Revisori legali. Cancellati dal registro 817 revisori persone fisiche e 5 società

Con n. 2 decreti Mef-Rgs dell’Ispettore generale capo di Finanza del 7 novembre 2024 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 5 società di revisione e n. 817 revisori persone fisiche ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Avverso al provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che il revisore cancellato per morosità può reiscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01.

Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Cfr. FAQ n. 10 pubblicata su https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/Revisione-legale/FAQ/)

Link al testo del Decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 231974 del 7 novembre 2024, che dispone la cancellazione di n. 422 revisori persone fisiche e n. 5 società di revisione, per mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)
Link esterno verso il sito:
https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/decreti/decreto_cancellazione_422PF_5PG.pdf

 

Link al testo del Decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 231976 del 7 novembre 2024, che dispone la cancellazione di n. 395 revisori persone fisiche, per mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Link esterno verso il sito:
https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/export/mef/resources/PDF/decreti/decreto_cancellazione_395PF.pdf

 




Revisori legali. Cancellati dal registro 901 revisori persone fisiche e 3 società

Visto il provvedimento MEF – RGS – Prot. 278175 del 6 dicembre 2023 con il quale è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010, di n. 15 società di revisione legale e n. 2.243 revisori persone fisiche che risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per l’annualità 2023 e/o annualità precedenti e rilevato che, decorso il termine previsto dall’articolo 24-ter, comma 4, n. 3 società di revisione e n. 901 revisori persone fisiche risultano ancora non aver regolarizzato la propria posizione contributiva, con decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 209538 del 26 settembre 2024, (Link esterno al sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/) è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 3 società di revisione (vedi allegato A, al Decreto) e n. 901 revisori persone fisiche (vedi allegato B, al Decreto), ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Avverso al provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che il revisore cancellato per morosità può re-iscriversi al registro della revisione legale una volta versato quanto dovuto, essendo in tal modo rimosse le cause che avevano originato la cancellazione. A tal fine è necessario presentare una nuova domanda di iscrizione compilando il modulo RL_01. Non si applica la disciplina riguardante la cancellazione per irregolarità commesse nello svolgimento dell’incarico di revisione legale di cui all’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010, né è necessario che trascorrano almeno 6 anni dal provvedimento di cancellazione al fine di ottenere una nuova iscrizione. (Cfr.  FAQ n. 6 pubblicata su https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/area-pubblica/Revisione-legale/FAQ/)

 

 




Revisori legali. Cancellati dal registro 538 persone fisiche e 1 società. Sospesi 4.478 persone fisiche e 35 società

Con tre diversi provvedimenti decreto Mef-Rgs, rispettivamente dell’8 luglio 2024, del 22 luglio 2024 e 23 luglio 2024 cancellati n. 538 revisori persone fisiche e n. 1 società di revisione dal Registro dei revisori legali; solo sospesi n. 35 società di revisione legale e n. 4.478 revisori persone fisiche.

Si seguito i link ai provvedimenti dell’Ispettore generale capo di finanza

Decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 181761 del 08/07/2024, con il quale è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 2 revisori persone fisiche, già sospesi dal Registro, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 187803 del 22 luglio 2024, con il quale è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali di n. 35 società di revisione legale e n. 4.478 revisori persone fisiche, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Decreto MEF-RGS dell’Ispettore generale capo di finanza prot. n. 188332 del 23 luglio 2024, con il quale disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 536 revisori persone fisiche e n. 1 società di revisione, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

 




Esame revisore legale 2023. Diario delle prove scritte

Nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 22 del 15 marzo 2024 è stato pubblicato il diario (di seguito riportato) delle prove scritte dell’esame di abilitazione per l’esercizio della revisione legale – sessione 2023.

Le prove di svolgeranno nei giorni 27 e 28 maggio 2024 presso la sede della Pontificia facoltà teologica San Bonaventura – Seraphicum in via del Serafico 1, Roma.

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIARIO

Diario delle prove d’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale. Sessione 2023. (GU n. 22 del 15-3-2024)

Si avvisano i candidati all’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 65 del 29 agosto 2023, che le prove d’esame si terranno presso la Pontificia Facoltà teologica San Bonaventura -Seraphicum in via del Serafico 1, 00142, Roma.

