Disco verde all’invio del 730 precompilato 2020

 

Aperto il canale per l’invio del proprio 730 precompilato. È ora possibile accettarlo con i dati inseriti dall’Agenzia, oppure integrarlo. Il tutto online, direttamente da casa utilizzando il pc, il tablet o lo smartphone e accedendo con Spid, le credenziali dell’Agenzia, la carta nazionale dei servizi o il pin dispositivo Inps. La scadenza per l’invio sulla piattaforma gestita dal partner tecnologico Sogei è fissata al 30 settembre 2020. Già 1,3 milioni di cittadini hanno consultato la propria dichiarazione nei primi 9 giorni dal lancio. Tra i più attivi i cittadini della Lombardia, seguiti da Lazio, Piemonte e Veneto. Al via da oggi anche le modifiche al modello Redditi, che potrà essere inviato dal 19 maggio al 30 novembre.

 

Quasi 2 milioni di accessi

 

In poco più di una settimana da quando è stata resa disponibile online, 1,3 milioni di cittadini hanno visualizzato la propria dichiarazione dei redditi precompilata per consultare i dati caricati dalle Entrate, per un totale di quasi 2 milioni di accessi. Dal 5 maggio, giorno in cui l’Agenzia delle Entrate, con il supporto del partner tecnologico Sogei, ha reso disponibili i modelli in modalità consultazione, i più attivi in termini assoluti sono stati i contribuenti della Lombardia, con 315.814 utenti che hanno fatto l’accesso, seguiti dal Lazio (171.571 utenti), dal Piemonte (124.937) e dal Veneto (123.811).

 

Da oggi ok all’invio del 730

 

 

I contribuenti possono ora accettare, integrare o modificare il proprio 730, già compilato dall’Agenzia delle Entrate, e trasmetterlo direttamente dal computer di casa, oppure da tablet e smartphone. Per farlo è necessario essere in possesso delle credenziali dell’Agenzia (nome utente, password e pin dei servizi online) oppure utilizzare quelle dell’INPS, Spid o ancora la Carta Nazionale dei Servizi. Ok alle modifiche anche per il modello Redditi, che potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre 2020.

 

Una guida con tutti i passi da seguire

 

Da oggi è disponibile anche una guida dedicata al 730 precompilato, scaricabile dal sito dell’Agenzia. La guida spiega passo passo le procedure da seguire per inviare la propria dichiarazione, da come richiedere le abilitazioni necessarie a come verificare il rimborso spettante, da come annullare un 730 già inviato, se è stato commesso un errore, a come predisporre una dichiarazione congiunta. Inoltre, vengono ricordate tutte le scadenze, le novità di quest’anno e i vantaggi del “fai da te”.

 

Gli altri canali di informazione e assistenza

 

Resta sempre a disposizione dei cittadini il sito “InfoPrecompilata”, con informazioni, date e scadenze da ricordare e le risposte alle domande più frequenti. L’assistenza corre anche sul filo del telefono, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13, tramite i numeri 800.90.96.96 (da rete fissa), 06.966.689.07 (da cellulare) e +39 06.966.689.33 (per chi chiama dall’estero). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 14 maggio 2020)




On-line la guida alla precompilata 2020

Pubblicata dall’Agenzia della entrate la nuova guida alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. A tal proposito si ricorda che a partire da oggi (14 maggio 2020), e fino al 30 settembre, si potrà accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

Link alla guida alla dichiarazione dei redditi precompilata – Aggiornamento maggio 2020

 




Le regole per l’accesso alla dichiarazione 730/2020 precompilata e gli elementi a base della dichiarazione per l’anno di imposta 2019

 

Con provvedimento del Direttore 30 aprile 2020, prot. n. 183002/2020, l’Agenzia delle entrate ha disciplinato le regole per l’accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati. Nelle stesso provvedimento individuati gli elementi resi disponibili da porre a base della dichiarazione precompilata per l’anno di imposta 2019 e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle comunicazioni di richiesta e per la fornitura delle dichiarazioni.

In particolare, specificato che il contribuente e gli altri soggetti dallo stesso delegati potranno accedere ai seguenti documenti:

  • dichiarazione dei redditi precompilata;
  • elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative (allegato 1 al provvedimento 30 aprile 2020, prot. n. 183002/2020).

