Regime del registrato dei semplificati. Confermata la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica

In una Faq, la n. 13 del 13 febbraio 2025 (di seguito riportata), l’Agenzia delle entrate ha precisato che, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno adottato il cosiddetto metodo del registrato,

“resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/e del 2019, § 3.2.”

 

 

Si riporta il testo integrale della risposta:

Faq del 13 febbraio 2025 – Regime del registrato e imputazione dei ricavi. Fatture elettroniche emesse a cavallo d’anno dai contribuenti in regime di contabilità semplificata con opzione per il comma 5 dell’articolo 18 del D.P.R. 600/73. Per esempio: fattura redatta in data 29 dicembre 2023 ma inviata allo Sdi l’8 gennaio 2024. Si chiede conferma della corretta imputazione del ricavo ai fini dei redditi, che può essere a scelta del contribuente nel 2023 o 2024, alla luce del fatto che, in questi casi, la registrazione del documento potrà avvenire indifferentemente nel 2023 oppure nel 2024.

L’articolo 18, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede che «Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.».

Come precisato nella circolare n. 11/E del 2017 tale opzione, vincolante per almeno un triennio, introduce una ulteriore semplificazione ai fini della determinazione del reddito delle imprese minori, consentendo al contribuente, che ha scelto di utilizzare i soli registri IVA, di non effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti, e di considerare incassato il ricavo e pagato il costo alla data di registrazione ai fini IVA del documento contabile.

Tanto premesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, «[…] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. […]».

Come più volte chiarito dalla prassi, dunque, una fattura si ha per emessa quando la stessa risulta trasmessa al sistema di interscambio (SdI). Nel caso di specie la fattura elettronica, essendo stata trasmessa al sistema di interscambio (SdI) l’8 gennaio 2024, si considera emessa in tale data.

Ne deriva che la medesima fattura non potrà che essere registrata nel registro IVA vendite a partire dall’8 gennaio 2024 e, conseguentemente, configurandosi l’incasso al momento della registrazione, i relativi ricavi andranno imputati al periodo d’imposta 2024.

Al riguardo, con la Circolare n. 11/E del 2017, con riferimento ai ricavi percepiti, è stato, infatti, chiarito che gli stessi “si considereranno incassati al momento della registrazione delle fatture nonostante, ai fini della liquidazione dell’IVA a debito periodica, la registrazione del documento (…) produca effetto per il periodo in cui le operazioni sono state effettuate”.

Resta in ogni caso confermata, per motivi di semplificazione, la facoltà di registrazione delle fatture in base alla “Data” indicata nella sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, come precisato nella circolare n. 14/e del 2019, § 3.2.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 44 del 2017

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Commenti

Il nuovo regime fiscale delle “imprese minori” nei modelli “Redditi” e IRAP

di Maddalena Nolano e Gianluca Martani

 

Compensazione di crediti tributari: è davvero sanzionabile il pagamento non effettuato tramite Entratel o Fisconline?

di Elia Orsi

 

Giurisprudenza

Commissioni Tributarie Provinciali

Sanzioni tributarie per l’utilizzo di canale telematico diverso da quello prescritto per pagamento con delega modello F24

F24 inviato con “canale” telematico errato: violazione non sanzionabile

Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo – Sezione IV – Sentenza n. 435 del 1° settembre 2017: «RISCOSSIONE – SANZIONI TRIBUTARIE – Compensazione – Deleghe di pagamento modello F24 – Trasmissione – Versamenti dovuti dai titolari di partita IVA – Credito annuale IVA – Compensazione superiore a 10.000 euro – Utilizzo del canale telematico Entratel o Fisconline – Necessità – Utilizzo di canale telematico diverso da quello prescritto – Omessa o falsa comunicazione di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 471/1997 – Configurabilità – Esclusione – Art. 37, comma 49, del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L. 04/08/2006, n. 248 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

