SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 25 del 2025

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Gli approfondimenti

 

Ancora qualche ultimo tassello e la “narrazione” della nuova L. n. 212/2000 è quasi pronta: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

L’abuso del diritto tra legge, prassi ministeriale e giurisprudenza
di Marco Orlandi

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

 

Sopravvenienze attive – Esercizio di competenza

 

Sopravvenienze attive da sentenza: l’anno di tassazione è quello del deposito, non quello del passaggio in giudicato (a condizione che l’efficacia esecutiva della sentenza non sia sospesa)

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 13361 del 20 maggio 2025: «IMPOSTA SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Sopravvenienze attive – Riconoscimento di credito (o disconoscimento di un debito preesistente) in sede giudiziale – Esercizio di competenza – Individuazione – Art. 109, D.P.R.  n. 917 del 1986 – Anno d’imposta di deposito della sentenza – Limiti – Rilevanza della sospensione dell’efficacia esecutiva (artt. 283 e 373 c.p.c.) ai fini del differimento della tassazione – Art. 88, comma 1, D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

Motivazione del provvedimento di riclassamento

 

Riclassamento per microzona: la Cassazione alza l’asticella sulla motivazione degli avvisi

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 17352 del 27 giugno 2025: «ACCERTAMENTO TRIBUTARIO – ACCERTAMENTO CATASTALE – Riclassamento catastale per microzona – Revisione parziale del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. 30/12/2004, n. 311 – Motivazione del provvedimento di riclassamento attributivo della classe e della rendita catastale – Microzone comunali “anomale” – Significativo scostamento del rapporto tra valori medi di mercato e valori medi catastali rispetto all’insieme delle microzone comunali – Natura perequativa e di massa della procedura – Distinzione rispetto alla revisione puntuale per mancato aggiornamento o palese incongruità ex art. 3, comma 58, L. n. 662/1996 e rispetto al riclassamento d’ufficio ex art. 1, comma 336, L. n. 311/2004 – Avviso di riclassamento catastale – Onere di motivazione “bifasica” – Necessità di giustificare sia il presupposto generale di incremento dei valori nella microzona sia la concreta ricaduta sul singolo immobile – Obbligo di tener conto, oltre al fattore posizionale, delle caratteristiche edilizie del fabbricato e della specifica unità immobiliare ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 23/03/1998, n. 138 – Insufficienza dei soli richiami allo scostamento medio della microzona o a formule generiche di rivalutazione del contesto – Nullità dell’avviso carente di indicazione degli elementi concreti della microzona e delle ragioni specifiche del nuovo classamento – Art. 1, comma 335, L. 30/12/2004, n. 311 – Artt. 2, 8 e 9, D.P.R. 23/03/1998, n. 138 – Art. 7, L. 27/07/2000, n. 212»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Errore che incide sull’obbligazione tributaria – Emendabilità in giudizio

 

Emendabilità, CU/770 contestabili, 730 integrabile e F24 rettificabile: tre Corti di giustizia e un’ordinanza della Cassazione che rafforzano la centralità del rapporto d’imposta

 

Emendabilità della dichiarazione e doppia imposizione: il contribuente può correggere in giudizio gli errori dichiarativi e ottenere il rimborso delle imposte versate due volte

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia – Sezione I – Sentenza n. 1621 del 3 luglio 2025: «DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Principio di generale emendabilità – Integrativa ex art. 2 D.P.R. n. 322/1998 e istanza di rimborso ex art. 38 D.P.R. n. 602/1973 – Tutela giurisdizionale più ampia – Opposizione alla maggiore pretesa anche solo in sede contenziosa • DICHIARAZIONI FISCALI -ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Controlli formali – Errore “dichiarativo” che determina doppia imposizione – Versamento in sede di controllo su somme già assoggettate a ritenuta – Somme ripetibili in giudizio – Restituzione dell’indebito»

 

Emendabilità del 730: il quadro RT non è autonomo. Correzioni ammesse anche in giudizio

