Cessione della clientela in vista della cessazione dell’attività professionale di Commercialista. Regime IVA, Registro, imposte dirette e ISA alla luce del D.Lgs. n. 192/2024

Con risposta ad interpello n. 311 del 12 dicembre 2025 l’Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti sul trattamento fiscale, ai fini IVA, imposta di registro, imposte dirette e ISA, della cessione della clientela effettuata da un professionista che si appresta a chiudere lo studio.

La risposta n. 311/2025 in sintesi: la mera cessione della clientela tra professionisti è imponibile IVA (non è “complesso unitario” fuori campo), mentre ai fini delle imposte dirette i corrispettivi rientrano nel reddito professionale per cassa in applicazione del onnicomprensività di cui al nuovo art. 54 TUIR; registro in misura fissa sull’atto; ISA con cause di esclusione “4” (periodo di non normale svolgimento dell’attività) e poi “2” (cessazione dell’attività).

 

 

 

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 311 del 12 dicembre 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione del reddito di lavoro autonomo – Cessione da parte di un professionista della propria clientela in vista della cessazione della propria attività professionale – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Nuovo art. 54 TUIR – Introduzione del principio di onnicomprensività – Conseguenze – Inclusione implicita dei corrispettivi da cessione di clientela – Art. 54, del DPR 22/12/1986, n. 917 così come modificato dall’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – REGIMI CONTABILI E FISCALI – REGIME FORFETARIO – Regimi di determinazione d’imposta o i regimi contabili – Possibilità di essere cambiati solo a inizio dell’anno o dell’attività – Esclusa la possibilità passare dal regime ordinario al regime forfettario in corso d’anno – Art. 1, commi 54-89, della L 23/12/2014, n. 190 – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – -Esclusione dal campo IVA per trasferimenti di complessi unitari destinati all’attività professionale – Condizioni – Cessione di complesso organizzato (non basta la sola lista clienti) – Art. 2, comma 3, lett. b) del DPR 26/10/1972, n. 633 come modificato dall’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 – ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Periodo di imposta della cessione della clientela e quello successivo – Indicazione del codice “4” (periodo di non normale svolgimento dell’attività) alla colonna 2 del rigo RE1 – Indicazione del codice “2” (cessazione dell’attività) nell’anno di chiusura della Partita IVA




Contributi in conto impianti ai professionisti e principio di onnicomprensività: riduzione del costo fiscalmente riconosciuto se contestuali; sopravvenienza attiva e rideterminazione delle quote di ammortamento se il contributo arriva in periodi d’imposta successivi

Con la risposta ad interpello n. 277 del 3 novembre 2025, l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sull’applicazione del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. In estrema sintesi, la risposta allinea la gestione dei contributi in conto impianti dei professionisti al predetto principio: riduzione del costo se c’è contestualità; sopravvenienza attiva e rimodulazione degli ammortamenti se il contributo arriva in periodi d’imposta successivi.

Secondo i tecnici di via Giorgione, i contributi in conto impianti percepiti dai professionisti rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini IRPEF. Diversamente, se il contributo in conto impianti è stato percepito dal professionista in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale e se, nelle more della percezione di tali contributi, il professionista ha anche dedotto le quote di ammortamento calcolate, sul costo di acquisto del bene strumentale, sarà necessario rilevare, nel periodo di imposta in cui sono incassati i contributi, una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte e quelle che invece sarebbero state deducibili se, sin dall’inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto del bene strumentale fosse stato assunto al netto dei predetti contributi. Dal periodo d’imposta in cui sono percepiti i contributi, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate assumendo il costo di acquisto del bene strumentale al netto dei predetti contributi.

Ad esempio se il contributo è stato incassato nel 2025 e che lo stesso si riferisce all’acquisto di attrezzature, il cui costo è stato sostenuto nel 2022, al fine di riprendere a tassazione, a titolo di sopravvenienza attiva, le maggiori quote di ammortamento già dedotte sulla base del costo di acquisto di tali beni strumentali, si dovrà rilevare nel 2025 una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte negli anni dal 2022 al 2024 e quelle che invece sarebbero state deducibili assumendo, sin dall’inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto delle attrezzature al netto dei predetti contributi. Dal periodo d’imposta 2025, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate applicando i coefficienti di ammortamento al costo di acquisto delle attrezzature al netto dei contributi in conto impianti percepiti.

 

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 277 del 3 novembre 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione del reddito di lavoro autonomo – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Introduzione dal 2024 il principio di onnicomprensività – Spese relative ai beni mobili e immobili – Contributo in conto impianti incassato da un professionista – Rilevanza in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento – Se il contributo è stato percepito in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale necessità di rilevare, nel periodo di imposta in cui sono incassati i contributi, una sopravvenienza attiva – Caso di specie – Tassazione come sopravvenienza attiva nel 2025 della parte di contributo riferita agli ammortamenti già effettuati negli anni 2022-­2024 – Riduzione del valore residuo delle attrezzature per la parte residua del contributo, con conseguente calcolo di minori quote di ammortamento per gli anni residui – Art. 54 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 54-quinquies, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 5 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192




Reddito di lavoro autonomo. La cessione del contratto di leasing attratta a tassazione. Il Fisco la equipara alla cessione di «elementi immateriali»

 

Il corrispettivo derivante dalla cessione di un contratto di leasing relativo ad un immobile utilizzato per l’esercizio dell’attività professionale, configura una cessione di «elementi immateriali», attratta a tassazione ai sensi del comma 1-quater dell’articolo 54 del TUIR. Il corrispettivo sopracitato, per effetto dell’articolo 17, comma 1, del TUIR, la lettera g-ter), secondo cui «i corrispettivi di cui all’articolo 54, comma 1-quater, se percepiti in unica soluzione», può essere assoggettato a tassazione separata (cfr. circolare 4 agosto 2006, n. 28/E). È quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 209 del 13 luglio 2020.

Anche se la lettera della norma da ultimo richiamata fa riferimento al pagamento in «un’unica soluzione» si ritiene che il regime di tassazione separata sia applicabile anche nel caso in cui il corrispettivo sia percepito in più rate, ma nello stesso periodo d’imposta. Anche in tale ipotesi, infatti, risulta rispettata la ratio ispiratrice della norma, diretta ad evitare che un corrispettivo (presumibilmente molto elevato), si cumuli con gli altri redditi percepiti nell’anno, determinando l’applicazione in capo al contribuente di scaglioni e aliquote più elevate. Nella diversa ipotesi in cui il corrispettivo sia percepito in più periodi d’imposta, la modalità di tassazione sarà, in ogni caso, quella ordinaria (cfr. Circolare del 16 febbraio 2007, n. 11/E).

Va evidenziato, che “la cessione di contratto non sembra assimilabile ad una cessione di elementi immateriali, costituendo piuttosto una vicenda modificativa soggettiva del rapporto contrattuale originario”. Così, circolare IRDCEC n. 1/IR del 12 maggio 2008 (§ 7 – in “Finanza & Fisco” n. 19/2008, pag. 1629).

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 209 del 13 luglio 2020, con oggetto: «IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di lavoro autonomo – Determinazione – Cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività – Corrispettivi percepiti a seguito della cessione di contratti di leasing aventi ad oggetto beni strumentali per l’esercizio dell’attività – Cessione del contratto di leasing immobiliare finalizzato all’acquisto dell’immobile nell’ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo – Cessione riconducibile ad una cessione di «elementi immateriali, di cui al comma 1-quater dell’articolo 54 del TUIR – Affermazione – Applicazione della tassazione separata – Art. 54, comma 1-quater, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 17, comma 1, la lettera g-ter), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»