Accesso regime forfetario optando sin da subito per il regime ordinario IVA, anche se la natura dell’attività comporterebbe altrimenti l’applicazione del regime del margine

Con la risposta ad interpello n. 181/2025, l’Agenzia delle entrate affronta l’interazione tra il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 e il regime speciale IVA del margine, disciplinato dall’art. 36 del D.L. n. 41/1995, con riferimento al commercio di beni usati, oggetti d’arte, antiquariato e simili.

Come è noto, ai sensi del comma 57, lett. a) della L. 190/2014, non possono accedere al regime forfetario i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA, tra cui rientra  il regime del margine.

Il fulcro della posizione dell’Amministrazione

La risposta n. 181/2025 chiarisce che l’ostatività opera solo in caso di effettiva applicazione del regime speciale, e non semplicemente in presenza di un’attività “astrattamente rientrante” tra quelle soggette ex lege a tale disciplina.

Se il contribuente, avendone facoltà, specificano i tecnici di via Giorgione, esercita opzione per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (ex art. 36, D.L. 41/1995), l’ostacolo all’accesso al forfetario viene meno, a condizione che tale opzione:

  • sia formalizzata all’avvio dell’attività (per i soggetti neoimprenditori);
  • ovvero nell’anno precedente (per soggetti già attivi).

Il regime del margine, in tal senso, rileva solo se effettivamente adottato, e non in ragione della mera riconducibilità oggettiva dell’attività.

Il principio è stato già delineato dalla prassi amministrativa. In particolare:
– nella Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, § 2.3.1, l’Agenzia ha chiarito che l’incompatibilità con il forfetario scatta solo in caso di concreta applicazione del regime speciale IVA;
– nella Risposta n. 215/2019, si è ammesso l’accesso al forfetario da parte del socio superstite di una snc estinta, che proseguiva individualmente l’attività, previa opzione per il regime ordinario IVA;
– infine, nella Risposta n. 48/2020, si è ritenuto non ostativa la mera appartenenza al comparto “compro oro” qualora il regime del margine non sia mai stato applicato, a condizione che l’opzione per il regime ordinario sia esercitata sull’intera attività.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle entrate – n. 181 del 7 luglio 2025: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Regime speciale IVA ex articolo 36 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 – Attività di commercio di beni usati di modico valore – Applicabilità del regime forfetario in caso di inizio attività – Opzione, avendone la possibilità, per il regime ordinario IVA – Inapplicabilità delle cause ostative in assenza di utilizzo effettivo del regime speciale – Art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 – Articolo 36, D.L. 23/02/1995, n. 41, conv., con mod., dalla L. 22/03/1995, n. 85

 




Passaggio al regime forfettario “start-up” dal semplificato. Escluso per il tempo residuo al compimento del quinquennio

L’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per i contribuenti in regime forfetario, prevede che «al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi» l’aliquota dell’imposta sostitutiva sia pari al 5%, in luogo dell’aliquota del 15%. Con la risposta ad interpello n 226 del 22 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate rispetto ai casi di applicabilità di tale aliquota “ultraridotta”, nel confermare quanto già affermato dalla DRE Lombardia con la risposta all’interpello n. 904-1040/2022, ritiene che l’aliquota ridotta al 5% nei primi cinque anni si possa applicare solo in presenza fin dall’origine dei requisiti per l’accesso all’agevolazione. Più nel dettaglio, a giudizio dei tecnici di Via Giorgione, l’aliquota “start-up“ non trova applicazione in caso di adesione al regime forfetario “in corsa”. Questo perché, in base alla formulazione del comma 65 citato, la previsione di tale aliquota (agevolata) è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario (e la relativa imposta sostitutiva). Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività ­ anche per effetto della presenza di una causa di esclusione ­ in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell’ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) “entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell’aliquota agevolata. Pertanto, la Contribuente non potrà fruire, nell’ambito del regime forfetario, dell’aliquota agevolata del cinque per cento prevista dal comma 65 citato sia per il periodo d’imposta (n+1), sia per quelli successivi che residuano al completamento del quinquennio dall’inizio dell’attività.