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia – Sezione XIX – Sentenza n. 1953 del 29 agosto 2025: «DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Imposte sui redditi – Modello 730 -Natura – Quadro RT non “dichiarazione autonoma” – Emendabilità/integrazione – Possibile recupero di plus/minusvalenze con integrativa o in giudizio – Art. 2, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Emendabilità in sede contenziosa – Opposizione alla maggiore pretesa per errori di fatto o di diritto – Indipendenza dalle decadenze amministrative – Art. 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 22/07/1998, n. 322 • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Dichiarazione integrativa -Presupposto della tempestiva presentazione della dichiarazione originaria – Ammissibilità anche se incompleta o inesatta Art. 2, comma 8, D.P.R. 22/07/1998, n. 322 • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Integrativa per correzione di errori parziali – Valorizzazione della buona fede del contribuente – Principio di leale collaborazione – Art. 10, della L. 27/07/2000, n. 212 • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Doppio canale di tutela: (i) dichiarazione integrativa; (ii) deduzione dell’errore direttamente in giudizio se incide sull’obbligazione tributaria – Opposizione giudiziale alla maggiore pretesa – Deducibilità sempre degli errori dichiarativi (fatto/diritto) – Il diritto alla giusta tassazione nasce dalla legge e non dalla dichiarazione • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Quadri omessi (RT/RW) – Integrazione ammessa se l’originaria è tempestiva – Non integra omessa dichiarazione • DICHIARAZIONI FISCALI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Prevalenza della sostanza sulla forma – Minusvalenze 2015-2016 riportate al 2017 -Irrilevanza dell’uso non corretto del modello (730 e non Unico Pf) – Rigetto dell’appello dell’Ufficio»

 

Emendabilità in giudizio dei dati CU/770: il contribuente/sostituito può correggere gli errori e contestare le risultanze del sostituto per ottenere l’annullamento o la riduzione della cartella

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Campobasso – Sezione II – Sentenza n. 301 dell’8 agosto 2025: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Dichiarazioni fiscali – Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta – Principio di generale emendabilità – Correzione degli errori di fatto o di diritto anche in sede contenziosa – Sostituto e sostituito d’imposta – Certificazione Unica e modello 770 – Valore probatorio non vincolante nei confronti del sostituito – Possibilità per il contribuente di contestare e modificare in giudizio i dati indicati dal sostituto, anche in sede di opposizione alla cartella di pagamento – Sostituto e sostituito d’imposta – Certificazione unica (CU) e modello 770 – Valore probatorio – Facoltà del sostituito di contestare i dati in sede di opposizione alla cartella – Rilevanza probatoria del verbale di conciliazione da dove si desume l’importo percepito contribuente – Art. 4, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Riforma della disciplina di determinazione dei redditi di lavoro autonomo

 

Contributi in conto impianti ai professionisti e principio di onnicomprensività: riduzione del costo fiscalmente riconosciuto se contestuali; sopravvenienza attiva e rideterminazione delle quote di ammortamento se il contributo arriva in periodi d’imposta successivi

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 277 del 3 novembre 2025: «IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione del reddito di lavoro autonomo – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Introduzione dal 2024 del principio di onnicomprensività – Spese relative ai beni mobili e immobili – Contributo in conto impianti incassato da un professionista – Rilevanza in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento – Se il contributo è stato percepito in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale necessità di rilevare, nel periodo di imposta in cui sono incassati i contributi, una sopravvenienza attiva – Caso di specie – Tassazione come sopravvenienza attiva nel 2025 della parte di contributo riferita agli ammortamenti già effettuati negli anni 2022-2024 – Art. 54, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 54-quinquies, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 5, del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192»

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Verifiche fiscali e principi Cedu

 

Le verifiche fiscali all’indomani della sentenza “Italgomme”: il nuovo articolo 12 dello Statuto del Contribuente

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 12 novembre 2025

 

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Contributi in conto impianti ai professionisti e principio di onnicomprensività: riduzione del costo fiscalmente riconosciuto se contestuali; sopravvenienza attiva e rideterminazione delle quote di ammortamento se il contributo arriva in periodi d’imposta successivi

Con la risposta ad interpello n. 277 del 3 novembre 2025, l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sull’applicazione del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. In estrema sintesi, la risposta allinea la gestione dei contributi in conto impianti dei professionisti al predetto principio: riduzione del costo se c’è contestualità; sopravvenienza attiva e rimodulazione degli ammortamenti se il contributo arriva in periodi d’imposta successivi.

