SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 11 del 2026

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Gli approfondimenti

 

Accertamento della società e accertamento dei soci: termini sempre più interdipendenti. Dal raddoppio dei termini alla possibile propagazione delle riduzioni premiali
di Eugenio Grimaldi

Indagini bancarie dopo Strasburgo: la garanzia convenzionale non recupera i vizi non dedotti
di Enrico Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

 

Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento

 

Unicità dell’atto amministrativo delle rettifiche. Il raddoppio dei termini per gli accertamenti in presenza di violazioni penal-tributarie nei confronti di una società a ristretta base partecipativa vale anche nei confronti dei soci

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 22970 del 9 luglio 2026: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Termini per la notifica degli avvisi di rettifica o di accertamento – Raddoppio del termine ordinario in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Società di capitali a ristretta base partecipativa – Presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili – Raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti di una società di capitali a ristretta base sociale – Unicità dell’atto amministrativo delle rettifiche – Conseguenze – Raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti dei soci – Estensione – Fondamento – Art. 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Accertamenti bancari – Acquisizione dei dati alla luce della CEDU

 

Indagini bancarie, contabilità “in nero” e finanziamenti soci: la Cassazione chiarisce limiti delle contestazioni e prova dei ricavi occulti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 23401 del 17 luglio 2026: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Ricorso introduttivo – Motivi – IMPUGNAZIONI CIVILI – Cassazione (ricorso per) – Motivi del ricorso – Accessi, ispezioni e verifiche fiscali – Indagini bancarie – Art. 8 CEDU – Autorizzazione – Mancanza o inidoneità -Illegittima acquisizione di dati e documenti – Necessità di accertamento in fatto sull’esistenza e sul contenuto dell’autorizzazione – Questione non rilevabile d’ufficio – Necessaria deduzione con il ricorso introduttivo – Onere di indicazione degli atti illegittimamente acquisiti e utilizzati a fondamento della pretesa – Eccezione formulata per la prima volta nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. – Inammissibilità – Sopravvenute sentenze della Corte EDU – Esclusione di efficacia recuperatoria delle censure non tempestivamente proposte – Art. 52, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 33, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 32, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 18, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 8 CEDU – Art. 380-bis.1 c.p.c. • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento analitico-contabile -Contabilità “in nero” – Schede, appunti e brogliacci rinvenuti presso la sede del contribuente – Dati non riscontrabili nella contabilità ufficiale – Valore indiziario – Requisiti di gravità, precisione e concordanza – Onere della prova contraria – Mero disconoscimento del contenuto dei documenti (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con le quali i dipendenti dichiaravano di essere stati retribuiti regolarmente) – Inidoneità – Dichiarazioni di terzi – Valore meramente indiziario – Dichiarazioni provenienti da soggetti controinteressati – Inidoneità, in assenza di ulteriori riscontri, a superare la documentazione extracontabile – Art. 39, comma 1, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 7, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 2700 c.c. • ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Ricavi occulti -Finanziamenti dei soci alla società – Erogazioni di denaro – Possibile reimmissione in azienda di ricavi non contabilizzati – Disciplina della postergazione dei finanziamenti soci – Distinzione – Disponibilità economica del socio finanziatore – Congruità della provvista – Regolarità delle delibere e delle scritture contabili – Elementi presuntivi – Prova dei maggiori ricavi – Art. 2467 c.c. – Art. 2729 c.c. – Art. 39, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie – Giudizio di ottemperanza

 

Ottemperanza tributaria: novanta giorni senza preventiva costituzione in mora

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 7621 del 30 marzo 2026: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie – Giudizio di ottemperanza, ex art. 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992 – Presupposto – Decorso del termine di novanta giorni – Costituzione in mora – Esclusione – Fondamento – Artt. 68, comma 2, e 69, comma 5 e 70, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 nel testo novellato dall’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 24/09/2015, n. 156 – Art. 282 c.p.c.»

 

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell’imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

 

Controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R. n. 633/72: illegittimo il disconoscimento del credito IVA quando occorrono valutazioni giuridiche e interpretative

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 12635 del 5 maggio 2026: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Detrazione – Credito IVA – Cartella emessa a seguito di controllo automatizzato – Art. 54-bis, del D.P.R. n. 633/1972 – Disconoscimento della detraibilità dell’IVA assolta su acquisti e servizi afferenti all’ordinaria attività imponibile – Operazioni esenti effettuate nell’anno – Verifica della spettanza del credito – Valutazioni giuridiche e interpretative – Controllo meramente cartolare – Inidoneità – Avviso di accertamento ordinario – Necessità – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Sezione I Civile

 

Società in nome collettivo – Recesso del socio – Scioglimento e liquidazione

 