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 226 del 22 novembre 2024, con oggetto: REGIME FORFETARIO – Cambio di regime – Passaggio dal regime ordinario/semplificato al regime forfetario – Aliquota agevolata del 5% – Applicabilità dell’aliquota super agevolata per gli anni residui del primo quinquennio – Passaggio al regime forfettario adottando l’aliquota del 5% (forfettario start-up) per il tempo residuale al compimento del quinquennio – Non applicabilità – Ragioni – Per l’applicazione del regime agevolato per le start-up si devono possedere i requisiti fin dall’origine, ossia all’atto dell’apertura della partita IVA, a nulla rilevando l’ottenimento degli stessi nell’arco del tempo residuale al compimento del quinquennio – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di Stabilità per il 2015)

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 31 del 2024

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

Gli approfondimenti

 

Speciale regime di ravvedimento: l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata. Per le “trasparenti”, versano società e soci  di Eugenio Grimaldi

 

Riduzione “premiale” dei termini di accertamento nelle società “trasparenti”. L’unitarietà dell’accertamento estende gli effetti anche ai soci
di Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Unitarietà dell’accertamento del reddito imputato “per trasparenza” ai soci

 

Applicazione dei principi di unitarietà e trasparenza nell’accertamento a società di persone e soci. I termini di accertamento si unificano e litisconsorzio necessario (salvo riunioni “sananti”)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 27026 del 18 ottobre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Rettifica del reddito di una società di persone – Impugnazione – Litisconsorzio necessario tra società e soci – Configurabilità – Inosservanza – Cause relative alla società ed ai soci decise separatamente nella fase di merito – Giudizio di cassazione – Riunione “sanante” – Riunione delle cause in luogo della declaratoria di nullità – Possibilità – Condizioni – Fondamento – Attuazione del diritto alla ragionevole durata del processo – Necessità – Art. 40, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 101 c.p.c. – Art. 14, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 111, secondo comma, Cost. • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – Processo tributario – Avviso di accertamento – Motivazione “per relationem” – Omessa allegazione degli atti richiamati – Validità dell’atto impositivo – Sussistenza – Condizioni – Esistenza della motivazione dell’atto impugnato – Indicazione ed effettiva esistenza dei fatti costitutivi della pretesa tributaria – Ragioni – Art. 7, comma 1, della L. 27/07/2000, n. 212 nel testo previgente alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 30/12/2023, n. 219 – Art. 42, comma 2, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – Obbligo di denuncia penale nei confronti di organi di una società di persone (nella specie società di persone) – Raddoppio dei termini ex art. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis – Accertamento del reddito imputato “per trasparenza” ai soci – Applicabilità – Art. 43, comma 3, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Estinzione società di capitali – Responsabilità dei soci per le sanzioni irrogate alla società cancellata

 

Le sanzioni tributarie irrogate alla società cancellata dal Registro delle imprese si trasmettono ai soci nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione. In Cassazione motivi di ricorso omogenei e chiari

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 23341 del 29 agosto 2024: «SOCIETÀ – Sanzioni tributarie in capo a società ed enti – Scioglimento e liquidazione delle società di capitali – Organi sociali durante la liquidazione – Liquidatori – Cancellazione della società – Estinzione società di capitali per cancellazione dal registro delle imprese – Fenomeno successorio sui generis – Responsabilità dei soci per i debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione – Trasmissibilità ai soci, ai sensi dell’art. 2495 c.c. – Ammissibilità – Fondamento – Art. 7, del D.L. 30/09/2003, n. 269, conv., con mod., dalla L. 24/11/2003, n. 326 – Artt. 2495 e 2740 c.c. • IMPUGNAZIONI CIVILI – Ricorso per cassazione – Motivi del ricorso – Mescolanza e sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali – Prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili – Ammissibilità – Esclusione -Fondamento – Art. 360 c.p.c.»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Secondo Grado:

 

Professionisti che rilasciano il visto di conformità. Obbligo di identità soggettiva

 

Visto di conformità. Valido anche senza identità soggettiva tra chi lo rilascia e chi trasmette la dichiarazione. Disapplicato, di fatto, dal competente giudice tributario in sede di impugnazione di un avviso di recupero IVA, l’art. 23, comma 1, D.M. n. 164/1999