Secondo i tecnici di via Giorgione, i contributi in conto impianti percepiti dai professionisti rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini IRPEF. Diversamente, se il contributo in conto impianti è stato percepito dal professionista in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale e se, nelle more della percezione di tali contributi, il professionista ha anche dedotto le quote di ammortamento calcolate, sul costo di acquisto del bene strumentale, sarà necessario rilevare, nel periodo di imposta in cui sono incassati i contributi, una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte e quelle che invece sarebbero state deducibili se, sin dall’inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto del bene strumentale fosse stato assunto al netto dei predetti contributi. Dal periodo d’imposta in cui sono percepiti i contributi, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate assumendo il costo di acquisto del bene strumentale al netto dei predetti contributi.

Ad esempio se il contributo è stato incassato nel 2025 e che lo stesso si riferisce all’acquisto di attrezzature, il cui costo è stato sostenuto nel 2022, al fine di riprendere a tassazione, a titolo di sopravvenienza attiva, le maggiori quote di ammortamento già dedotte sulla base del costo di acquisto di tali beni strumentali, si dovrà rilevare nel 2025 una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte negli anni dal 2022 al 2024 e quelle che invece sarebbero state deducibili assumendo, sin dall’inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto delle attrezzature al netto dei predetti contributi. Dal periodo d’imposta 2025, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate applicando i coefficienti di ammortamento al costo di acquisto delle attrezzature al netto dei contributi in conto impianti percepiti.

 

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 277 del 3 novembre 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione del reddito di lavoro autonomo – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Introduzione dal 2024 il principio di onnicomprensività – Spese relative ai beni mobili e immobili – Contributo in conto impianti incassato da un professionista – Rilevanza in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento – Se il contributo è stato percepito in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale necessità di rilevare, nel periodo di imposta in cui sono incassati i contributi, una sopravvenienza attiva – Caso di specie – Tassazione come sopravvenienza attiva nel 2025 della parte di contributo riferita agli ammortamenti già effettuati negli anni 2022-­2024 – Riduzione del valore residuo delle attrezzature per la parte residua del contributo, con conseguente calcolo di minori quote di ammortamento per gli anni residui – Art. 54 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 54-quinquies, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 5 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35/36 del 2024

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Speciale – “D.Lgs. Redditi”

 

Revisione del regime impositivo
dei redditi (IRPEF-IRES)

 

La “mappa” di tutti gli articoli del D.P.R. n. 917/86, aggiornati con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024

Tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 nel regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)

L’analisi normativa
Articolo per articolo, tutte le modifiche

Il testo del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)»

 

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Dal vecchio al nuovo 

Il testo a fronte, ante e post modifiche, del TUIR (testo unico delle imposte dirette, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) Artt. 54, 84, 172 e 182

 

 

 

Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES). La relazione illustrativa

 

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Revisione IRPEF E IRES, il Decreto Legislativo in Gazzetta

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, l’atteso Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)».

Il decreto legislativo, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES). Il testo ha ottenuto l’intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

 

 

Link al testo del Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)». In Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024

Vedi anche: Riforma Fiscale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari lo schema di D.Lgs. per la revisione del regime impositivo dei redditi




Cdm. Approvato il decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES) | Commercialisti: “grande soddisfazione per via libera a norma su aggregazioni”

Il Consiglio dei Ministri di martedì 3 dicembre 2024 su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES). Il testo ha ottenuto l’intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Vedi anche: Riforma Fiscale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari lo schema di D.Lgs. per la revisione del regime impositivo dei redditi

 

Prime reazioni

 

Commercialisti: “grande Soddisfazione per via libera a norma su aggregazioni

De Nuccio sul Decreto IRPEF-IRES: “Approvata la nostra proposta sulla neutralità fiscale”. Regalbuto: “Una grande spinta al rafforzamento del sistema professionale”

“Il Consiglio nazionale dei commercialisti esprime grande soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio dei ministri del decreto Irpef-Ires che introduce la possibilità per gli studi professionali di aggregarsi in regime di neutralità fiscale. Si tratta di una nostra proposta per la cui approvazione ci battiamo da anni e per il cui accoglimento ringraziamo il Viceministro Maurizio Leo, come sempre disponibile a confrontarsi con noi sulle istanze dei commercialisti italiani”.

