Trattamento Irpef della cessione di un immobile acquisito a seguito di transazione derivante da lite avente ad oggetto la presunta lesione della quota di eredità
In caso di accordo transattivo di una vertenza avente a oggetto la lesione della quota di eredità, con trasferimento della proprietà di un immobile non si è in presenza di una divisione dei beni ereditari, ma di una dichiarazione con la quale vengono accettate le disposizioni testamentarie, con espressa rinuncia all’azione di riduzione in ordine all’eredità (rapporto inter vivos diverso da quello di successione e di donazione). Pertanto, la plusvalenza derivante dalla vendita dell’immobile acquisito per effetto dell’atto di transazione (e non a seguito di successione o donazione), è imponibile ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR, se realizzata mediante cessione a titolo oneroso prima del decorso del quinquennio. Ai fini della plusvalenza, si assumerà come prezzo di acquisto dei beni ceduti, il valore degli immobili pattuito a titolo transattivo. Questi i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 129 del 27 dicembre 2018. Nella risposta, inoltre, l’Agenzia ha evidenziato che lo stesso cedente avrebbe dovuto assoggettare ad imposizione anche il “valore economico” dell’immobile ricevuto in cambio della rinuncia all’esercizio della azione di riduzione, qualificandolo come un caso riconducibile alla “assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.
Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 129 del 27 dicembre 2018, con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Immobile trasferito con atto di transazione e successiva cessione dello stesso – Accordo transattivo di una vertenza avente a oggetto la lesione della quota di eredità, con trasferimento della proprietà di un immobile, che, prima del decorso del quinquennio, la parte rinunciante intende alienare – Art. 67, comma 1, lettera b) e lettera l), e art. 68, comma 1, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 1965 c.c.