Registratori di cassa e Pos, ancora pochi giorni per fare l’abbinamento online | Scade il 20 aprile il termine per gli strumenti di pagamento attivi a gennaio 2026

C’è tempo fino a lunedì prossimo, 20 aprile, per completare il collegamento tra i registratori telematici (Rt) e gli strumenti di pagamento elettronico che erano già in uso il 1° gennaio 2026 o che sono stati utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026. Si tratta di un abbinamento “virtuale” tramite un servizio online disponibile gratuitamente nell’area riservata del sito dell’agenzia delle entrate. A supporto degli operatori e dei loro intermediari, è a disposizione una guida dedicata, che spiega passo dopo passo come procedere, e alcune Faq di chiarimento. L’obbligo di collegamento, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026, ha trovato attuazione con un provvedimento dell’agenzia, cui è seguita l’attivazione di un apposito servizio web.

 

Come collegare Rt e Pos

 

Per abbinare registratori telematici e Pos, l’esercente, anche tramite intermediario delegato, deve accedere al portale “Fatture e corrispettivi” e associare, tramite il servizio “Gestione collegamenti”, la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Per rendere più semplice l’operazione, all’esercente viene mostrato l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all’agenzia dagli operatori finanziari. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’agenzia (“Documento Commerciale on line”), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.

 

Le scadenze da rispettare

 

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1 e il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni a partire dal 5 marzo 2026: per completare la registrazione c’è tempo, quindi, fino a lunedì prossimo, 20 aprile. Per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l’abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Quindi se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.

 

Una guida operativa a disposizione degli esercenti

 

Per rendere più agevole l’uso del servizio da parte degli esercenti, l’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito, ha messo a disposizione nel Mese di febbraio una guida operativa in cui, anche attraverso immagini e tabelle, sono illustrati i passi per portare a termine l’abbinamento.

Sempre sul sito dell’agenzia, sono consultabili le Faq dedicate a diversi argomenti: ad esempio la possibilità di collegare uno stesso strumento di pagamento a più registratori di cassa telematici; l’esclusione dall’obbligo per gli esercenti che utilizzano il Pos esclusivamente per pagamenti relativi a operazioni esonerate dall’obbligo di emissione del documento commerciale; gli identificativi degli strumenti di pagamento elettronico necessari per effettuare il collegamento. (Così, comunicato stampa del 17 aprile 2026)

 

Si ricorda che la pagina di riferimento indicata dall’Agenzia dell’Entrate è: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/collegamento-pos-rt

 




POS-RT – Collegamento strumenti di pagamento elettronico – Le nuove FAQ di marzo 2026 – Termini, casi particolari e modalità di pagamento

Con nuove Faq introdotte precisazioni in materia di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici, con interventi sia su profili temporali sia su fattispecie particolari.

Gli aggiornamenti di marzo 2026 completano il quadro applicativo chiarendo:

  • le scadenze effettive del primo adempimento;
  • la gestione di errori e anomalie di censimento;
  • l’estensione dell’obbligo anche in presenza di assetti contrattuali complessi (franchising);
  • la corretta classificazione dei pagamenti nel documento commerciale;
  • i requisiti tecnici di accesso e operatività sulla piattaforma.

Di seguito sintesi e testo delle nuove risposte.

POS-RT – Termini di primo collegamento (POS già in uso)

Per i POS in uso al 1° gennaio 2026 o attivati nel mese di gennaio 2026, il collegamento ai registratori telematici deve essere effettuato entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione della procedura web (a partire dal 5 marzo 2026).

POS-RT – Termini per nuovi POS e variazioni

Per i POS attivati o modificati successivamente al 31 gennaio 2026, il collegamento deve essere effettuato nel periodo compreso tra il sesto giorno del secondo mese successivo all’attivazione o variazione e l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.


