Mini proroga per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. La scadenza è l’8 febbraio 2022

In deroga all’articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 ottobre 2020, come modificato dai decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 gennaio 2021 e del 23 luglio 2021, secondo cui l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie deve essere effettuato per le spese sostenute nel secondo semestre 2021 entro il 31 gennaio 2022, prorogata di 8 giorni la scadenza del 31 gennaio 2022 prevista per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese sanitarie relative al secondo semestre del 2021, senza impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2022.

Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze previsto, infatti,  che il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite al secondo semestre 2021 al Sistema Tessera Sanitaria sia rinviato dal 31 gennaio all’8 febbraio 2022. Tale proroga si intende riferita alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente. Conseguentemente, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato, slitta anche la data entro la quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2021 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Questo è quanto si evince dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 gennaio 2022, prot. n. 28825/2022, recante: «Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria».




Sistema Tessera sanitaria (Ts). In Gazzetta la proroga della scadenza per l’invio telematico dei dati delle spese sanitarie del primo semestre 2021 al 30 settembre 2021

 

 

 

 

Come annunciato dal comunicato web apparso nel sito del sistema Ts – (https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 28 luglio 2021, il D.M. Mef del 23 luglio (di seguito riportato) che sancisce la proroga della scadenza per l’invio telematico dei dati delle spese sanitarie del primo semestre 2021

 

Il testo integrale del Decreto Ministero dell’economia e delle finanze 23 luglio 2021, recante: «Proroga dei termini di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema tessera sanitaria, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata».

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 28 luglio 2021)

 

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

 

Visto l’art. 3, commi 3 e 4 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e i relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria (Sistema TS) per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata;

Visto l’art. 7, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020, e successive modificazioni, il quale prevede l’invio dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre dell’anno 2021 entro il termine del 31 luglio 2021;

Considerato che, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, a fronte delle difficoltà manifestate dai soggetti tenuti all’invio dei dati di cui al predetto decreto 19 ottobre 2020, anche in relazione al periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, risulta necessario prorogare il termine di invio dei dati delle spese sanitarie relative al primo semestre dell’anno 2021 entro il termine dal 31 luglio 2021 al 30 settembre 2021;

 

Decreta:

Art. 1
Proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2021

 

1. All’art. 7, il comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 29 ottobre 2020, e successive modificazioni, le parole «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti parole «30 settembre 2021».

 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2021

Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta




Sistema Tessera sanitaria (Ts). Prorogata la scadenza per l’invio telematico dei dati delle spese sanitarie del primo semestre 2021

La scadenza dell’invio dei dati di spesa sanitaria sostenuta nel primo semestre 2021 è passata dal 31 luglio al 30 settembre 2021. Il MEF ha infatti accolto la richiesta di alcune associazioni di categoria circa le criticità tecniche di aggiornamento nei tempi dei relativi software e ha emesso un decreto in fase di pubblicazione che fissa la nuova scadenza del 1° semestre.

(Così, comunicato web pubblicato nel sito del sistema Ts – https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/)

 

 




Mini proroga per l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. La scadenza è l’8 febbraio

I soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie avranno più tempo per inviare i dati relativi al 2020. Gli operatori, infatti, rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio, avranno 8 giorni in più per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2020. L’estensione del termine va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie, anche in considerazione delle criticità tecniche di trasmissione riscontrate nei giorni scorsi. La proroga del termine si intende riferita alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel 2020, da parte di tutti i soggetti tenuti a tale obbligo.

 

Cambiano i tempi per l’opposizione all’utilizzo dei dati

 

In osservanza del sistema di tutela della privacy approvato, è prorogato anche il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2020 per l’elaborazione del 730 precompilato. Coloro che vorranno esercitare la facoltà di opposizione potranno quindi trasmettere il modello direttamente all’Agenzia delle Entrate fino all’8 febbraio 2021 oppure accedere, dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021, direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 gennaio 2021)

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 gennaio 2021, prot. n. 20765/2021, recante: «Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2021, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria»

 




Spese sanitarie. All’ 8 Febbraio l’invio dei dati

L’ Agenzia delle Entrate annuncia, con comunicato stampa del 31 gennaio 2018 (di seguito riportato), che con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze è previsto che il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie riferite all’anno 2017 al Sistema Tessera Sanitaria sia rinviato dal 31 gennaio all’8 febbraio 2018. Tale proroga, si riferisce alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente, ossia dei soggetti individuati dall’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016.

