Il decreto-legge PNRR è stato convertito in legge: le novità in materia di lavoro

Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 19/L alla Gazzetta Ufficiale, n. 100 del 30 aprile 2024, la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».

Sulle previsioni in materia di lavoro inserite nel D.L. n. 19/2024 (qui il dettaglio), in sede di conversione sono intervenute le seguenti modifiche:

  • in materia di trattamento del personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto, si prevede l’obbligo di corrispondere un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (il testo originario del Decreto faceva riferimento a quello maggiormente applicato) applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto;
  • in materia di patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili, è previsto che la patente possa essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto di questo Dicastero, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative. Restano esclusi dall’obbligo del possesso della patente i soggetti che eseguono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e quelli in possesso di un documento equivalente di un altro Stato e le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA. Un decreto di questo Ministero (sentito l’INL) individuerà le modalità di presentazione della domanda, i contenuti informativi della patente, presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione della patente, l’individuazione di criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale, nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati. La patente avrà un punteggio iniziale di 30 crediti, e non sarà consentito operare con una dotazione inferiore a 15 crediti, salvo il completamento dell’attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto (tale deroga non opera, comunque, in caso di sospensione della patente da parte di INL). Il punteggio della patente è decurtato in caso di provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione di sanzioni amministrative divenute definitive) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese, o nei confronti dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato della legge;
  • aumentato al 20% della retribuzione lorda annua la quota parte degli introiti derivanti dai provvedimenti sanzionatori irrogati in sede di vigilanza da poter corrispondere al personale ispettivo sul territorio nazionale;
  • sono introdotte nuove disposizioni per la sicurezza nei cantieri per la ricostruzione in Italia centrale a seguito degli eventi sismici del 2016.

Per tutti i dettagli:

link al testo del decreto-legge n. 19 del 02/03/2024, conv. con mod., dalla legge n. 56 del 29/04/2024, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).




INL riassume le misure del decreto PNRR in materia di sicurezza e violazioni in ambito contributivo

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL ha pubblicato la nota 521 del 13 marzo 2024, con la quale illustra le novità introdotte agli articoli 29, 30 e 31 decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Decreto PNRR 2024), in materia di sicurezza e contrasto al sommerso e alle violazioni in ambito contributivo, in vigore dal 2 marzo 2024.

 

Link al testo della nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 521 del 13 marzo 2024, con oggetto: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO – D.L. 02/03/2024, n. 19 (Decreto PNRR 2024) – DURC e dalla regolarità contributiva (art. 29, comma 1) – Appalto e distacco (art. 29, comma 2) – Disciplina sanzionatoria in materia di appalti e somministrazione illecita (art. 29, commi 4 e 5) – Maxi-sanzione per lavoro nero (art. 29, comma 3) – Lista di conformità INL (art. 29, commi 7-9) – Patente a crediti (art. 29, comma 19) – Sanzioni civili per omissione o evasione contributiva (art. 30)

 




Il Decreto-Legge PNRR n. 19/2024: le misure in materia di lavoro

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». Il Disegno di legge è stato trasmesso in prima lettura alla Camera dei Deputati per l’avvio dell’iter approvativo (A.C. 1752).

Di seguito, le principali misure in materia di lavoro, contenute nel CAPO VIII – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO del decreto legge.

  • Articolo 29, commi 1, 3-9 e 14 (Modifiche alla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale);
  • Articolo 29, commi 2, 10-14 (Disposizioni in materia di appalti pubblici e privati per il contrasto del lavoro irregolare);
  • Articolo 29, commi 15-18 (Esonero contributivo per lavoro domestico);
  • Articolo 29, commi 19 e 20 (Introduzione della patente nel settore edile);
  • Articolo 30 (Norme in materia di violazioni in ambito contributivo e di accertamenti da parte dell’INPS);
  • Articolo 31 (Disposizioni concernenti il personale ispettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e riordino delle funzioni ispettive nella medesima materia).