Recesso del socio e successiva liquidazione della società: la quota non ancora liquidata confluisce nella liquidazione generale. L’avviamento pregresso va invece conservato nella stima se mantiene un valore di realizzo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Civile – Ordinanza n. 20552 del 18 giugno 2026: «SOCIETÀ DI PERSONE – Società in nome collettivo – Recesso del socio – Mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro sei mesi – Successivo scioglimento della società – Diritto del socio receduto alla liquidazione della quota – Quota non ancora liquidata al momento dello scioglimento – Assorbimento nella liquidazione generale della società – Necessità – Artt. 2272, n. 4) e 2289 c.c. • SOCIETÀ – Scioglimento e liquidazione – Valutazione del patrimonio sociale – Avviamento commerciale maturato prima dello scioglimento – Ingresso della società nella fase di liquidazione – Automatismo tra liquidazione e perdita dell’avviamento – Esclusione – Persistenza di un valore di realizzo dell’azienda o dei beni aziendali – Necessità di accertamento in fatto – Decurtazione dell’avviamento – Ammissibilità soltanto in caso di perdita effettiva del relativo valore aggiunto – Cessione dell’azienda o di singoli beni da parte del liquidatore – Art. 2487, comma 1, lett. c), c.c.»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle Entrate

 

Fisco e sport – Risposte ai quesiti

 

Enti sportivi e lavoro sportivo: requisiti fiscali, soglia dei 15.000 euro e regole IVA alla luce della circolare n. 7/E del 2026
di Loris Guglielmi

 

Riforma dello sport e fiscalità: chiarimenti su agevolazioni, lavoro sportivo, soglie di non imponibilità e IVA

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 E del 7 agosto 2026: «RIFORMA DELLO SPORT – IMPOSTE SUI REDDITI – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) – Enti sportivi dilettantistici -Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) – Requisiti statutari per l’applicazione del regime agevolativo di cui all’art. 148, comma 3, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) e all’art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione – Coordinamento con le disposizioni in materia di assenza di fine di lucro di cui agli artt. 7 e 8 dell’art. 36, del D.Lgs. 28/02/2021, n. 36 -Volontari sportivi – Rimborsi forfetari fino a 400 euro mensili ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2021 – Concorso dei rimborsi al limite di non imponibilità di 15.000 euro – Lavoro sportivo nell’area del dilettantismo – Applicazione della soglia di 15.000 euro anche ai lavoratori sportivi subordinati – Art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 – IRAP -Collaborazioni coordinate e continuative nell’area del dilettantismo – Collaborazioni amministrativo-gestionali -Irrilevanza dei singoli compensi inferiori all’importo annuo di 85.000 euro – Artt. 36, comma 6, e 37, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2021 – Prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport – Esenzione IVA ex art. 36-bis del DL n. 75/2023 – Dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972 – Cessione da parte di ASD o SSD del contratto di un atleta a favore di una società professionistica – Esclusione dall’esenzione IVA – Cessione di contratti ex art. 3 del D.P.R. n. 633/1972 – Regime fiscale agevolato di cui alla L. 16/12/1991, n. 398 -Attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e raccolte pubbliche di fondi – Agevolazione di cui all’art. 25, comma 2, della L. 13/05/1999, n. 133, come modificato dall’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 27/03/2026, n. 38, conv., con mod., dalla L. 22/05/2026, n. 88 – Risposte ai quesiti»

 

Legislazione

 

Omessa dichiarazione IVA – Liquidazione dell’imposta

 

Dichiarazione IVA omessa: il Fisco liquida dai dati disponibili, ma il credito può rientrare nel contraddittorio
di Edmondo Bianchini

 

Liquidazione dell’IVA in caso di dichiarazione omessa: modalità operative e dati utilizzabili

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2026, prot. n. 239129/2026: «Disposizioni attuative dell’articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto nel caso di dichiarazioni omesse»

 

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Omessa dichiarazione IVA, attuata la nuova liquidazione dell’imposta

Con il provvedimento del 28 agosto 2026, prot. n. 239129/2026, l’Agenzia delle entrate dà attuazione all’articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall’articolo 1, comma 111, lettera a), della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2025, pag. 1629).

 

Aggiornamento del 30 settembre 2026

Risoluzione n. 34 del 30/09/2026

Omessa dichiarazione IVA: codice 9005 per il pagamento integrale e codici 95AA, 95BB e 95CC per i versamenti parziali

Risoluzione – Agenzia delle Entrate – n. 34/E del 30 settembre 2026 – Oggetto: IVA – CONTROLLO AUTOMATIZZATO – Omessa dichiarazione annuale IVA – Liquidazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972 – Versamento tramite modello F24 senza compensazione né rateazione – Codice tributo 9005 per il pagamento complessivo e codici 95AA, 95BB e 95CC per i versamenti parziali – Articolo 54-bis.1 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633.

