SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 10 del 2023

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

 

Tramite il link sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l’abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

 

 

Commenti

 

Costi occulti nell’accertamento bancario. L’interpretazione adeguatrice della Consulta apre la strada alla deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi in relazione ai ricavi accertati
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Giurisprudenza

 

Corte Costituzionale:

 

Prelevamenti non giustificati sul conto corrente espressione di ricavi non dichiarati
Deduzione in misura percentuale forfettaria di costi

 

Prelevamenti non giustificati da conti bancari: anche negli accertamenti analitico-induttivi, legittima la presunzione che si tratti, detratti i relativi costi “occulti”, di ricavi

Corte Costituzionale – Sentenza n. 10 del 31 gennaio 2023: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamenti bancari – Incidenza dei costi occulti – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale – Sentenza interpretativa di rigetto (o adeguatrice) – Prelevamenti degli imprenditori commerciali su conti correnti bancari, non risultanti dalle scritture contabili – Presunta equiparazione ai ricavi, salvo che ne sia indicato il beneficiario – Prevista applicazione anche agli imprenditori individuali ammessi alla contabilità semplificata – Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di capacità contributiva – Non fondatezza delle questioni nei sensi di cui in motivazione – Possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione – Affermazione – Art. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. 3 e 53 Cost.»

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Prelevamenti non giustificati sul conto corrente espressione di ricavi non dichiarati
Deduzione in misura percentuale forfettaria di costi

 

Accertamenti analitico-induttivi fondati su prelevamenti bancari. La Cassazione si adegua alla Consulta e dà il via libera al calcolo forfettario dei costi

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 5586 del 23 febbraio 2023: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamenti bancari – Ricostruzione del reddito – Ambito soggettivo – Contribuenti in regime di contabilità semplificata – Applicabilità – Art. 32, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento di maggiori imponibili e riconoscimento dei costi occulti – Accertamenti bancari – Metodo analitico presuntivo – Prelevamenti degli imprenditori commerciali su conti correnti bancari, non risultanti dalle scritture contabili – Presunta equiparazione ai ricavi, salvo che ne sia indicato il beneficiario – Deduzione in misura percentuale forfettaria di costi di produzione come nei casi di accertamento induttivo “puro” – Ammissibilità -Art. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 53 Cost.»

 

L’incidenza dei costi occulti nell’accertamento fondato su prelevamenti bancari non giustificati e confine tra mercante d’arte, commerciante occasionale e collezionista

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 6874 dell’8 marzo 2023: «AVVISO DI ACCERTAMENTO – Accertamento IVA “a tavolino” – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali -Verifiche c.d. “a tavolino” – Contraddittorio endoprocessuale – Obbligatorietà del contraddittorio endoprocedimentale – Contenuto – Rispetto del principio di effettività – Conseguenze – Art. 51, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 • IMPRESA COMMERCIALE – Nozione tributaristica – Distinzione dalla nozione civilistica – Requisiti – Organizzazione dell’attività – Necessità – Esclusione – Professionalità ed abitualità – Necessità – Sussistenza – Fattispecie in tema di acquisto e vendita di opere d’arte – Tipologia di soggetto cedente: mercante d’arte; speculatore occasionale; collezionista privato • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamenti bancari – Ricostruzione del reddito – Accertamento di maggiori imponibili e riconoscimento dei costi occulti – Metodo analitico presuntivo – Prelevamenti degli imprenditori commerciali su conti correnti bancari, non risultanti dalle scritture contabili – Presunta equiparazione ai ricavi, salvo che ne sia indicato il beneficiario – Deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione – Ammissibilità – Quantificazione dei costi in via presuntiva, anche con riferimento alle “medie” elaborate dall’Amministrazione finanziaria per il settore di riferimento, o, se del caso, anche a mezzo di CTU – Art. 32, primo comma, n. 2), del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 53 Cost.»

 

Corti di Giustizia Tributarie di Primo Grado:

 

Divieto di impugnazione immediata della cartella di pagamento non validamente notificata, salvo limitati casi
Questione di legittimità costituzionale

 

Alla Consulta il divieto di impugnare la pretesa tributaria (da cartelle di pagamento) conosciuta perché risultante dall’estratto di ruolo

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli – Ordinanza n. 18 del 23 gennaio 2023: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Previsione che esclude l’immediata impugnabilità del ruolo/cartella di pagamento, limitandola alle sole ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo determini dei particolari pregiudizi espressamente previsti – Previsione che, per le limitate ipotesi di immediata impugnabilità, richiede che il ricorrente/presunto debitore debba dimostrare l’attualità dei medesimi pregiudizi – Questioni di legittimità costituzionale – Rilevanza e la non manifesta infondatezza per violazione degli articoli 3 e 24, della Costituzione – Art. 3-bis, comma 1, del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv., con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 – Art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Giudici di Pace:

 

Divieto di impugnazione immediata della cartella di pagamento non validamente notificata, salvo limitati casi
Questione di legittimità costituzionale

 

Ius superveniens ad efficacia retroattiva (ex tunc) dei limiti alla diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata. Sollevata la questione di legittimità costituzionale

