Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 16 febbraio 2026

Oggi l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le Risposte n. 40 e n. 41/2026, con chiarimenti su Transizione 4.0 (adempimenti e sanzioni in caso di compensazioni “anticipate”) e su welfare aziendale con e-bike in leasing (IVA, imposte dirette e deducibilità).

 

Risposta n. 40/2026 (16/02/2026)

 

Transizione 4.0: comunicazioni ex art. 6 D.L. 39/2024 come presupposto di fruizione; sanatoria “a termine” con sanzione fissa per l’ultima quota, ma per la quota 2024 (termine spirato) si configura indebita compensazione di credito non spettante (25%) con obbligo di riversamento

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 40 del 16 febbraio 2026 – Oggetto: AGEVOLAZIONI – INVESTIMENTI IN BEN I STRUMENTALI – Crediti d’imposta Transizione 4.0 – Comunicazioni preventive e di completamento ex art. 6 D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L .23/05/2024, n. 67 – Fruizione in compensazione – Irregolarità/omissioni – Regolarizzazione – Sanzioni – Art. 13, commi 4-bis e 4-ter, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 – Ravvedimento – Art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472.

L’Agenzia delle entrate ribadisce che, per gli investimenti “dal 30 marzo 2024”, le comunicazioni preventiva e di completamento costituiscono adempimenti strumentali e propedeutici alla fruizione: il credito può “sorgere” con l’investimento, ma non è utilizzabile in compensazione in assenza delle comunicazioni nell’ordine previsto.

Nel caso concreto, l’utilizzo in compensazione delle quote dicembre 2024 e gennaio 2025 è avvenuto senza preventiva e con consuntivo compilato in modo incoerente; dunque, la compensazione è stata effettuata in difetto degli adempimenti richiesti.

Quota compensata a gennaio 2025: la violazione è rimovibile entro il termine della dichiarazione relativa al 2025 mediante presentazione delle comunicazioni e pagamento della sanzione fissa di 250 euro ex art. 13, comma 4-ter, D.Lgs. 471/1997.

Quota compensata a dicembre 2024: essendo decorso il termine del comma 4-ter, si configura indebita compensazione di credito non spettante (art. 13, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997), con sanzione pari al venticinque per cento del credito utilizzato e necessità di riversamento (richiamo al recupero ex art. 38-bis DPR 600/1973). Il riversamento va eseguito con F24 (codice tributo 6936). Restano applicabili le riduzioni sanzionatorie da ravvedimento con interessi al tasso legale.

 

Risposta n. 41/2026 (16/02/2026)

 

Welfare aziendale e e-bike in leasing: per l’IVA le biciclette a pedalata assistita non sono “veicoli stradali a motore” (fuori dall’art. 19-bis1); irrilevante ai fini IVA la messa a disposizione ai dipendenti, ma detrazione “a monte” condizionata dal nesso con operazioni imponibili; per le imposte dirette possibile non imponibilità ex art. 51, comma 2, lett. f), TUIR solo se servizio standardizzato per categorie/generalità

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 41 del 16 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA – Welfare aziendale – Assegnazione ai dipendenti di e-bike acquistate in leasing – Qualificazione come velocipedi (art. 50 Codice della strada) – Conseguenze – Esclusione dall’art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), DPR 26/10/1972, n. 633 – Fuori campo IVA della messa a disposizione – Indetraibilità IVA per carenza di nesso con operazioni imponibili – IMPOSTE DIRETTE – Fringe benefit – Art. 51, comma 2, lettera f), del DPR 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Oneri di utilità sociale – Art. 100, comma 1, TUIR – Deducibilità costi – Condizioni – Art. 95 TUIR – IRAP – D.Lgs. 15/12/1997, n. 446.

IVA: l’Agenzia qualifica le e-bike come velocipedi ex art. 50 CdS; pertanto non rientrano tra i “veicoli stradali a motore” e non si applicano le limitazioni forfetarie di detrazione ex art. 19-bis1.

Se le e-bike sono acquisite per utilizzo aziendale, valgono le regole generali di detrazione IVA (artt. 19 e ss. DPR n. 633/1972). Se invece sono messe a disposizione dei dipendenti nell’ambito di welfare, la prestazione è fuori campo IVA ex art. 3, comma 3, D.P.R. n 633/1972; in tale assetto l’IVA sui canoni può risultare indetraibile per carenza del nesso immediato e diretto tra acquisti “a monte” e operazioni “a valle” con diritto a detrazione.

