SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 20/21 del 2025

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Speciale – Decreto-legge “Fiscale” 2025 convertito in legge 

 

  Il decreto legge “Fiscale” 2025
convertito in legge

L. 17/06/2025, n. 84, conv., con mod., dalla L. 30/07/2025, N. 108

 

L’analisi normativa del “D.L. Fiscale” 2025
Articolo per articolo, tutte le novità introdotte

 

Il testo del Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84, conv., con mod., dalla Legge 30 luglio 2025, n. 108, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale», coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Ravvedimento ex art. 12-ter del D.L. n. 84 del 2025

 

Ravvedimento “speciale” legato all’adesione dei soggetti ISA al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026. Modalità e termini di comunicazione dell’adesione

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2025, prot. n. 350617/2025: «Modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale»

 

 

Cosa contiene il n. 20-21/2025 di Finanza & Fisco:

Decreto “Fiscale” 2025 convertito (D.L. 17/06/2025 n. 84 – L. 30/07/2025 n. 108).
Doppio contenuto: guida articolo per articolo alle novità e testo coordinato del decreto con la legge di conversione. Tra i temi: spese per dipendenti/autonomi, addizionale IRPEF su stock options, riporto perdite, maggiorazione costo deducibile per assunzioni, CFC, ibridi, IMU (proroga/sanatoria, esenzioni per attività sportive), biodiesel, Terzo settore, reverse charge logistica, split payment, accise, termini dichiarazioni 2024, interpretazione estinzione giudizi, motivazione nei verbali di accesso e versamenti 2025 differiti per soggetti ISA (e alcuni altri, inclusi i forfetari).

Ravvedimento “speciale” collegato al CPB 2025–2026 (art. 12-ter D.L. 84/2025). Accesso per chi applica gli ISA 2024 e aderisce al CPB entro il 30 settembre 2025. Opzione per singole annualità 2019–2023, con versamento 1° gennaio – 15 marzo 2026 (unica soluzione o prima rata);

Entrata in vigore  – Il D.L. 84/2025 è entrato in vigore il 18 giugno 2025; la legge di conversione il 2 agosto 2025.

 

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Le Disposizioni urgenti in materia fiscale (c.d. Decreto Fiscale) pubblicate in Gazzetta | Pubblicata la Relazione illustrativa

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, il Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale». Il Provvedimento urgente è entrato in vigore il 18/06/2025

 

Relazione illustrativa sulla conversione in legge del D.L. 17 giugno 2025, n. 84 – Aggiornamento 19.06.2025

Si pubblicano le Relazioni (illustrativa e tecnica) al disegno di legge n. 2460 di conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale».

Il documenti chiarificatori, depositati presso la Camera dei Deputati il 17 giugno 2025, illustrano nel dettaglio le motivazioni e gli effetti delle numerose misure fiscali contenute nel decreto, tra cui:

  • modifiche alla disciplina del trattamento fiscale delle spese di trasferta per lavoratori dipendenti e autonomi;

  • interventi in materia di tracciabilità dei pagamenti per la deducibilità di specifiche spese;

  • ridefinizione della tassazione delle plusvalenze per i professionisti;

  • nuove regole sul riporto delle perdite fiscali;

  • disposizioni in tema di IMU, biodiesel, split payment e regime fiscale del Terzo Settore.

La Relazione illustrativa chiarisce, inoltre, il coordinamento delle nuove norme con la recente riforma fiscale attuata con i decreti legislativi n. 192 e n. 209 del 2024.

 

Si riporta l’articolo 13 del Decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025 che per il 2025, che differisce i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 al 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA (compresi i soggetti che partecipano i predetti soggetti ISA “trasparenti), forfetari e in regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

 

La disposizione che riscrive il calendario dei versamenti del primo acconto 2025 e del saldo 2024

 

Art. 13
Differimento per l’anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali

 

1. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2025 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione. Per il 2025 è possibile effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto entro il trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

 

L’articolo 13 del Decreto-legge n. 84 del 17 giugno 2025 interessa i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i quali sono tenuti a effettuare, entro il 30 giugno 2025, i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto. In favore di detti soggetti viene previsto (comma 1) il differimento del citato termine al 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione.
I contribuenti interessati dal differimento potranno avvalersi della possibilità di applicare l’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435; pertanto, i versamenti in argomento potranno essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del nuovo termine, fissato al 21 luglio 2025, applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Con riferimento al versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale, resta comunque ferma l’applicazione degli interessi dovuti qualora il versamento fosse stato effettuato entro il 30 giugno 2025.
Si precisa, per completezza, che il differimento dei termini di versamento riguarda anche l’imposta sostitutiva del maggior reddito concordato prevista dagli articoli 20-bis e 31-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.
Il comma 2 specifica che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, oltre che ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.

 

Link al testo del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale». Il Provvedimento urgente è entrato in vigore il 18/06/2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025

 




Decreto Fiscale. Il Consiglio dei ministri approva nuove «Disposizioni urgenti in materia fiscale». Differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari

Il Consiglio dei ministri di giovedì 12 giugno 2025, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale.

Il testo prevede, tra l’altro, una serie di misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili. Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.

Sempre nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si chiariscono due importanti aspetti legati alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2024:

  • le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP, costituiscono redditi diversi;
  • gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non reddito di lavoro autonomo.

Inoltre, per la determinazione del reddito d’impresa vi sono delle importanti semplificazioni in merito:

  • al calcolo della determinazione del riporto delle perdite;
  • alla determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro (chi più assume meno paga) eliminando il riferimento alle società collegate;
  • al calcolo del regime per le società estere controllate (CFC) sia nell’ambito del calcolo dell’imposta minima nazionale del Pillar 2, sia nell’ambito del regime opzionale per il calcolo della CFC introdotto dalla riforma fiscale.

In ambito IVA, si prevede:

  • a seguito della scadenza dell’autorizzazione UE, dal 1° luglio 2025 non sono più soggette allo split payment le operazioni effettuate con le società quotate FTSE-MIB;
  • per quanto riguarda lo split payment nell’ambito della logistica, si estende l’ambito applicativo anche al settore del trasporto.

Per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 al 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.

Infine, per dare seguito alla comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza (COMP) della Commissione europea in cui si è affermato che le misure fiscali del Terzo Settore e per le imprese sociali non sono selettive (ai fini degli aiuti di Stato), si rimuove il riferimento all’autorizzazione da parte della Commissione. Tale regime fiscale troverà applicazione dal 1° gennaio 2026.

Inoltre, il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, le Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere” (decreto legislativo). Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.