 

Rafforzamento e aggravamento del regime sanzionatorio in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare

 

In tale ambito, è previsto l’inasprimento delle sanzioni amministrative in materia di contrasto al lavoro sommerso in edilizia e in agricoltura, anche in coerenza con gli obiettivi del PNRR, nonché alla reintroduzione e all’aggravamento delle sanzioni penali per contrastare il fenomeno della somministrazione abusiva di lavoro, spesso dissimulata da contratti di appalto e distacchi fittizi. Al fine di responsabilizzare tutti i soggetti coinvolti nell’appalto, in caso di violazione delle norme in materia di lavoro, viene estesa la responsabilità solidale tra il committente imprenditore o datore di lavoro e l’appaltatore o il subappaltatore nei confronti dei lavoratori, anche alla figura dell’appaltatore fittizio, che è colui che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, integrando così la fattispecie della somministrazione illecita di lavoro. L’appaltatore fittizio, fino ad oggi, non era ritenuto responsabile delle violazioni in materia di lavoro non essendo il reale fruitore delle prestazioni lavorative. Pertanto, anche tale soggetto sarà tenuto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell’appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili, di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.

 

Esonero dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico

 

Previsto, per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 dicembre 2025,l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico (che possieda un ISEE in corso di validità, non superiore a euro 6.000) nel limite massimo di 3.000 euro annui, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento

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Patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili

 

È introdotto, a partire dal 1° ottobre 2024, un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito dei cantieri edili. Le imprese, ad eccezione di quelle in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili sono tenuti al possesso della patente a crediti, rilasciata in forma digitale dall’INL, che costituisce un vero e proprio titolo abilitante. La patente a crediti parte da un punteggio iniziale di 30 crediti che vengono a mano a mano decurtati in seguito all’adozione di provvedimenti di carattere sanzionatorio. I crediti possono essere riacquistati attraverso la partecipazione a corsi di formazione concernenti la salute e sicurezza. È stato, altresì, previsto che, nei casi di violazioni più gravi dai quali sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l’INL potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi.

 

Rafforzamento del sistema di salvaguardia delle imprese che operano correttamente nel mercato

 

Sono introdotte le seguenti misure:

 

  • Lista di conformità INL

 

Si tratta di un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente, in cui viene inserito il datore di lavoro, nell’ipotesi in cui, all’esito dell’accertamento ispettivo, non emergano violazioni o irregolarità in materia di lavoro, legislazione sociale e di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. All’iscrizione nella lista di conformità si accompagna il rilascio, da parte dell’INL, di un apposito attestato. I datori di lavoro cui è stato rilasciato l’attestato non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell’INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventuali richieste di intervento, nonché le indagini demandate dalle competenti Procure della Repubblica.

 

  • Verifica di congruità del costo della manodopera

 

Viene introdotto nell’ambito degli appalti pubblici e privati un obbligo di richiesta del certificato di congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva prima di procedere al saldo finale dei lavori. In particolare, il responsabile del progetto di realizzazione dei lavori edili, negli appalti pubblici (di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro), e il committente, negli appalti privati (di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro), prima di procedere al saldo finale dei lavori, sono tenuti a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.

 

  • Compliance aziendale

 

Al fine di incentivare la regolarizzazione in materia contributiva da parte dell’azienda e di favorire nel contempo l’emersione del lavoro irregolare, è prevista la riduzione delle sanzioni civili nel caso di pagamento spontaneo eseguito entro un certo termine e la possibilità di accedere al c.d. “ravvedimento operoso” nel caso in cui la denuncia della situazione debitoria sia eseguita spontaneamente da parte del datore di lavoro, prima della contestazione o della richiesta da parte dell’ente impositore.

 

La sintesi del contenuto della norme in materia di violazioni in ambito contributivo e di accertamenti da parte dell’INPS

 

Il comma 1 dell’articolo 30 decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, modifica, con decorrenza dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili, posto per i soggetti (ivi compresi i lavoratori autonomi) che non provvedono entro i termini al pagamento integrale dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali.

La novella di cui alla lettera a) esclude l’applicazione della sanzione civile per il caso in cui il pagamento sia effettuato entro centoventi giorni spontaneamente;

la novella di cui alla lettera c) riduce alla metà la sanzione civile per i casi in cui il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla notifica della contestazione.

