Ravvedimento operoso e cumulo giuridico delle sanzioni: istituiti i codici tributo per il versamento della sanzione unica
Con la risoluzione n. 38/E del 23 ottobre 2026, l’Agenzia delle entrate istituisce i codici tributo per consentire il versamento, mediante i modelli F24, della sanzione unica determinata applicando il cumulo giuridico in sede di ravvedimento operoso. Con l’istituzione dei nuovi codici tributo, l’Agenzia rende operativa, anche sul piano dei versamenti, la possibilità di applicare il cumulo giuridico delle sanzioni in sede di ravvedimento operoso, introdotta dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.
La novità assume particolare importanza perché consente al contribuente, in presenza di una pluralità di violazioni tra loro riconducibili alle fattispecie di concorso o progressione previste dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997, di beneficiare congiuntamente di due meccanismi di attenuazione del carico sanzionatorio: la determinazione di una sanzione unica secondo le regole del cumulo giuridico e l’applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso.
Perché è importante la combinazione tra cumulo giuridico e ravvedimento
Prima della Riforma, il contribuente che intendeva regolarizzare spontaneamente più violazioni doveva, in linea generale, calcolare e versare separatamente le sanzioni ridotte relative a ciascuna di esse. L’applicazione del cumulo giuridico era invece riservata all’Amministrazione finanziaria nell’ambito della contestazione delle violazioni.
Il D.Lgs. n. 87/2024 ha superato questa limitazione, estendendo l’applicabilità dell’istituto anche al ravvedimento operoso, con riferimento alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024.
In presenza dei presupposti normativi, il contribuente può quindi determinare la sanzione prendendo a riferimento quella prevista per la violazione più grave, applicando gli aumenti stabiliti dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997, anziché procedere necessariamente alla somma delle sanzioni relative alle singole violazioni.
Sulla sanzione unica così determinata si applica successivamente la riduzione prevista dall’articolo 13 del medesimo decreto legislativo. Il nuovo comma 2-bis stabilisce, in particolare, che la percentuale di riduzione deve essere individuata con riferimento alla prima violazione, salve le specifiche regole previste per le regolarizzazioni successive alla constatazione della violazione o alla comunicazione dello schema di atto.
Si tratta di un cambiamento di estrema importanza sotto il profilo delle valutazioni di convenienza del contribuente, che può beneficiare del cumulo giuridico già nella fase della regolarizzazione spontanea, senza dover attendere un atto dell’Amministrazione finanziaria.
Quando è applicabile il cumulo giuridico
L’applicazione della sanzione unica presuppone che le violazioni siano riconducibili alle ipotesi di concorso o progressione disciplinate dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 472/1997. Si pensi, ad esempio, all’omessa fatturazione di operazioni imponibili e alla mancata registrazione delle stesse, cui consegua l’infedeltà della dichiarazione annuale IVA: violazioni che, in presenza del necessario collegamento oggettivo, possono essere considerate in progressione ai fini della determinazione della sanzione unica. Restano escluse dal cumulo giuridico le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni, per le quali continuano a operare le rispettive regole sanzionatorie.
Un ulteriore limite rilevante riguarda l’ambito di applicazione della sanzione unica: in sede di ravvedimento, il cumulo deve essere determinato separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d’imposta e per ciascun istituto deflativo. Resta inoltre fermo il principio secondo cui la sanzione risultante dal cumulo giuridico non può superare quella derivante dalla somma delle sanzioni previste per le singole violazioni.
I nuovi codici tributo e le modalità di versamento
Per rendere concretamente utilizzabile il nuovo meccanismo, la risoluzione n. 38/E/2026 istituisce 20 codici tributo, dal 8960 al 8979, per il versamento della sanzione unica mediante modello F24 ordinario.
I codici sono distinti in funzione del tributo interessato dalla regolarizzazione.
Tra questi:
8960 – Sanzione unica da ravvedimento IRPEF;
8963 – Sanzione unica da ravvedimento IRES;
8964 – Sanzione unica da ravvedimento IRAP;
8965 – Sanzione unica da ravvedimento IVA;
8966 – Sanzione unica da ravvedimento ritenute.
Sono inoltre previsti codici specifici per addizionali all’IRPEF, imposte sostitutive, IVIE, IVAFE, imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali, successioni e donazioni e ulteriori tributi.
Per gli enti pubblici che utilizzano il modello F24 EP, l’Agenzia precisa che possono essere impiegati i codici tributo già istituiti per il pagamento delle sanzioni in regime di ravvedimento.
Un nuovo strumento per la regolarizzazione delle violazioni tributarie
L‘istituzione dei codici tributo rappresenta dunque qualcosa di più di un aggiornamento delle modalità di compilazione dei modelli di pagamento. Essa costituisce il necessario completamento operativo di una delle innovazioni più significative della revisione del sistema sanzionatorio: la possibilità di combinare il cumulo giuridico con il ravvedimento operoso, favorendo la regolarizzazione spontanea delle violazioni e una determinazione delle sanzioni maggiormente coerente con il principio di proporzionalità.
La portata della modifica era già stata illustrata da Finanza & Fisco nell’analisi della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 87/2024 ed è stata successivamente approfondita dalla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti nel documento del 1° dicembre 2025, «Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo: come cambia il ravvedimento operoso». Quest’ultimo evidenzia, in particolare, il superamento della precedente alternativa tra regolarizzazione spontanea delle singole violazioni e accesso al cumulo giuridico mediante gli istituti deflativi successivi all’attività di accertamento.