12. Quando devo registrare il collegamento degli strumenti di pagamento elettronico al registratore di cassa telematico o alla procedura web “Documento Commerciale on line”? (Pubblicata il 19 febbraio 2026 e aggiornata il 9 marzo 2026)

Risposta: Gli strumenti di pagamento elettronico di cui l’esercente era già in possesso al 1° gennaio 2026 o di cui è entrato in possesso nel mese di gennaio 2026 devono essere collegati entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione della procedura web.

Ad esempio, il POS già in possesso dell’esercente al 1° gennaio 2026 o attivato nel corso di gennaio dovrà essere collegato a partire dal 5 marzo 2026 ed entro i successivi 45 giorni.

In caso di variazione dei collegamenti già registrati o di attivazione di un nuovo POS in data successiva al 31 gennaio 2026, la registrazione dovrà essere sempre effettuata tra il sesto giorno del secondo mese successivo a quello di variazione o nuova attivazione e l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

Ad esempio, il POS attivato nel mese di aprile 2026 dovrà essere collegato tra il 6 giugno e il 30 giugno 2026 mediante la procedura web disponibile nel sito dell’Agenzia.


POS-RT – POS erroneamente segnalato come restituito

In caso di erronea segnalazione di restituzione di un POS, lo strumento deve essere nuovamente inserito manualmente nella procedura, al fine di consentirne il successivo collegamento al registratore telematico.


25. Devo collegare un POS con il registratore di cassa telematico, ma ho comunicato per errore la sua restituzione tramite l’apposita funzionalità. Cosa devo fare? (Pubblicata il 9 marzo 2026)

Risposta: In questo caso il POS segnalato come “Restituito” non sarà più visibile tra i POS da collegare, per cui sarà necessario inserire manualmente i suoi dati identificativi tramite l’apposita funzionalità. Effettuata questa operazione sarà possibile selezionarlo per il collegamento.


POS-RT – Rilevanza dell’utilizzo vs titolarità (franchising e casi analoghi)

L’obbligo di collegamento del POS al registratore telematico sussiste anche qualora lo strumento di pagamento sia intestato a un soggetto terzo, rilevando l’utilizzo ai fini della certificazione dei corrispettivi e non la titolarità formale.


26. Nel mio punto vendita in franchising utilizzo un POS intestato al franchisor per incassare i corrispettivi che certifico con il registratore telematico intestato alla mia partita IVA. Devo comunque collegare questo POS al registratore di cassa? (Pubblicata il 9 marzo 2026)

Risposta: . In questo caso è necessario inserire manualmente i dati identificativi del POS non presente a sistema per mancata titolarità. Effettuata questa operazione sarà possibile selezionarlo per il collegamento con il proprio registratore di cassa.


POS-RT – Modalità di indicazione dell’assegno nel documento commerciale

I pagamenti effettuati mediante assegno bancario o circolare devono essere indicati nel documento commerciale come pagamenti in contante.


27. Ho ricevuto un pagamento con assegno bancario. Quale modalità di pagamento deve essere indicata sul documento commerciale? (Pubblicata il 17 marzo 2026)

Risposta: Nel caso di pagamento con assegno, bancario o circolare, il documento commerciale deve indicare che si tratta di una forma di pagamento contante.


POS-RT – Accesso alla procedura e accreditamento

L’accesso alla funzione di collegamento dei dispositivi POS sul portale “Fatture e Corrispettiviè subordinato all’accreditamento dell’esercente, possibile  anche tramite intermediario delegato al servizio di accreditamento e censimento dispositivi.


28. Nella procedura web non trovo il link “Collegamento dispositivi POS”. Cosa devo fare? (Pubblicata il 17 marzo 2026)

Risposta: È necessario verificare di essere accreditato come esercente sul portale “Fatture e Corrispettivi”. Il collegamento dei dispositivi, infatti, può essere effettuato dall’esercente accreditato anche per il tramite di un suo intermediario delegato all’ “Accreditamento e censimento dispositivi”.

