con la nuova normativa, la parte conclusiva del documento contiene alcune tabelle sinottiche ove si fornisce evidenza delle modalità con cui il D.Lgs. n. 125/2024 incide sulla normativa vigente, segnalando sia le abrogazioni, sia le integrazioni effettuate.

L’obiettivo è quello di supportare gli iscritti nella fase iniziale di applicazione della normativa, demandando a successivi lavori l’esame approfondito dei contenuti delle disposizioni e delle ricadute sistematiche che esse comportano. (Così, comunicato stampa del CNDCEC del 24 settembre 2024)

 




Approvato lo schema di Decreto legislativo per il recepimento della direttiva in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità

Recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale – Esame preliminare (schema di Decreto legislativo)

 

Link al testo dell’atto del Governo n. 160  –  Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale (In corso di esame ).

 

Il Consiglio dei ministri di lunedì 10 giugno 2024, su proposta su proposta dei Ministri per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l’adeguamento della normativa nazionale.

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2022/2464/UE (c.d. Corporate Sustainability Reporting Directive o CSRD) che rafforza ed estende gli obblighi in materia di reporting di sostenibilità già imposti alle imprese dalla direttiva 2014/95/UE (c.d. “Non Financial Reporting Directive” o NFRD), concludendo un percorso intrapreso, a livello unionale, con l’Accordo di Parigi del 2015 e proseguito con il Sustainable Action Plan del 2018, nonché con il Green Deal europeo del 2019.

In particolare, la direttiva 2022/2464/UE, al fine di rafforzare gli obblighi di reporting non strettamente finanziario, prevede:

  • estensione degli obblighi di reporting non finanziario alle PMI (diverse dalle microimprese) mentre gli obblighi previsti dalla NFRD hanno per destinatarie solo «le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media pari a 500», gli obblighi di rendicontazione introdotti dalla CSRD gravano, oltre che su tutte le imprese di grandi dimensioni, anche sulle piccole e medie imprese (ad eccezione delle microimprese) che siano enti di interesse pubblico;
  • sostituzione della “rendicontazione non finanziaria” (avente ad oggetto «informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività» ex art. 1, par. 1, NFRD) con la “rendicontazione di sostenibilità” (consistente in «informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione»).