IMPOSTE DIRETTE (dipendenti): l’esclusione da imponibile ex art. 51, comma 2, lettera f), TUIR è astrattamente applicabile ai servizi di mobilità sostenibile purché ricorrano congiuntamente: offerta alla generalità/categorie, benefit in natura, finalità di utilità sociale ex art. 100, comma 1, e adesione dei dipendenti alle condizioni standard (senza pattuire contenuti “personalizzati”; salva la scelta del momento di fruizione). In difetto, il benefit concorre al reddito secondo valore normale (art. 51, commi 1 e 3, TUIR).

IMPOSTE DIRETTE (datore): i costi e-bike non ricadono nell’art. 164 TUIR (non essendo mezzi a motore): deducibilità secondo inerenza. Per i benefit welfare: deducibilità nel limite del 5 per mille ex art. 100 TUIR se offerti volontariamente; integrale ex art. 95 TUIR se erogati in conformità a contratto/accordo/regolamento (obbligo negoziale).

IRAP: rilevanza ancorata alla corretta classificazione a conto economico (principio di derivazione); per i costi welfare può operare, se correttamente qualificato, il trattamento come costo del personale a tempo indeterminato con le regole del D.Lgs. 446/1997.




Le ultime risposte agli interpelli – Ultimo aggiornamento: 12 febbraio 2026

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato le Risposte n. 37, n. 38 e n. 39/2026, del 12 febbraio 2026, con chiarimenti su lavoro dipendente all’estero e piani azionari, vicende “successorie” in s.a.s. in fase di liquidazione e criteri ISA/CPB per imprese edili in assenza di ricavi di vendita.

 

Risposta n. 37/2026 (12/02/2026)

Retribuzioni convenzionali e piani azionari: stock option/performance shares maturate all’estero “assorbite” dalla base convenzionale; imponibile solo la quota riferita a periodi non coperti dal regime

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 37 del 12 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Lavoro dipendente – Retribuzioni convenzionali – Compensi in natura – Compensi differiti – Stock option – Performance shares – Assorbimento nella base imponibile convenzionale – Art. 51, comma 8-bis, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR).

L’Agenzia chiarisce il trattamento fiscale dei compensi in natura e differiti (piani di stock option e performance shares) maturati in periodi in cui il reddito di lavoro dipendente è stato determinato in Italia con il criterio delle retribuzioni convenzionali ex art. 51, comma 8-bis, TUIR. In linea con la prassi richiamata, la determinazione “convenzionale” della base imponibile assorbe le ulteriori componenti retributive (fringe benefit, premi, indennità, ecc.) riferibili alla medesima attività estera, evitando una tassazione analitica autonoma.

Applicando tale principio al caso concreto, l’Agenzia delle entrate conclude che il contribuente non deve tassare in Italia il fringe benefit 2024 derivante dall’esercizio di stock option maturate nel vesting period dicembre 2016-giugno 2019, né il valore 2025 delle azioni assegnate per performance shares con performance period luglio 2022–giugno 2025, in quanto ricompresi nella base convenzionale.

Resta invece imponibile (in quanto non “coperto” dal regime convenzionale, secondo i fatti rappresentati) il fringe benefit relativo alle stock option maturate giugno–novembre 2016.

 

Il principio richiamato:

 

Con la circolare n. 11/E del 30 aprile 2013 (cfr. paragrafo 2) è stato precisato che “dall’introduzione del criterio convenzionale consegue che ogni retribuzione aggiuntiva a quella ordinaria (come ad esempio, emolumenti in natura, indennità, straordinari, premi) non soggiace ad alcuna tassazione autonoma, dovendosi ritenere la stessa assorbita nella determinazione forfetaria della base imponibile realizzata attraverso il rinvio alle retribuzioni convenzionali”. (cfr., da ultimo, la risposta a istanza di interpello n. 783, pubblicata il 17 novembre 2021, con cui è stato ribadito che “una volta individuata la retribuzione convenzionale, le ulteriori somme erogate non devono essere oggetto di autonoma tassazione”).