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Piemonte – Sezione II – Sentenza n. 185 dell’11 aprile 2024: «DICHIARAZIONE IVA – COMPENSAZIONE – VISTO DI CONFORMITÀ – Dichiarazione con visto di conformità apposto da un soggetto (abilitato) diverso dal consulente (abilitato) che aveva trasmesso la dichiarazione – Obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi trasmette la dichiarazione – Violazione dell’obbligo di identità soggettiva tra tali operatori – Conseguenze – Recupero per indebite compensazioni IVA, inerente al periodo di imposta 2018 per violazione delle disposizioni dell’art. 23, comma 1, D.M. 31/05/1999, n. 164 – Esclusione – Infondatezza dell’atto di recupero – Ragioni – Rilevanza che entrambi i consulenti siano muniti dei requisiti professionali previsti dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/98 – Regolamento recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 adottato con Decreto ministeriale – Autonoma impugnazione – Preclusione – Disapplicazione ad opera del giudice nell’impugnazione di specifico atto impositivo – Configurabilità – Art. 10, comma 7, del D.L. 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L. 03/08/2009, n. 102 – Art. 1, comma 574, della L. 27/12/2013, n. 147 – Art. 23, del D.M. 31/05/1999, n. 164»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Regime forfettario – Superamento dell’ammontare dei ricavi/compensi, ragguagliato ad anno per la permanenza

 

Le ripercussioni dello sforamento delle soglie massime dei forfetari e obblighi per la riduzione dei termini di accertamento da tracciabilità

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Milano – Sezione II – Sentenza n. 2840 del 27 giugno 2024: «REGIME FORFETARIO – Condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime – Superamento dell’ammontare dei ricavi/compensi, ragguagliato ad anno per la permanenza nel regime forfettario – Conseguenze – Decadenza dal regime a partire dall’anno successivo e determinazione (ricalcolo) delle imposte in modo ordinario – Art. 1, commi 54 e 71 della L. 23/12/2014, n. 190 • AVVISO DI ACCERTAMENTO – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti – Termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi (d’impresa o di lavoro autonomo) – Riduzione dei termini di accertamento di 2 anni, per i soggetti che utilizzano esclusivamente la fatturazione elettronica ovvero i corrispettivi telematici e che effettuano/ricevono pagamenti con mezzi tracciabili per gli importi superiori a euro 500 – Obbligo di comunicazione dell’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini nella dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi – Mancata comunicazione – Conseguenze – Inefficacia della riduzione dei termini di accertamento – Art. 3, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127 – D.M. Mef 04/08/2016 – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 57, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

 

Prassi 

Agenzia delle Entrate

 

Estinzione società – Possibilità per gli ex soci di emettere note di variazione IVA

 

Società liquidata ed estinta. Dopo la cancellazione dal registro delle imprese non consentito ai soci di sostituirsi ad essa per l’emissione di una nota di variazione per recuperare l’IVA

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 47 E del 19 settembre 2024: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Liquidazione ordinaria di società ed estinzione della stessa a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese – Possibilità per gli ex soci di emettere note di variazione IVA di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 – Esclusione – Ragioni – I principi relativi alle operazioni straordinarie, in merito agli effetti successori negli adempimenti fiscali, con particolare riferimento ai crediti IVA, non sono applicabili in caso di liquidazione ordinaria – Una volta estinta la società, senza che sia stata ancora esercitata la facoltà di emissione della nota di variazione in diminuzione, non è consentito ai soci sostituirsi ad essa nella sua emissione per recuperare l’IVA relativa ad un credito non incassato – Artt. 19 e 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 2495 c.c.»

 

Plusvalenze immobiliari da Superbonus

 

Plusvalenze da Superbonus per immobile acquisito solo in parte per successione. Rilevanza ai fini impositivi degli interventi agevolati solo sulle parti comuni

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 208 del 23 ottobre 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili – Cessioni di beni immobili in relazione ai quali il cedente abbia fruito delle detrazioni d’imposta cd. “Superbonus” – Interventi eseguiti esclusivamente sulle parti comuni ammessi alla detrazione del 110 per cento delle spese sostenute (cd. Superbonus) relativamente alla quale è stata esercitata l’opzione per la cessione del credito ai sensi dell’art. 121 D.L. n. 34/2020 – Determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus e acquisito solo in parte per successione – Modalità di calcolo della plusvalenza – Per la quota di abitazione acquisita con l’acquisto, il presupposto impositivo ricorre anche nel caso in cui detrazioni d’imposta, cd. “Superbonus”, sia stata fruita solo per lavori condominiali – Affermazione – Modifiche agli artt. 67 e 68 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Articolo 1, commi da 64 a 67, della L. 30/12/2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024»

 

Riforma della fiscalità internazionale – Determinazione della residenza fiscale

 

