Pagamenti della PA ai professionisti: verifica fiscale della regolarità fiscale e contributiva anche sotto i 5.000 euro e compensazione diretta con l’Agente della riscossione

Con circolare del 17 marzo 2026, il Ministero della Giustizia ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove disposizioni in materia di verifica della regolarità fiscale e contributiva ex articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione in favore di esercenti arti e professioni. La novella, introdotta dall’articolo 1, comma 725, della legge n. 199/2025, estende, a decorrere dal 15 giugno 2026, l’obbligo di verifica preventiva anche ai pagamenti di importo inferiore a 5.000 euro, determinando di fatto la generalizzazione del controllo su tutti i compensi professionali, inclusi quelli relativi al patrocinio a spese dello Stato. In caso di inadempienza, viene superato il meccanismo della sospensione del pagamento, sostituito da un sistema di compensazione diretta: l’Amministrazione procede al versamento all’Agente della riscossione fino a concorrenza del debito, liquidando al professionista solo l’eventuale eccedenza. La disciplina si applica ai pagamenti effettuati dal 15 giugno 2026, anche se riferiti a prestazioni pregresse.

 

Link al testo della circolare Ministero della Giustizia del 17 marzo 2026,  con oggetto : RISCOSSIONE – Pubblica Amministrazione – Verifica di inadempienza fiscale ex articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Estensione ai compensi di lavoro autonomo corrisposti agli esercenti arti e professioni – Applicazione anche ai pagamenti inferiori a 5.000 euro – Introduzione del comma 1-ter ad opera dell’articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 – Decorrenza dal 15 giugno 2026 – Obbligo generalizzato di verifica preventiva – Nuovo meccanismo di pagamento diretto all’Agente della riscossione in caso di inadempienza, senza sospensione – Compensazione automatica e liquidazione dell’eventuale eccedenza – Applicazione anche a compensi riferiti a prestazioni pregresse – Articolo 48-bis, comma 1-ter, del DPR 29 settembre 1973, n. 602




Contributi in conto impianti ai professionisti e principio di onnicomprensività: riduzione del costo fiscalmente riconosciuto se contestuali; sopravvenienza attiva e rideterminazione delle quote di ammortamento se il contributo arriva in periodi d’imposta successivi

Con la risposta ad interpello n. 277 del 3 novembre 2025, l’Agenzia delle entrate fornisce i primi chiarimenti sull’applicazione del principio di onnicomprensività nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. In estrema sintesi, la risposta allinea la gestione dei contributi in conto impianti dei professionisti al predetto principio: riduzione del costo se c’è contestualità; sopravvenienza attiva e rimodulazione degli ammortamenti se il contributo arriva in periodi d’imposta successivi.

Secondo i tecnici di via Giorgione, i contributi in conto impianti percepiti dai professionisti rilevano in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini IRPEF. Diversamente, se il contributo in conto impianti è stato percepito dal professionista in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale e se, nelle more della percezione di tali contributi, il professionista ha anche dedotto le quote di ammortamento calcolate, sul costo di acquisto del bene strumentale, sarà necessario rilevare, nel periodo di imposta in cui sono incassati i contributi, una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte e quelle che invece sarebbero state deducibili se, sin dall’inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto del bene strumentale fosse stato assunto al netto dei predetti contributi. Dal periodo d’imposta in cui sono percepiti i contributi, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate assumendo il costo di acquisto del bene strumentale al netto dei predetti contributi.

Ad esempio se il contributo è stato incassato nel 2025 e che lo stesso si riferisce all’acquisto di attrezzature, il cui costo è stato sostenuto nel 2022, al fine di riprendere a tassazione, a titolo di sopravvenienza attiva, le maggiori quote di ammortamento già dedotte sulla base del costo di acquisto di tali beni strumentali, si dovrà rilevare nel 2025 una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte negli anni dal 2022 al 2024 e quelle che invece sarebbero state deducibili assumendo, sin dall’inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto delle attrezzature al netto dei predetti contributi. Dal periodo d’imposta 2025, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate applicando i coefficienti di ammortamento al costo di acquisto delle attrezzature al netto dei contributi in conto impianti percepiti.