Prescrizione “breve” dei crediti richiesti con cartelle esattoriali non opposte

Termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. per i tributi locali

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione III – Sentenza n. 310 del 23 gennaio 2018: «RISCOSSIONE – A mezzo cartella esattoriale – Intimazione di pagamento per IRPEF, IVA e TRIBUTI LOCALI – Prescrizione quinquennale dopo la notifica della cartella esattoriale non opposta – Fondamento – Ragioni – Cartella esattoriale – Attitudine al giudicato – Esclusione – Mancata impugnazione – Intimazione di pagamento – Notifica oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento – Tributi locali (ICI) – Termine di prescrizione quinquennale – Applicabilità – Artt. 2946 e 2953 c.c.»

 

Notifica a mezzo PEC degli atti dell’ADR
Conformità e prova

Esclusa la validità della notificazione per posta elettronica dell’atto impositivo in formato .pdf, senza l’estensione c.d. “.p7m”

Commissione Tributaria Provinciale di Novara – Sezione I – Sentenza n. 249 del 29 dicembre 2017: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili – Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo esattoriale – Impugnabilità della cartella di pagamento e degli atti conseguenti – Fondamento – Caso di specie – Ricorso contro la cartella di pagamento a mezzo PEC e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo emesso dall’Agente della riscossione su istanza del contribuente afferente a plurime posizioni debitorie – Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Art. 24 Cost. • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione mediante ruoli – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Notifica – Notifica della cartella ex art. 26, comma 1-bis (secondo), del DPR n. 602 del 1973 – Cartella di pagamento notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) il 09.02.2016 – Notificazione per posta elettronica formato .pdf, senza l’estensione c.d. “.p7m” – Non validità – Fondamento – Mancata attestazione della conformità della cartella notificata all’originale -Conseguenze – Nullità insanabile della notifica – Art. 26, comma 1-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Prassi

Agevolazioni per premi di produttività
e Welfare
aziendale (Benefit)

Premi di risultato e welfare aziendale: il vademecum delle Entrate sulle nuove misure di favore introdotte nel periodo 2017/2018

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 29 marzo 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Imposizione sostitutiva agevolata – Imposta sostitutiva dell’IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Premi di risultato e welfare aziendale -Incentivi ai dipendenti – Retribuzioni premiali – Premi di produttività o di risultato – Modifiche alla disciplina – Conversione del premio di risultato con beni e servizi – Casistica esemplificativa – Modifiche introdotte dalle Leggi di Bilancio 2017 e 2018 all’art. 51, comma 2 del TUIR – Ulteriori chiarimenti in materia di premi di risultato e di benefit esclusi dal reddito – Adempimenti del sostituto d’imposta – Certificazione unica (CU) – Conservazione della documentazione -Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. 25/03/2016»

 

Legislazione

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Nuova versione a decorrere dalle liquidazioni relative al primo trimestre 2018, da presentare entro il 31 maggio 2018

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2018, prot. n. 62214/2018: «Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni»

 

Mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti idonei a consentire la detraibilità IVA
e la
deducibilità della spesa da parte dell’operatore IVA

Acquisto di carburante da parte degli operatori IVA. Individuati i mezzi di pagamento validi per la detrazione e deduzione a partire dal prossimo 1° luglio

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018: «Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 5 del 2017

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Commenti

Il condono sulle liti pendenti: aspetti di riflessione e valutazioni critiche
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Quando un familiare può essere considerato fiscalmente a carico: esame del limite reddituale
di Nicolò Li Causi e Debora Ricco

 

Prassi

Documenti informatici rilevanti ai fini tributari
Conservazione “sostitutiva”

 

Termine unico per la conservazione sostitutiva per tutti i documenti informatici di natura tributaria a prescindere dalla loro rilevanza IVA o redditi. Decorrenza dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46 E del 10 aprile 2017: «OBBLIGHI FISCALI – Documenti fiscali – Scritture contabili – Fatture e bolle doganali – Conservazione “sostitutiva” (ossia in formato dematerializzato) di documenti analogici – Produzione e conservazione elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari – Modalità -Termini della conservazione sostitutiva – Unificazione – Conseguenze – Termine di conclusione del processo di conservazione dei documenti fiscali entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (entro il 31 dicembre di ciascun anno per i contribuenti “Solari”) – D.M. 17/06/2014 – D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)»