Rispetto al 2019 sono disponibili nuove informazioni riguardanti le spese sanitarie e sono stati aggiunti i contributi previdenziali versati all’Inps per i lavoratori domestici, tramite il “Libretto di famiglia”.

Con il nuovo provvedimento ampliato l’elenco degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono stati utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata.

Nel dettaglio, a partire dall’anno d’imposta 2019 l’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi:

  • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
  • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
  • contributi previdenziali e assistenziali;
  • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
  • spese sanitarie e relativi rimborsi;
  • spese veterinarie;
  • spese universitarie e relativi rimborsi;
  • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
  • spese funebri;
  • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
  • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
  • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;

L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

Si ricorda che con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia delle entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a carico esclusivamente sulla base delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle entrate nei termini previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Se nelle comunicazioni trasmesse dai soggetti terzi non è individuato il soggetto che ha sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. In tal caso, l’onere è riportato nell’elenco delle informazioni sia del familiare fiscalmente a carico sia dei soggetti di cui il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico.

Resta fermo l’obbligo per il contribuente di modificare la dichiarazione proposta dall’Agenzia delle entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico.

 

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2020, prot. n. 183002/2020, recante: «Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati», pubblicato il 30.04.2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.




Precompilata 2020 al via. Dal 14 maggio ok ad invii, integrazioni e modifiche

Da oggi (5 maggio 2020) è disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata ed è possibile consultare l’elenco di tutte le informazioni inserite dal Fisco. A partire dal 14 maggio, e fino al 30 settembre, si potrà accettare, modificare e inviare il 730 oppure modificare il modello Redditi, che, invece, potrà essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

 

Le novità del 2020, spese sanitarie sempre più complete

 

Nella dichiarazione precompilata 2020 si moltiplicano le informazioni sugli oneri e sulle spese deducibili e detraibili. Oltre alle informazioni già presenti nelle dichiarazioni degli anni precedenti, quest’anno fanno ingresso nella precompilata le spese per le prestazioni sanitarie dei dietisti, dei fisioterapisti, dei logopedisti, degli igienisti dentali, dei tecnici ortopedici e di tante altre categorie di professionisti sanitari. Entrano, inoltre, nel modello precompilato le spese sanitarie per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari. Si fanno spazio in dichiarazione anche i contributi previdenziali versati all’Inps con lo strumento del “Libretto famiglia”. Un’altra novità della precompilata 2020 è la possibilità per l’erede di utilizzare il 730, oltre che il modello Redditi, per la presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto. Per l’utilizzo del modello 730 è necessario che la persona deceduta abbia percepito nel 2019 redditi dichiarabili con tale modello (da lavoro dipendente, pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).

 

Il calendario della dichiarazione precompilata

 

Da oggi (5 maggio 2020) il modello sarà disponibile sia per chi presenta il 730 sia per chi presenta il modello Redditi. Il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione precompilata e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Il 730 potrà essere inviato a partire dal 14 maggio e fino al 30 settembre. Anche il modello Redditi può essere modificato dal 14 maggio ma può essere trasmesso dal 19 maggio al 30 novembre.

 

Come accedere alla tua dichiarazione

 

Per visualizzare il proprio modello 730 o il modello Redditi, occorre entrare nell’area riservata del sito delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e inserire il nome utente, la password e il pin dei servizi online dell’Agenzia. È possibile accedere alla propria dichiarazione anche utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi, le credenziali rilasciate dall’Inps, oppure tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti.

 

Info sulla precompilata: sito dedicato e call center per sciogliere ogni dubbio

 

Tutte le informazioni utili sulla dichiarazione precompilata, dalle principali novità alle domande più frequenti, sono disponibili sul sito dedicato: https://infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it. Punto di riferimento per chiarire ogni dubbio sulla precompilata è, infine, il call center dell’Agenzia. Questi i contatti dell’assistenza telefonica delle Entrate: 800.90.96.96 da telefono fisso, 0696668907 (da cellulare) e +39 0696668933 per chi chiama dall’estero. I numeri sono operativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13 (con esclusione delle festività nazionali). (Cfr., comunicato Stampa Agenzia delle entrate del 5 maggio 2020)