Cessioni dei crediti successive alla prima. Le soluzioni in caso di rifiuto delle cessioni già accettate

Con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 (in “Finanza & Fisco” n. 32/2022, pag. 1829) sono state illustrate, tra l’altro, le soluzioni operative da adottare nel caso in cui siano stati commessi taluni errori nella compilazione delle comunicazioni per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, di cui all’articolo 121  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, sono state fornite istruzioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. Nel documento interpretativo del 2022 chiarito che se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite Pec. Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette.

Ora, considerato che sono stati formulati alcuni quesiti in merito alle soluzioni da adottare in relazione a particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione dei crediti di cui al richiamato articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, con circolare n. 6 del 8 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti con riferimento alle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 8 marzo 2024, con oggetto: BONUS EDILIZI – Crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del D.L. n.34/2020 – Eventi verificatisi prima nella successiva fase di circolazione dei crediti di cui al richiamato articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate – Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti – Art. 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio)

 

Per il rifiuto della comunicazione relativa alla cessione del credito si dovrà compilare il modello allegato alla circolare dell’Agenzia delle entrate.

 

Il modello deve essere utilizzato per richiedere all’Agenzia delle entrate il rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, qualora il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti” (oppure nel caso in cui l’accettazione sia avvenuta per errore), in modo che il credito ritorni nella disponibilità del cedente.
Qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire se questi non sono stati ulteriormente ceduti, ovvero opzionati per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 (si ricorda che l’opzione per l’utilizzo tramite modello F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma cessione crediti).

In caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa rata annuale, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.
In entrambi i casi, i crediti saranno ripristinati in capo al cedente.
La richiesta di rifiuto della cessione dei crediti deve essere inviata per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, indicando nell’oggetto “RICHIESTA DI RIFIUTO DELLA CESSIONE DEI CREDITI”, nonché i codici fiscali di cedente e cessionario.
Il modello può essere presentato da un soggetto delegato. L’istanza deve essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità).

ALLEGATO 
Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti (articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020).

 




Doppia proroga. Dal 16 marzo al 4 aprile 2024 i termini per inviare i dati su interventi condominiali e opzioni bonus edilizi

Oltre due settimane in più per gli amministratori di condominio tenuti a inviare al Fisco i dati relativi agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati nel 2023 sulle parti comuni condominiali. Il termine ultimo per la comunicazione slitta, infatti, dal 16 marzo al 4 aprile 2024. Un secondo provvedimento sposta in avanti, sempre al 4 aprile 2024, la scadenza per tutti i contribuenti che devono comunicare all’Agenzia le opzioni (sconto o prima cessione) relativamente alle spese sostenute nel 2023. La stessa proroga è concessa anche per le opzioni relative alle rate residue non fruite delle detrazioni per bonus edilizi riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022.

 

I tempi e le semplificazioni per le comunicazioni sugli interventi condominiali

 

Per garantire più tempo agli amministratori di condominio lo spostamento porta al prossimo 4 aprile il termine ultimo per l’invio delle informazioni destinate a confluire nella precompilata 2024. La proroga, stabilita con un provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, non ha conseguenze sul calendario della campagna dichiarativa 2024.

Per semplificare gli adempimenti, lo stesso provvedimento prevede anche l’esonero dall’invio della comunicazione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

 

Il nuovo calendario per le opzioni dei bonus edilizi

 

Con un secondo provvedimento firmato dal Direttore dell’agenzia viene disposta una proroga anche per la comunicazione delle opzioni dei bonus edilizi.

In particolare, slitta al 4 aprile 2024 il termine, ordinariamente fissato al 16 marzo, entro il quale i contribuenti o i loro intermediari devono comunicare all’agenzia l’opzione per lo sconto o la prima cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2024)




Cessione del credito e sconto in fattura. In arrivo la proroga (presumibilmente al 4 aprile 2024)

De Nuccio: “Conferme da MEF e Agenzia Entrate”. Regalbuto: “Più tempo per commercialisti e imprese”

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha richiesto al Ministro e al Viceministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo di valutare la possibilità di prorogare il termine, attualmente previsto al 16 marzo 2024, per l’invio delle comunicazioni per le opzioni cessione del credito e sconto in fattura relative alle spese per bonus edilizi sostenute nel 2023.

“A fronte della nostra richiesta, abbiamo già ricevuto conferme che il termine sarà prorogato, presumibilmente al 4 aprile 2024, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Ringraziamo il Ministro Giorgetti, il Viceministro Leo e i vertici dell’Agenzia delle Entrate, i quali hanno dimostrato, ancora una volta, attenzione per le istanze della categoria”, afferma il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio.

Per il Consigliere tesoriere e delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto,

“la proroga richiesta dal Consiglio Nazionale è necessaria per consentire ai colleghi e alle imprese loro assistite di esplorare con tempi più congrui la possibilità di individuare soggetti cessionari disponibili ad acquistare i crediti e per questo va accolta con particolare favore. Peraltro – conclude Regalbuto – essa va in parallelo con la proroga e la semplificazione della comunicazione spese su parti comuni per la dichiarazione precompilata e consentirà di gestire entrambi gli adempimenti con tempistiche più agevoli”.




Piattaforma cessione crediti. On-line la Guida 2024 dell’Agenzia delle entrate

Lo scopo del nuovo vademecum è quello di illustrare il funzionamento la procedura.  Nella home page della stessa “Piattaforma” è disponibile anche un manuale per l’utente.

Nell’aggiornamento il punto sulle cessioni che possono essere comunicate tramite la piattaforma.

Dalla guida eliminati i crediti, che in base alle relative disposizioni, non possono più essere movimentati:

  • crediti relativi ai canoni dei contratti di locazione di botteghe, negozi e degli immobili ad uso non abitativo (articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 2020 e articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020);
  • credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto dei DPI (articolo 125 del decreto-legge n. 34 del 2020);
  • credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020);
  • crediti d’imposta riconosciuti in relazione all’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, carburanti).

Diventano poi tre, dopo il primo trasferimento, le cessioni possibili nei confronti dei soggetti qualificati (banche, assicurazioni, eccetera).

 

 

 

Tra le funzioni della piattaforma spazio a quella riservata alla “Riduzione del credito”. 

In quest’area l’utente può comunicare all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 104 del 10 agosto 2023, che consentono di comunicare i crediti derivanti dai bonus edilizi non più utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020.
La riduzione deve riferirsi all’intero importo di una o più rate annuali dei crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura relativi alle detrazioni per lavori edilizi. L’utente, inoltre, può interrogare le comunicazioni di riduzione già effettuate.

 

 

Per l’utilizzo della piattaforma, è disponibile il relativo manuale utente (Aggiornamento gennaio 2024).

Link alla guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento gennaio 2024

 

Le versioni precedenti:

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento 12 aprile 2022

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento giugno 2022

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento ottobre 2023

Link alla guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento novembre 2023

 




L’Agenzia delle entrate aggiorna il manuale e la guida all’utilizzo della “Piattaforma Cessione Crediti”

L’obiettivo della guida è quello di illustrare il funzionamento della piattaforma, presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

Si tratta di un’apposita procedura web, denominata “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi.

I soggetti cessionari dei crediti d’imposta e delle detrazioni per interventi edilizi possono accedere tramite l’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate alla “piattaforma cessione crediti”, per visualizzare i crediti ricevuti, accettarli o rifiutarli ed effettuare le altre operazioni consentite dalle disposizioni vigenti.

Attualmente, attraverso la piattaforma possono essere comunicate le cessioni:

  • dei cosiddetti “bonus edilizi”, cioè dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche) per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti
  • del “Tax credit vacanze”, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020)
  • del credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021)
  • dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione all’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, carburanti).

La piattaforma potrà essere estesa ad altre fattispecie compatibili con le sue funzionalità.

Le operazioni effettuate tramite la piattaforma non costituiscono, né sostituiscono, le transazioni, i relativi documenti e gli atti di cessione dei crediti intervenuti tra le parti, ma rappresentano le comunicazioni e le accettazioni delle transazioni già avvenute, affinché siano efficaci ai fini fiscali nei confronti dell’Agenzia delle entrate e i crediti possano essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti (nei casi previsti).

La presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed esigibili. Ai sensi delle vigenti disposizioni, l’Agenzia si riserva di controllare in capo al titolare originario del credito o della detrazione l’esistenza dei relativi presupposti.

Per accedere alla piattaforma, dopo l’autenticazione seguire il percorso “Servizi – Agevolazioni” e quindi cliccare sul collegamento “Piattaforma Cessione Crediti”.

Per l’utilizzo della piattaforma, è disponibile il relativo manuale utente (Aggiornamento ottobre 2023).

Link alla guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento novembre 2023

 




Opzioni per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili e spalmacrediti in 10 anni da bonus edilizi. Possibile annullare le comunicazioni

L’Agenzia delle entrate con il provvedimento del Direttore prot. n. 132123 del 18 aprile 2023 ha disciplinato le modalità con cui i fornitori e i cessionari devono comunicare la ripartizione in dieci rate annuali dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia stessa entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati, come disposto dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

Inoltre, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal successivo provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, ha previsto l’obbligo di comunicare tramite la “Piattaforma cessione crediti”, l’opzione per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in luogo dell’ulteriore cessione dei crediti stessi.

Considerate le richieste pervenute dai fornitori e cessionari, titolari dei crediti, che hanno erroneamente effettuato le suddette comunicazioni, al fine di consentire a tali soggetti di rimuoverne gli effetti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023, prot. n. 332687/2023  sono state definite le modalità per richiedere l’annullamento delle comunicazioni di cui trattasi.

Di seguito quanto disposto dal citato provvedimento prot. n. 332687/2023 che rende ora possibile annullare le predette comunicazioni.

 

Annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui

 

La comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, effettuata ai sensi del provvedimento del Direttore della medesima Agenzia prot. n. 132123 del 18 aprile 2023, può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti.

La richiesta di annullamento deve essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, o avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013.

Con avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate sarà resa nota la data di attivazione della funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” che consentirà l’invio della richiesta del sopra citato annullamento.

Fino all’attivazione delle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, la richiesta di cui di annullamento deve essere effettuata tramite il modello denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023, prot. n. 332687/2023, compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito. In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità.

Il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

L’esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni.

L’accoglimento della richiesta di annullamento determina:

  • la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate. Pertanto, l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione;
  • il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.

 

Annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili

 

I cessionari dei crediti di imposta a cui è attribuito un codice identificativo univoco (c.d. crediti tracciabili), di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022 e prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, che hanno optato per la fruizione in compensazione del credito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono chiedere l’annullamento di tale opzione per l’intero importo di una o più rate.

La richiesta deve essere effettuata tramite la “Piattaforma cessione crediti” direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, utilizzando l’apposita funzionalità che sarà disponibile a decorrere dal 5 ottobre 2023.

L’accoglimento della richiesta di annullamento determina la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’utilizzo tramite modello F24, con la conseguente riattivazione della facoltà di cessione delle relative rate. Pertanto, la richiesta verrà respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento.




Piattaforma cessione crediti. Dall’Agenzia delle entrate nuovo aggiornamento della guida

La guida illustra le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all’Agenzia l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti.

All’attualità, attraverso la Piattaforma possono essere comunicate le cessioni:

  • dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi, per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (es. Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche), di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;
  • del Tax credit vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (articolo 176 del decreto- legge n. 34 del 2020);
  • del credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021).

La Piattaforma potrà essere estesa ad altre fattispecie compatibili con le sue funzionalità. La Piattaforma è composta da quattro funzioni:

  1. Monitoraggio crediti
  2. Cessione crediti
  3. Accettazione crediti/sconti
  4. Lista movimenti

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento giugno 2022

vedi anche:

La guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento Aprile 2021

 




Approvato il nuovo provvedimento Entrate che aggiorna le regole per la cessione dei bonus edilizi

L’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto che per gli interventi che danno diritto al Superbonus, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, sono state definite le modalità di attuazione delle richiamate disposizioni, in base alla legislazione all’epoca vigente.

Successivamente, l’articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, modificato in sede di conversione dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è intervenuto sull’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo:

  • la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  • che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura) comunicate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 non possano formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Inoltre, l’articolo 14 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ha nuovamente modificato l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.

Tanto premesso, viste le novità introdotte dalle richiamate disposizioni successivamente intervenute, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 202205 del 10 giugno 2022 sono state aggiornate le regole per la cessione dei bonus edilizi, alla luce dei sopra citai interventi normativi. Aggiornata anche la piattaforma telematica per comunicare le cessioni dei crediti per gestire la tracciabilità e il divieto di cessione parziale delle rate annuali dei bonus edilizi.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2022, prot. n. 202205/2022, recante: «Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022», pubblicato il 10.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Vedi anche:

 

Superbonus e altri Bonus in edilizia. Tutte le novità nel nuovo vademecum dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 27 maggio 2022: «SUPERBONUS – BONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2022 – Nuove misure in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti -Artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Decreto MiTE del 14/02/2022»

In appendice il testo aggiornato degli artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77




Piattaforma cessione crediti. L’Agenzia delle Entrate aggiorna la guida

La guida illustra le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all’Agenzia l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti.

All’attualità, attraverso la Piattaforma possono essere comunicate le cessioni:

  • dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi, per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (es. Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche), di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;
  • del Tax credit vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (articolo 176 del decreto- legge n. 34 del 2020);
  • del credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021).

La Piattaforma potrà essere estesa ad altre fattispecie compatibili con le sue funzionalità. La Piattaforma è composta da quattro funzioni:

  1. Monitoraggio crediti
  2. Cessione crediti
  3. Accettazione crediti/sconti
  4. Lista movimenti

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento 12 aprile 2022

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento giugno 2022

Link alla Guida alle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” – Aggiornamento ottobre 2023

vedi anche:

Guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento novembre 2023




L’Agenzia delle entrate pubblica una guida all’utilizzo della “Piattaforma Cessione Crediti”

L’obiettivo della guida è quello di illustrare il funzionamento della piattaforma, presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

Si tratta di un’apposita procedura web, denominata “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi. 

 

Link alla guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento Aprile 2021

Aggiornamento del 10 novembre 2023

Link alla guida all’utilizzo della “Piattaforma cessione crediti” (come funziona, quando si utilizza) – Aggiornamento novembre 2023