Per accreditarsi come esercente utilizzare il servizio “Accreditamento” disponibile nell’area dei “Corrispettivi del portale.





Collegamento tra Registratori di cassa (Rt) e Pos. Attivo il servizio web | Prima comunicazione entro il 20 aprile

È stato attivato, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, il nuovo servizio per permettere il collegamento tra registratori telematici (Rt) e strumenti di pagamento elettronico, reso obbligatorio dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2026. Non si tratta di un collegamento fisico, ma di un abbinamento “virtuale” tramite un servizio online, disponibile da oggi in area riservata sul sito dell’Agenzia.

Disponibile anche una guida dedicata per gli operatori e per i loro intermediari, che spiega passo dopo passo come procedere per completare la comunicazione e alcune Faq di chiarimento su casistiche specifiche.

 

 

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Come collegare Rt e Pos

 

Per abbinare registratori telematici e Pos, l’esercente, anche tramite intermediario, deve accedere al portale “Fatture e corrispettivi” e associare, tramite il servizio “Gestione collegamenti”, la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe tributaria con i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Per rendere più semplice l’operazione, all’esercente viene mostrato l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare, preventivamente comunicati all’Agenzia dagli operatori finanziari. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non siano effettuate tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia (“Documento Commerciale on line”), il collegamento può essere realizzato tramite lo stesso servizio.

 

Le scadenze da rispettare

 

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’1° e il 31 gennaio 2026, è previsto un termine di 45 giorni a partire da oggi: per completare la registrazione c’è tempo, quindi, fino al prossimo 20 aprile. Per la prima associazione o per eventuali variazioni, invece, l’abbinamento dovrà essere effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Quindi se un nuovo Pos inizia a operare a marzo, andrà collegato al registratore telematico tra il 6 e il 31 maggio.

 

Una guida operativa a disposizione degli esercenti

 

Per rendere più agevole l’uso del servizio da parte degli esercenti, l’Agenzia delle Entrate, sul proprio sito, ha messo a disposizione una guida operativa in cui, anche attraverso immagini e tabelle, sono illustrati i passi per portare a termine l’abbinamento. Sempre sul sito dell’Agenzia, sono consultabili le Faq dedicate a diversi argomenti: ad esempio la possibilità di collegare uno stesso strumento di pagamento a più registratori di cassa telematici; l’esclusione dall’obbligo per gli esercenti che utilizzano il Pos esclusivamente per pagamenti relativi a operazioni esonerate dall’obbligo di emissione del documento commerciale; gli identificativi degli strumenti di pagamento elettronico necessari per effettuare il collegamento. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 5 marzo 2026)




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 20 febbraio 2026

Due interpelli con indicazioni operative su intermediari finanziari e su collegamento POS–RT.

 

Risposta n. 43/2026 (20/02/2026)

 

SIM “di classe 3” con sola consulenza: esclusi gli obblighi ARF, monitoraggio ex D.L. 167/1990 e segnalazioni FATCA/CRS, se manca gestione/custodia di liquidità e strumenti dei clienti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 43 del 20 febbraio 2026Oggetto: ANAGRAFE DEI RAPPORTI FINANZIARI – Articolo 7, comma 6, D.P.R. 29/09/1973, n. 605 – Articolo 11, comma 2, D.L. 06/12/2011, n. 201 – SIM Di Classe 3 – Servizi di sola consulenza in materia di investimenti – Esclusione dall’obbligo di comunicazione – Monitoraggio Fiscale ex D.L. 28/06/1990, n. 167 – Segnalazioni Foreign Account Tax Compliance Act (FATC – Accordo intergovernativo Italia-USA del 10 gennaio 2014 e D.M. 6 agosto 2015) – Obblighi di segnalazione CRS (Direttiva 2014/107/UE, L. n. 95/2015 e D.M. 28 dicembre 2015), relativi allo scambio di informazioni tra Paesi aderenti

La questione – La società istante, SIM di classe 3 autorizzata alla consulenza in materia di investimenti ex art. 1, comma 5, lettera f), TUF, rappresenta di operare con vincoli Consob che escludono la detenzione anche temporanea di strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela e l’assunzione di rischi, limitandosi a raccomandazioni personalizzate e monitoraggio degli asset detenuti dai clienti presso intermediari terzi.