Nuove regole di determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024. I chiarimenti delle Entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 E del 4 novembre 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Territorialità dell’imposizione – Determinazione della residenza fiscale – Residenza delle persone fisiche – Residenza delle società e degli enti – Redditi di lavoro dipendente – Istruzioni operative agli uffici in materia di residenza fiscale a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (D.Lgs. fiscalità internazionale) – Criteri di identificazione della residenza fiscale delle persone fisiche che svolgono un’attività lavorativa da remoto o in modalità agile – Art. 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 73, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 1 e 2, del D.Lgs. 27/12/2023, n. 209»

 

 

 

Legislazione

 

 

Ravvedimento “speciale” degli anni pregressi

 

Ravvedimento “speciale” legato all’adesione dei soggetti ISA al concordato preventivo biennale per gli anni 2024 e 2025. Modalità e termini di comunicazione dell’adesione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 novembre 2024, prot. n. 403886/2024: «Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale»

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Dipendente coniugato con professionista “forfetario”: detrazioni per figli a carico al 100% solo se ha il reddito più alto

L’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 69 del 22 luglio 2019, ha diffuso gli attesi chiarimenti sulla ripartizione tra coniugi della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario. Nel documento di prassi, l’Agenzia dopo aver ricordato che le detrazioni per figli a carico non spettano contribuenti che aderiscono al regime forfetario disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come da ultimo modificato dall’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i cui ricavi o compensi sono assoggettati ad imposta sostitutiva e non concorrono alla formazione del reddito complessivo, chiarisce che le detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento possono essere fruite al coniuge contribuente soggetto all’Irpef nella sola ipotesi in cui quest’ultimo possieda un reddito complessivo più elevato rispetto al reddito dell’altro coniuge. Al fine della comparazione, il reddito prodotto dal coniuge in forfetario rileverà, ex comma 64, articolo 1 della citata legge n. 190 del 2014, al lordo dei contributi previdenziali, unitamente agli altri redditi eventualmente conseguiti.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 69 E del 22 luglio 2019, con oggetto: IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Detrazioni per carichi di famiglia – Detrazione per figli a carico – Ripartizione della detrazione tra i genitori – Ripartizione della detrazione per figli a carico in presenza di redditi prodotti in regime forfetario – Lavoratore dipendente coniugato con una libera professionista che applica il regime forfetario – Condizioni poter fruire della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento – Genitore che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato – Art.12, comma 1, lett. c), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190

 

I documenti richiamati nella risoluzione n. 69 del 22 luglio 2019

 

Nuova curva IRPEF: le prime spiegazioni sulla revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni e sulle nuove modalità di determinazione e di versamento dell’addizionale comunale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 E del 16 marzo 2007: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Aliquote e scaglioni – Detrazioni di imposta – Addizionali all’IRPEF – Obblighi dei sostituti – Modifiche alla disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’addizionale comunale all’IRPEF – D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1, commi da 6 a 9, 142, 143 e da 1324 a 1327, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge finanziaria per il 2007)» – (Vedi: par. 1.4.3. e 1.4.4.)

 

Il Vademecum delle Entrate per l’applicazione del nuovo regime forfetario per gli esercenti attività di impresa in forma individuale e professionisti

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10 E del 4 aprile 2016: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Nuovo regime forfetario – Chiarimenti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), come modificati dall’art. 1, commi da 111 a 113, della L. 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016)» – (Vedi: par. 4.3.7.)




In Gazzetta le modifiche alla disciplina della rottamazione, del saldo e stralcio e del regime forfettario

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 36 del 12 febbraio 2019, il cd. Decreto Semplificazioni 2019. Il provvedimento contiene diverse disposizioni riguardanti la fiscalità: si tratta in particolare, delle disposizioni di cui al comma 8-bis dell’articolo 1 in materia di regime fiscale degli enti del terzo settore; dell’articolo 1-bis in materia di rottamazione, saldo e stralcio e regime forfettario; del comma 2 dell’articolo 9-bis in materia di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica; dei commi da 11 a 15 dell’articolo 11-bis in materia di contrasto all’evasione IVA nelle transazioni commerciali on-line.

Link al testo del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, conv., con mod., dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 36 del 12 febbraio 2019)




Decreto Semplificazioni. La Camera approva le modifiche alla disciplina della rottamazione, del saldo e stralcio e del regime forfettario

Nella seduta n. 122 di Giovedì 7 febbraio 2019, la Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione».

