SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 28 del 2024

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Gli approfondimenti

Eliminazione passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e assoggettamento a imposizione della sopravvenienza attiva
di Marco Orlandi

 

Il rapporto tra tributario e penal-tributario ha importanti punti di contatto: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo, Elena De Campo e Fabio Gasparini

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni tributarie

Cedolare secca sugli affitti – Contratto concluso dal conduttore nell’esercizio della sua attività professionale

 

Canoni derivanti dalla locazione di un immobile ad uso abitativo. Cedolare secca applicabile anche quando il conduttore è una società

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 12395 del 7 maggio 2024: «CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI – IMPOSTA DI REGISTRO – Locazioni o affitti e contratti assimilati – Redditi da locazione -Regime della cedolare secca – Opzione del locatore – Contratto concluso dal conduttore nell’esercizio della sua attività professionale – Nella Specie, immobile ad uso abitativo, sito in Milano, destinato al legale rappresentante della società (parte conduttrice del contratto di locazione) – Esclusione – Insussistenza – Fondamento – Principio di diritto – Art. 3, comma 6, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23»

Diritto di detrazione IVA – Prospetticità e potenzialità

IVA su anticipi in sede di preliminare di vendita di un immobile da destinare ad uso ufficio classificato catastalmente come abitazione. Il requisito della “prospetticità” salva la detrazione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 15617 del 4 giugno 2024: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Detrazione dell’IVA, da parte di professionista, indicata su fatture emesse per anticipi su un preliminare di vendita di un immobile da destinare ad uso ufficio (studio legale) censito in catasto alla categoria abitativo [nella specie, signorile (A/1)] – Condizioni – Rilevanza non della categoria catastale, bensì dell’effettiva destinazione dell’immobile anche in funzione programmatica – Necessità della verifica dell’intenzione ad uso ufficio (anche tenendo conto di una valutazione meramente prospettica) del soggetto passivo di destinare all’attività professionale/d’impresa dell’immobile oggetto del preliminare»

Termine per la proposizione del ricorso avverso l’atto impositivo

Eventi “interruttivi” e ricorso: al termine di proroga semestrale di impugnazione va sommato quello per fare istanza di accertamento con adesione

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 17328 del 24 giugno 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Termine per la proposizione del ricorso avverso l’atto impositivo – Eventi interruttivi -Venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall’ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza – Proroga semestrale ex art. 40, comma 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992 per la proposizione del ricorso – Decorrenza – Pendenza di ulteriori termini -Sommatoria con la sospensione relativa alla procedura di accertamento con adesione – Sussistenza – Fattispecie (dichiarazione di fallimento) – Artt. 21 e 40, commi 1 e 4, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

Plusvalenze immobiliari – Cessione infraquinquennale di immobile

(Ri)vendita infraquinquennale di un immobile classificato ad uso ufficio utilizzato per la maggior parte del periodo come effettiva abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Esclusa la tassazione dell’eventuale plusvalenza

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 17528 del 25 giugno 2024: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Cessione infraquinquennale di immobile – Plusvalenza realizzata a seguito di una (ri)vendita infraquinquennale di un immobile in comproprietà, iscritto in catasto in categoria A/10 (uso ufficio) – Definizione del concetto di «abitazione principale» utilizzato dall’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR – Rilievo della oggettiva destinazione abitativa di fatto impressa all’immobile – Onere della prova -Spettanza al contribuente – Periodo intercorso tra l’acquisto e la cessione – Tassazione della plusvalenza – Esclusione -Condizioni – Fondamento – Artt. 67, comma 1, lett. b) e 68, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)»

Giudizio civile e penale – Rapporto

L’efficacia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio tributario ex art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 si applica anche ai procedimenti instaurati prima del 29 giugno 2024, a condizione che siano ancora pendenti

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 23570 del 3 settembre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – GIUDIZIO CIVILE E PENALE – Rapporto – Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione – Sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula assolutoria di merito ex art. 530 c.p.p. – Deposito con memoria difensiva di attestazione di passaggio in giudicato di assoluzione perché il fatto non sussiste ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p. – Giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria – Automatica efficacia di giudicato – Ius superveniens – Applicabilità – Art. 21-bis, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87»