L’accesso dei candidati alla sede di svolgimento delle prove è stabilita a partire dalle ore otto e fino alle ore nove di ciascun giorno di esame come di seguito indicato:

27 maggio 2024: prima e seconda prova scritta;
28 maggio 2024: terza prova scritta.

I candidati per essere ammessi allo svolgimento delle prove devono essere in possesso di idoneo documento d’identità personale in corso di validità e della ricevuta di iscrizione all’esame di cui all’art. 2, comma 2 del bando.

Ogni eventuale modifica riguardante la sede, la data e l’ora delle prove d’esame potrà essere pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» –n. 32 del 19 aprile 2024 nel caso in cui non sia pubblicata alcuna ulteriore comunicazione, il diario delle prove d’esame di cui al presente avviso si intende confermato.

La comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla prova di esame sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all’indirizzo, nel giorno e nell’ora indicati.

L’elenco dei candidati ammessi è depositato almeno venti giorni prima dell’inizio delle prove presso la segreteria della commissione esaminatrice e pubblicato sul sito www.revisionelegale.mef.gov.it

 

Per saperne di più:
vedi nel sito revisionelegale.mef.gov.it la pagina dedicata:
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/esameDiIdoneitaProfessionalePerRevisoreLegale/Esame-2023/




Contributo annuale 2024 per gli iscritti al registro dei revisori. Il pagamento tardivo (entro 3 mesi) evita la sospensione per morosità

Si avvisano gli iscritti al registro dei revisori che non hanno ancora provveduto al pagamento del contributo annuale per l’anno 2024, determinato nella misura di 47,00 euro, di procedere al più presto al fine di evitare l’attivazione della procedura di cui all’articolo 24-ter del D.Lgs. n. 39/2010 (sospensione per morosità).

Gli accertamenti per il mancato pagamento del contributo annuale da parte del Mef avverranno nei termini di cui al citato articolo 24-ter, ovvero decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il versamento, fissata nel 31 gennaio di ciascun anno.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento è possibile visitare la sezione “Contributi Annuali”.

Si ricorda, infine, che è possibile consultare lo stato dei pagamenti accedendo alla propria area riservata presente nel sito della revisione.  

(Così, nota del 08/02/2024 pubblicata nel sito istituzionale della revisione legale: www.revisionelegale.mef.gov.it)




Revisori legali. Pubblicato l’elenco dei 424 candidati per l’esame di abilitazione professionale

Pubblicato l’elenco dei 424 candidati ammessi alle prove scritte dell’esame di idoneità professionale all’esercizio della revisione legale, sessione 2023.

La commissione esaminatrice dell’esame di idoneità professionale all’esercizio della revisione legale, nominata con Decreto del Direttore generale del Dipartimento degli Affari di Giustizia – Direzione generale per gli affari interni, del 2 gennaio 2024, nella seduta del 2 febbraio 2024, ha proceduto, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.M. 63/2016, alla verifica della regolarità delle domande di ammissione all’esame e alla formazione dell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte. L’elenco è stato pubblicato sul sito web del Mef, per consentire a tutti gli interessati di prenderne visione.

Ai candidati non ammessi sarà inviata comunicazione scritta.

La data, l’ora e la sede delle prove di esame saranno comunicate con successivo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale Concorsi ed esami n. 22, del 15 marzo 2024, almeno trenta giorni prima della prima prova scritta.

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla prova di esame sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, nella sede indicata, nel giorno e nell’ora specificati nella predetta Gazzetta Ufficiale.

Elenco candidati ammessi alle prove scritteLink esterno verso: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/rev_elenco-generale-424-ammessi_esame.pdf

Componenti della Commissione esaminatrice per l’esame di idoneità professionale per l’abilitazione dell’esercizio di revisione legale.