Per le comunicazioni emesse a seguito della liquidazione dell’IVA dovuta in caso di omessa dichiarazione annuale, ai sensi dell’articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972, è istituito il codice tributo 9005 per il pagamento dell’importo complessivamente richiesto. Se il contribuente intende versare soltanto una quota, deve utilizzare i codici 95AA, 95BB e 95CC, rispettivamente per imposta, interessi e sanzioni. Il pagamento avviene tramite modello F24 senza possibilità di compensazione e, in base al provvedimento attuativo del 28 agosto 2026, senza rateazione.

 

Con il provvedimento in esame diventa operativa la nuova procedura che consente all’Agenzia delle entrate, in presenza di una dichiarazione annuale IVA omessa, di liquidare l’imposta dovuta anche mediante strumenti automatizzati, sulla base delle informazioni già acquisite attraverso i flussi fiscali disponibili.

La novità è rilevante perché introduce, in ambito IVA, un meccanismo di liquidazione “a monte” rispetto all’eventuale successiva attività accertativa. Il provvedimento precisa infatti che la liquidazione può essere effettuata senza pregiudizio dell’azione accertatrice, entro il termine previsto dall’articolo 57, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972.

 

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Il perimetro applicativo comprende non solo la dichiarazione annuale IVA non presentata, ma anche la dichiarazione presentata in modo sostanzialmente vuoto: il provvedimento considera infatti omessa anche la dichiarazione completamente priva dei dati relativi alle operazioni attive, necessari per determinare il volume d’affari e liquidare l’imposta dovuta. È uno dei passaggi più delicati della nuova procedura, perché assimila alla mancata presentazione anche la dichiarazione formalmente trasmessa ma priva degli elementi essenziali per la liquidazione.

La liquidazione viene effettuata sulla base di quattro fonti informative: fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici, comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA e versamenti IVA effettuati dal contribuente per il periodo d’imposta oggetto di controllo. I dati delle fatture, dei corrispettivi e delle liquidazioni periodiche sono consultabili nel portale “Fatture e Corrispettivi”, mentre i dati dei versamenti sono disponibili nel Cassetto fiscale.

Sul piano del calcolo, l’imposta dovuta è determinata partendo dall’IVA a debito risultante dalle fatture elettroniche emesse, dai corrispettivi telematici e dalle liquidazioni periodiche presentate. Da tale importo sono scomputati l’IVA a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute e dalle LIPE, nonché i versamenti IVA effettuati. Non viene invece considerato, nella prima liquidazione, il credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente. Questo profilo assume particolare rilievo operativo, perché l’eventuale credito pregresso potrà essere fatto valere dal contribuente nella fase di interlocuzione con l’ufficio, mediante la produzione degli elementi utili alla rideterminazione.

Quando dalla liquidazione emerge un’imposta dovuta, l’Agenzia comunica le risultanze al contribuente, consentendogli di fornire chiarimenti o di procedere al pagamento. La comunicazione è trasmessa tramite PEC all’indirizzo risultante dall’INI-PEC o al domicilio digitale speciale eventualmente eletto; in caso di mancato recapito, si procede mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione, insieme al prospetto analitico con gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi considerati, viene inoltre resa disponibile nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale.

Il contribuente dispone di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione per segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente e per fornire i chiarimenti necessari. L’assistenza è affidata alla Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente alla data in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; per i soggetti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro resta ferma la competenza della Direzione regionale.

Quanto al versamento, se il contribuente paga entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, o dalla comunicazione definitiva in caso di rideterminazione, evita l’iscrizione a ruolo. In tale ipotesi la sanzione è ridotta a un terzo e gli interessi sono applicati nella misura prevista dal decreto ministeriale 21 maggio 2009.

Le motivazioni del provvedimento precisano che, oltre all’imposta, sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo e la sanzione amministrativa del 120 per cento; in caso di pagamento tempestivo, la sanzione è ridotta a un terzo e gli interessi si applicano nella misura del 3,5 per cento. Il pagamento deve essere effettuato tramite modello F24, senza possibilità di compensazione.

In mancanza di pagamento nei termini, le somme dovute per imposta, sanzione e interessi sono iscritte direttamente nei ruoli a titolo definitivo ai sensi dell’articolo 14 del D. P.R. n. 602/1973. Anche per il pagamento delle somme iscritte a ruolo non è ammessa la compensazione prevista dall’articolo 31 del D.L. n. 78/2010.

 

Dichiarazioni IVA omesse. Le disposizioni attuative per la liquidazione dell’imposta ex articolo 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2026, prot. n. 239129/2026, recante: «Disposizioni attuative dell’articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto nel caso di dichiarazioni omesse», pubblicato il 28.08.2026 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244