Prassi (con appendice normativa)

Agenzia delle entrate

Speciale – Concordato preventivo biennale

Le linee guida sul Concordato preventivo biennale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 17 settembre 2024: «CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Condizioni per l’adesione – Cause di cessazione e decadenza – Effetti derivanti dalla adesione – Determinazione degli acconti – Modalità di adesione alla proposta di concordato – Attività di controllo – Oneri dichiarativi – Nuovo sistema (facoltativo) di tassazione sostitutiva del maggior reddito concordato rispetto al reddito dichiarato nel 2023 – Risposte ai quesiti – Artt. 6 a 37, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificati dall’art. 4, del D.Lgs. 05/08/2024, n. 108 – D.M. del 14 giugno 2024 – D.M. del 15 luglio 2024»

I codici tributo per il versamento delle maggiorazioni degli acconti e della sostitutiva sul reddito eccedente

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 E del 19 settembre 2024: «RISCOSSIONE – CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Acconto per il primo anno di applicazione del concordato – Nuovo sistema (facoltativo) di tassazione sostitutiva del maggior reddito concordato rispetto al reddito dichiarato nel periodo antecedente – Istituzione codici tributo – Artt. 20, 20-bis, 31 e 31-bis, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13»

 

Il D.M. “CPB forfetari” di approvazione della metodologia di calcolo della proposta (p.i. 2024) e delle fattispecie sintomatiche della presenza di circostanze eccezionali

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2024: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario»

Il testo del Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, coordinato con le norme richiamate

Titolo II – Disciplina del concordato preventivo biennale

  • Capo I, articoli da 6 a 9: disposizioni generali;
  • Capo II, articoli da 10 a 22: disposizioni relative ai contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale;
  • Capo III, articoli da 23 a 33: disposizioni relative ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario;
  • Capo IV, articoli da 34 a 37: disposizioni comuni di coordinamento e conclusive.

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21 del 2024

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Commenti

 

L’operazione di scissione mediante scorporo
di Marco Orlandi

 

Gran parte della riforma del contenzioso tributario risiede nella “valorizzazione” dell’art. 24 Cost. e ciò lo conferma anche la recente sentenza del TAR Veneto n. 837 del 02/05/2024: aspetti di riflessione
di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

 

Giurisprudenza

 

Giustizia Amministrativa:

  • Tribunali Amministrativi Regionali

 

Diritto di accesso ai documenti – Procedimenti tributari

 

Accertamento con adesione. Illegittimo il diniego all’istanza per accedere agli atti e ai documenti, analiticamente indicati, inerenti all’invito a comparire. Non ammessa l’adesione, anche solo parzialmente, “al buio

Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto – Sezione III – Sentenza n. 837 del 2 maggio 2024: «TRASPARENZA AMMINISTRATIVA – Accesso ai documenti amministrativi – Diritto di accesso ai documenti – Limitazioni del diritto di accesso (L. n. 241/90) – Procedimenti tributari – Adesione del contribuente all’accertamento – Definizione della posizione tributaria con il c.d. “accertamento per adesione” ex D.Lgs. n. 218/1997 – Diniego all’istanza presentata ai sensi della L. n. 241 del 1990, per accedere agli atti e ai documenti, analiticamente indicati, inerenti all’invito a comparire ex art. 5-ter, D.Lgs. n. 218 del 1997, comunicato dall’Agenzia delle Entrate – Accesso degli atti del procedimento tributario nella fase endoprocedimentale – Limitazione dell’accesso documentale prevista dall’art. 24, comma 1, lett. b), L. n. 241/90 – Non applicazione – Ragioni – Lesione del diritto fondamentale di difesa della non solo ai fini di tutela giurisdizionale, ma ancora prima nell’ambito del procedimento di accertamento tributario innanzi all’Amministrazione finanziaria -Applicazione del comma 7 dello stesso art. 24, L. n. 241 del 1990, posto che la conoscenza degli atti per i quali la società ha richiesto l’accesso è essenziale per la difesa dei propri interessi giuridicamente rilevanti – Art. 24, della L. 07/08/1990, n. 241 – Artt. 5 e 5-ter, del D.Lgs. 19/06/1997, n. 218»