La novella di cui alla lettera b), in combinato disposto con la novella di cui alla lettera c), modifica la disciplina delle sanzioni civili per la fattispecie di evasione connessa a obbligatorie registrazioni o denunce – o, come aggiunto dalla novella, dichiarazioni – omesse o non conformi al vero; al riguardo, si ampliano le fattispecie di riduzione della sanzione civile – rispetto alla misura ordinaria prevista – e si prevede la riduzione alla metà della suddetta misura ordinaria per i casi di pagamento entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. Le riduzioni in oggetto delle sanzioni trovano applicazione, secondo i termini posti dalle lettere b) e c), anche per i casi di concessione della modalità rateale di pagamento (dei contributi o premi).

Il comma 2 (con decorrenza dal 1° settembre 2024) e il comma 3 (avente efficacia immediata) modificano alcune norme che prevedono, per particolari fattispecie, l’esclusione o la riduzione della sanzione civile in oggetto.

Il comma 4 reca una norma finale di chiusura. Al suddetto nuovo quadro sanzionatorio si giustappongono le previsioni di cui ai successivi commi da 7 a 9, che stabiliscono un autonomo regime sanzionatorio per gli inadempimenti successivi alle informative dell’INPS, relative agli obblighi di pagamento e introdotte – con decorrenza dal 1° settembre 2024 – dai commi 5 e 6.

In tale ambito, i commi 7 e 8 e il comma 9 riguardano, rispettivamente, i casi di pagamento secondo le modalità e i termini indicati nelle medesime informative e i casi di ulteriore inadempimento; all’interno di entrambe le fattispecie, si distingue a seconda che l’inadempimento originario consista in una mera omissione di pagamento o sia connesso ad occultamenti.

I commi da 10 a 12 prevedono che, a decorrere dal 1° settembre 2024, l’INPS possa svolgere accertamenti di ufficio riguardo agli obblighi di contribuzione previdenziale, basati sugli elementi ivi definiti.

I commi 13 e 14 disciplinano gli effetti di tale attività di accertamento, prevedendo anche una sanzione civile ridotta per il caso di pagamento entro un determinato termine.

I commi 15 e 16 recano le norme finanziarie.

 

Per saperne di più:

Il Decreto Legge PNRR n. 19/2024

Link al testo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024

Link al testo delle relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»




D.L. n. 36/2022 – Ulteriori misure urgenti per attuazione PNRR. Testo e relazioni | Fattura elettronica per i soggetti che usufruiscono del regime di vantaggio e per i forfettari e sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti con POS

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Draghi) dal Ministro dell’economia e delle finanze (Franco) dal Ministro dell’istruzione (Bianchi) dal Ministro per la pubblica amministrazione (Brunetta) dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (Colao) dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale (Carfagna) dal Ministro della transizione ecologica (Cingolani) dal Ministro della giustizia (Cartabia) dal Ministro dell’università e della ricerca (Messa) e dal Ministro del turismo (Garavaglia) di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (Orlando) con il Ministro dello sviluppo economico (Giorgetti) con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia (Bonetti) con il Ministro della salute (Speranza) con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Giovannini) e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (Gelmini), trasmesso al Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» – (Atto Senato n. 2598).

La ratio del decreto-legge PNRR 2

Link al testo della relazione illustrativa del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante: «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». (Atto Senato n. 2598).

La relazione tecnica del decreto-legge PNRR 2

Link al testo della relazione tecnica del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante: «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». (Atto Senato n. 2598).

In Gazzetta ufficiale il decreto-legge con le ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Link al testo del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante: «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 100 del 30 aprile 2022 – In vigore dal 1° maggio 2022

 

Fattura elettronica per i soggetti che usufruiscono del regime di vantaggio e per i forfettari e sanzioni per la mancata accettazione dei pagamenti con POS

In merito alle misure in materia finanziaria e fiscale del D.L. n. 36/2022 si evidenzia che l’art. 18, rubricato: «Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici», interviene sulla decorrenza di applicazione delle sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, al fine di adeguarne l’operatività alle previsioni PNRR (comma 1). Più nel dettaglio, considerata la scadenza al 30 giugno 2022 per il raggiungimento degli obiettivi fissati nella citata milestone del PNRR, il comma 1 dell’art. 18 anticipa la decorrenza di applicazione delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carta (pagamenti a mezzo pos), sostituendo il richiamo al «1° gennaio 2023» con il «30 giugno 2022». Tanto al fine di adeguarne l’operatività alle previsioni del PNRR.