 

Imprese minori in contabilità semplificata

 

Imprese in contabilità semplificata. I chiarimenti per il passaggio dal principio di competenza a quello di cassa

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 E del 13 aprile 2017: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – Imprese in contabilità semplificata – Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata – Nuovo regime di determinazione del reddito per le “imprese minori” – Disciplina IRPEF ed IRAP – Articolo 1, commi da 17 a 23, della L. 11/12/2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017) – Art. 66 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 18, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate

 

La nuova disciplina del bonus per chi investe al Sud

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 E del 13 aprile 2017: «AGEVOLAZIONI FISCALI – Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate – Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della L. 28/12/2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del D.L. 29/12/2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/02/2017, n. 18 – Modifiche alla disciplina introdotte dal cd. DL Mezzogiorno – Ambito territoriale – Misura del credito d’imposta – Determinazione – Limite massimo costi ammissibili – Possibilità di cumulo del credito d’imposta – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14/04/2017, n. 76099»

 

Pronta la nuova comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per chi investe al Sud. La trasmissione telematica a partire dal 27 aprile 2017

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, prot. n. 76099/2017: «Approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 7-quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.»

 

Rivalutazione dei beni d’impresa
e riallineamento
dei valori

 

Rivalutazione, affrancamento del saldo attivo e riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio (c.d. riallineamento): la disciplina prevista della legge di bilancio 2017

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14 E del 27 aprile 2017: «RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI – Per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio – AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – RIALLINEAMENTO DEI VALORI – Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio per imprese IAS/IFRS e per quelle che adottano i principi contabili nazionali – Art. 1, commi da 556 a 563 della L. 11/12/2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) – Art. 1, commi da 140 a 147, della L. 27/12/2013, n. 147 – Art. 1, commi 475, 477 e 478, della L. 30/12/2004, n. 311 – D.M. 13/04/2001, n. 162 – D.M. 19/04/2002, n. 86 – Artt. 11, 13 e 15, della L. 21/11/2000, n. 342»

 

Compensazioni e crediti d’imposta

 

Primi chiarimenti sulla stretta all’utilizzo in compensazione di crediti tributari

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57 E del 4 maggio 2017: «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA – Visti di conformità e deleghe di pagamento – Estensione dell’ambito oggettivo di applicazione del visto di conformità e dell’obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici, messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per l’effettuazione delle compensazioni – Art. 3 del D.L. 24/04/2017, n. 50»

 

Bilancio delle società cooperative

 

Società cooperative: i bilanci dopo il D.Lgs. 139/2015

Documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Area Principi Contabili e di Valutazione – del mese di maggio 2017

 

Gli oneri informativi nella redazione del bilancio delle cooperative rientranti nella categoria dimensionale delle micro-imprese

Nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema cooperativo e le Gestioni commissariali – Divisione V Vigilanza sul sistema cooperativo. Attività ispettiva e di revisione – del 20 marzo 2017: «COOPERATIVE – Nuovo articolo 2435-ter c.c. – Conseguenze sulla redazione del bilancio delle società cooperative rientranti nella categoria delle micro-imprese – Riflessi sugli obblighi di informazione gravanti sulle cooperative di cui agli artt. 2513, 2528, 2545 e 2545-sexies, comma 2, del c.c. – D.Lgs. 18/08/2015, n. 139»

 

Le modalità di calcolo dell’avanzo di gestione ai fini della determinazione del ristorno attribuibile ai soci

Nota del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema cooperativo e le Gestioni commissariali – Divisione V Vigilanza sul sistema cooperativo. Attività ispettiva e di revisione – del 29 marzo 2017: «COOPERATIVE – Novità normative e loro riflesso sulla compilazione del verbale di revisione/ispezione – D.Lgs. 18/08/2015, n. 139 – Art. 2425 c.c.»