Conseguentemente, al fine di non alterare il sistema di tutela della privacy approvato, slitta di 8 giorni anche la data entro la quale i contribuenti potranno comunicare la propria opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2017 per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. Pertanto, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2018, prot. n. 26296/2018 sono state previste delle deroghe ai termini individuati dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016 e dal punto 1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia del 15 settembre 2016, per consentire agli assistiti, per l’anno 2018, di poter esercitare la propria opposizione all’invio dei dati 2017 da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate fino all’8 febbraio 2018, con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, mediante apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, dal 9 febbraio 2018 all’8 marzo 2018, in relazione ad ogni singola voce di spesa, accedendo direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).

Nelle stesso provvedimento previsto, inoltre, che anche il Sistema Tessera Sanitaria, in deroga ai termini indicati nel richiamato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2016, metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie 2017 ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l’opposizione da parte degli assistiti a partire dal 9 marzo 2018.

 Il testo del comunicato stampa Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2018

I soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie avranno più tempo per inviare i dati relativi al 2017. In particolare, gli operatori, rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio, avranno 8 giorni in più per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2017. L’estensione del termine va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie tenute alla trasmissione dei dati, anche in considerazione della notevole incidenza della detrazione per spese sanitarie nella predisposizione del 730 precompilato. La proroga del termine si intende riferita alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel 2017, da parte di tutti i soggetti tenuti a tale obbligo.

Cambiano i tempi per l’opposizione all’utilizzo dei dati

In osservanza del sistema di tutela della privacy approvato, è fissato all’8 marzo 2018 il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nell’anno 2017 per l’elaborazione del 730 precompilato. Coloro che vorranno esercitare la facoltà di opposizione potranno quindi trasmettere il modello direttamente all’Agenzia fino all’8 febbraio 2018 oppure accedere dal 9 febbraio all’8 marzo 2018 direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).

Resta fermo il termine del 28 febbraio 2018 per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria, da parte dei veterinari iscritti agli albi professionali, dei dati delle spese veterinarie sostenute dai cittadini nel 2017.

Link al testo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2018, prot. n. 26296/2018: «Proroga dei termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2018, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria, di cui ai provvedimenti del 29 luglio 2016 e del 15 settembre 2016 e loro successive modifiche»




Spesometro I semestre 2017: ufficializzata la proroga al 5 ottobre 2017

clip_image002Il funzionamento del servizio telematico “Fatture e Corrispettivi” è stato sospeso dal 22 al 25 settembre 2017. Conseguentemente, il termine del 28 settembre 2017 per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute previsti dall’art. 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, è differito al 5 ottobre 2017. Queste le “sintetiche” motivazioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 settembre 2017, prot. 199339/2017 che ha disposto la proroga del termine di scadenza per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute al 5 ottobre 2017.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 settembre 2017, prot. 199339/2017, recante: «Irregolare funzionamento del servizio telematico “Fatture e Corrispettivi” per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute di cui all’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»




Spesometro: dal blackout telematico mini proroga al 5 ottobre. Il servizio web riparte dal 26 settembre

L’Agenzia delle entrate comunica che il servizio web ‘Fatture e Corrispettivi’, temporaneamente sospeso dalla serata del 22 settembre scorso, sarà nuovamente disponibile agli utenti entro domani, martedì 26, a valle di alcuni interventi correttivi effettuati da Sogei, che gestisce il sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.