I commi 2 e 3 della disposizione estendono l’obbligo di fatturazione elettronica ai soggetti esonerati ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 2 agosto 2015, n.127. La estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica a tali categorie fa seguito alla decisione di esecuzione (UE) 2021/2251 del Consiglio, del 13 dicembre 2021, la quale, nel rinnovare la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 che aveva autorizzato l’Italia ad introdurre un obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, ha esteso l’ambito applicativo della misura anche ai soggetti che si avvalgono della franchigia per le piccole imprese di cui all’articolo 282 della direttiva 2006/112/CE.

Per dare attuazione alla nuova decisione di esecuzione, il comma 2 dell’articolo 18 modifica l’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015, facendo venire meno l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica precedentemente previsto per i soggetti che usufruiscono del regime di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, i soggetti che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime speciale della legge n. 398 del 1991 previsto, in particolare, per le associazioni sportive dilettantistiche. L’introduzione di tale obbligo non amplia le ipotesi in cui deve essere emessa fattura, ma solo le modalità di emissione del documento; restano, inoltre, fermi i principi generali che regolano l’emissione della fattura, di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in base ai quali il documento è emesso dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio o, per suo conto e sotto la sua responsabilità, dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.

Il comma 3 dell’articolo 18, tenendo conto delle difficoltà operative e tecniche che i soggetti interessati potrebbero incontrare a fronte dei nuovi adempimenti posti a loro carico, prevede un termine a partire dal quale detti soggetti passivi sono tenuti all’adempimento della fatturazione elettronica, fissato alla data del 1° luglio 2022, e stabilisce che nel primo trimestre di vigenza dell’obbligo ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022 non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.




Fattura elettronica per le tutte le partite IVA (compresi forfettari e 398/91), o quasi

Dal 1° luglio 2022 fattura elettronica per le tutte le partite IVA (compresi i forfettari), esclusi i medici e più in generale tutti soggetti che operano nel settore sanitario. L’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi viene esteso, altresì, anche ai soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398. Si tratta di associazioni e società sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e associazioni pro loco, che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Queste, le novità, da confermare con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, contenute nella prima bozza (sotto riportata) del nuovo decreto decreto-legge Pnrr, recante: «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza», approvato del Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2022

Tuttavia, rispetto alla stesura iniziale della bozza (sotto riportata) del nuovo decreto Pnrr, sembra farsi spazio l’ipotesi di esonerare fino al 2024 dal nuovo obbligo, i forfettari con o ricavi/compensi fino a 25.000 euro.

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Schema di Decreto-Legge recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Link al testo in pdf 

 

Art. 15
Disposizioni riguardanti le sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, la fatturazione elettronica e i pagamenti elettronici

 

1. All’articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (1), in materia di sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici, le parole «dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 30 giugno 2022».
2. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, 127 (2), in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, le parole da «Sono esonerati dalle predette disposizioni» fino alle parole «o committente soggetto passivo d’imposta» sono soppresse.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica a partire dal 1° luglio 2022. Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 471, non si applicano ai soggetti ai quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.


Nota (1)

L’anticipo al 30 giugno 2022 delle sanzioni per chi non accetta i pagamenti con il Pos

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con mod., dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

Ante modifiche della Bozza del DL “PNRR” approvata dal CDM del 13.04.2022

Post modifiche apportate dall’art. 15, comma 1, della Bozza del DL “PNRRapprovata dal CDM del 13.04.2022

 Art. 15, comma 4-bis
Pagamenti elettronici

 

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981. (Comma inserito dall’art. 19-ter, comma 1, lett. b), del D.L. 06/11/2021, n. 152, conv., con mod. dalla L 29/12/2021, n. 233)

 

 

Art. 15, comma 4-bis
Pagamenti elettronici

 

4-bis. A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del paga mento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981. (Le parole «dal 30 giugno 2022» sono state così sostituite alle precedenti «dal 1° gennaio 2023» dall’art. 15, comma 1, della Bozza del DL “PNRR” approvata dal CDM del 13.04.2022. In precedenza il comma era stato inserito dall’art. 19-ter, comma 1, lett. b), del DL 06/11/2021, n. 152, conv., con mod. dalla L 29/12/2021, n. 233)