 

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Legge di bilancio 2017. Il testo dell’atto camera n. 4127

Le novità fiscali del D.d.l. n. 4127

 

Pubblicato dalla Camera dei deputati il testo del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019». Presentato il 29 ottobre 2016.

Come si legge nella relazione illustrativa il disegno di legge è redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificate dalla legge n. 163 del 2016 e dai decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016, emanati in attuazione, rispettivamente, delle deleghe previste dagli articoli 40, comma 1, e 42, comma 1 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Di seguito, i punti riguardanti la fiscalità del disegno di legge all’esame della Camera dei deputati.

Art. 2 – (Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito d’imposta per strutture ricettive)

L’articolo, attraverso la modifica degli articoli 14, 15 e 16 del D.L. n. 63 del 2013, proroga, in linea generale, al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale sostenere le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica al fine di poter beneficiare della detrazione dall’imposta lorda prevista dal predetto decreto.

Art. 3 – (Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti)

La disposizione, con alcune modifiche, proroga sino al 31 dicembre 2017 ovvero fino al 30 giugno 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione, l’agevolazione prevista dall’articolo 1, comma 91 e seguenti, della legge n. 208 del 2015 – legge di Stabilità 2016 – riguardante gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi (c.d. super-ammortamento).

Art. 4 – (Credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo)

La disposizione interviene sull’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, come interamente sostituito dal comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), modificando la disciplina del credito d’imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo, al fine di potenziarne gli effetti.

Art. 5 – (Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata)

Le norme proposte nell’articolo in esame introducono, per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, la determinazione del reddito e del valore della produzione netta secondo il criterio della cassa, in sostituzione del criterio della competenza.

L’introduzione di un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa, determina una revisione delle regole di tassazione dei redditi delle piccole imprese, nell’ottica della semplificazione.

Art. 6 – (IVA di gruppo)

Al fine di recepire la facoltà accordata agli Stati membri dell’Unione europea dall’articolo 11 della direttiva 2006/112/CE, il comma 1 introduce, dopo l’articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il nuovo titolo V-bis che comprende gli articoli da 70-bis a 70-duodecies. L’articolo 70-bis tratta dei requisiti soggettivi necessari per la costituzione del gruppo IVA

Art. 7 – (Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell’ambito di vendite giudiziarie)

La novità contenuta nel decreto sul credito cooperativo (art. 16 del decreto legge 14/02/2016 n. 18) ha lo scopo di dare una boccata d’ossigeno al mercato delle sofferenze bancarie, aiutando a rivalutare gli immobili a garanzia dei finanziamenti. Il governo ha infatti introdotto l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale proporzionali per gli immobili acquistati all’asta entro il 31 dicembre di quest’anno, sostituite da imposte fisse nella misura di 200 euro. Con un’unica condizione: che tali beni siano rivenduti entro 24 mesi.

Al fine di rendere più potente ed efficace la norma, stimolando così l’appetito per l’acquisto da parte dei molteplici soggetti presenti su tutto il territorio nazionale che già “praticano” il mercato delle aste immobiliari o hanno le competenze ed i mezzi per accedervi, persone fisiche e persone giuridiche, si ritiene opportuno estendere il periodo di osservazione a 5 anni. Si ritiene altresì opportuno estendere la validità della norma agli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2017.

Questo permetterebbe di aumentare ulteriormente l’attrattività dell’acquisto di immobili in asta da parte di operatori “razionali”, portando così, grazie al conseguente aumento del numero e della competitività delle offerte di acquisto, ad un accorciamento dei tempi medi e ad un innalzamento dei prezzi di vendita, con un beneficio sostanziale per i creditori.