 

 

Prassi

 

Agenzia delle entrate

 

Legge di Bilancio 2024 – Plusvalenze immobiliari

 

Le plusvalenze immobiliari da cessione di immobili per i quali si è goduto del beneficio del Superbonus

I chiarimenti sulla nuova fattispecie di plusvalenza imponibile in caso di cessione infra-decennale di immobili oggetto di interventi da Superbonus

 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 E del 13 giugno 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 1, commi da 64 a 67, della L. 30/12/2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024) – Cessioni di beni immobili in relazione ai quali il cedente abbia fruito delle detrazioni d’imposta cd. “Superbonus” – Interventi eseguiti sulla singola unità – Interventi eseguiti sulle parti comuni – Cause di esclusione dalla nuova plusvalenza – Decorso di 10 anni dalla conclusione dei lavori – Provenienza ereditaria – Utilizzo come abitazione principale del bene oggetto di vendita – Modalità di calcolo della plusvalenza – Computo dei costi inerenti alle specifiche fattispecie di plusvalenze da Superbonus – Incidenza della rivalutazione Istat nella determinazione del costo di acquisto – Modifiche agli artt. 67 e 68 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Adeguamento della rendita catastale delle unità immobiliari ai miglioramenti conseguiti per effetto degli interventi ammessi al Superbonus – Misure in materia di variazione dello stato dei beni (articolo 1, commi 86 e 87, della legge Bilancio 2024)»

 

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

 

Contributi Inps dovuti da artigiani commercianti e professionisti senza cassa

 

Contributi di commercianti, artigiani e lavoratori autonomi “senza cassa”: le istruzioni per la compilazione del Quadro “RR” 2024 e per il versamento e rateizzazione

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – n. 72 del 14 giugno 2024: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI -Contributi I.V.S. – Contributi alla gestione separata lavoratori autonomi – Contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/1995, n. 335 – Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali – Compilazione del quadro RR del modello Redditi 2024-PF e riscossione dei contributi dovuti a saldo 2023 e in acconto 2024 – Termini e modalità di versamento – Rateizzazione – Compensazioni e istanza di autoconguaglio – Rimborsi – Art. 10, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Scissione mediante scorporo alternativa al conferimento

 

Scissione mediante scorporo: la disciplina fiscale alla luce dell’attuazione della riforma tributaria

Documento di Ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 30 maggio 2024

 

Legislazione

 

Concordato preventivo biennale (Cpb) – Metodologia per la proposta e condizioni straordinarie

 

In Gazzetta Ufficiale il D.M. Mef con le regole per determinare la proposta e le condizioni straordinarie per la cessazione degli effetti del concordato (o la riduzione in percentuale dei redditi)

Contribuenti ISA. La metodologia per l’elaborazione del concordato preventivo biennale

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 giugno 2024: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale»

 

 

 

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Cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus. Le istruzioni sulla nuova disciplina delle plusvalenze | Fuori dal perimetro di applicazione la vendita dell’immobile adibito ad abitazione principale

L’articolo 1, comma 64, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2470), ha aggiunto tra i redditi diversi ai sensi del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi (TUIR) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus; plusvalenza configurabile come reddito diverso solo se non realizzata nell’esercizio di arti e professioni e di imprese commerciali o da società in nome collettivo o in accomandita semplice.

 

Possono essere titolari del predetto reddito diverso:

  • le persone fisiche residenti, purché il reddito non sia conseguito nell’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni;
  • le società semplici e i soggetti a esse equiparati ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;
  • gli enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, se l’operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell’esercizio d’impresa commerciale;
  • le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio ai sensi dell’articolo 23 del TUIR;
  • le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, se il reddito è prodotto nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 23 del TUIR al di fuori dalla stabile organizzazione.