 

Risposta n. 38/2026 (12/02/2026)

S.a.s., decesso di accomandante e accomandatario: imputazione del reddito ante/post liquidazione, trattamento in capo agli eredi e tassazione separata delle somme dipendenti dalla liquidazione; focus anche su affrancamento riserve ex art. 14 D.Lgs. n. 192/2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 38 del 12 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Redditi di partecipazione – Società in accomandita semplice – Decesso socio accomandante – Trasmissibilità mortis causa della quota – Liquidazione – Imputazione del reddito ex art. 182 TUIR – Eredi – Tassazione separata – Art. 17, comma 1, lettera l), TUIR – Riserve in sospensione d’imposta – Affrancamento straordinario – Art. 14, D.Lgs. 13/12/2024, n. 192.

L’interpello affronta una sequenza “complessa” di eventi (decesso dell’unica accomandante, apertura della liquidazione, successivo decesso dell’accomandatario) e chiede chiarimenti su: (i) imputazione del reddito della s.a.s. in fasi ante e post liquidazione, (ii) qualificazione e tassazione delle somme/valori spettanti agli aventi diritto, con specifico riferimento alla tassazione separata ex art. 17, comma 1, lettera l), TUIR per i redditi imputati “in dipendenza della liquidazione societaria”, (iii) profili di affrancamento della riserva in sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 192/2024 e relativi effetti sul costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni/canoni di riparto.

In premessa civilistica, l’Agenzia ricorda che, nelle s.a.s., la quota dell’accomandante è trasmissibile per causa di morte (art. 2322 c.c.), con conseguente subentro degli eredi nello status di socio, principio confermato anche da giurisprudenza richiamata in risposta.

Sul versante affrancamento, la risposta richiama la struttura dell’istituto: possibilità di affrancare saldi attivi/riserve/fondi in sospensione presenti al 31.12.2023 e residui al 31.12.2024 mediante imposta sostitutiva del 10%, liquidata nella dichiarazione 2024 e versata in quattro rate, con rinvio al Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 2025.

 

Risposta n. 39/2026 (12/02/2026)

ISA e “attività prevalente” in edilizia senza ricavi di vendita: per DG69U il parametro include rimanenze finali/esistenze; l’assenza di ricavi non esclude di per sé l’applicazione dell’ISA ai fini dell’opzione CPB

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 39 del 12 febbraio 2026 – Oggetto: IMPOSTE DIRETTE – Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – Attività prevalente – Imprese di costruzione – Assenza di ricavi – Incremento rimanenze immobiliari – Modello ISA DG69U – Concordato preventivo biennale – D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Art. 3, comma 2, Decreto Mef 18/03/2024

L’Agenzia è chiamata a chiarire come individuare l’attività prevalente ai fini ISA quando, nel periodo d’imposta, non emergono ricavi di vendita (voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni”), ma risultano incrementi di rimanenze per immobili in corso destinati alla rivendita, tipici della fase “fisiologica” delle imprese edili.

La risposta valorizza il quadro normativo/tecnico richiamato: per alcuni ISA (tra cui DG69U) il limite/parametro rilevante considera ricavi “rettificati” includendo rimanenze finali ed escludendo esistenze iniziali, come previsto dal decreto MEF 18 marzo 2024, art. 3, comma 2, così che la mancanza di ricavi di vendita non è di per sé idonea a escludere l’applicabilità del modello DG69U.

In questa cornice, l’Agenzia conferma l’impostazione per cui l’attività prevalente può essere coerentemente individuata nell’attività comunicata e svolta (costruzione di edifici residenziali e non residenziali – ATECO 41.00.00) e, quindi, nell’ISA DG69U, ferma restando la natura “di diritto” del parere e l’assenza di valutazioni sui profili di fatto dell’attività concretamente esercitata.

Nella risposta, l’Agenzia delle entrate evidenzia, che l’assenza di ricavi e la presenza di variazioni di rimanenze non concorrono a configurare nel caso in esame un’ipotesi di non normale svolgimento dell’attività ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-­legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 a fini della non applicazione degli ISA. Infatti, pur svolgendo l’attività prevista dall’oggetto sociale (ossia, la costruzione di edifici) e non trovandosi nel periodo d’imposta di inizio attività,  l’impresa non ha conseguito ricavi essendo ancora nella fase di realizzazione degli immobili per la futura vendita (i.e., ”progetti immobiliari di proprietà della società in corso di realizzazione destinati alla successiva rivendita”). Pertanto, in base al quadro delineato dall’Istante e trovando applicazione il modello ISA DG69U nei termini sopra indicati, si ritiene che l’impresa istante possa optare per l’adesione al CPB per il biennio 2025­2026, nel rispetto di tutte le altre prescrizioni di legge.

