SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24 del 2019

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Commenti

 

ISA 2019: i soggetti esclusi alla luce dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 17/E dell’Agenzia delle Entrate
di Enrico
Molteni

 

Giurisprudenza

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

 

Documenti non esibiti in sede di controllo – Condizioni per l’utilizzabilità in sede contenziosa

 

I principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo devono ispirare la condotta del Fisco

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Ordinanza n. 16725 del 21 giugno 2019: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Accertamento sintetico (redditometro) – Poteri degli uffici delle imposte – Accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche determinato sinteticamente – Richieste di dati, notizie, documenti – Risposta a questionario per la concreta individuazione della capacità contributiva – Esibizione nella fase contenziosa di documenti non prodotti in sede di risposta al questionario – Inutilizzabilità in sede contenziosa – Condizioni per inutilizzabilità processuale – Avvertimento delle conseguenze per il mancato adempimento – Specifica richiesta da parte dell’Amministrazione – Necessità – Fondamento – Art. 52, quinto comma, D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 32, quarto comma, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600»

 

Rettifica di errori in danno del contribuente – Ammissibilità in sede contenziosa

IRPEF rimborsabile indipendentemente dalle modalità e dai termini per la dichiarazione integrativa

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile – Sentenza n. 17956 del 4 luglio 2019: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Dichiarazione dei redditi – Errori od omissioni – Emenda – Dichiarazione integrativa – Termine – Danno della P.A. o del contribuente – Differenza – Istanza di rimborso e possibilità di contestazione in sede contenziosa – Emendabilità della dichiarazione nell’ambito del processo tributario di impugnazione della cartella esattoriale -Possibilità – Art. 53 Cost. – Art. 38, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 – Art. 36-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Art. 2, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322»

 

Prassi

 

ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale

L’applicazione degli ISA per l’anno 2018 in una circolare AE. Benefici per i contribuenti “virtuosi” anche per adeguamento e cause di esclusione con relativo esonero dalla compilazione dei modelli in chiaro

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 2 agosto 2019: «ISA (Indici sintetici di affidabilità fiscale) – Applicazione degli ISA per l’anno 2018 – Indicatori elementari di affidabilità – Indicatori elementari di anomalia – Cause di esclusione – Punteggio conseguito e agevolazioni per i contribuenti “virtuosi” – Modalità di miglioramento dell’affidabilità -Modificabilità dei dati e ricalcolo del punteggio – Modelli per la comunicazione dei dati – Obblighi dichiarativi – Sanzioni e attività di accertamento nei confronti dei contribuenti inadempienti – Dati “precalcolati” – Software applicativo “Il tuo ISA 2019” – Risposte a quesiti – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – D.M. 23/03/2018 – D.M. 27/02/2019 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30/01/2019 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 15/02/2019 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 10/05/2019 – Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 04/06/2019»

Il calendario delle rate per chi sceglie la proroga ISA dei versamenti da dichiarazione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 71 E del 1° agosto 2019: «RISCOSSIONE – ISA (INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE) – PROROGA DEI VERSAMENTI – Contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun ISA – Termini e modalità di rateizzazione – Commi 3 e 4 dell’art. 12-quinquies, del D.L. 30/04/2019, n. 34, conv., con mod., dalla L. 28/06/2019, n. 58 (cd. “Decreto Crescita”) – Art. 17, del D.P.R. 07/12/2001, n. 435»

 

Attività di scuola guida – Assoggettamento ad IVA

Le lezioni di scuola guida non sono esenti da IVA con effetto retroattivo per gli anni accertabili

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 79 E del 2 settembre 2019: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Attività didattica-formativa – Applicazione dell’imposta alle operazioni poste in essere dalle autoscuole – Lezioni di guida automobilistica impartite da scuola guida – Esenzioni per le prestazioni didattiche effettuate da autoscuole – Spettanza – Esclusione – Art. 10, numero 20), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

 

Legislazione

 

ISA – Indici sintetici di affidabilità fiscale

ISA. In Gazzetta le modifiche alle variabili precalcolate

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 9 agosto 2019: «Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d’imposta 2018»

 

Regime esclusione parziale proventi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali – Patent box

 

Patent box. Le regole per la determinazione diretta del reddito agevolabile

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019, prot. n. 658445/2019: «Attuazione della disciplina di cui all’articolo 4 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 151 del 29 giugno 2019 (Suppl. ordinario n. 26), concernente le modifiche alla disciplina del Patent Box, di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190»

 

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Le lezioni di scuola guida non sono esenti da IVA con effetto retroattivo per gli anni accertabili

L’insegnamento della guida automobilistica non rientra nella nozione di «insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza, le lezioni di guida non possono fruire del regime agevolativo di esenzione IVA (così, Corte di giustizia Eu, sentenza del 14 marzo 2019, causa C‑449/17). In forza del suddetto principio e in considerazione della valenza interpretativa delle sentenze della Corte di giustizia Eu, da cui peraltro discende l’efficacia ex tunc, l’attività avente ad oggetto lo svolgimento di corsi teorici e pratici necessari al rilascio delle patenti di guida, deve considerarsi soggetta ad IVA. Questa la sintesi del contenuto della risoluzione n. 79/E del 2 settembre 2019.

Come sanare le operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA

L’Agenzia delle entrate nel dichiarare superati i chiarimenti forniti con le risoluzioni 83/1998 e 134/2005 sulle quali i contribuenti hanno fatto legittimo affidamento, riguardo alle operazioni effettuate e registrate ad operare in regime di esenzione di IVA in annualità ancora accertabili, statuisce che i contribuenti debbano emettere una nota di variazione in aumento ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972. La maggiore imposta risultante dovrà confluire nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile, da presentare ai sensi dell’articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998. Naturalmente, essendosi modificato, il regime IVA (da esente a imponibile) dell’attività esercitata, tale mutamento, spiega l’Agenzia documento di prassi, comporta il sopravvenuto diritto alla detrazione dell’imposta corrisposta sugli acquisti di beni e servizi relativi all’attività esercitata con riferimento alle medesime annualità rispetto alle quali il Contribuente è tenuto ad effettuare la variazione in aumento ai sensi del citato articolo 26, comma 1, del citato D.P.R. n. 633 del 1972 da esercitarsi alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria. Conseguentemente, i contribuenti saranno tenuto a versare l’eventuale maggiore IVA risultante da ciascuna dichiarazione integrativa, ovvero a recuperare in detrazione l’eventuale eccedenza a credito, secondo le modalità stabilite dal citato articolo 8 commi 6-ter e 6- quater del D.P.R. n. 322 del 1998.

Infine, in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 10, comma 2, dello Statuto del contribuente, evidenziato che non saranno irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori per le prestazioni effettuate in esenzione precedentemente diffusione della risoluzione in esame.

 

Link alla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 79 E del 2 settembre 2019, con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Applicazione dell’imposta alle operazioni poste in essere dalle autoscuole – Lezioni di guida automobilistica impartite da scuola guida – Esenzioni per le prestazioni didattiche effettuate da autoscuole – Spettanza – Esclusione – Art.10, numero 20) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633