 

 

Quindi, con le novelle introdotte dalla legge di bilancio 2024 (in “Finanza & Fisco” n. 40/2023, pag. 2470), il legislatore si è limitato a individuare una nuova fattispecie di reddito diverso, senza modificare l’ambito soggettivo dell’articolo 67 del TUIR.

Il successivo comma 65 del citato articolo 1 ha previsto che alle plusvalenze suddette si può applicare l’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26 per cento.

Il comma 66 dispone che le predette disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

In estrema sintesi, le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2024 hanno novellato:

  • l’articolo 67 del TUIR al fine di prevede una nuova fattispecie di plusvalenza immobiliare che riguarda la cessione “infradecennale” d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus, indipendentemente dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante e dalla modalità di fruizione di quest’ultima;
  • l’articolo 68 del TUIR, per definire le modalità di calcolo della predetta plusvalenza per il cedente, prevedendo l’irrilevanza (totale o parziale) delle spese relative agli interventi agevolati solo qualora si sia fruito del Superbonus nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta.

Più nel dettaglio, il comma 64, modifica l’articolo 67, comma 1, del TUIR mediante l’aggiunta della lettera b-bis), la quale ora include tra i redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati dal c.d. Superbonus di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, conv., con mod., dalla legge n. 77 del 2020, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo; la plusvalenza disciplinata dalla nuova lettera b-bis), del TUIR riguarda la prima cessione d’immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessi al Superbonus, a prescindere dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altri aventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante, dalla modalità di fruizione di quest’ultima e dalla tipologia d’intervento effettuato.

Sono, quindi,  imponibili le plusvalenze risultanti dalla cessione d’immobili oggetto d’interventi agevolati, ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, che si siano conclusi da non più di dieci anni, indipendentemente dalla data di acquisto (o di costruzione) del bene. Diversamente, nell’ipotesi in cui tra la conclusione dei suddetti interventi e la cessione dell’immobile trascorrano più di dieci anni, la plusvalenza non rientrerà nell’ambito di applicazione della lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67 del TUIR e, quindi, non risulterà imponibile ai sensi della nuova disciplina.

Di conseguenza, viene disposto che, quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, secondo cui costituiscono plusvalenze imponibili quelle derivanti dalle cessioni di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, si applica solo alle ipotesi diverse da quelle riconducibili alla lettera b-bis) del menzionato articolo 67.

Modificato inoltre, l’articolo 68, comma 1, del TUIR prevedendo che la plusvalenza di cui sopra è determinata dalla differenza tra il corrispettivo percepito nel periodo d’imposta e il prezzo d’acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo e, in presenza di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

Si prevede, tuttavia, che, per gli immobili in esame, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura praticato dal fornitore, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020.

Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegat

Il comma 65 prevede che alle plusvalenze introdotte dal comma 64 può applicarsi l’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del 26 per cento, come previsto dall’articolo 1, comma 496, della legge finanziaria 2006 (legge n. 266 del 2005) Il comma 66 stabilisce che le disposizioni (commi 64 e 65) sopra illustrate si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Ciò premesso, con circolare n. 13 del 13 giugno 2024, l’Agenzia delle entrate ha dettato le prime istruzioni agli uffici sulle novità in materia di plusvalenze introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2024.

Queste le più rilevanti:

  • niente imposte sulla plusvalenza generata dalla cessione di un immobile oggetto di interventi agevolati con Superbonus se lo stesso immobile è stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo che intercorre tra l’acquisto e la vendita.

 Il documento di prassi ricorda che sono fuori dall’ambito di applicazione della norma le plusvalenze relative agli immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o a quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione, se al momento della cessione sono stati acquistati (o costruiti) da meno di dieci anni.