 

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 277 del 3 novembre 2025, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – Determinazione del reddito di lavoro autonomo – Revisione della disciplina dei redditi di lavoro autonomo – Introduzione dal 2024 il principio di onnicomprensività – Spese relative ai beni mobili e immobili – Contributo in conto impianti incassato da un professionista – Rilevanza in diminuzione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni a cui afferiscono, con la conseguente rideterminazione delle quote di ammortamento – Se il contributo è stato percepito in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato acquistato il bene strumentale necessità di rilevare, nel periodo di imposta in cui sono incassati i contributi, una sopravvenienza attiva – Caso di specie – Tassazione come sopravvenienza attiva nel 2025 della parte di contributo riferita agli ammortamenti già effettuati negli anni 2022-­2024 – Riduzione del valore residuo delle attrezzature per la parte residua del contributo, con conseguente calcolo di minori quote di ammortamento per gli anni residui – Art. 54 del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 54-quinquies, del DPR 22/12/1986, n. 917 – Art. 5 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 38 del 2023

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Commenti 

 

 

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell’imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. Cosa dicono i giudici di merito e di legittimità in attesa di un nuovo (auspicato) intervento della Consulta
di Enrico Molteni

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corti di Giustizia Tributarie di Secondo Grado:

 

Limiti al potere di correzione e liquidazione dell’imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 o art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

 

Tassative le ipotesi per l’emissione di cartella a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73. Escluso l’utilizzo in caso di mancato adeguamento al reddito minimo per le società non operative

L’adesione tardiva al contenuto della comunicazione di irregolarità (avviso bonario) non costituisce acquiescenza

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio – Sezione XII – Sentenza n. 4714 del 27 ottobre 2022: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Società di comodo – Risultati test di operatività – Cartella ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 fondata sul c.d. test di operatività – Legittimità – Esclusione – Fondamento – Emissione di cartella – Ammissibilità solo se scaturisce da un controllo meramente formale dei dati forniti dallo stesso contribuente o da una mera correzione di errori materiali o di calcolo, ma non quando presuppone la risoluzione di questioni giuridiche – Art. 30, della L. 23/12/1994, n.724 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Liquidazione – Avviso bonario emesso a seguito del controllo automatizzato – Pagamento in ritardo – Successiva impugnazione – Effetti del pagamento – Preclusione del diritto di impugnazione – Acquiescenza – Esclusione – Pagamento finalizzato ed evitare il sorgere di problematiche relative ad incassi di crediti verso la P.A. che potrebbero essere esposti a rischio pignoramento – Artt. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Disconoscimento di un credito IVA esposto in dichiarazione. Non ammessa l’adozione della liquidazione ex art. 54-bis, D.P.R. n. 633 del 1972

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio – Sezione II – Sentenza n. 6368 del 28 dicembre 2022: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Credito riportato da dichiarazione IVA omessa (o considerata tale) – Liquidazione delle imposte dovute in base alla dichiarazione – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 – Correzioni di errori materiali o di calcolo senza necessità di preventivo accertamento in rettifica – Ipotesi di carattere eccezionale e non estensibili – Potere di risolvere questioni giuridiche o di esaminare atti diversi – Esclusione – Disconoscimento di un credito esposto in dichiarazione che necessità la valutazione giuridica relativa alla modalità e possibilità di utilizzo di un credito IVA riportato da dichiarazione omessa (o considerata tale) – Ricorso alla procedura automatizzata ex art. 54-bis D.P.R. n. 633/72 – Esclusione – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

La liquidazione ex art. 36-bis del D.P.R. 600/73 non consente “valutazioni”. In ogni caso l’integrazione dell’atto impositivo lacunoso è inammissibile in giudizio

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio – Sezione VII – Sentenza n. 6454 del 29 dicembre 2022: «RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Potere di correzione e liquidazione dell’imposta ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – Cartella emessa in seguito a controllo automatizzato – Disconoscimento detrazione nell’anno di verifica del credito implicante valutazioni giuridiche – Non applicabilità della procedura prevista dall’art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Obbligo di emissione di motivato avviso di rettifica – Sussiste – Art. 54-bis, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Atti impositivi – In genere – Motivazione – Integrazione in sede giudiziale – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Art. 7, della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 24 Cost.»

