Commercialisti. Il modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti

Aggiornamento del  3 gennaio 2022 – vedi: Informativa n. 1 del 3 gennaio 2022 (link esterno verso il sito https://www.commercialisti.it/)

 

Con una informativa, la n. 108 del 19 novembre 2021, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rende noti ai presidenti dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili:

  • il modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti ex 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118, nel quale sono specificati gli incarichi che ciascun professionista potrà documentare per comprovare le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • il modulo/tracciato per la trasmissione dell’elenco alle Camere di commercio compilato con i dati essenziali dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa (il primo foglio è compilato a cura del professionista e inviato da quest’ultimo all’Ordine di appartenenza unitamente alla domanda completa della documentazione prevista dalla normativa; il secondo foglio è compilato a cura dell’Ordine di appartenenza).

Nell’informativa, si ricorda altresì che la possibilità di allegare la dichiarazione dalla quale risulta che l’iscritto produrrà l’attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo entro trenta giorni (art. 2, comma 2, lett. c) del regolamento adottato dal CNDCEC) è prevista al solo fine di consentire all’Ordine di avviare l’attività istruttoria fin dal ricevimento della domanda e di provvedere all’iscrizione nell’elenco solo dopo aver verificato l’effettivo espletamento dell’obbligo formativo di 55 ore da parte dell’iscritto.

 

Link all’informativa n. 108 del 19 novembre 2021 (link esterno verso il sito https://www.commercialisti.it/)

108 – Modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118 – modulo/tracciato per la trasmissione dei dati dell’elenco alle Camere di Commercio

Link al testo del “Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147” (link esterno verso il sito https://www.commercialisti.it/)

 

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35/36 del 2021

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Speciale – Riforma Crisi d’impresa

 

 Il decreto-leggeEmersione anticipata della crisi d’impresaconvertito in legge

 

 

La guida alla normativa

Il testo del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, conv., con mod., dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147, recante: «Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia»

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

 

Il Regolamento MinGiustizia sulla composizione negoziata della Crisi d’impresa con le linee guida sulla formazione degli esperti

Decreto del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, recante: «Composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, previsto dal decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118»

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Misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale. Il Senato approva

Con 207 voti favorevoli 36 contrari e un’astensione, l’Assemblea del Senato, il 13 ottobre, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento 1.9000 interamente sostitutivo del ddl 2371, conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia.

Il testo passa alla Camera dei deputati.

 

 

Il provvedimento in sintesi:

Per assicurare gradualità nella difficile situazione determinata dalla pandemia, l’articolo 1 differisce l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’articolo 2 introduce la nuova procedura della composizione negoziata: l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza può chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. L’esperto è chiamato ad agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati. L’articolo 3, che è stato riscritto dalla Commissioni, istituisce la piattaforma telematica nazionale che è gestita dal sistema delle camere di commercio. Nella piattaforma, accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, è disponibile una lista di controllo particolareggiata per la redazione dei piani di risanamento e adeguata alle esigenze delle piccole e medie imprese. L’articolo 11 disciplina le diverse possibilità di definizione della procedura: nei casi in cui, attraverso le trattative, si sia individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi, per l’imprenditore è possibile, alternativamente, stipulare un contratto, una convenzione ovvero una moratoria. Nel caso in cui l’esperto dichiari, nella relazione finale, che le trattative con creditori e terzi non hanno avuto esito positivo, l’imprenditore può presentare una proposta di concordato per la cessione dei beni. Si tratta di una procedura semplificata che non comporta né la nomina di un commissario giudiziale né l’approvazione dei creditori. L’articolo 18 introduce il concordato liquidatorio cosiddetto “semplificato“, uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l’imprenditore può ricorrere nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale. Le modalità di liquidazione del patrimonio, conseguente alla presentazione della proposta di concordato semplificato per cessione dei beni, sono disciplinate dall’articolo 19.

 

 

Link al testo dell’emendamento del Governo.