Art. 8 – (Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine)

La disposizione dispone la deducibilità dei canoni di noleggio a lungo termine, in particolare all’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’ultimo periodo prevede che i limiti di euro 18.075,99 ed euro 3.615,20 sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

Art. 9 – (Riduzione Canone RAI)

La disposizione al comma 1 prevede che per l’anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all’importo di euro 90.

Art. 10 – (Proroga del blocco aumenti aliquote 2017)

La disposizione in commento provvede a contenere anche per l’anno 2017 il livello complessivo della pressione tributaria attraverso la proroga di un anno il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato. Inoltre, la stessa norma consente ai comuni che nel 2016 abbiano confermato la maggiorazione stabilita nel 2015 di mantenerla ulteriormente sempre con espressa deliberazione del consiglio comunale.

Art. 11 – (Abolizione IRPEF IAC e CD)

Il comparto agricolo attraversa da anni una delle crisi più incisive e durature del settore che, a partire dal 2012, ha registrato risultati preoccupanti in termini di caduta sia della produzione, sia, soprattutto, del valore aggiunto.

A tal fine, la disposizione è volta a prevedere, transitoriamente per il triennio 2017-2019, la non concorrenza dei redditi dominicali e agrari alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali. Conseguentemente, i redditi dominicali e agrari dei predetti soggetti confluiranno nel reddito complessivo degli stessi e, successivamente, saranno scorporati dalla base imponibile, non scontando, dunque, imposizione ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali.

ART. 12 – (Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni d’investimento dall’applicazione dell’addizionale all’IRES del 3,5 per cento)

I commi da 65 a 68 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) hanno istituito un’addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e, nel contempo, concesso l’integrale deducibilità degli interessi passivi, sia ai fini IRES sia ai fini IRAP, precedentemente riconosciuti fiscalmente nella misura del 96 per cento.

Con la disposizione in esame vengono escluse le società di gestione dei fondi comuni d’investimento dal novero dei soggetti cui si applica l’addizionale IRES e viene ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini IRES e IRAP, nel misura del 96 per cento del loro ammontare

Art. 14 – (Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per investimenti nel capitale di startup e PMI innovative)

L’articolo in esame, con i commi 1 e 2, stabilizza e rafforza, a partire dal 2017, la disciplina fiscale di favore prevista per i soggetti che investono in start-up innovative di cui all’articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e, con il comma 3, integra la disciplina prevista per i soggetti che investono in PMI innovative al fine di poter rendere operativa la misura di favore recata dall’articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

Art. 16 – (Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate)

Alcune iniziative imprenditoriali caratterizzate da elevato grado di rischio di impresa stentano ad avviarsi ovvero affermarsi per la difficoltà di reperire risorse finanziarie nei primi esercizi contraddistinti spesso da risultati in perdita. Per stimolare il mercato italiano dei capitali, e in particolare quello borsistico, è necessario favorire gli investimenti in startup da parte di società quotate. A tal fine la norma attribuisce alle società quotate la possibilità di essere “sponsor” di start up, consentendo loro di acquistare le perdite fiscali di nuove aziende, purché le prime siano in possesso di una quota di partecipazione almeno pari al 20% e purché rispettino le formalità previste per la cessione di crediti d’imposta chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi (ad esempio, atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio, notifica all’ufficio delle entrate).

Art. 22 – (Misure per l’Attrazione degli investimenti)

Comma 1 – Visto per investitori – Prendendo ispirazione dalle esperienze di altri Stati membri dell’Unione europea, con il presente articolo si è voluto prevedere una disciplina in materia di immigrazione che faciliti l’ingresso in Italia dei potenziali beneficiari della misura che stabilisce una disciplina di favore per l’attrazione di investitori nel territorio dello Stato, in coerenza con quanto ivi previsto.