Il decreto-legge convertito è composto da 28 articoli complessivi, suddivisi in 152 commi complessivi. Il provvedimento contiene diverse disposizioni riguardanti la fiscalità: si tratta in particolare, delle disposizioni di cui al comma 8-bis dell’articolo 1 in materia di regime fiscale degli enti del terzo settore; dell’articolo 1-bis in materia di rottamazione, saldo e stralcio e regime forfettario; del comma 2 dell’articolo 9-bis in materia di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica; dei commi da 11 a 15 dell’articolo 11-bis in materia di contrasto all’evasione IVA nelle transazioni commerciali on-line.

 

Di seguito, una breve analisi dei citati interventi normativi.

Misure urgenti in materia di enti del terzo settore – (Art. 1, commi 8-bis e 8-ter)

I commi 8-bis e 8-ter dell’art. 1, apportano modifiche alla tassazione degli enti del terzo settore.

Il comma 8-bis posticipa l’abrogazione della riduzione a metà dell’IRES per alcuni enti del terzo settore, disposta con legge di bilancio 2019. Con le modifiche in esame, l’abrogazione non decorre più dal 1° gennaio 2019, ma dal periodo d’imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale. Pertanto, la riduzione a metà dell’IRES per tali enti permane fino all’emanazione di dette misure. Conseguentemente, il comma 8-bis, lettera a), introduce il divieto di cumulo di tale beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l’assunzione di personale. Il comma 8-ter reca la copertura finanziaria dell’intervento.

In dettaglio, il comma 8-bis, alla lettera b), sostituisce integralmente il comma 52 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 e vi introduce il comma 52-bis.

Viene così posticipata l’abrogazione della riduzione a metà dell’IRES per alcuni enti del Terzo settore, disposta dalla medesima legge di bilancio (comma 51) a partire dal 1° gennaio 2019, sino al periodo d’imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore per tali enti, da emanare ai sensi del nuovo comma 52-bis.

Per effetto delle modifiche in esame, il contenuto del comma 52 viene integralmente sostituito: la nuova formulazione posticipa l’abrogazione delle suddette agevolazioni tributarie, che trova applicazione non più dal 1° gennaio 2019, ma a decorrere dal periodo d’imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale, come previsto dal nuovo comma 52-bis. Il nuovo comma 52-bis stabilisce infatti che, con successivi provvedimenti legislativi siano individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell’Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, garantendo il necessario coordinamento con il Codice del Terzo settore.

Di conseguenza, fino a quando non siano individuate le ulteriori misure di favore nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, il richiamato articolo 6 del D.P.R. n. 601 del 1973 trova piena applicazione; dunque sino a tale momento permane la riduzione a metà dell’IRES nei confronti degli enumerati enti che svolgono attività sociali, culturali e attività con fini solidaristici, nonché nei confronti degli istituti autonomi per le case popolari.

In ragione del permanere della riduzione IRES per il terzo settore, il comma 8-bis, lettera a), modifica il comma 34 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), introducendo il divieto di cumulo di tale beneficio con quelli derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l’assunzione di personale.

Semplificazione e riordino delle disposizioni relative a istituti agevolativi – (Art. 1-bis)

L’articolo 1-bis, reca modifiche agli istituti definitori della rottamazione e saldo e stralcio e alla disciplina del regime forfettario.

Nel dettaglio:

  • consente l’accesso alla nuova definizione agevolata anche ai soggetti che ne erano esclusi per non aver tempestivamente estinto i debiti derivanti dalle precedenti definizioni agevolate; viene rideterminata la scadenza delle rate dovute per la predetta definizione agevolata, nonché per la definizione delle cd risorse proprie UE;
  • dispone l’inserimento di ulteriori scadenze per il pagamento delle rate relative alla definizione agevolata dei debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, disciplinata dalla legge di bilancio 2019;
  • modifica la disciplina del regime forfettario, consentendo l’accesso a tale regime alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro – attuali o precedenti – ove si tratti di attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale.

Dal punto di vista normativo, il nuovo articolo 1-bis al comma 1, lettera a) interviene sull’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), il quale reca la disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (c.d. rottamazione) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

Nel testo previgente, il comma 23 del richiamato articolo 3 precludeva l’accesso alla nuova definizione agevolata ai soggetti che non avevano provveduto a versare le rate dovute per la precedente definizione agevolata 2017 (di cui al decreto-legge n. 148 del 2017) entro il 7 dicembre 2018 (termine disposto dal comma 21 del medesimo articolo).

Con le modifiche in esame, l’accesso alla nuova definizione agevolata viene estesa anche ai soggetti in precedenza esclusi ai sensi del citato comma 23 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018 (recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), e cioè a quelli che non hanno provveduto a versare integralmente le rate dovute per la precedente definizione agevolata 2017 entro il 7 dicembre 2018.