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Errato utilizzo di regime IVA – Rimedi

 

Rettifica acquisto intraUe. Punto per punto, come correggere l’errore di aver applicato il regime IVA ordinario in luogo della sospensione di imposta. Le condizioni per ricorrere al rimborso “anomalo” laddove il contribuente non possa più emettere una nota di variazione in diminuzione

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 469 del 28 novembre 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Trasferimento di carburanti per motori autotrazione da un deposito fiscale a un altro deposito fiscale – Erronea applicazione del regime ordinario in luogo della sospensione d’imposta di cui all’art. 1, commi 937 e ss. della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio per il 2018) – Inversione contabile applicata ad operazioni non imponibili o comunque con imposta che non è da versare, ma erroneamente ritenute imponibili IVA – Rimedi esperibili – Presentazione della dichiarazione integrativa – Rettifiche delle annotazioni effettuate – Versamento delle relative sanzioni – Necessità – Possibilità di recuperare l’IVA con nota di variazione – In caso di impossibilità dell’emissione di una nota di credito, in quanto decorsi i 12 mesi dall’effettuazione dell’operazione – In presenza di “incolpevole” inerzia del soggetto passivo ammissibilità della richiesta di rimborso “anomalo” ex art. 30-ter del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 26, comma 3, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 8, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

Variazioni IVA in diminuzione – Procedure concorsuali

 

Recupero veloce dell’IVA in caso di fallimento del debitore. Spartiacque le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso. Nel vecchio regime, in caso di chiusura del fallimento «in pendenza di giudizi», necessario attendere i predetti giudizi e l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 471 del 29 novembre 2023: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Riduzione della base imponibile in ipotesi di non pagamento totale o parziale intervenuto dopo che l’operazione è stata effettuata – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Procedura concorsuale avviata prima del 26 maggio 2021 – Conseguenze – Applicazione dell’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972 nella versione vigente ante 26 maggio 2021 – Inapplicabilità dell’attuale formulazione dell’articolo 26 del D.P.R. IVA come modificato dall’articolo 18 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 – Caso di specie – Chiusura del fallimento «in pendenza di giudizi» – “Dies a quo” ai fini dell’emissione della nota di variazione in diminuzione – Necessità di attendere i predetti giudizi e l’esecutività dell’eventuale piano supplementare di riparto – Affermazione – Articolo 118 del RD 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fall. vigente ratione temporis) – Art. 90, della Direttiva 2006/112/CE – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

In appendice

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 485 del 3 ottobre 2022: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Base imponibile – Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Riduzione della base imponibile in ipotesi di non pagamento totale o parziale intervenuto dopo che l’operazione è stata effettuata – Variazioni in diminuzione per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose – Procedura concorsuale avviata dal 26 maggio 2021 – Necessità di attendere l’esito della procedura – Esclusione – Tempistiche per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta oggetto di variazioni – Rilascio di note di credito – Riduzione dell’imposta ex art. 26 D.P.R. n. 633/72 – Condizioni di ammissibilità – Identità tra l’oggetto della fattura e della registrazione originarie e l’oggetto della registrazione della variazione – Art. 90, della Direttiva 2006/112/CE – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 come modificato dall’art. 18, del D.L.25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106 (Decreto Sostegni-bis), con riferimento alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021»

 

Plusvalore generato nelle operazioni di acquisto di crediti fiscali da parte di professionisti (Studio associato)

 

Associazione professionale (e professionisti). Confermata l’assenza da imposizione del provento “differenziale” generatosi in sede di acquisto dei crediti fiscali al di sotto del valore nominale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 472 del 30 novembre 2023: «IMPOSTE SUI REDDITI -PROFESSIONISTI – Associazione professionale (di commercialisti) – Ecobonus, Superbonus e altri bonus fiscali “edilizi” – Acquisto di crediti d’imposta da bonus fiscali ex articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 da parte di studio associato di commercialisti, con la forma giuridica di associazione professionale – Cessione del credito a valore più basso del nominale – Differenziale tra credito d’imposta spettante e costo d’acquisto – Plusvalore generato nelle operazioni di acquisto di crediti fiscali da parte di professionisti (Studio associato) – Differenziale positivo tra l’importo nominale del credito d’imposta corrispondente alla detrazione edilizia e il prezzo di acquisto del medesimo – Non tassabilità – Condizioni – Che i professionisti non abbiano partecipato ad attività riconducibili alla formazione dei crediti – Che i crediti non sono stati originati da prestazioni professionali (né dello studio né dei singoli associati), ma dal mero acquisto degli stessi – Artt. 6, 44, 53, 54 e 67, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)»

 

 