Comma 2 Incentivi per rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero – La disposizione intende rendere permanente la previsione agevolativa volta a favorire il rientro di docenti e ricercatori residenti all’estero, introdotta originariamente dall’art. 3 del decreto-legge n. 269/2003 e successivamente riproposta, nella sostanza, dall’art. 17, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008 e, da ultimo, dall’art. 44 del decreto-legge n. 78/2010. L’agevolazione è destinata a soggetti italiani e stranieri che abbiano svolto una comprovata attività di ricerca all’estero e che decidano di trasferirsi in Italia, acquisendone la residenza fiscale, contribuendo, in questo modo, alla crescita della ricerca tecnologica e scientifica nello Stato italiano e consiste nell’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro autonomo o dipendente del 90 per cento degli emolumenti derivanti dall’attività di ricerca o docenza svolta in Italia.

Commi 3 e 4 – Regime speciale per lavoratori rimpatriati – Le modifiche al comma 3 estendono ai lavoratori autonomi e rafforzano, a partire dal 2017, la disposizione fiscale di favore, a carattere temporaneo, per i lavoratori che rivestono una qualifica per la quale sia richiesta alta qualificazione o specializzazione o che rivestano ruoli direttivi e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato e si impegnano a rimanervi.

Per tali soggetti il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare; esso è dunque detassato del 50 per cento a fini IRPEF.

Commi da 5 a 12 – Regime speciale per talune categorie di nuovi residenti – I commi da 5 a 12, al fine di favorire gli investimenti in Italia da parte di soggetti non residenti, prevedono, in alternativa alla disciplina ordinaria, un regime fiscale speciale applicabile a talune categorie di soggetti in presenza di specifiche condizioni.

In particolare, il comma 5introduce, nell’ambito del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), l’articolo 24-bis il quale stabilisce che, in deroga al principio della tassazione mondiale di cui all’articolo 3, comma 1, del TUIR, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia possono optare per l’assoggettamento ad imposta sostitutiva i redditi prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2 del citato TUIR,  sempreché ricorrano le condizioni ivi specificate.

Art. 23 (Premio di produttività e welfare aziendale)

La disposizione al comma 1, apporta modificazioni al regime di tassazione dei premi di risultato e alla disciplina dell’opzione per il cosiddetto welfare aziendale di cui all’art. 1, commi 182-189, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per l’anno 2016).

Art. 24 – (Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla gestione separata)

La disposizione è diretta a ridurre dall’anno 2017 l’aliquota contributiva pensionistica per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati. La riduzione è di 4 punti percentuali per l’anno 2017 e di 8 punti percentuali a decorrere dall’anno 2018 (e di 2 punti percentuali dal livello dell’anno 2016 e precedenti).

Art. 32 – (No tax area pensionati)

La disposizione in esame, previa sostituzione dei commi 3 e 4 dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, individua l’ammontare delle detrazioni spettanti ai titolari di redditi di pensione senza distinguere a seconda che il pensionato abbia o meno raggiunto i 75 anni di età. In particolare, per effetto delle modifiche introdotte dal presente articolo, risulta ampliata la misura delle detrazioni spettanti ai titolari di trattamenti pensionistici di età non superiore a 75 anni essendo stata uniformata a quella spettante ai pensionati di età non inferiore a 75 anni.

Art. 68 – (Imposta sul reddito d’impresa – IRI e razionalizzazione dell’aiuto alla crescita economica– A.C.E.)

Le norme di cui al comma 1 del presente articolo introducono, per imprese individuali e società di persone in regime di contabilità ordinaria, la possibilità di optare per l’imposizione proporzionale e separata del reddito d’impresa, con aliquota allineata a quella dell’IRES, prevedendo la deducibilità dalla base imponibile delle somme prelevate dall’imprenditore e dai soci di società di persone e la concorrenza di tali somme alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell’IRPEF dell’imprenditore e dei soci.

La revisione dell’imposizione sui redditi delle imprese individuali e delle società di persone in regime di contabilità ordinaria, con l’introduzione di una tassazione proporzionale sul reddito d’impresa, va invece nella direzione dell’uniformità di trattamento con le società di capitali, rendendo più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica; inoltre, si favorisce la patrimonializzazione delle piccole imprese, in continuità con la normativa sull’aiuto alla crescita economica (ACE).