Tali soggetti possono dunque rientrare nella nuova rottamazione, ma a condizioni più stringenti: devono versare le somme dovute per la nuova definizione agevolata in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive (in luogo delle diciotto ordinariamente previste), ciascuna di pari importo, con le seguenti scadenze:

  • prima rata con scadenza 31 luglio 2019;
  • seconda rata con scadenza 30 novembre 2019;
  • rate successive con scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

La successiva lettera b), del comma 1,  modifica l’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 119 del 2018. Con le modifiche in esame sono ridisegnate le scadenze per la predetta definizione agevolata delle risorse proprie, inserendo due ulteriori scadenze (quindi due ulteriori rate), al 28 febbraio e al 31 maggio, tra quelle attualmente previste per la definizione agevolata di tali debiti.

Come si ricorda che il novellato articolo 5 ha esteso la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l’IVA sulle importazioni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017.

Il comma 2 interviene sul comma 193 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

I commi da 184 a 199 della legge di bilancio 2019 consentono di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, diversi da quelli annullati automaticamente ai sensi del decreto-legge n. 119 del 2018, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA.

La modifica in commento specifica, innanzitutto, che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi del comma 189 debbono riferirsi a delle persone fisiche. Vengono, inoltre, aggiunte le ulteriori scadenze del 28 febbraio e del 31 maggio a quelle previste dall’anno 2020, per il pagamento delle rate.

Si specifica che nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del comma 192, ovvero in caso di difetto dei requisiti prescritti dalla legge per il riconoscimento di grave difficoltà economica, ovvero la presenza di debiti diversi da quelli definibili ai sensi delle norme, con conseguente impossibilità di estinguere il debito secondo le disposizioni in commento, limitatamente ai debiti di cui all’articolo 3, comma 23 del decreto-legge n. 119 del 2018, l’ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate, la prima di ammontare pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti ciascuna di parti importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Il comma 3 modifica l’articolo 1, comma 57, lettera d-bis), della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) ai sensi della quale non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. Il comma 3 in esame stabilisce che sono escluse dal divieto di accesso al regime forfettario le attività di nuova iscrizione ad un ordine o ad un collegio professionale. Si tratta, in sostanza, dei soggetti che si iscrivono dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria.

Esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie – (Art. 9-bis, comma 2)

L’articolo 9-bis, al comma 2, amplia l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica – per il periodo d’imposta 2019 – previsto dal decreto legge 119/2018 per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, estendendolo, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Regime IVA delle cessioni di apparecchi elettronici – (Art. 11-bis, commi 11-15)

I commi da 11 a 15 dell’articolo 11-bis introducono una disciplina diretta a contrastare fenomeni di elusione ed evasione IVA nell’ambito di transazioni commerciali, effettuate tramite piattaforme commerciali online, di determinati beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop). Nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l’uso di un’interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti – pur non entrando direttamente nella transazione – sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge).

La disposizione è indirizzata ai soggetti che gestiscono piattaforme online e che, oltre a vendere direttamente i predetti beni (in riferimento ai quali il versamento dell’IVA è disciplinato dal meccanismo dell’inversione contabile), mettono a disposizione le proprie strutture per favorire la vendita di beni di altri soggetti, dai quali ricevono una parte del ricavo derivante dalla transazione.

I commi in esame dettano una disciplina che riguarda cessioni che siano facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi «l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi». Tali soggetti non sono parti della transazione (ciò che presupporrebbe una prima acquisizione e una successiva cessione al consumatore finale) e ad essi, ai sensi della normativa richiamata, non si applica l’istituto dell’inversione contabile.

Per effetto delle modifiche in esame, i soggetti passivi che favoriscono le vendite o le cessioni a distanza dei richiamati beni elettronici si considerano come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni (commi 11 e 12).

Sembra dunque evincersi che, con le norme in esame, i soggetti che favoriscono dette transazioni debbano soggiacere al meccanismo dell’inversione contabile.

Nello specifico, si dispone che, se un soggetto passivo facilita le vendite a distanza dei suddetti apparecchi elettronici importati da territori o paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro (comma 11), ovvero facilita le cessioni dei medesimi beni da un soggetto passivo non stabilito nell’Unione Europea a una persona che non è soggetto passivo (comma 12), lo stesso soggetto passivo che favorisce (le vendite o) la cessione sia considerato come avente «ricevuto e ceduto detti beni».

