Rimborso della corsa in taxi in Italia al dipendente. Imponibile IRPEF con pagamento non tracciato

Con risposta ad interpello n. 302 del 4 dicembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i rimborsi di spese sostenute in Italia dai lavoratori dipendenti – in particolare per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati tramite taxi o NCC – la non imponibilità IRPEF è subordinata alla tracciabilità del pagamento (bonifico, carta o altri strumenti ex art. 23, D.Lgs. n. 241/1997). In mancanza di tracciabilità, il rimborso rientra nel reddito di lavoro dipendente ed è assoggettato a ritenuta.

Il caso nasce dal quesito di un datore di lavoro chiamato a rimborsare una dipendente per corse taxi effettuate durante missioni; per le tratte svolte sul territorio nazionale l’esborso è avvenuto in contanti. L’Agenzia richiama il principio di onnicomprensività del reddito (art. 51, comma 1, TUIR) e la disciplina delle trasferte (comma 5), sottolineando che l’ultimo periodo del comma 5 introduce una condizione specifica: i rimborsi delle spese sostenute nel territorio dello Stato per vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea (taxi/NCC) non concorrono al reddito solo se i pagamenti sono stati eseguiti con strumenti tracciabili. 

Applicando la regola al caso concreto, poiché il pagamento delle corse in taxi in Italia è avvenuto in contanti, il rimborso concorre al reddito della dipendente e il sostituto d’imposta deve operare la ritenuta all’aliquota IRPEF marginale (ex art. 29, D.P.R. n. 600/1973).

La Risposta lo afferma espressamente, ribadendo l’operatività della condizione di tracciabilità come presupposto di esclusione da imponibile.

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 302 del 4 dicembre 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di lavoro dipendente – Determinazione del reddito di lavoro dipendente – Rimborsi di spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), sostenute nel territorio nazionale – Rimborso di corse taxi pagate in contanti dal dipendente – Obbligo di tracciabilità – Imponibilità con pagamento non tracciato con assoggettamento a ritenuta con l’aliquota IRPEF marginale ex art. 29, D.P.R. n, 600/1973 – Non imponibilità IRPEF subordinata al pagamento con strumenti tracciabili – Affermazione – Art. 51 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917




Rimborso spese per Pc e tablet per lezioni tramite DaD per figli dei dipendenti. Fuori dall’Irpef

Il rimborso erogato dall’azienda al dipendente per l’acquisto di pc, laptop e tablet per la didattica a distanza dei figli non costituisce reddito imponibile. Fuori dall’Irpef anche i voucher rilasciati per l’acquisto degli stessi dispositivi presso rivenditori convenzionati, se utilizzati per la DaD. È la risposta fornita dalle Entrate, con la risoluzione n. 37/E, al quesito posto da una società che, nell’ambito di un Piano welfare aziendale, ha intenzione di rimborsare ai propri dipendenti le spese sostenute per l’acquisto di pc, laptop o tablet da utilizzare per la frequenza della didattica a distanza da parte dei propri familiari.

 

Niente imposte sui rimborsi per l’acquisto di pc per la Dad

 

Le somme e prestazioni che hanno finalità di educazione e istruzione, spiegano le Entrate, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, anche alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità per il 2016, che ha ampliato e meglio definito i servizi di educazione e istruzione (art. 51, comma 2, lettera f e f-bis Tuir) fruibili dai familiari del dipendente. Sui rimborsi corrisposti, così come sui voucher riconosciuti per l’acquisto di questi dispositivi, che sono fondamentali per la didattica a distanza, la società non dovrà, quindi, operare la ritenuta d’acconto Irpef. Ciò a condizione che il dipendente fornisca idonea documentazione, rilasciata dalla scuola o dall’università, che attesta lo svolgimento delle lezioni tramite DaD. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 28 maggio 2021)




Chiarimenti per il rimborso di spese per la frequenza della DaD e compilazione del prospetto “Aiuti di Stato” per piccoli imprenditori agricoli in regime speciale di esonero

 

Pubblicate nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate:

Compilazione del prospetto relativo agli aiuti di Stato nella dichiarazione dei redditi da parte degli “agricoltori sotto-soglia”

  • la risoluzione n. 36 del 27 maggio 2021, che fornisce chiarimenti sulla compilazione del prospetto relativo agli aiuti di Stato nella dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti che svolgono attività agricola ai sensi dell’articolo 34, comma 6, D.P.R.633/1972 (c.d. “agricoltori sotto-soglia”);

Rimborso spese per acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza, cd. DaD

  • la risoluzione n. 37 del 27 maggio 2021 sul trattamento fiscale, nell’ambito del reddito di lavoro dipendente, di rimborsi spese per l’acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza, cd. “DaD” (articolo 51 comma 2, lett. f) ed f-bis), del Tuir).



Principio di omnicomprensività e funzione sostitutiva di reddito. Soggette ad IRPEF le somme corrisposte in esecuzione dei contratti di prossimità

L’indennizzo, a prescindere dal nomen iuris, erogato per compensare in via integrativa o sostitutiva, un mancato guadagno, o nel caso di lavoro dipendente, la mancata percezione di redditi di lavoro, va assoggettato a tassazione. In particolare, le somme corrisposte in esecuzione dei contratti di prossimità, al fine di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, in quanto sostitutive di reddito da lavoro, concorrono alla formazione del reddito, ai sensi combinato disposto degli articoli 6, comma 2, e 51, comma 1, del TUIR, con conseguente obbligo da parte del soggetto erogante di operare le ritenute ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973. Solo, laddove il risarcimento abbia la funzione di reintegrazione patrimoniale per una perdita sofferta, ovvero non rappresenti una ricchezza nuova, avendo la sola funzione di riequilibrare, in termini pecuniari, il valore d’un patrimonio perduto (il cd. danno emergente), tale somma non sarà assoggettata a tassazione. È questo in estrema sintesi, il contenuto della risoluzione 16/E del 15 febbraio 2018 dell’Agenzia delle entrate.

 

Per principio di omnicomprensività, vedi: circolare 23 dicembre 1977, n. 326/E, secondo cui devono ricomprendersi tutte le somme ed i valori erogati al dipendente anche indipendentemente dal nesso sinallagmatico tra la effettività della prestazione di lavoro resa ed i compensi percepiti.

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 16 E del 15 febbraio 2018, con oggetto: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi di lavoro dipendente e assimilati Indennizzo risarcitorio erogato in esecuzione della stipula di contratti di prossimità – Funzione sostitutiva di reddito – Ristorare il lavoratore per la riduzione del salario – Sostitutivo di reddito di lavoro dipendente – Applicazione del principio di omnicomprensività – Conseguenze – Tassabilità – Art. 8 del D.L. 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla L. 14/09/2011, n. 148 – Artt. 6, comma 2, e 51, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»