Indennità Covid-19 ex Decreto Sostegni. Dall’Inps le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame

 

L’articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (cd. Decreto Sostegni), prevede la concessione di un’indennità pari a 2.400 euro in favore di alcune categorie di lavoratori impattati dell’emergenza epidemiologica da COVID-19:

  • lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Con la circolare n. 65 del 19 aprile 2021 sono state fornite le istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum in favore dei suddetti lavoratori.

Con messaggio 2564 del 9 luglio 2021, l’Inps ha fornito le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame presentate dai richiedenti le cui istanze sono state respinte per non aver superato i controlli inerenti all’accertamento dei requisiti normativamente previsti.

 

Link al testo del messaggio Inps 2564 del 9 luglio 2021, con oggetto: INDENNITÀ COVID-19 – Indennità una tantum e indennità onnicomprensiva finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Accertamento dei requisiti normativamente previsti – Istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle eventuali domande di riesame – Art. 10 del decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, conv., con mod., dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69, cd. Decreto “Sostegni”.




Indennità onnicomprensiva COVID-19. Le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle richieste di riesame 

Gli articoli 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, cosiddetto decreto Ristori, prevedono la concessione di una indennità onnicomprensiva in favore di alcune categorie di lavoratori, elencate nel messaggio INPS del 19 febbraio 2021 n. 734.

Per consentire un’istruttoria centralizzata mediante controlli automatici sui requisiti e sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste, è stata realizzata una procedura i cui esiti sono consultabili nella sezione del sito INPS denominata “Covid-19: tutti i servizi”, servizio “Indennità 600/1000 euro”, alla voce “Esiti”, accedendo con proprie credenziali.

A seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande, con il messaggio citato l’INPS fornisce le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami presentati dai richiedenti.

In allegato al messaggio, si riporta il dettaglio delle motivazioni di rifiuto della concessione dell’indennità e la documentazione richiesta al cittadino qualora intenda chiedere il riesame dell’esito di reiezione (Allegato n. 1). Il termine per la richiesta del riesame è di 20 giorni a decorrere dalla pubblicazione del messaggio, o dalla data di notifica della reiezione, se successiva.

L’utente può inviare la documentazione attraverso il linkEsiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità 600/1000 euro”, ovvero alla Struttura territoriale di competenza attraverso la casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni Struttura territoriale INPS.

Link al testo del messaggio Inps n. 734 del 19 febbraio 2021, con oggetto: INDENNITÀ COVID-19 – Decreto Ristori – Indennità onnicomprensiva-bis – Indennità onnicomprensiva-ter – Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite – Artt. 15 e 15-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – Gestione delle istruttorie relative agli eventuali riesami – Esiti di reiezione delle indennità onnicomprensiva-bis e ter e documentazione richiesta

Fonte: www.inps.it

 

Per saperne di più:

Link al testo della circolare Inps n. 146 del 14 dicembre 2020, con oggetto: INDENNITÀ COVID-19 – Decreto Ristori-quater (decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157) – Indennità Covid-19 “onnicomprensiva-ter” per alcune categorie di lavoratori. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Vedi anche, la circolare Inps n.137/2020.