Giudice di Pace di Napoli – Ordinanza n. 492 del 3 febbraio 2023: «GIURISDIZIONE CIVILE – Riscossione coattiva – Procedimento – Opposizione ex art. 615 c.p.c. ad estratto di ruolo – Limiti di impugnabilità degli atti in esso indicati – Limiti all’impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata – “Ius superveniens” – Art. 3-bis, del DL n. 146 del 2021 – Giudizi pendenti – Applicazione – Questioni di legittimità costituzionale – Rilevanza e la non manifesta infondatezza per violazione degli articoli 3, 24, 77, 111, 113 e 117 della Costituzione – Art. 3-bis, comma 1, del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv., con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 – Art. 12, D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Prassi 

Agenzia delle Entrate

 

Legislazione

Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

 

Nuovo Regime Patent Box
Le regole per la maxi deduzione

 

I chiarimenti sulla nuova disciplina

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 24 febbraio 2023: «AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE – PATENT BOX -Nuovo Regime – Deduzione fiscale maggiorata delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo -Requisiti e modalità di accesso al regime, con riferimento all’ambito sia soggettivo sia oggettivo – Condizioni per beneficiare dell’esimente sanzionatoria, nel caso di rettifiche della maggiorazione dedotta da parte dell’Amministrazione finanziaria – Soluzioni interpretative adottate in relazione a questioni legate all’eventuale “transito” dal precedente al nuovo regime Patent box – Art. 6, del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv., con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215, così come modificato dall’art. 1, commi 10 e 11, della L. 30/12/2021, n. 234 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 febbraio 2022, prot. n. 48243/2022, così come modificato dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52642/2023»

 

Le modifiche alle disposizioni attuative per il nuovo patent box

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52642/2023: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022 in tema di “nuovo regime patent box” introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234»

 

Testi consolidati

 

Il testo del Provvedimento del 15 febbraio 2022, prot. n. 48243/2022, aggiornato con le modifiche apportate dal Provvedimento del 24 febbraio 2023, prot. n. 52642/2023

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52642/2023: «Articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Disposizioni di attuazione. Definizione degli elementi informativi che devono essere contenuti nella documentazione idonea. Definizione delle modalità di esercizio delle opzioni»

 

 

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Nuovo Patent box. I chiarimenti delle Entrate | Chiusa la consultazione pubblica arrivano circolare e provvedimento

Conclusa la consultazione pubblica con gli operatori del settore, arriva la versione definitiva della circolare sul nuovo Patent box introdotto dal D.L. n. 146/2021. Pubblicato anche il provvedimento che modifica il precedente documento del 15 febbraio 2022 per allinearlo all’attuale quadro normativo.

 

Il nuovo regime

 

L’attuale Patent box è un regime che consente di beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 110% relativa alle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa.

Nel nuovo regime l’attribuzione dell’agevolazione fiscale è direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che generano valore (è quindi un regime “front–end”). Il nuovo Patent box mantiene i principi di base e i requisiti sostanziali del precedente regime. Tra le differenze rispetto al passato, il fatto che il nuovo beneficio si traduce in una deduzione fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali da esporre nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento. Il contribuente, pertanto, beneficia direttamente e autonomamente dell’agevolazione, al momento della dichiarazione dei redditi.

 

Quando scatta il nuovo regime

 

La circolare chiarisce che il nuovo Patent box può essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. n.146/2021. A partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del D.L.) non sono pertanto più esercitabili le opzioni relative al precedente regime. Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime Patent box si applica a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. periodo d’imposta ‘a cavallo’) potranno fruire del regime a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021. Ad esempio, in caso di periodo d’imposta che termina il 31 ottobre, sarà possibile esercitare l’opzione a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.

 

Il periodo transitorio

 

Il documento di prassi fornisce alcune indicazioni sul regime transitorio. I contribuenti che vogliono passare al nuovo regime devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio presso il quale la procedura è pendente. La rinuncia va inviata anche se il contribuente ha presentato istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto. La possibilità di transitare nel nuovo regime è riconosciuta nel caso in cui non sia stato ancora sottoscritto con l’Agenzia un accordo a conclusione della procedura pendente. I contribuenti possono anche permanere nel precedente regime di Patent box, a condizione che sia stata validamente esercitata un’opzione relativa ai periodi d’imposta antecedenti al 2021. In questo caso, chi intende stipulare un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria può concludere una procedura già avviata sotto il precedente regime.

(Così, comunicato Stampa Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5 del 24 febbraio 2023, con oggetto: NUOVO REGIME PATENT BOX – Deduzione fiscale maggiorata delle spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo – Requisiti e modalità di accesso al regime, con riferimento all’ambito sia soggettivo sia oggettivo – Condizioni per beneficiare dell’esimente sanzionatoria, nel caso di rettifiche della maggiorazione dedotta da parte dell’Amministrazione finanziaria – Soluzioni interpretative adottate in relazione a questioni legate all’eventuale “transito” dal precedente al nuovo regime Patent box – Articolo 6 del D.L. 21/10/2021, n. 146, conv., con mod., dalla L. 17/12/2021, n. 215 come modificato dall’art. 1, commi 10 e 11, della L 30/12/2021, n. 234 – Provvedimento dell’Agenzia delle entrate  del 15 febbraio 2022, prot. n. 48243/2022.

 

Link al testo della provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023, prot. n. 52642/2023, recante: «Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022 in tema di ‘nuovo regime patent box’ introdotto dall’articolo 6 del decreto- legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, così come successivamente modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234», pubblicato il 24.02.2023 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244