Fonte: portale della revisione legale (Mef) – https://www.revisionelegale.mef.gov.it/




Registro dei revisori. Disposta la sospensione di 2.243 persone fisiche e 15 società

Con decreto prot. n. 278175 dell’Ispettore generale capo di finanza del 6 dicembre 2023 (Link esterno al sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/decreti/REV_decreto_sospensione_15pg_2243pf.pdf) è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali di n. 15 società di revisione legale di cui all’allegato A del decreto Mef-Rgs e di complessivi n. 2.243 revisori persone fisiche iscritti al Registro di cui agli allegati B, C, D, E e F al citato decreto, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

La sospensione dal Registro dei revisori legali è motivata dal mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

In particolare, nel decreto Mef-Rgs, evidenziato che, decorso il termine assegnato, risulta la mancata regolarizzazione della propria posizione contributiva per:

  • 15 società di revisione legale di cui all’allegato A, morose per l’annualità 2023;
  • 16 revisori persone fisiche di cui all’allegato B, morosi per le annualità 2022 e 2023;
  • 2 revisori persone fisiche di cui all’allegato C, morosi per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023;
  • 1 revisore persona fisica di cui all’allegato D, moroso per l’annualità 2021;
  • 3 revisori persone fisiche di cui all’allegato E, morosi per l’annualità 2022;
  • 2.221 revisori persone fisiche di cui all’allegato F, morosi per l’annualità 2023.

Peraltro, lo stesso decreto avverte, che «decorsi ulteriori sei mesi dalla data del presente provvedimento senza che l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, verrà disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi del citato articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Link al decreto MEF-RGS – prot. n. 278175 dell’Ispettore generale capo di finanza del 6 dicembre 2023

Il decreto è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

Del decreto è dato avviso, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.




Revisori legali. Applicate le prime sanzioni per la mancata comunicazione incarichi e domicilio digitale

Sono stati adottati dal Mef i primi provvedimenti sanzionatori per mancata comunicazione/aggiornamento degli incarichi di revisione legale svolti dagli iscritti al registro e della casella di posta elettronica certificata PEC ora domicilio digitale.

A seguito dell’entrata in vigore del DM. 135/2021 e dell’adozione delle relative disposizioni attuative il Mef ha proceduto all’accertamento di alcune violazioni, emerse nell’ambito di attività istruttorie e di monitoraggio effettuate dall’amministrazione, relative alle fattispecie di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) del citato decreto, riguardanti in particolare l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione degli incarichi di revisione legale al Registro dei revisori (art. 11, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera a) del D.M. 145/2012) e la mancata comunicazione al registro del domicilio digitale (l’articolo 7, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e l’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale integra l’obbligo comunicativo da parte degli iscritti al Registro dei revisori legali dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata nella forma di domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

Le sanzioni applicate sono state determinate, su proposta motivata della Commissione centrale per i revisori legali, entro i limiti della misura stabilita dall’articolo 24, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 39/2010 – da 50,00 Euro a 2.500,00 Euro – tenuto conto delle circostanze pertinenti di cui all’articolo 25, comma 3 del citato decreto.




Revisori legali. Cancellati dal registro 724 revisori persone fisiche e 5 società di revisione già oggetto di sospensione

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 18 settembre 2023 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di n. 724 revisori persone fisiche e n. 5 società di revisione, già sospesi dal Registro, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010.

Link al Decreto MEF – RGS prot. n. 228057 del 18/09/2023

 – Link esterno verso il sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

La cancellazione segue il Decreto MEF – RGS – Prot. 177279 del 23 giugno 2022 con il quale è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali, ai sensi dell’articolo 24-ter del decreto legislativo n. 39 del 2010, di n. complessivi 2.500 revisori persone fisiche e n. 25 società di revisione, che risultavano non aver adempiuto al versamento del contributo di iscrizione al Registro per le annualità 2021 e 2022.

Di conseguenza, rilevato che, decorso il termine previsto dall’articolo 24-ter, comma 4, n. 724 revisori persone fisiche e n. 5 società di revisione risultano ancora non aver regolarizzato la propria posizione contributiva; il citato decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del Decreto MEF – RGS prot. n. 228057 del 18/09/2023, ne ha disposto la cancellazione.




Registro dei revisori legali. Sospese 2 società e 1.208 persone fisiche

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 24 luglio 2023, prot. 204669 è stata disposta la sospensione dal Registro dei revisori legali ai sensi dell’articolo 24-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010 di n. 2 società di revisione legale e di complessivi n. 1.208 revisori persone fisiche indicati negli allegati A, B, e C del citato decreto. (Link esterno al sito: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/decreti/REV_decreto_sospensione_2pg_1208pf.pdf).