 

Offerta Benvenuto 2026

 

 

 

 




Gli ultimi documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate: focus su successioni, concordato preventivo biennale e bonus edilizi

Si segnalano gli ultimi documenti di prassi diffusi dall’Agenzia delle entrate, aggiornati al 17 aprile 2025. Tra i temi trattati, i chiarimenti in materia di imposta sulle successioni e donazioni, le condizioni di applicabilità del concordato preventivo biennale, le novità riguardanti lo sconto in fattura e la cessione del credito per i bonus edilizi.

Successioni, nella circolare dell’Agenzia focus sulle novità Con l’autoliquidazione l’imposta è determinata dal contribuente

 

Imposta di successione non più “richiesta” dall’Agenzia delle Entrate ma calcolata dal contribuente; chiarimenti sulle modalità di determinazione dell’importo; riduzione delle sanzioni per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Con la circolare n. 3 del 16 aprile 2025 l’Agenzia fa il punto sulle modifiche apportate al Testo unico successioni e donazioni (Tus), al fine di razionalizzare l’imposta e semplificare la sua applicazione.

 

Come funziona l’autoliquidazione

 

Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, non sono più gli uffici finanziari a determinare l’imposta e a richiederne il pagamento con avviso di liquidazione ma sono i soggetti obbligati in base alla dichiarazione di successione a provvedere autonomamente. Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione di successione (quindi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, più 90 giorni).

Per esempio, se una successione viene aperta il 22 ottobre 2025 e la relativa dichiarazione presentata il 15 aprile 2026, il versamento dell’imposta può essere effettuato entro il 20 gennaio 2027 (90 giorni decorrenti dal termine finale del 22 ottobre 2026 per la presentazione della dichiarazione di successione).

 

Gli altri chiarimenti

 

Il documento di prassi fornisce indicazioni anche in merito alla determinazione dell’imposta sulle successioni e riepiloga le aliquote che si applicano sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti. Inoltre, ricorda che il D.Lgs n. 139/2024 è intervenuto con riferimento all’individuazione dell’ufficio competente per l’applicazione dell’imposta. Si tratta, in particolare, dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione ricadeva l’ultima residenza della persona deceduta, oppure, se era residente all’estero, l’ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza in Italia o, se l’ultima residenza non è nota, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Roma.

 

Le sanzioni

 

La circolare riepiloga, infine, l’ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a partire dal 1° settembre 2024. Il decreto legislativo n. 87/2024 (articolo 4, comma 2) ha infatti modificato varie disposizioni, prevedendo un generale abbassamento delle percentuali applicabili. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 17 aprile 2025)

 

Tra gli interpelli, anche approfondimenti sulla tassazione dei compensi per opere d’ingegno estere, i patti di non concorrenza, e l’esenzione fiscale per ricercatori provenienti dai Paesi Bassi.

Di seguito gli ultimi documenti di prassi pubblicati dall’Agenzia delle entrate.

Ultimo aggiornamento: 17 aprile 2025

17/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 113 del 17 aprile 2025, con oggetto: Applicabilità ai ricercatori dell’esenzione prevista dall’articolo 20 della Convenzione per evitare la doppia imposizione stipulata con i Paesi Bassi

17/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 112 del 17 aprile 2025, con oggetto: Tassazione dei compensi economici per l’utilizzazione delle opere d’ingegno di fonte estera, erogati ad una persona fisica non residente iscritta all’AIRE

17/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 111 del 17 aprile 2025, con oggetto: Trattamento convenzionale del corrispettivo versato a fronte di un patto di non concorrenza

16/04/25

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 16 aprile 2025, con oggetto: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI – D.Lgs. 31/10/1990, n. 346 – Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139; Legge 4 luglio 2024, n. 104; Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 – Principali novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni

16/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 110 del 16 aprile 2025, con oggetto: Interessi passivi – art. 96 del TUIR – Terreni – diritto di superficie – Acquisto – Finanziamenti garantiti da ipoteca – Destinazione alla locazione – Art. 1, co. 36, della legge n. 244 del 2007 – Non integrale deducibilità

16/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 109 del 16 aprile 2025, con oggetto: CONCORDATO PREVENTIVE BIENNALE – Trasformazione – Esercizio di durata superiore a 12 mesi – periodo d’imposta precedente a quello di applicazione del concordato – Causa di esclusione ex art. 11, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13 – Non sussiste