Il comma 13 stabilisce che, ai fini dell’applicazione dei due commi appena richiamati, si presume che la persona che vende i beni tramite l’interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.

Il comma 14, con il fine di agevolare le azioni di contrasto di fenomeni fraudolenti, pone in capo al soggetto passivo che facilita le vendite a distanza l’onere di conservare la documentazione di tali vendite e di metterla a disposizione delle amministrazioni fiscali degli Stati membri (s’intende dell’Unione europea) in cui dette cessioni sono imponibili.

Nello specifico, dispone che la documentazione debba essere sufficientemente dettagliata sì da consentire la verifica in ordine alla corretta contabilizzazione dell’IVA; che sia a richiesta disponibile in formato elettronico; e che sia conservata per un periodo di 10 anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata.

Ai sensi del comma 15, il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza, nel caso in cui stabilito in un paese che non ha sottoscritto alcun accordo di assistenza reciproca con l’Italia, ha l’obbligo di designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto.




Legge di Stabilità 2016. Le principali novità contenute nel DDL approvato Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015 ha approvato il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016).

Qui di seguito i punti principali della legge:

Eliminazione aumenti accise e IVA – Vengono totalmente disattivate per il 2016 le clausole di salvaguardia previste dalle precedenti disposizioni legislative per un valore di 16,8 miliardi. Di conseguenza non ci saranno aumenti di IVA e Accise.

TASI-IMU – L’imposta sulla prima casa viene abolita per tutti per una riduzione fiscale complessiva pari a circa 3,7 miliardi. La Tasi viene abolita anche per l’inquilino che detiene un immobile adibito ad abitazione principale.

IMU agricola – Vengono esentati dall’Imu tutti i terreni agricoli – montani, semi-montani o pianeggianti – utilizzati da coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali e società.

Compensazioni ai comuni – I Comuni saranno interamente compensati dallo Stato per la perdita di gettito conseguente alle predette esenzioni di Imu e Tasi su abitazione principali.

Patto stabilità comuni – Le nuove regole consentiranno ai Comuni che hanno risorse in cassa di impegnarle per investimenti per circa 1 miliardo nel 2016. In aggiunta sarà consentito lo sblocco di pagamenti di investimenti già effettuati (e finora bloccati dal Patto) a condizione che i comuni abbiano i soldi in cassa.

IMU imbullonati – Gli imbullonati non saranno più conteggiati per il calcolo delle imposte immobiliari per un alleggerimento fiscale pari a 530 milioni di euro.

 IRAP in agricoltura e pesca – Dal 2016 viene azzerata.

Ammortamenti – La misura è volta a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi (a partire dal 15 ottobre 2015 e fino al 31 dicembre 2016) attraverso il riconoscimento di una maggiorazione della deduzione ai fini della determinazione dell’Ires e dell’Irpef. La maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto è del 40 per cento portando al 140 per cento il valore della deduzione.

IRES – Si ridurrà del 3,5%, dall’attuale 27,5% al 24%, a partire dal 2017, con uno sgravio di 3,8 miliardi nel primo anno che arriverà a circa 4 miliardi dall’anno successivo. Si potrà anticipare di un anno l’entrata in vigore della riduzione dell’aliquota qualora le istituzioni europee accordino la ‘clausola migranti’.

Professionisti e imprese di piccole dimensioni – La norma viene modificata per ampliare l’accesso al regime fiscale forfettario di vantaggio . La soglia di ricavi per l’accesso a tale regime viene aumentata di 15.000 euro per i professionisti (portando così il limite a 30.000 euro) e di 10.000 euro per le altre categorie di imprese. Viene estesa la possibilità di accesso al regime forfettario ai lavoratori dipendenti e pensionati che hanno anche un’attività in proprio a condizione che il loro reddito da lavoro dipendente o da pensione non superi i 30.000 euro. Per le nuove start up viene previsto un regime di particolare favore con l’aliquota che scende dall’attuale 10% al 5% applicabile per 5 anni (anziché 3 anni). In attesa di una riforma strutturale sulla fiscalità delle società di persone, aumenta la franchigia di deduzione IRAP per questa tipologia di imprese da 10.500 a 13.000 euro.

Assunzioni – Anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016 è prevista una agevolazione attraverso la riduzione dei contributi al 40% per 24 mesi, misura che complessivamente porta a un alleggerimento pari a 834 milioni nel 2016 per salire a 1,5 miliardi nel 2017.