Art. 69 – (Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni nonché della rivalutazione dei beni di impresa)

Il comma 1 del presente articolo prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti dalle persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale. Sulla base della presente disposizione il 30 giugno 2017 rappresenta il nuovo termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l’imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale e il 1° gennaio 2017 il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore.

Con il comma 2 del presente articolo è stato stabilito, analogamente a quanto previsto per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2016 dall’articolo 1, comma 887 della legge n. 208 del 2015, che le aliquote delle imposte sostitutive dovute sui valori rideterminati siano fissate all’8 per cento sia per le partecipazioni qualificate, sia per quelle non qualificate, nonché per i terreni.

Le disposizioni dei commi da 3 a 11 prevedono, per le imprese che non utilizzano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, la facoltà di rivalutare i beni d’impresa, strumentali e non, incluse le partecipazioni di controllo e di collegamento. Sono esclusi dalla rivalutazione i beni alla cui produzione o al cui scambio è destinata l’attività d’impresa.

Per effetto del rinvio all’articolo 15 della legge n. 342 del 2000, sono, altresì, ammesse alla rivalutazione le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata. In virtù del medesimo rientrano tra i soggetti beneficiari della rivalutazione anche gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti. La rivalutazione riguarda i beni che risultano dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 che siano ancora presenti nel bilancio successivo sul quale la rivalutazione è eseguita.

Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti a seguito della rivalutazione avviene mediante il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive la cui aliquota è pari al 16% sui beni ammortizzabili e al 12% sugli altri beni.

Art. 70 – (Riapertura dei termini in tema di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore individuale)

La disposizione di cui al comma 1 amplia l’ambito temporale delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 115 a 120, della legge n. 208 del 2015 per la fruizione dell’assegnazione agevolata di alcuni tipi di beni ai soci.

La disposizione di cui al comma 2 introduce una nuova edizione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 2015 per usufruire dell’estromissione agevolata dei beni dal patrimonio dell’imprenditore individuale.

Art. 71 – (Modifiche alla disciplina IVA sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta)

Con la norma proposta si interviene sulla disciplina IVA concernente le variazioni dell’imponibile o dell’imposta contenuta nell’articolo 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Tale disciplina è stata recentemente modificata ad opera dell’articolo 1, comma 126, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che ha previsto, nell’ipotesi in cui il cessionario/committente sia assoggettato a procedura concorsuale, la possibilità di emettere nota di variazione in diminuzione fin dal momento dell’apertura della procedura stessa. Lo stesso comma 126 aveva, tra l’altro, anche previsto che, qualora successivamente all’apertura della procedura il corrispettivo venisse pagato in tutto o in parte, si desse luogo all’emissione di una seconda nota di variazione (in aumento) per assoggettare ad IVA detto corrispettivo pagato.

In merito alla decorrenza delle disposizioni introdotte dal comma 126, il successivo comma 127 aveva disposto che le medesime si applicassero nei casi in cui il cessionario/committente fosse assoggettato ad una procedura concorsuale a partire dal 1° gennaio 2017.

Sostanzialmente, la norma proposta ripristina la disciplina previgente evitando che le disposizioni citate, introdotte con il comma 126, trovino applicazione.

Pertanto, si propone una modifica del comma 2 dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 e l’abrogazione del comma 4 dello stesso articolo al fine di prevedere la possibilità di emettere nota di variazione, nelle ipotesi di assoggettamento a procedura concorsuale del cessionario/committente, soltanto al momento dell’appurata infruttuosità della procedura stessa. Le altre modifiche, che si propone vengano apportate al citato articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972, sono di coordinamento.

Art. 85 – (Eliminazione aumenti Accise ed IVA per l’anno 2017)

La disposizione prevede l’eliminazione degli aumenti Accise ed IVA per l’anno 2017

 

Link al testo del disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»)» – (Camera dei Deputati – A.C. n. 4127)