Nuovo regime forfetario

 

Regime forfetario. I chiarimenti e risposte a quesiti concernenti le condizioni di accesso, permanenza e cessazione. Focus sulle rettifiche IVA pro e contro contribuente nel caso di cambio di regime

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32 E del 5 dicembre 2023: «REGIMI CONTABILI E FISCALI – REGIME FORFETARIO – Modifiche alla disciplina – Condizioni di accesso, permanenza e cessazione dal regime – Focus sulle rettifiche IVA pro e contro contribuente nel caso di cambio di regime (da regime ordinario a forfettario e viceversa) – Chiarimenti e risposte a quesiti in merito all’applicazione del regime forfetario, introdotto dall’art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di Stabilità per il 2015), come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) e dall’art. 1, comma 54, della L. 29/12/2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023)»

 

Ravvedimento speciale – Regolarizzazione dell’indebito utilizzo in compensazione
di crediti non spettanti o
inesistenti

 

Interpretazione autentica sulla applicazione della disciplina del ravvedimento speciale. Ammessa la regolarizzazione della compensazione indebita di crediti non spettanti o inesistenti commessa entro il 31 dicembre 2021

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 67 E del 6 dicembre 2023: «TREGUA FISCALE – SANZIONI TRIBUTARIE – Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie – Ambito di applicazione – Violazioni che possono essere regolarizzate per effetto dell’interpretazione autentica contenuta nell’articolo 21, del D.L. n. 34/2023 – Regolarizzazione dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti (mediante rimozione della violazione e versamento), di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 13, del D.Lgs. n. 471/1997 – Ammissibilità – Condizioni – La compensazione indebita dei crediti sia stata effettuata entro il 31 dicembre 2021 – Rilevanza del momento di “commissione” della violazione sostanziale – Affermazione – La dichiarazione sia stata validamente presentata con riferimento alle annualità “sanate” – Art. 1, commi da 174 a 178, della L. 29/12/2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) – Art. 21, comma 1, del D.L.30/03/2023, n. 34, conv., con mod., dalla L. 26/05/2023, n. 56, cd. “DL Bollette” – Art. 13, commi 4 e 5, del D.Lgs.18/12/1997, n. 471»

 

Lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo
Trattamento fiscale dei compensi per il periodo d’imposta 2023

 

Soglia di esenzione di 15.000 euro per i compensi percepiti ai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo. Applicazione delle “Norme transitorie” tenendo conto di quanto erogato nel periodo gennaio-giugno 2023 (escluso da imposizione fino a 10.000 euro)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 474 dell’11 dicembre 2023: «IMPOSTA SUI REDDITI – Lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo – Compensi ad atleti ed allenatori – Trattamento fiscale dei compensi per il periodo d’imposta 2023 – Applicazione del comma 1-bis dell’articolo 51 (rubricato: «Norme transitorie») del D.Lgs. n. 36 del 2021, tenendo conto degli eventuali compensi erogati nel periodo gennaio-giugno 2023, esclusi da imposizione fino a 10.000 euro, ai sensi dell’art. 69 del TUIR – Soglia di esenzione IRPEF di 15.000 euro – Limite posto in via unitaria a prescindere dall’applicazione di un duplice inquadramento fiscale – Conseguenze – L’esenzione IRPEF pari a 15.000 euro è applicabile per l’intero periodo d’imposta a prescindere dal diverso inquadramento fiscale nei diversi periodi -Art. 67, comma 1, lett. m), del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 69, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 36, 51 e 52, del D.Lgs. 28/02/2021, n. 36»

 

 

 

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Gli immobili nel reddito di lavoro autonomo. Diffuso un nuovo studio dei Commercialisti

ll Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Gli immobili nel reddito di lavoro autonomo”. 

Lo studio, dopo una introduzione, affronta il tema degli ammortamenti e i canoni di leasing sia per gli immobili strumentali che in quelli utilizzati in modo promiscuo. Dopo un focus sulle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione si conclude con un approfondimento della disciplina relativa alle plusvalenze e minusvalenze derivanti dal realizzo degli immobili nell’ambito del reddito di lavoro autonomo è contenuta nei commi 1-bis e 1-bis.1 dell’art. 54 del TUIR.

Link al documento  “Gli immobili nel reddito di lavoro autonomo”.

(http://press-magazine.it/gli-immobili-nel-reddito-di-lavoro-autonomo/)