La sospensione dal Registro dei revisori legali è motivata dal mancato versamento del contributo annuale di iscrizione al Registro ai sensi dell’articolo 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.  2 società di revisione legale e 1.205 revisori persone fisiche, di cui agli allegati A e B, hanno omesso di pagare l’annualità 2022, mentre 3 revisori di cui all’allegato C sono morosi per le annualità 2021 e 2022.

Decorsi ulteriori sei mesi dalla data provvedimento del 24 luglio 2023, prot. 204669, senza che l’iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, verrà disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali ai sensi del citato articolo 24-ter, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Roma entro i termini previsti dalla normativa vigente decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Link al decreto MEF-RGS – 24 luglio 2023, prot. 204669  – Il decreto è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it




Revisori e società di revisione degli enti del terzo. Avviso Mef sugli obblighi di comunicazione al registro della revisione legale

Con Decreto del 26 ottobre 2021 del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato disposto che il trasferimento dei dati degli Enti del Terzo Settore (ETS) al Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) decorra dal 23 novembre 2021. Dalla medesima data il RUNTS è operativo.

Si ricorda che ai sensi delle disposizioni contenute all’articolo 31 del Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117/2017 e s.m.i.), le associazioni, riconosciute o non riconosciute, nonché le fondazioni del Terzo Settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10 del citato Codice.

Si richiama pertanto l’attenzione dei revisori e delle società di revisione titolari di siffatti incarichi sugli obblighi di comunicazione di cui rispettivamente agli articoli 11 e 13 del D.M. n. 145/2012. Ai sensi di tali disposizioni, le persone fisiche e giuridiche titolari di incarichi di revisione legale dei conti devono comunicare, tramite le modalità indicate dagli uffici di questo Ministero dell’economia e delle finanze, al registro della revisione legale dei conti di cui agli articoli 6 e ss. del decreto legislativo n. 39/2010, tra l’altro, gli incarichi stessi, anche in quanto componenti dell’organo di controllo (ai sensi dell’articolo 30, comma 6, D. Lgs. n. 117/2017), la durata e i corrispettivi pattuiti, qualsiasi rinnovo e la cessazione per la scadenza naturale dell’incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale.

Si precisa che i dati e le informazioni in discorso sono pubblicate nel registro in forma elettronica e non sono soggette a pubblicità.

I medesimi obblighi di comunicazione si applicano anche alla revisione legale dei conti delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, articolo 10, comma 5, qualora l’impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell’articolo 2435-bis del codice civile.

Infine, si evidenzia che la mancata comunicazione di quanto sopra è sanzionabile ai sensi dell’articolo 24, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. (Così, comunicazione pubblicata 18 novembre 2022 nel portale della revisione legale della Ragioneria generale dello Stato – Mef: https://www.revisionelegale.mef.gov.it/)




Contributo annuale 2022 a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali. Il 31 gennaio 2022 scade il termine per il versamento

Il 31 gennaio 2022 scade il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2022, il cui importo – determinato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 dicembre 2020 (G.U. Serie Generale n. 318 del 23 dicembre 2020) – è pari ad euro 35,00.

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del sistema pagoPA®, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati.

È in fase di distribuzione l’apposito avviso di pagamento che sarà recapitato al domicilio digitale comunicato da ciascun iscritto al Registro dei revisori legali, ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria e, in via residuale, tramite posta ordinaria.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento, è possibile visitare la sezione “Contributi Annuali”. Si ricorda, infine, l’obbligo di accreditamento all’Area riservata nella quale è possibile, tra l’altro, consultare lo stato dei pagamenti pregressi, scaricare copia dell’avviso di pagamento ed aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso il domicilio digitale.

Fonte: Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Revisione legale (Mef) – https://www.revisionelegale.mef.gov.it/

Link al testo della Circolare Ministero dell’Economia delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – del 3 dicembre 2020, n. 23, con oggetto: REGISTRO DEI REVISORI – Comunicazione domicilio digitale da parte degli iscritti al Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed iscrizione dei revisori legali nell’Indice Nazionale dei domicili digitali – INI-PEC, delle imprese – D.L. 16/07/2020, n.76, conv., con mod., dalla L. 11/09/2020, n.120, “c.d. Decreto Semplificazioni – Art. 16, comma 7 del D.L. 29/11/2008, n. 185, , conv., con mod., dalla L. 28 01 2009, n. 2 – MEF-RGS -(Prot. 229083 del 03/12/2020)




Revisori legali. In scadenza la comunicazione del domicilio digitale

 

 

Con circolare del 3 dicembre 2020, n. 23, la Ragioneria Generale dello Stato fornisce le istruzioni in merito all’obbligo della comunicazione del domicilio digitale da parte dei soggetti iscritti al Registro dei revisori legali e all’inserimento dei soggetti medesimi nel pubblico elenco denominato “Indice nazionale dei domicili digitali (INI – PEC) delle imprese e dei professionisti”. Nel documento evidenziato che i revisori dovranno ad inserire nell’apposita area riservata del sito della revisione legale www.revisionelegale.mef.gov.it, un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, ovvero ad aggiornare, con le medesime modalità, gli indirizzi PEC risultati scaduti, entro la data del 30 dicembre 2020. A tal proposito, rammenta la Ragioneria, la mancata comunicazione della PEC ora “domicilio digitale” può dar luogo all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 24, comma 1 del D.Lgs. 39/2010 e, nel caso dell’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, questa verrà stabilita, ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo articolo, nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro.

Link al testo della Circolare Ministero dell’Economia delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – del 3 dicembre 2020, n. 23, con oggetto: REGISTRO DEI REVISORI – Comunicazione domicilio digitale da parte degli iscritti al Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ed iscrizione dei revisori legali nell’Indice Nazionale dei domicili digitali – INI-PEC, delle imprese – D.L. 16/07/2020, n.76, conv., con mod., dalla L. 11/09/2020, n.120, “c.d. Decreto Semplificazioni – Art. 16, comma 7 del D.L. 29/11/2008, n. 185, , conv., con mod., dalla L. 28 01 2009, n. 2 – MEF-RGS -(Prot. 229083 del 03/12/2020)




Registro dei revisori legali: entro il 30 novembre 2016 la comunicazione (o aggiornamento) delle caselle Pec. In caso di inosservanza sanzioni da 50 a 2.500 euro.

Con circolare del 29 settembre 2016, n. 21, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Mef illustra le modalità ed i termini di comunicazione (o aggiornamento) delle caselle di Posta Elettronica Certificata (Pec) degli iscritti nel Registro dei revisori legali, in attuazione dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. Tale disposizione, infatti, ha esteso alla categoria dei revisori legali, alla stregua dei professionisti iscritti in altri albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, l’obbligo di dotarsi di strumenti di comunicazione elettronica per dialogare con la Pubblica Amministrazione e con le imprese, con finalità di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi. Per quanto concerne i soggetti che già in passato avevano comunicato al Registro dei revisori legali un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata, come chiarito nel documento MEF-RGS, ad essi non è richiesta alcuna ulteriore comunicazione.

La casella PEC non può essere condivisa

Nella circolare della Ragioneria chiarito che ogni casella PEC comunicata dovrà, essere associata univocamente ad un singolo iscritto. Se la ratio legis, spiegano i tecnici ministeriali, è quella di consentire agli operatori economici ed ai professionisti di dotarsi di strumenti certificati per dialogare con la PA, e a quest’ultima di estendere e potenziare l’offerta dei propri servizi telematici anche in favore degli stessi iscritti, motivi di coerenza e di sistematicità inducono ad escludere la possibilità di utilizzare caselle “condivise” o “comuni”, per esempio più professionisti che utilizzano in modo promiscuo una stessa casella PEC nell’ambito di uno studio associato, nonché quelle intestate ad altri revisori o a soggetti terzi.

Sanzioni applicabili in caso di omessa comunicazioni della Pec

Il documento di prassi, infine, sottolinea che la mancata comunicazione di informazioni obbligatorie che costituiscono parte essenziale del contenuto informativo del Registro dei revisori legali, ovvero il mancato aggiornamento dei predetti dati nei tempi previsti alla normativa, espone l’iscritto all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al novellato articolo 24 del decreto legislativo n. 39 del 2010 che al comma 2, lettera b), prevede una specifica sanzione nella misura da cinquanta euro a duemilacinquecento euro in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni al Registro di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché dei dati comunque richiesti per la corretta individuazione del revisore legale o della società di revisione legale, degli incarichi da essi svolti e dei relativi ricavi e corrispettivi.