È quanto afferma il presidente nazionale della categoria, Elbano de Nuccio.

“La misura che rende neutrali i processi di riorganizzazione degli studi professionali è un traguardo storico da accogliere con estrema soddisfazione in quanto viene rimosso un ostacolo che non aveva ragion d’essere”, spiega il numero uno dei commercialisti.

“D’ora in avanti – aggiunge il tesoriere e consigliere nazionale delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto – saranno facilitati i percorsi aggregativi, anche multidisciplinari, indispensabili per creare strutture che sappiano meglio intercettare le esigenze del mercato. Una norma utile non solo alla nostra categoria, ma all’intero settore della consulenza professionale determinante per il sistema economico, che necessita di strutture dimensionalmente più significative e meglio organizzate”.

(Così, comunicato stampa Cndcec del 3 dicembre 2024)




Riforma Fiscale. Trasmesso alle Commissioni parlamentari lo schema di D.Lgs. per la revisione del regime impositivo dei redditi

Trasmesso l’11 ottobre 2024, al fine dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 30 aprile 2024, recante «Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (218)».

Nella trasmissione il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi – Presidenza del Consiglio dei Ministri -, ha evidenziato l’urgenza dell’approvazione del provvedimento definitivo, in ragione della necessità di consentire che siano effettuati in tempo utile gli adeguamenti conseguenti l’introduzione delle nuove previsioni in tema di redditi d’impresa di cui al titolo II, Capo I che, a norma dell’articolo 13, si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (artt. 9, 10 e 11, commi 1 e 2) e quanto alle norme sul riallineamento (11, comma 3 e 12) alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2024.

Revisione del regime impositivo del reddito da lavoro autonomo

Introdotto il principio di onnicomprensività nella determinazione e la neutralità fiscale per le operazioni di aggregazione e riorganizzazione di studi professionali

 

Per quanto il regime di tassazione del reddito di lavoro autonomo, si segnala l’introduzione di disposizioni, ad opera degli articoli 5 e 6 dello schema di decreto legislativo, con le quali si intende allineare, ove compatibile, la disciplina degli autonomi a quella prevista in materia di tassazione del reddito d’impresa.

Al fine di realizzare tale obiettivo, con delle modifche all’articolo 54 e ss del TUIR viene introdotto, quale criterio generale di determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività, rispetto al quale sono disciplinati tassativamente i compensi che ne rimangono esclusi, da un lato codificando quanto la prassi amministrativa ha evidenziato nel tempo – si pensi alla non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo del riaddebito ad altri professionisti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività – e, dall’altro lato, prevedendo l’irrilevanza ai fini fiscali delle somme incassate dal lavoratore autonomo che non comportano un incremento del suo reddito imponibile (ad es., spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio addebitate analiticamente al committente). Inoltre, tale disciplina viene completata con delle previsioni che regolano i casi in cui il committente non rimborsi al lavoratore autonomo le spese sostenute per l’esecuzione dell’incarico.

Risponde, poi, a finalità antielusive la disposizione dell’articolo 54-bis in materia di cessione dei contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili strumentali (esclusi gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione) ovvero beni immobili utilizzati, anche promiscuamente, nell’esercizio dell’arte o professione; infatti detta norma, riproducendo l’analoga disposizione prevista per la determinazione dei redditi d’impresa (cfr. articolo 88, comma 5, del TUIR), realizza il principio secondo cui concorre a formare il reddito il valore normale del bene al netto del prezzo stabilito per il riscatto e dei canoni relativi alla residua durata del contratto, attualizzati alla data della cessione medesima, nonché, in caso di beni immobili, al netto della quota capitale dei canoni già maturati, indeducibile in quanto riferibile al terreno.

Inoltre, il nuovo articolo 54-quinquies risponde alla specifica esigenza di stabilire un criterio semplificato per la deducibilità, ripartita nell’anno in cui è sostenuta la spesa e nei cinque anni successivi, delle spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione di natura straordinaria degli immobili strumentali e di quelli utilizzati promiscuamente.

Infine, con il nuovo articolo 177-bis del TUIR si persegue l’obiettivo della neutralità fiscale in caso di operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti. La neutralità dell’operazione si realizza con l’iscrizione contabile, da parte del soggetto conferente, delle partecipazioni ricevute con un valore pari alla somma algebrica dei valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività conferite e con il subentro del soggetto conferitario nella posizione del conferente in ordine a quanto ricevuto, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti nelle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti. Peraltro, questa nuova disciplina si allinea a quanto previsto dall’articolo 176, comma 1, del TUIR per i conferimenti di azienda. Nello stesso articolo si realizza l’obiettivo della neutralità fiscale anche nei casi di trasferimenti dell’attività professionale per causa di morte o per atto gratuito, analogamente a quanto previsto, per le attività d’impresa, dall’articolo 58, comma 1, del TUIR.

 

Atto del Governo

Link al testo dell’atto del Governo n. 218 recante: «Schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi»

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate allo schema di decreto legislativo trasmesso l’11 ottobre 2024 alla Presidenza del Senato della Repubblica

 

La ratio del provvedimento 

Link al testo della relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo per la revisione del regime impositivo dei redditi

 

La relazione tecnica

Link al testo della relazione tecnica dello schema di decreto legislativo per la revisione del regime impositivo dei redditi

 

ATN e AIR

Link al testo dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN)




Schema del D.Lgs. per la revisione del regime impositivo IRPEF. Introdotto il principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito da lavoro autonomo

Nella bozza di decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES), in analogia a quanto già previsto per i redditi di lavoro dipendente, introdotto per la determinazione del reddito di lavoro autonomo, il principio di omnicomprensività.

Di seguito, il nuovo articolo 54 del Tuir:

Articolo 54 (Determinazione del reddito di lavoro autonomo)1. Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V. Le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
2. Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:
a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
b) rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi a essi connessi.
3. Le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista.

Scarica la prima bozza dello schema di D.Lgs. per la Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES)




Riforma fiscale. Dal Governo il via libera preliminare allo schema di D.Lgs. per la Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES)

Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES) (decreto legislativo – esame preliminare)

 

Scarica la prima bozza dello schema di D.Lgs. per la Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES)

 

Il Consiglio dei Ministri di martedì 30 aprile 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), opera la complessiva revisione del regime impositivo dei redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle società e degli enti (IRES).

 

Redditi dei terreni

Si modifica la disciplina relativa alla determinazione del reddito agrario:
attualmente tale reddito è correlato esclusivamente alle attività agricole che vengono svolte sul terreno. La nuova disciplina comprende anche le attività non incentrate sullo sfruttamento diretto del terreno agricolo, quali le cosiddette “colture fuori suolo” (es. attività idroponica), anche svolte in immobili, rientranti in specifiche categorie catastali ed entro determinati limiti (la parte eccedente del reddito concorrerà alla formazione del reddito d’impresa), e le attività dirette alla produzione di beni anche immateriali mediante coltivazione, allevamento, silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni registrate o soggette a registrazione a fini IVA. Di conseguenza, si qualifica reddito dominicale quello correlato agli immobili utilizzati per le colture fuori suolo, che quindi non sono produttivi di reddito di fabbricati, se non sono oggetto di locazione.

 

Redditi da lavoro dipendente

Si ampliano le componenti escluse dalla formazione del reddito di lavoro dipendente.

In particolare, sono esclusi i contributi e premi versati dal datore di lavoro per i familiari a carico dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.

Inoltre, nelle more dell’introduzione di un regime fiscale sostitutivo per la tredicesima mensilità, si prevede l’erogazione, nel mese di gennaio 2025, di un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali, nell’anno 2024, ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
  • coniuge non separato e almeno un figlio, entrambi a carico, oppure almeno un figlio a carico, ove l’altro genitore manchi o non abbia riconosciuto il figlio e il contribuente non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato, o se vi siano figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non sia coniugato o, se coniugato, si sia successivamente separato;
  • imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente (con esclusione di pensioni e di assegni a esse equiparati), percepiti dal lavoratore, d’importo superiore a quello delle detrazioni spettanti.