 

 Nota (2)

 

D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23

Ante modifiche della Bozza del DL “PNRR” approvata dal
CDM del 13.04.2022

Post modifiche apportate dall’art. 15, comma 2, della Bozza del D.L. “PNRRapprovata dal CDM del 13.04.2022

 

Art. 1, comma 3
Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

 

3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta. (Le parole «, su richiesta,» sono state inserite dall’art. 1, comma 354, della L 30/12/2018, n. 145. Il periodo da «Sono altresì esonerati» fino a «soggetto passivo d’imposta.» è stato aggiunto dall’art. 10, comma 01, del DL 23/10/ 2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136. Le parole «o stabiliti» sono state così sostituite alle precedenti «, stabiliti o identificati» dall’art. 15, comma 1, del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136.

 

In precedenza il comma era stato così sostituito (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 3), della L 27/12/2017, n. 205, al precedente che si riporta:

«3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.»)

 

 

Art. 1, comma 3
Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati

 

3. Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Con il medesimo decreto ministeriale di cui al comma 2 potranno essere individuati ulteriori formati della fattura elettronica basati su standard o norme riconosciuti nell’ambito dell’Unione europea. Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili, su richiesta, a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura. [Sono esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto «regime di vantaggio» di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta]. (Le parole da «Sono esonerati dalle predette disposizioni» fino a «o committente soggetto passivo d’imposta» sono state soppresse dall’art. 15, comma 2, della Bozza del DL “PNRR” approvata dal CDM del 13.04.2022. Le parole «, su richiesta,» sono state inserite dall’art. 1, comma 354, della L 30/12/2018, n. 145. Il periodo da «Sono altresì esonerati» fino a «soggetto passivo d’imposta.» è stato aggiunto dall’art. 10, comma 01, del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136. Le parole «o stabiliti» sono state così sostituite alle precedenti «, stabiliti o identificati» dall’art. 15, comma 1, del DL 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136.

In precedenza il comma era stato così sostituito (1) dall’art. 1, comma 909, lett. a), n. 3), della L 27/12/2017, n. 205, al precedente che si riporta:

«3. Con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, effettuata anche mediante il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’opzione ha effetto dall’inizio dell’anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.»)

 

(1) Ai sensi dell’art. 1, comma 916, della L. 27/12/2017, n. 205, tali modifiche si applicano alle fatture emesse a partire dal 01.01.2019.

Ai sensi dell’art. 1, comma 917, della L. 27/12/2017, n. 205, fermo restando quanto previsto al comma 916 dell’art. 1, della sopracitata L. n. 205/2017, tali modifiche si applicano alle fatture emesse a partire dal 01.07.2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 dell’art. 1, della sopracitata L 205/2017 si applica dal 1° gennaio 2019;
b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l’insieme dei soggetti, destina tari della normativa di cui all’art. 3 della L 13/08/2010, 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all’art. 25, comma 2, del DL 24/04/2014, n. 66, conv., con mod., dalla L 23/06/2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti dell’amministrazione pubblica.




Pubblicato il decreto Interministeriale per il credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

Pubblicato sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it il decreto Interministeriale del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2021, recante: le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4 – (Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose».

Il provvedimento reca le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con riferimento in particolare:

a) ai soggetti ammessi a beneficiare dell’incentivo, alle tipologie di interventi ammessi, alle soglie massime di spesa ammissibile, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute;

b) alle procedure per l’ammissione delle spese al credito d’imposta, per il suo riconoscimento e utilizzo;

c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dell’incentivo;

d) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa ed il raggiungimento degli obiettivi relativi alla misura 4.2 M1C3 del PNRR.

Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali, della pertinente misura del PNRR, il decreto disciplina, altresì, le modalità di riduzione o revoca degli incentivi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche, attraverso lo scorrimento dell’elenco dei beneficiari ammessi, formatosi in seguito alla presentazione delle relative domande al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l’Unione europea.

Link al testo del decreto Interministeriale del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2021, recante: le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4 – (Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose».