Nuovo regime di franchigia IVA transfrontaliero: le istruzioni dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 13 del 16 dicembre 2025, fornisce il quadro interpretativo del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA introdotto dal D.Lgs. n. 180/2024 in attuazione delle direttive (UE) 2020/285 e 2022/542.

La circolare illustra condizioni di accesso e di permanenza nel regime per le piccole imprese che operano oltre confine, chiarendo in particolare:

  • il limite di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’UE e le soglie nazionali fissate dai singoli Stati (in Italia, 85.000 euro);
  • le regole per i soggetti stabiliti in Italia che intendono applicare la franchigia in altri Stati membri e per i soggetti UE che scelgono la franchigia in Italia;
  • gli adempimenti telematici (comunicazione preventiva, numero identificativo “EX”, comunicazioni trimestrali) e le ipotesi di decadenza dal regime.

Ampio spazio è dedicato al coordinamento con il regime forfetario, agli effetti del superamento delle soglie e ai controlli che l’A.F. potrà effettuare tramite gli strumenti di cooperazione amministrativa europea.

 

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 16 dicembre 2025, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Nuovo regime transfrontaliero di franchigia in materia di imposta sul valore aggiuntoDecreto legislativo 13 novembre 2024, n. 180, di recepimento della Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 e della Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022  –  In allegato alla Circolare:

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 dicembre 2025, n. 551770/2025, recante: «Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 460166 del 30 dicembre 2024, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto legislativo n. 180 del 13 novembre 2024 di attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese. Informazioni da trasmettere e modalità di trasmissione della comunicazione preventiva», pubblicato il 04.12.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 dicembre 2025, prot. n. 2025/560356, recante: «Disposizioni attuative per l’applicazione del regime transfrontaliero di franchigia di cui al Titolo V-ter, Capo I, Sezioni I, II e III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», pubblicato il 10.12.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 




Prestazione di servizi di consulenza a soggetti passivi IVA italiani da operatore Ue in regime di franchigia IVA. Confermato l’obbligo di comunicazione nell’Esterometro

 

A differenza dell’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT l’invio del cd. Esterometro riguarda tutte le cessione di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni.

Ai fini, infatti, dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:

  • è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
  • non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio

Questo il chiarimento contenuto nella risposta n. 85 del 27 marzo 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

 

Link al testo della risposta dell’Agenzia delle Entrate ad interpello n. 85 del 27 marzo 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Comunicazioni telematiche alla Agenzia delle Entrate – Trasmissione telematica dati relativi alle operazioni di cessione dei beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato – Operatore Ue in Regime di franchigia IVA che presta servizi di consulenza a soggetti passivi d’imposta italiani – Nella specie – Operatore economico di diritto inglese in regimi speciale per le “piccole imprese” previsto dagli articoli 281 e ss. della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE) – Obbligo dei committenti italiani di comunicare i dati relativi alle prestazioni consulenza prestata da operatore comunitario in regime di franchigia IVA a ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015 (cd. Esterometro) – Sussistenza- Art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 05/08/2015, n. 127, inserito dall’art. 1, comma 909, lettera a), n. 4, della L. 27/12/2017, n. 205