  •  a partire dal 1° gennaio 2024 entra in vigore una nuova ipotesi di plusvalenza che si realizza a seguito della cessione a titolo oneroso di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus che, all’atto della cessione, si siano conclusi da non più di dieci anni.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13 del 13 giugno 2024, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Modifiche alla disciplina delle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili (articolo 1, commi da 64 a 67, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Legge di Bilancio 2024) – Modifiche agli articoli 67 e 68 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) – Unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio, al fine di adeguare la rendita catastale delle unità immobiliari ai miglioramenti conseguiti per effetto degli interventi ammessi al Superbonus – Misure in materia di variazione dello stato dei beni (articolo 1, commi 86 e 87, della legge Bilancio 2024)

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 8 del 2021

Finanza & Fisco n. 8 del 2021ATTENZIONE:

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Commenti

 

 

La rivalutazione dei beni materiali ed immateriali: aspetti contabili-fiscali e profili critici
di Marco Orlandi

 

La condanna per lite temeraria nelle liti fiscali in relazione alla giurisprudenza civile
di Antonino Russo

 

 

 

Giurisprudenza

 

 

Corte Suprema di Cassazione:

  • Sezioni Unite Civili

 

Costi a deducibilità frazionata – Decadenza azione accertativa

 

Componente di reddito ad efficacia pluriennale: la decadenza del potere accertativo va verificata rispetto ad ogni singola annualità di imposta

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 8500 del 25 marzo 2021: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di impresa – Determinazione del reddito – Deduzioni -Componenti di reddito a efficacia pluriennale (nella specie, svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio) – In genere -Componente di reddito ad efficacia pluriennale – Contestazione – Accertamento – Decadenza – Decorrenza – In relazione al singolo rateo – Dalla dichiarazione dove è indicato il singolo rateo in cui il componente reddituale è suddiviso -Decorrenza del termine di decadenza non dalla prima dichiarazione ma dalle singole successive annualità in contestazione – Conseguenze – Obbligo di conservazione di atti e documenti ai soli effetti tributari fino allo spirare del termine di rettifica dell’ultima dichiarazione accertabile – Artt. 22 e 43, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 • TERRITORIALITÀ DELL’IMPOSIZIONE (Accordi e convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni) – Reddito d’impresa derivante da attività esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni – Filiale italiana di banca estera – “Branch” bancaria sottocapitalizzata – Deducibilità dei componenti negativi – Limiti di deducibilità per le svalutazioni dei crediti alla clientela della succursale – Condizioni – Par. 18.3 del Commentario Ocse»

 

  • Sezioni tributarie

 

Società di persone – Morte del socio

 

Continuazione della società di persone con gli eredi. Le perdite di competenza del de cuius derivanti dalla partecipazione nella S.n.c. inutilizzabili

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 1216 del 21 gennaio 2021: «IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – SOCIETÀ – Di persone – Società in nome collettivo (S.n.c.) – Base imponibile – Determinazione dei redditi e delle perdite – Società in nome collettivo – Morte del socio – Perdite della società di competenza del “de cuius” – Sottrazione dal reddito di ciascun erede “pro quota” – Esclusione – Fondamento – Stipula accordi di continuazione – Irrilevanza – L’erede del socio di società di persone non può, in ogni caso, dedurre le perdite afferenti alla partecipazione del de cuius – Ragioni – L’efficacia dell’adesione al contratto sociale decorre soltanto dal momento in cui l’accordo stesso viene stipulato – La morte del socio anche in ipotesi di continuazione non determina il trapasso mortis causa della partecipazione agli eredi – Artt. 2284, 2289 c.c. – Artt. 8 e 187, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917»

 

 

Prassi

 

 

Agenzia delle Entrate

 

Imposte sui redditi – Plusvalenze immobiliari

 

Plusvalenze immobiliari. Le spese per riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico e per la sostituzione dei serramenti tra i costi inerenti. Irrilevante che danno diritto a bonus (anche per mezzo del cd. Sconto in fattura)

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 204 del 24 marzo 2021: «IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (o costruiti) da non più di cinque anni – Determinazione – Costi inerenti che vanno ad aumentare il prezzo di acquisto – Spese per interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico – Spese per la sostituzione dei serramenti – Spese incrementative rilevanti ai fini del calcolo della plusvalenza dell’immobile – Irrilevanza che le spese diano diritto al cd. Superbonus di cui articolo 119 del decreto Rilancio, altresì, irrilevante, che per le predette spese si sia beneficiato del cd. sconto in fattura – Artt. 67, comma 1, lett. b), e 68, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77»