Il servizio web per l’invio dei dati delle fatture sarà quindi ripristinato, con l’eccezione di alcune funzionalità sulle quali sono in corso ancora interventi da parte di Sogei volti a ripristinare al più presto il servizio completo. In particolare non sono ancora attive le seguenti funzionalità: modifica dei dati fattura attraverso interfaccia web; la visualizzazione delle notifiche di esito delle sole fatture elettroniche, delle comunicazioni trimestrali IVA e quelle relative ai corrispettivi; la precompilazione dei dati all’interno della funzionalità di generazione dati fattura.

Si ricorda, in proposito, che sono comunque sempre stati attivi tutti gli altri canali di trasmissione dei dati attraverso software gestionali.

In considerazione dei disagi sopravvenuti, con provvedimento del direttore di Agenzia delle entrate in corso di emanazione, saranno ritenute tempestive le comunicazioni relative ai dati delle fatture presentate entro il 5 ottobre 2017.

Inoltre, gli uffici dell’Agenzia, ove riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, valuteranno la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui l’adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall’originaria scadenza. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 25 settembre 2017)




Spese sanitarie e spese veterinarie sostenute nel 2016. Pubblicato in Gazzetta ufficiale il D.M. che proroga al 9 febbraio 2017 il termine per l’invio dati al Sistema TS

Pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 26 del 1/02/2017,il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito riportato) che posticipa il termine per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie riferite all’anno 2016 al Sistema Tessera Sanitaria dal 31 gennaio al 9 febbraio 2017. Tale proroga si intende riferita alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie da parte di tutti i soggetti tenuti a tale adempimento in base alla normativa vigente, ossia dei soggetti individuati dall’articolo 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016. Si ricorda che la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie, include anche, le strutture autorizzate e non accreditate, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, le parafarmacie, i tecnici di radiologia medica e gli ottici. La proroga riguarda ovviamente anche i veterinari, che da quest’anno sono tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese veterinarie.

Il testo del Decreto del Ragioniere Generale dello Stato – Ministero dell’Economia e delle Finanze – (DM) del 25 gennaio 2017, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1/02/2017)

DECRETO 25 gennaio 2017

Proroga dei termini, per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2016, al Sistema Tessera Sanitaria, da rendere disponibili all’Agenzia delle entrate per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Visto il comma 3 dell’art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, come modificato dall’art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016);

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo del comma 4 dell’art. 3 del richiamato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate indicate nei commi 1, 2 e 3 del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

Visto il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 17731 del 25 gennaio 2017, il quale prevede la proroga dei termini, per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2016, di cui ai provvedimenti n. 123325 del 29 luglio 2016 e n. 142369 del 15 settembre 2016 del direttore dell’Agenzia delle entrate;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015, attuativo dell’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte dei soggetti individuati all’art. 2 del medesimo decreto 31 luglio 2015, e che, in particolare, prevede:

  • al paragrafo 4.6 dell’allegato A, che la trasmissione dei dati delle spese sanitarie deve essere effettuata entro e non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dall’assistito (ovvero dei relativi rimborsi);
  • all’art. 3, comma 4, che l’assistito può esercitare l’opposizione accedendo al Sistema tessera sanitaria dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2016, attuativo dell’art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016), il quale, per i soggetti individuati all’art. 3, comma 1 del medesimo decreto, prevede, in particolare:

  • all’art. 3, comma 3, che la trasmissione dei dati delle spese sanitarie deve essere effettuata entro il termine previsto al paragrafo 4.6 dell’allegato A del citato decreto 31 luglio 2015;
  • all’art. 4, comma 1, che le modalità e, pertanto, anche la tempistica per l’opposizione da parte dell’assistito sono le medesime di cui all’art. 3 del citato decreto 31 luglio 2015;

Visto il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016 e attuativo del citato decreto 1° settembre 2016, il quale, per i soggetti individuati all’art. 2, commi 1 e 2, del medesimo decreto 16 settembre 2016, prevede, in particolare:

  • all’art. 3, comma 1, che la trasmissione dei dati delle spese sanitarie deve essere effettuata entro il termine previsto al paragrafo 4.6 dell’allegato A del citato decreto 31 luglio 2015;
  • all’art. 4, comma 1, che le modalità e, pertanto, anche la tempistica per l’opposizione da parte dell’assistito sono le medesime di cui all’art. 3 del citato decreto 31 luglio 2015;