Bonus edilizia – Viene aumentata dal 36% al 50% la detrazione sulle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie, confermando l’attuale livello di agevolazione. La detrazione viene mantenuta anche per l’acquisto dei mobili e di grandi elettrodomestici. Si conferma al 65% il cosiddetto ‘ecobonus’, la detrazione sulle spese per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili.

Contrattazione decentrata – Sulla quota di salario di produttività, di partecipazione agli utili dei lavoratori o di welfare aziendale derivante dalla contrattazione aziendale si applica l’aliquota ridotta del 10% con uno sgravio fiscale complessivo di 430 milioni nel 2016 che sale a 589 negli anni successivi. Il bonus avrà un tetto di 2.000 euro (estendibile a 2.500 se vengono contrattati anche istituti di partecipazione) e sarà utilizzabile per tutti i redditi fino a 50.000 euro.

Canone Rai – Si riduce dagli attuali 113,50 a 100 euro. Si pagherà attraverso la bolletta elettrica della casa di abitazione. Restano in vigore le attuali esenzioni.

Contante – La soglia per i pagamenti in contanti sale da 1.000 a 3.000 euro.

Cooperazione – Crescono i fondi per la cooperazione internazionale: 120 milioni nel 2016.

Sostegno ai più deboli – 90 milioni nel 2016 per la Legge sul “Dopo di noi” per sostenere persone con disabilità al venir meno dei familiari. Rifinanziamento del Fondo per la non autosufficienza per un totale di 400 milioni di euro.

Semplificazioni fiscali – Si anticipa di un anno la semplificazione delle sanzioni amministrative in campo fiscale. Le imprese si vedranno subito rimborsare l’IVA per i crediti non riscossi, senza dover aspettare la fine delle procedure concorsuali. Si permette lo scioglimento delle società di comodo.

Contrasto alla povertà – Viene istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il ‘Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale’ al quale è assegnata la somma di 600 milioni di euro per il 2016 e di un miliardo a decorrere dal 2017. Il Fondo finanzierà la legge delega sulla povertà che verrà approvata come collegato alla legge di stabilità. Parte la prima misura strutturale contro la povertà, che sarà prioritariamente rivolta alle famiglie povere con minori a carico. Viene poi istituito, in via sperimentale, un altro fondo finalizzato a misure di sostegno contro la povertà educativa, alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie. Attraverso questa seconda iniziativa si rendono disponibili ulteriori 100 milioni l’anno.

Pensionati – Aumenta la “no tax area”, ossia la soglia di reddito entro la quale i pensionati non versano l’Irpef. Per i soggetti sopra i 75 anni si passa dall’attuale soglia di 7.750 euro a 8.000 euro, sostanzialmente lo stesso livello previsto per i lavoratori dipendenti. Per i pensionati di età inferiore ai 75 anni la “no tax area” aumenta da 7.500 euro a 7.750 euro.

Salvaguardia pensioni – Viene prevista la settima operazione di “salvaguardia” a favore dei soggetti in difficoltà con il lavoro e che non hanno ancora maturato i requisiti della legge Fornero per accedere al pensionamento. Per finanziare la settima ‘salvaguardia’ si spendono le risorse non utilizzate nelle precedenti salvaguardie chiuse.

Opzione donna – Il regime sperimentale per le donne che intendono lasciare il lavoro con 35 anni di contributi e 57-58 anni di età (e la pensione calcolata con il metodo contributivo) viene esteso al 2016, anno in cui devono essere maturati i requisiti.

Part time – La norma è finalizzata ad accompagnare i lavoratori più anziani al pensionamento in maniera attiva. Si potrà chiedere il part time ma senza avere penalizzazioni sulla pensione perché lo Stato si farà carico dei contributi figurativi. Il datore di lavoro dovrà corrispondere in busta paga al lavoratore la quota dei contributi riferiti alle ore non prestate, che si trasformeranno quindi in salario netto.

Cattedre universitarie del merito – 500 nuovi professori saranno selezionati sulla base del merito tra i migliori cervelli, all’estero o “in trappola” in Italia, in settori strategici per il futuro del Paese. Per tale misura sono previsti 40 milioni per il prossimo anno e 100 milioni dal 2017.

Giovani ricercatori – All’assunzione di 1.000 nuovi ricercatori vengono destinati 45 milioni nel 2016, che salgono a 60 milioni nel 2017 e a 80 milioni nel 2018.

Specializzandi medici – 6.000 borse (ogni anno) per gli specializzandi medici, per assicurare qualità e prospettiva al sistema sanitario nazionale.