16/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 108 del 16 aprile 2025, con oggetto: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – Superamento soglia 40% redditi non concorrenti alla base imponibile – Nuovo Patent Box – Maggiorazione di determinati costi – Causa di esclusione ex art. 11, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13

16/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 107 del 16 aprile 2025, con oggetto: BONUS EDILIZI – sconto in fattura e cessione del credito – Limitazioni – deroga – Art. 1, comma 5, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 – Più interventi riconducibili ad agevolazioni diverse – Lavori non ancora eseguiti – Condizioni – Sussistenza

16/04/25

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 106 del 16 aprile 2025, con oggetto: BONUS EDILIZI – Sconto in fattura e cessione del credito – Limitazioni – Deroga – Art. 1, comma 5, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 – General contractor – Assenza di fatture emesse nei confronti del committente – Spese, documentate da fatture, sostenute dai soggetti coinvolti entro il 30 marzo 2024 – Rilevanza – Pagamento di spese per prestazioni professionali, di servizi tecnici preparatori all’inizio lavori e di mere attività preparatorie al cantiere – Non rilevanza




Ultimi documenti di prassi pubblicati dall’Agenzia delle entrate

Di seguito gli ultimi documenti di prassi pubblicati dall’Agenzia delle entrate

Ultimo aggiornamento: 4 marzo 2025

 

Le ultime risposte agli interpelli

 

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 65 del 4 marzo 2025, con oggetto: «Territorialità IVA delle prestazioni consulenziali concernenti un immobile situato in Italia»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 64 del 4 marzo 2025, con oggetto: «Stabile organizzazione e applicabilità dell’articolo 192-bis della direttiva IVA in caso di acquisti intracomunitari»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 63 del 4 marzo 2025, con oggetto: «Errori contabili – Errata classificazione – Correzione – Rilevanza IRES e IRAP – Art. 83, co. 1, del Tuir – Art. 8, co. 1-bis, del decreto-legge n. 73 del 2022»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 62 del 4 marzo 2025, con oggetto: «Aiuto alla crescita economica (ACE) – Limite del patrimonio netto – art. 11 del D.M. 3 agosto 2017 – Special Purpose Acquisition Companies (SPAC) – Somme ricevute a fronte dell’emissione di ”azioni” – Contabilizzazione – Passività finanziarie – Non concorrono»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 61 del 4 marzo 2025, con oggetto: «Impianti agrivoltaici avanzati – Produzione e cessione di energia elettrica – Art. 1, co. 423, della legge n. 266 del 2005 – Imprenditore agricolo – Requisito della connessione con l’attività agricola – Criteri – Regime fiscale»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 60 del 3 marzo 2025, con oggetto: «Credito d’imposta per l’acquisto di macchinari nuovi Industria 4.0 – art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge n. 178 del 2020 – Prenotazione – Oneri accessori non preventivabili – efficacia – Limiti»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 59 del 3 marzo 2025, con oggetto: «Dividendi percepiti da persona fisica non imprenditore – disciplina transitoria – legge n. 205 del 2017 – Rinuncia ai dividendi – Sopravvenienza attiva – Art. 88, co. 4-bis, del TUIR – Assenza»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 58 del 3 marzo 2025, con oggetto: «Trattamento fiscale del premio per i ritrovamenti di cui all’articolo 92 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – Ritenuta alla fonte a titolo di imposta ai sensi dell’articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 57 del 3 marzo 2025, con oggetto: «Applicabilità delle disposizioni sull’imposta di bollo di cui al d.P.R: 642 del 1972 ai contratti di finanziamento (cd. Subsidy Contract) che trovano fondamento giuridico su accordi tra due diversi Stati europei e sono sottoposti alla normativa europea per l’erogazione di contributi a valere sui fondi strutturali»

Risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 56 del 3 marzo 2025, con oggetto: «Deducibilità degli interessi da ravvedimento versati da un professionista ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo – Articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir)»

 

 

Risoluzioni

 

 

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 4 marzo 2025, con oggetto: «Codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto in caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati ai sensi dell’articolo 1, commi da 436 a 438, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali»

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 15 del 4 marzo 2025, con oggetto: «Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi all’INPS da destinare ad Enti Bilaterali»

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 14 del 4 marzo 2025, con oggetto: «Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito di adesione agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»