Considerato che risulta necessario adeguare i termini di cui al citato decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze alla proroga disposta dal predetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 17731 del 25 gennaio 2017, per la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2016;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Assistito»: il soggetto che ha diritto all’assistenza sanitaria nell’ambito del SSN;

b) «Sistema TS»: il sistema informativo realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008;

c) «Decreto 31/7/2015»: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2015, attutivo dell’art. 3, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

d) «Decreto 2/8/2016»: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell’11 agosto 2016, attuativo dell’art. 1, comma 949, lettera a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016);

e) «Decreto 1/9/2016»: decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, attuativo del comma 4 dell’art. 3 del richiamato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

f) «Decreto 16/9/2016»: decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 2016;

g) «Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2017» il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 17731 del 25 gennaio 2017 di proroga dei termini di cui ai provvedimenti n. 123325 del 29 luglio 2016 e n. 142369 del 15 settembre 2016 del direttore dell’Agenzia delle entrate;

h) «Documento fiscale», le ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sanitarie sostenute dagli assistiti per il pagamento del ticket ovvero per l’acquisto delle prestazioni sanitarie, ovvero relative ai rimborsi erogati per le spese sanitarie sostenute dagli assistiti, ai fini della predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata.

Art. 2

Proroga dei termini di cui al decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze

 1. Per i dati dei documenti fiscali relativi all’anno 2016 da trasmettere al Sistema TS ai sensi del Decreto 31/7/2015, Decreto 2/8/2016 e Decreto 16/9/2016 in conformità con quanto previsto dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2017, i termini di cui al medesimo decreto 31/7/2015 sono modificati come segue:

a. l’assistito può esercitare l’opposizione di cui all’art. 3, comma 4, del decreto 31 luglio 2015 del Ministero dell’economia e delle finanze dal 10 febbraio 2017 al 9 marzo 2017;

b. il termine, di cui al paragrafo 4.6 dell’allegato A del decreto 31/7/2015, entro il quale deve essere effettuata la trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie da parte delle strutture sanitarie e dei medici, è prorogato al 9 febbraio 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2017




Spese sanitarie e spese veterinarie sostenute nel 2016: c’è tempo fino al 9 febbraio 2017 per l’invio dati al Sistema Tessera Sanitaria

Come per il 2016 anche quest’anno c’è tempo fino al 9 febbraio 2017 per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel 2016 per prestazioni non erogate, o parzialmente erogate. In attesa della formalizzazione della proroga, si anticipa agli operatori la possibilità di avere 9 giorni in più per l’invio rispetto alla scadenza prevista del 31 gennaio. Questa proroga non impatterà minimamente con il calendario della campagna dichiarativa 2017.

Estesa la scadenza per l’invio dei dati

I soggetti tenuti alla trasmissione delle spese sanitarie, la cui platea è aumentata in quanto include, rispetto allo scorso anno, le strutture autorizzate e non accreditate, gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, le parafarmacie, i tecnici di radiologia medica e gli ottici, avranno più tempo per inviare i dati relativi alle citate spese del 2016. L’estensione del termine, dal 31 gennaio al 9 febbraio, va incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie tenute all’invio dei dati per il primo anno e all’esigenza di fornire ai contribuenti un 730 precompilato con un maggior numero di spese mediche. La proroga del termine si intende riferita alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel 2016, da parte di tutti i soggetti tenuti a questo obbligo. La proroga riguarda ovviamente anche i veterinari, che da quest’anno sono tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese veterinarie.

Proroga dei termini anche per l’opposizione all’utilizzo dei dati

In osservanza del sistema di tutela della privacy approvato, è posticipato al 9 marzo 2017 il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2016 ai fini dell’elaborazione del 730 precompilato. Coloro che vorranno esercitare la facoltà di opposizione potranno quindi trasmettere il modello direttamente all’Agenzia fino al 31 gennaio 2017 oppure accedere dal 10 febbraio al 9 marzo 2017 direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it) tramite la tessera sanitaria oppure le credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 25 gennaio 2017)