 

Redditi da lavoro autonomo

 

Si introduce, quale criterio generale di determinazione del reddito da lavoro autonomo, il principio di onnicomprensività (in analogia ai lavoratori dipendenti): il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni sarà costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività. Inoltre, si prevede che siano escluse dalla formazione del reddito, oltre ai contributi assistenziali e previdenziali, anche: le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate al committente e il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.

 

Si conferma il principio di cassa quale criterio di imputazione temporale dei componenti di reddito al periodo di imposta (pertanto i compensi rilevano al momento della percezione e i costi sono deducibili nell’esercizio di effettivo sostenimento della spesa), sono salve le deroghe previste (es. per ammortamenti, canoni di leasing e quote di TFR).

 

Si estende il regime della tassazione separata alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni, società ed enti, comunque riferibili all’attività artistica professionale.

Si prevede un’apposita disciplina relativa alla deducibilità delle spese relative a beni ed elementi immateriali sostenute nell’esercizio di arti e professioni.

Si introduce il principio di neutralità fiscale (non realizzando quindi plusvalenze o minusvalenze) con riferimento a: operazioni straordinarie concernenti i conferimenti, trasformazioni, fusioni e scissioni relativi a società tra professionisti; apporti in associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società semplici; apporti delle posizioni partecipative nelle associazioni professionali o società semplici in altre associazioni o società costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni o in società tra professionisti.

 

In merito al regime temporale di applicazione delle nuove misure:

  • in materia di redditi da lavoro autonomo, l’applicazione è prevista a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
  • in relazione alle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto, riguardanti la deducibilità delle spese e la concorrenza alla formazione del reddito delle relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime;
  • in materia d’imputazione temporale dei compensi assoggettati a ritenuta, le nuove disposizione hanno effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano conformi alla nuova disciplina. Restano comunque fermi gli accertamenti e le liquidazioni di imposta divenuti definitivi.

 

Redditi diversi

 

Si stabilisce che per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante, aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente. Inoltre, con riferimento alle cessioni degli immobili acquisiti per donazione da non più di cinque anni, si prevede la concorrenza alla formazione del costo di acquisto anche dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente, in analogia con quanto attualmente previsto con riguardo ai terreni acquistati per effetto di successione.

 

Disposizioni in materia di redditi d’impresa

 

Si realizza una prima fase di attuazione della delega in materia di razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili e di modifica dei criteri di determinazione dei redditi di impresa.

In materia di determinazione della base imponibile delle società e degli enti commerciali residenti, al fine di avvicinare valori contabili e valori fiscali, si modifica il trattamento tributario:

  • delle sopravvenienze attive derivanti da proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, che potranno concorrere a formare il reddito esclusivamente nell’esercizio in cui sono incassati;
  • della valutazione delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi;
  • delle differenze sui cambi.

Inoltre, si introduce una disciplina in materia di riallineamenti dei disallineamenti tra valori fiscali e valori contabili volta ad assicurare l’omogeneizzazione delle regole proprie dei diversi regimi di riallineamento attualmente esistenti.

 

Si interviene in materia di conferimenti di azienda effettuati tra soggetti residenti e nell’esercizio di imprese commerciali, introducendo la possibilità, per la società conferitaria, di optare, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale avvenga il conferimento, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (da versare in un’unica soluzione ed entro uno specifico termine) sui maggiori valori attribuiti in bilancio a immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta e si introduce una disciplina inerente all’entrata in vigore e al regime transitorio connesso alle nuove disposizioni in materia di riallineamento.

 

Disposizioni ulteriori

 

Si modifica il regime di riporto delle perdite da parte delle società residenti, ai fini della determinazione della base imponibile IRES, intervenendo, in particolare, in materia di fusione, di scissione, di scissione per scorporo, di conferimenti di partecipazioni in società e di liquidazione.