 

Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della “prima casa

 

La donazione agevolata del 50% della abitazione ex art. 69, legge n. 342/2000 non esclude l’utilizzo delle agevolazioni “prima casa” in caso di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione. Le condizioni dettate dal comma 4-bis, della Nota II-bis, soddisfatte anche con alienazioni a titolo gratuito

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 228 del 2 aprile 2021: «IMPOSTA DI REGISTRO – Disciplina dei trasferimenti immobiliari ai fini delle imposte indirette – Agevolazioni tributarie previste per l’acquisto della prima casa – Applicazione delle agevolazioni di cui all’articolo 69, della legge 21 novembre 2000, n. 342 ai trasferimenti derivanti da successione o donazione – Reiterazione delle agevolazioni – Applicazione dell’agevolazione “prima casa” nell’acquisto a titolo oneroso di altra abitazione – Possibilità – Ragioni – Principio applicabile anche nell’ipotesi di precedente acquisto di immobile abitativo agevolato sia avvenuto parzialmente per donazione – Condizioni per evitare la decadenza – Impegno nell’atto di acquisto ad alienare (anche con atto a titolo gratuito) la quota acquistata a titolo oneroso preposseduta entro il termine di un anno dall’acquisto, ai sensi del comma 4-bis della Nota II-bis – Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima del D.P.R. 26/04/1986, n. 131 – Art. 69, L. 21/11/2000, n. 342»

 

Consiglio Nazionale del Notariato

 

SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO APPROFONDIMENTO DEL NOTARIATO

 

I Superbonus del 110 per cento

Studio n. 27-2021/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 5 febbraio 2021

 

 

Legislazione

 

 

Notifica degli avvisi di accertamento e di altri atti impositivi

 

Accertamenti e altri atti impositivi. I criteri per la notifica/invio degli atti emessi entro fine 2020 e sospesi dalle moratorie Covid

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 aprile 2021, prot. n. 88314/2021: «Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali. Disposizioni di attuazione del comma 6 dell’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41»

 

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Cessione onerosa di fabbricati da demolire effettuata dopo cinque anni dall’acquisto. Sussiste una differenza tra destinazione edificatoria originariamente conferita all’area (che può essere plusvalente) e destinazione ripristinata (non plusvalente) conseguente alla demolizione di un edificio

 

 

 

Se su un’area insiste un qualsivoglia fabbricato, la stessa area deve dirsi già edificata e non può essere ricondotta alla previsione di area «suscettibile di utilizzazione edificatoria» di cui all’articolo 67 del TUIR, atteso che la potenzialità edificatoria si è già consumata. Questi i principi espressi dalla Corte di cassazione resi nell’ambito di contenziosi vertenti su diverse fattispecie, tra cui anche l’ipotesi della cessione di fabbricati ricadenti in un piano di recupero (cfr. sentenza n. 9606 del 5 aprile 2019).

Pertanto, in considerazione dell’indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità, da ritenersi consolidato, e tenuto conto dei pareri  dell’Avvocatura generale dello Stato, devono considerarsi superate le indicazioni contenute nella risoluzione n. 395/E del 2008. Queste le istruzioni impartite nella circolare n. 23 del 29 luglio 2020, con il quale l’Agenzia delle entrate prende finalmente atto, che se la cessione ha ad oggetto un fabbricato, a prescindere se sia destinato alla demolizione, occorrerà rifarsi sempre al regime fiscale proprio di tale bene e non a quello relativo ai terreni.

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 del 29 luglio 2020, con oggetto «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi diversi – Plusvalenza da cessione di terreni – Distinzione tra “edificato” e “non edificato” – Cessione onerosa di fabbricati effettuata dopo cinque anni dall’acquisto – Vendita di fabbricati destinati alla demolizione – Trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di fabbricati cd. “da demolire” –Rettifica di precedenti istruzioni (risoluzione n. 395/E del 22 ottobre 2008) in conseguenza di orientamento sfavorevole della giurisprudenza di legittimità – Articolo 67, comma 1, lettera b), del DPR 22/12/1986, n. 917»




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33 del 2017

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Commenti

Dal 2018, maggior peso specifico al reclamo/mediazione

di Antonino Russo

 

Avvisi di addebito INPS scaturenti da accertamenti tributari: questioni e casi pratici affrontati dalla più recente giurisprudenza di merito

di Alvise Bullo e Elena De Campo

 

Prassi

Reclamo/mediazione tributaria

Nuova soglia a 50.000 euro per il reclamo tributario: istruzioni e modifiche alle “Avvertenze” della cartella di pagamento

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 E del 22 dicembre 2017: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Istituti deflativi delle liti – Reclamo/mediazione tributaria – Modifiche apportate dall’articolo 10 del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Innalzamento della soglia di valore (50.000) delle controversie reclamabili – Criteri di determinazione del valore della controversia – Individuazione del dies a quo della nuova disciplina – L’esclusione delle cause su tributi costituenti risorse tradizionali dell’Unione europea – Art. 17-bis, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

 

Diritto alla detrazione dell’IVA

Riduzione dei termini per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA. Le Entrate su requisiti, gestione delle fatture, sanzioni e dichiarazioni IVA integrative

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 17 gennaio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Detrazione IVA – Modifiche alla disciplina della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto – Decorrenza – Registrazione degli acquisti – Modifiche alla disciplina della registrazione delle fatture – Rivalsa dell’IVA accertata e detrazione -Variazione dell’imponibile o dell’imposta – Presupposti ed effetti della novella sui termini di emissione della nota di credito – Diritto alla detrazione nell’ambito dello Split payment – Diritto alla detrazione nell’ambito del regime del cash accounting (regime di cassa) – Esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta mediante la dichiarazione integrativa c.d. “a favore” di cui all’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. 22/07/1998, n. 322 – Art. 19, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 25, comma 1, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 26, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 60, settimo comma, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Art. 2, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96»

 

Consolidato fiscale
Utilizzo delle perdite in sede di accertamento

Utilizzo delle perdite in caso di accertamento. Dalle Entrate ulteriori chiarimenti per i gruppi di imprese

Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 26 gennaio 2018

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 E del 26 gennaio 2018: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Consolidato fiscale – Utilizzo delle perdite – Utilizzo in sede di accertamento delle perdite anteriori all’esercizio dell’opzione per il consolidato – Criterio di attribuzione delle perdite applicabile in ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato – Esemplificazioni – Art. 40-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 – Artt. da 117 a 129, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. del 09/06/2004»

 

Documenti informatici rilevanti ai fini tributari
Conservazione “sostitutiva”

Termine di conclusione del processo di conservazione dei modelli dichiarativi. In riferimento all’anno di produzione e trasmissione

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 9 E del 29 gennaio 2018: «OBBLIGHI FISCALI – Documenti fiscali – Scritture contabili – Conservazione documenti virtuali (conservazione elettronica di modelli dichiarativi, comunicativi e di versamento – Conservazione dei documenti informatici ai fini della loro rilevanza fiscali – Individuazione del termine ultimo per preservare le varie tipologie di modelli fiscali dematerializzati – Riferimento all’anno di produzione e trasmissione – Caso di specie – Termine di conservazione elettronica delle dichiarazioni fiscali (Redditi 2017 SC) -Art. 3 del D.M. 17/06/2014 – D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – Art. 7, comma 4-ter, del D.L. 10/06/1994, n. 357, conv., con mod., dalla L. 04/08/1994, n. 489»

 

Imposte sui redditi
Plusvalenze immobiliari

Le plusvalenze immobiliari

Studio n. 32-2017/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari il 9 marzo 2017

 

Legislazione

Solidarietà nel pagamento dell’IVA anche nel settore dei combustibili per autotrazione

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018: «Estensione dell’ambito di applicazione dell’articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ai sensi dell’articolo 1, comma 4-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»

 

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