Con riferimento alla comunicazione dei rapporti finanziari (ARF), l’Agenzia delle entrate richiama l’art. 7, comma 6, D.P.R. n. 605/1973 e l’art. 11, comma 2, D.L. n. 201/2011, nonché i chiarimenti di prassi secondo cui possono essere esclusi dall’obbligo i rapporti aventi esclusivamente a oggetto la prestazione di servizi di consulenza, in assenza di rapporti continuativi di deposito/custodia/gestione o di operazioni finanziarie svolte “per conto” mediante movimentazione di conti.

In coerenza, la risposta conclude “nel presupposto che l’istante non eserciti attività di investimento per conto di terzi, non detenga strumenti finanziari o liquidità dei clienti, e non si occupi della loro movimentazione – elementi che involgono un’attività di verifica fattuale non esercitabile in sede di interpello – (…) che lo svolgimento dell’attività di mera consulenza in materia di investimenti, effettuata solo mediante raccomandazioni personalizzate tese alla gestione del patrimonio detenuto presso terzi autorizzati, non sia soggetta agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria dei rapporti finanziari, di monitoraggio fiscale, di segnalazione FATCA e CRS”.

 

 

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Risposta n. 44/2026 (20/02/2026)

 

Collegamento POS-RT: obbligo solo per chi memorizza/trasmette corrispettivi ex art. 2 D.Lgs. n.127/2015; bowling con biglietteria SIAE escluso; bar/ristorante obbligati; un solo POS possibile, inclusi POS “mobile”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 44 del 20 febbraio 2026Oggetto: COLLEGAMENTO POS-RT – Corrispettivi – Collegamento POS (Point Of Sale)-Registratore Telematico – Articolo 2, comma 3, D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Modifiche legge di bilancio 2025 – Provvedimento 31/10/2025, Prot. 424470 – Attività con biglietteria SIAE – Esoneri da memorizzazione/trasmissione – Attività escluse da documento fiscale – Bar e ristorazione – POS Unico per più attività – Dispositivi Portatili (Smartphone/SumUp) – Censimento e collegamento “logico”.

La questione – L’istanza proviene da un gestore di centro bowling (con attività accessorie) che chiede come applicare, dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione/memorizzazione dei corrispettivi, introdotto (in modifica dell’art. 2 D.Lgs. 127/2015) dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) e attuato con provvedimento 31 ottobre 2025, prot. 424470.

L’Agenzia delle entrate distingue le attività:

Bowling con biglietteria SIAE: gli obblighi di certificazione sono assolti tramite titoli di accesso e i dati sono già trasmessi nel circuito SIAE; pertanto non sussiste in capo all’interpellante alcun obbligo di collegare il POS a una biglietteria automatizzata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 127 del 2015.

Sala giochi/carambole/ping pong: trattandosi di operazioni rientranti negli esoneri dagli obblighi di memorizzazione e trasmissione (richiamati via D.P.R. n. 696/1996 e DM Mef10 maggio 2019), non sussiste l’obbligo di dotarsi di un POS con relativo censimento nel proprio cassetto fiscale per le attività di sala giochi, sala carambole e ping pong

Bar e ristorazione: attività soggette a memorizzazione/trasmissione corrispettivi ex art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015; qui l’obbligo di collegamento POS-RT opera necessariamente con modalità “logiche” (lo “scambio importo” è facoltativo e non è l’adempimento richiesto dalla norma).

Sul POS “unico” per più attività, l’Agenzia chiarisce che non è vietato usare un solo dispositivo: è sufficiente adempiere al collegamento per le attività obbligate e indicare correttamente, in fase di emissione del documento commerciale, le forme di pagamento e i relativi importi. Al riguardo, evidenziato che è sempre possibile, seppur non obbligatorio, emettere documenti commerciali anche per operazioni per le quali non vi è obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, utilizzando l’apposito codice ‘‘natura IVA’’ N2 in fase di registrazione dell’operazione con il registratore telematico.

Quanto ai POS portatili/app (es. SumUp), non vi è un elenco tassativo: la novità è il vincolo di censimento e collegamento previsto dalla disciplina, non una preclusione all’utilizzo di tali strumenti.




POS-RT: pronta la guida dell’Agenzia delle entrate per il collegamento tra pagamenti elettronici e corrispettivi. Online anche il manuale, le FAQ e i “suggerimenti pratici”

Dal 2026 è operativo il nuovo adempimento che richiede agli esercenti di “collegare gli strumenti con cui memorizzano/trasmettono i corrispettivi (registratori telematici – RT – e procedura web “Documento Commerciale on line”) con i dispositivi con cui incassano pagamenti elettronici (POS fisici e virtuali).

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato una Guida operativa che illustra il collegamento e fornisce esempi pratici e indicazioni organizzative per adempiere correttamente.

Termini: avvio a marzo 2026 e finestre temporali per i nuovi POS. La procedura web sarà resa disponibile nei primi giorni di marzo 2026 (con avviso sul sito dell’Agenzia). 

Insieme alla Guida, nella pagina dedicata al Collegamento POS–RT, l’Agenzia rende disponibili anche:

  • il Manuale operativo con il percorso e le schermate per collegamenti puntuali (fino a 5 RT e oltre), inserimento manuale del POS e collegamento massivo via file CSV, oltre a funzioni come “storico collegamenti” e “POS non collegati”;
  • le FAQ con risposte su disponibilità della procedura, deleghe, strumenti da collegare e tempistiche;
  • i “Suggerimenti pratici” per i casi con più punti vendita, con indicazioni di ricognizione preliminare (matricole RT/indirizzi) e reperimento dei dati POS (Acquirer/Terminal ID), anche in vista di gestione tramite intermediario delegato.

La pagina di riferimento indicata dall’Agenzia è: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/collegamento-pos-rt

 

Esclusioni e “casi misti”

 

La Guida e le FAQ chiariscono che:

  • non c’è obbligo se tutti i corrispettivi sono certificati solo con fattura;
  • sono fuori dall’ambito (come corrispettivi) le operazioni certificate con vending machine, carburanti e ricariche veicoli elettrici;
  • per i corrispettivi esonerati (es. tabacchi/monopoli, vendite a distanza, ecc.) in linea generale non si applica, ma se lo stesso POS incassa sia operazioni con documento commerciale sia operazioni esonerate, il POS va comunque collegato.

È inoltre possibile “chiudere”/segnalare in procedura POS non più nella disponibilità, non riconosciuti, o utilizzati solo per operazioni escluse/esonerate, attraverso la funzione “POS non collegati” e motivazione di chiusura (operazione che rende il POS non più selezionabile per il collegamento). 

La Guida ricorda che l’errata indicazione in RT della modalità di incasso al momento dell’emissione del documento commerciale comporta la sanzione prevista dall’art. 11, comma 2-quinquies, D.Lgs. 471/1997.

 

 

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Vedi anche:

 

Collegamento POS-RT: obbligo solo per chi memorizza/trasmette corrispettivi ex art. 2 D.Lgs. n.127/2015; bowling con biglietteria SIAE escluso; bar/ristorante obbligati; un solo POS possibile, inclusi POS “mobile”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 44 del 20 febbraio 2026 – Oggetto: COLLEGAMENTO POS-RT – Corrispettivi – Collegamento POS (Point Of Sale)-Registratore Telematico – Articolo 2, comma 3, D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – Modifiche legge di bilancio 2025 – Provvedimento 31/10/2025, Prot. 424470 – Attività con biglietteria SIAE – Esoneri da memorizzazione/trasmissione – Attività escluse da documento fiscale – Bar e ristorazione – POS Unico per più attività – Dispositivi Portatili (Smartphone/SumUp) – Censimento e collegamento “logico”

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2025, prot. n. 424470recante: «Attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 –definizione delle modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi; definizione delle modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici». Pubblicato il 31.10.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Pagamenti elettronici dal 1° gennaio 2026. Approvate le regole per collegare Pos e registratori telematici

Pronte le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate in vista dell’obbligo di collegamento tra registratori telematici e strumenti di pagamento elettronico, introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026.

 

Con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2025, prot. n. 424470, firmato dal direttore, vengono infatti definite le regole che gli esercenti dovranno seguire per abbinare terminali Pos o altri strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici. La soluzione adottata, frutto del confronto con le associazioni di categoria, non prevede un collegamento fisico ma l’utilizzo di un servizio online ad hoc che sarà messo a disposizione in area riservata sul sito dell’Agenzia.

 

Le nuove modalità operative

 

Per effettuare il collegamento tra Pos e registratori telematici, l’esercente, anche tramite intermediario, dovrà accedere alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia e associare la matricola del registratore telematico già censito in Anagrafe Tributaria ai dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui risulta titolare. Per agevolare l’inserimento, la procedura esporrà all’esercente l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico, di cui risulta titolare, che gli operatori finanziari hanno preventivamente comunicato all’Agenzia. Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate non tramite un registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell’Agenzia, il collegamento potrà essere realizzato all’interno della stessa procedura. Le nuove funzionalità saranno rese disponibili nei primi giorni del mese di marzo, a partire dalla data che sarà comunicata con un avviso sul sito internet istituzionale.

 

Termini graduali di registrazione

 

Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati tra l’ 1° e il 31 gennaio 2026 è previsto un termine di 45 giorni decorrenti dalla messa a disposizione del servizio online per completare la registrazione. Una volta a regime, per la prima associazione o per eventuali variazioni, la registrazione dovrà essere sempre effettuata a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico e comunque entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2025)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2025, prot. n. 424470, recante: «Attuazione delle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 definizione delle modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi; definizione delle modalità operative per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici». Pubblicato il 31.10.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Prorogato l’aggiornamento dei registratori di cassa

È prorogata al 31 dicembre 2024 la possibilità per l’Agenzia di approvare, in via transitoria, le modifiche necessarie per adeguare i registratori di cassa adattati a “registratore telematico” già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello.  Lo slittamento del termine consente così ai produttori di adeguare, per i soli fini fiscali, anche quei modelli ancora molto diffusi sul mercato, altrimenti non aggiornabili.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 480030 del 28 dicembre 2022 prorogata la possibilità per l’Agenzia, sentita la Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali, di approvare le modifiche, in via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, che si rendano necessarie per l’adeguamento di Registratori di cassa adattati a Registratore Telematico e già immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello, in modo da rendere possibile in ogni caso l’adeguamento degli apparecchi già distribuiti agli esercenti. 

Link al testo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. 480030 del 28 dicembre 2022, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni e integrazioni, in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri», pubblicato il 28.12.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




Scontrino elettronico, dai buoni pasto all’acquisto in leasing dei registratori telematici: una circolare delle Entrate scioglie i dubbi più frequenti degli operatori

È possibile utilizzare il credito d’imposta per i registratori telematici se l’acquisto avviene tramite leasing? Come comportarsi con la trasmissione dei corrispettivi nel caso dei cosiddetti ticket restaurant? Sono alcuni dei dubbi sciolti dalla circolare n. 3/E di oggi, che mette a sistema le ultime novità sul tema della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

 

Il credito d’imposta apre al leasing

 

Pronti anche i chiarimenti sul credito di imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori telematici per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Il documento di prassi precisa che l’acquisto e l’adattamento riguarda sia i modelli nuovi che quelli usati. Possono fruire della agevolazione anche coloro che utilizzano il registratore telematico, sostengono la spesa per l’acquisto o l’adeguamento dello strumento elettronico nel 2019 e nel 2020 e ne divengono eventualmente proprietari in un secondo momento, come nel caso dell’utilizzo in leasing. Rimane, invece, fuori dall’agevolazione chi acquista gli strumenti non per uso diretto, ma per una successiva cessione a vario titolo.

 

Come calcolare il credito d’imposta, Iva inclusa se non detratta

 

Il credito d’imposta per l’acquisto o l’adattamento dei registratori telematici è pari al 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. L’ammontare del credito d’imposta è comprensivo di Iva, nella misura in cui l’imposta non è oggetto di detrazione da parte di chi fruisce dell’agevolazione. Perché si possa fruire del credito d’imposta la spesa deve essere sostenuta con strumenti tracciabili, come per esempio bonifici e carte di credito o di debito.

 

Come memorizzare i “buoni pasto”

 

Nel caso in cui il “pagamento” avvenga tramite l’utilizzo dei buoni pasto, alla ricezione del ticket il commerciante è tenuto a memorizzare il corrispettivo, in tutto o in parte non riscosso, e ad emettere comunque il documento commerciale. Dal 1° luglio 2020 sarà poi possibile specificare più nel dettaglio la natura della transazione.

 

Primi sei mesi senza sanzioni, memorizzazione e trasmissione sono una cosa sola

 

Nei primi sei mesi di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi non si applicano le sanzioni individuate dall’articolo 2 del D.Lgs. n.127/2015 nel caso in cui, liquidata correttamente l’imposta, si proceda all’invio dei dati entro il mese successivo a quello dell’effettuazione dell’operazione. Si tratta del periodo compreso fra il 1° luglio 2019 e il 31 dicembre 2019 per gli operatori con un giro d’affari superiore a 400mila euro e del semestre 1° gennaio – 30 giugno 2020 per gli altri operatori.

Il documento di prassi di oggi precisa che la memorizzazione e la trasmissione costituiscono un unico adempimento: la mancanza dell’una o dell’altra comporta l’applicazione delle sanzioni citate. (Così, comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 21 febbraio 2020)

 

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 E del 21 febbraio 2020, con oggetto: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – SCONTRINO ELETTRONICO – Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Chiarimenti – Articolo 2, D.Lgs. 05/08/2015, n. 127»




Trasmissione telematica dei corrispettivi e dei dati delle fatture C’è tempo fino al 31 marzo per esercitare l’opzione per il 2017 e i 4 anni successivi

Nuovo termine per i contribuenti che intendono avvalersi già dal prossimo anno dell’opzione per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi o di quella per la trasmissione telematica dei dati delle fatture. Con il provvedimento firmato oggi (il primo dicembre) dal direttore, infatti, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che, per il primo anno di applicazione, entrambe le opzioni possono essere esercitate entro il 31 marzo. A regime, invece, la scelta andrà fatta entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati delle fatture o di inizio della memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. La finestra temporale, più ampia di quella inizialmente disposta dai provvedimenti del 28 ottobre scorso, viene stabilita dal Fisco per consentire a contribuenti e intermediari di valutare attentamente l’opportunità di esercitare le due opzioni vincolanti per 5 anni.

Inoltre, per semplificare ulteriormente gli adempimenti, lo stesso provvedimento introduce la possibilità, per chi esercita l’opzione per la trasmissione dei dati delle fatture, di modificare i flussi informativi trimestrali entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati relativi a ogni trimestre.

Esercizio e durata dell’opzione

Entrambe le opzioni per la trasmissione dei dati, introdotte dal D.Lgs n. 127/2015 e regolate da due provvedimenti delle Entrate del 28 ottobre scorso, vanno esercitate ordinariamente:

  • esclusivamente in modalità telematica mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
  • entro il termine del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati delle fatture o di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi.

Una volta esercitate, le opzioni vincolano i contribuenti per 5 anni. Al fine di consentire, sia ai contribuenti che agli intermediari, una più serena e attenta analisi delle nuove modalità di trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi e della loro correlazione con gli usuali processi contabili ed amministrativi e, quindi, permettere un’accurata valutazione dell’opportunità di esercitare le predette opzioni, il provvedimento garantisce un’ampia finestra temporale per l’esercizio dell’opzione per il primo anno di applicazione. Pertanto, in questo caso, la scelta potrà essere esercitata entro il 31 marzo 2017 con riferimento alle fatture e ai corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta 2017 e nei 4 successivi.

Un ulteriore chance per modificare i dati delle fatture dopo l’invio

Il provvedimento di oggi (primo dicembre) del direttore attribuisce ai contribuenti la possibilità di modificare i dati trasmessi, relativi alle fatture di un trimestre, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la loro trasmissione. L’opportunità viene introdotta nel provvedimento del 28 ottobre scorso, relativo alla trasmissione dei dati delle fatture. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2016)

Link al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 1 dicembre 2016, prot. n. 212804/2016, recante: «Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 numero 182070 e numero 182017 relativi, rispettivamente, alla trasmissione telematica dei dati delle fatture e alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127»

I provvedimento modificati (versione non aggiornata).

Opzione per il regime della trasmissione telematica dei corrispettivi

Corrispettivi giornalieri: opzione e modalità di memorizzazione e trasmissione dei dati riguardanti le operazioni certificate mediante gli appositi “Registratori telematici

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182017/2016:«Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione»

Opzione per il regime della trasmissione telematica delle fatture

Fatturazione elettronica: termini di trasmissione telematica, regole e soluzioni tecniche per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute e modalità per l’opzione per l’invio generalizzato

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182070/2016: «Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127»




Trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri: approvato il provvedimento con le modalità per l’esercizio dell’opzione

Disponibili, sul sito delle Entrate, le regole per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi.

Con un provvedimento 28 ottobre 2016 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, viene data attuazione alla disposizione introdotta dal D.Lgs n. 127/2015, che prevede la facoltà, per i soggetti che esercitano attività di commercio al minuto e attività assimilate, di esercitare l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Il provvedimento definisce, inoltre, le specifiche tecniche degli strumenti necessari ai fini della memorizzazione e dell’invio telematico dei dati, le modalità per l’esercizio dell’opzione, le informazioni da trasmettere, il formato e i termini di trasmissione.

Opzione al via con il nuovo anno

A partire dal prossimo 1° gennaio, i commercianti al minuto che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi verso clienti privati, potranno esercitare l’opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

I dati viaggiano con il nuovo “Registratore Telematico

Il documento di prassi chiarisce che per l’invio telematico dei dati giornalieri, gli esercenti dovranno dotarsi di un apposito “Registratore Telematico”; si tratta di uno strumento che consentirà in automatico di registrare, memorizzare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente – al momento di chiusura giornaliera della cassa – i dati fiscali, avvalendosi dei servizi online disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il nuovo strumento agevolerà gli adempimenti dei contribuenti che non dovranno più registrare i corrispettivi.

Come si esercita la scelta

L’opzione va esercitata, esclusivamente in modalità telematica, mediante un’apposita funzionalità presente all’interno del sito web dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati. L’opzione ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la memorizzazione e trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso; se non viene revocata si estenderà di quinquennio in quinquennio. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha efficacia a decorrere dall’anno solare in cui è esercitata. La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte delle Entrate, la ricezione del file che contiene le informazioni. (Così, comunicato stampa del 28 ottobre 2016)

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, prot. n. 182017/2016:«Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione»