Le risposte ad interpello dell’Agenzia delle entrate – Novembre 2026 – Aggiornamento con le risposte dalla n. 197 alla n. 200 del 2026
Con la risposta n. 197 del 2 novembre 2026 prende avvio la raccolta degli interpelli di novembre. Il primo chiarimento del mese riguarda il regime opzionale previsto dall’articolo 24-ter del TUIR per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Nel caso esaminato, un cittadino irlandese, dopo la cessazione di un rapporto di lavoro dirigenziale, percepisce dalla precedente società datrice di lavoro un assegno pensionistico corrisposto secondo un accordo pay as you go, ossia direttamente dal datore di lavoro senza il preventivo accantonamento delle somme in un fondo pensione, nonché un’indennità forfettaria di fine rapporto.
L’Agenzia riconosce che l’assenza di un vero e proprio fondo pensione non impedisce di qualificare l’assegno come reddito pensionistico ai fini dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR. La nozione di «pensioni di ogni genere» comprende, infatti, gli emolumenti dovuti dopo la cessazione dell’attività lavorativa che trovano la propria causa nel precedente rapporto di lavoro. Ne consegue che, ricorrendo gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 24-ter, l’assegno pensionistico irlandese può essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 7 per cento. Una volta validamente esercitata l’opzione, il regime si estende inoltre agli altri redditi prodotti all’estero secondo i criteri dell’articolo 165, comma 2, del TUIR, compresa, nel caso esaminato, l’indennità forfettaria di fine rapporto corrisposta dalla società irlandese.
Con la risposta n. 198 del 2 novembre 2026, l’Agenzia affronta invece un’articolata operazione di acquisizione societaria seguita da fusione per incorporazione, nell’ambito della quale viene meno una riserva in sospensione d’imposta costituita in occasione della rivalutazione di un marchio ai sensi dell’articolo 110 del D.L. n. 104 del 2020. Il quesito riguarda, in particolare, la possibile configurazione di un abuso del diritto per effetto della mancata ricostituzione della riserva nel patrimonio netto dell’incorporante, conseguente all’emersione di un disavanzo da annullamento.
L’Agenzia delle entrate esclude, nella fattispecie rappresentata, il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito. La fusione costituisce infatti il naturale completamento di un processo di acquisizione e integrazione di società precedentemente indipendenti ed è diretta alla razionalizzazione dell’assetto societario, all’eliminazione delle duplicazioni organizzative e alla riduzione dei costi gestionali. La mancata ricostituzione della riserva non rappresenta quindi l’obiettivo dell’operazione, ma una conseguenza delle regole civilistiche, contabili e fiscali proprie della fusione e dell’emersione del disavanzo da annullamento.
Assume particolare rilievo, sul punto, l’assenza di elementi dai quali possa desumersi una attribuzione, anche indiretta, ai soci dei maggiori valori sottoposti al vincolo fiscale: non risultano distribuzioni di riserve successive alla fusione né atti dispositivi riguardanti il marchio rivalutato. Inoltre, l’acquisizione era avvenuta tra parti indipendenti. In tali condizioni, l’“evaporazione” della riserva non integra un vantaggio fiscale indebito ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 e l’Agenzia delle entrate ritiene pertanto non abusiva l’operazione considerata nel suo complesso.
La risposta n. 199 del 3 novembre 2026 interviene invece sull’affrancamento straordinario delle riserve in sospensione d’imposta previsto dall’articolo 14 del D.Lgs. n. 192 del 2024. La fattispecie riguarda una società in accomandita semplice (Sas) costituita nel 2024 quale beneficiaria di una scissione parziale proporzionale di una società a responsabilità limitata, alla quale sono state trasferite e ricostituite alcune riserve derivanti da precedenti rivalutazioni fiscali.
Poiché, alla data della scissione, erano già decorsi i relativi periodi di sorveglianza, l’Agenzia delle entrate ritiene corretta la ricostituzione delle riserve secondo il criterio proporzionale previsto dall’articolo 173, comma 9, del TUIR. Le riserve, presenti sia nel bilancio 2023 della società scissa sia nel bilancio 2024 della beneficiaria, soddisfano quindi i requisiti temporali richiesti per accedere all’affrancamento mediante imposta sostitutiva del 10 per cento.
La particolare struttura dell’operazione societaria comporta inoltre l’applicazione delle regole previste per la trasformazione omogenea regressiva : una volta affrancate, le riserve si considerano formate in capo alla società di persone nel periodo in cui viene esercitata l’opzione. La loro successiva distribuzione ai soci non determina quindi un’ulteriore tassazione personale, essendo l’imposizione già assolta mediante l’imposta sostitutiva versata dalla società, ferma la conseguente riduzione del costo fiscale delle partecipazioni.
Di rilievo anche il chiarimento relativo al perfezionamento dell’opzione: l’omesso o insufficiente versamento dell’imposta sostitutiva non impedisce l’efficacia dell’affrancamento, purché l’opzione sia stata correttamente esercitata nella dichiarazione dei redditi. Il versamento omesso può essere successivamente regolarizzato attraverso il ravvedimento operoso, utilizzando il codice tributo 1867 e corrispondendo sanzioni e interessi nelle misure previste dalla disciplina applicabile.
Con la risposta n. 200 del 5 novembre 2026, l’Agenzia torna infine sull’agevolazione “prima casa”, affrontando una fattispecie di particolare interesse per i contribuenti residenti all’estero. L’istante aveva acquistato nel 2025, insieme al coniuge, un’abitazione in Italia beneficiando dell’IVA al 4 per cento e, pochi mesi dopo, aveva acquistato un secondo immobile all’estero, destinato a diventare la propria abitazione principale. Il quesito riguarda la possibilità di alienare l’immobile italiano prima del decorso del quinquennio, entro due anni dal nuovo acquisto estero, senza decadere dall’agevolazione originariamente fruita.
L’Agenzia fornisce una risposta favorevole attraverso una lettura coordinata dei commi 4 e 4-bis della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986. La circostanza che il nuovo immobile sia situato all’estero non impedisce, di per sé, la conservazione del beneficio, purché possa essere verificata l’effettiva destinazione dell’immobile a dimora abituale del contribuente. La regola già riconosciuta per il riacquisto successivo alla vendita viene quindi estesa, sul piano logico-sistematico, anche alla diversa sequenza temporale nella quale il contribuente acquista prima la nuova abitazione e vende successivamente quella agevolata preposseduta.
Nel caso esaminato, pertanto, non si decade dall’agevolazione “prima casa” se l’immobile acquistato all’estero viene effettivamente adibito ad abitazione principale e quello italiano viene alienato entro due anni dal nuovo acquisto. Al momento della vendita infraquinquennale, il contribuente dovrà essere in grado di documentare sia l’acquisto dell’immobile estero sia la sua effettiva destinazione abitativa, ad esempio mediante le utenze domestiche; la documentazione estera dovrà essere corredata da apostille e traduzione in lingua italiana, ferma restando la verifica dell’ufficio competente.
La raccolta degli interpelli di novembre 2026 si apre così con le risposte n. 197-200, attraversando temi molto diversi ma di immediata rilevanza pratica: dalla fiscalità dei pensionati che trasferiscono la residenza in Italia alla disciplina antiabuso nelle operazioni straordinarie, dall’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta fino alla tutela dell’agevolazione “prima casa” nei trasferimenti immobiliari transnazionali. Tra i chiarimenti di maggiore interesse emergono soprattutto l’applicazione del regime del 7 per cento alle pensioni estere “pay as you go”, l’esclusione dell’abuso nell’“evaporazione” fisiologica delle riserve in sede di fusione, la possibilità di ravvedere il mancato versamento dell’imposta sostitutiva senza perdere l’affrancamento e l’apertura alla sostituzione della prima casa con un’abitazione principale acquistata all’estero.
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Di seguito si riportano, per ciascuna risposta, l’oggetto, la sintesi e il link al testo integrale.
Risposta n. 197 del 02/11/2026
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 197 del 2 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – PENSIONI ESTERE – Assegno pensionistico irlandese erogato con accordo “pay as you go” e indennità forfettaria di fine rapporto – Accesso al regime sostitutivo del 7 per cento per i redditi prodotti all’estero – Articoli 24-ter, 49, comma 2, lettera a), e 165, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)
L’assegno pensionistico “pay as you go” erogato da una società irlandese dopo la cessazione del rapporto di lavoro rientra, secondo l’Agenzia delle entrate, nella nozione di redditi da pensione rilevante ai fini dell’articolo 24-ter del TUIR. Ricorrendo gli ulteriori requisiti del regime, l’opzione consente di applicare l’imposta sostitutiva del 7 per cento ai redditi prodotti all’estero, compresa l’indennità forfettaria di fine rapporto percepita dall’istante.
Riferimenti normativi e documentali:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 2, comma 2, 23, comma 2, 24-ter, 49, comma 2, lettera a), e 165, comma 2.
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi), art. 247, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, richiamato dall’articolo 24-ter del TUIR.
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2019, prot. n. 167878.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 21/E del 17 luglio 2020.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 21 del 29 gennaio 2024.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 471 del 27 settembre 2022.
- Taxes Consolidation Act 1997 (Irlanda), sezione 123, richiamata dall’istante con riferimento all’indennità forfettaria di fine rapporto.
Risposta n. 198 del 02/11/2026
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 198 del 2 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – OPERAZIONI STRAORDINARIE – Fusione per incorporazione successiva all’acquisizione di partecipazioni – Riserva in sospensione d’imposta da rivalutazione ex articolo 110 del D.L. 14/08/2020, n. 104 – Mancata ricostituzione per effetto del disavanzo da annullamento – Assenza di vantaggio fiscale indebito e di abuso del diritto – Articoli 172, comma 5, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) e 10-bis della L. 27/07/2000, n. 212
La mancata ricostituzione di una riserva in sospensione d’imposta da rivalutazione non configura, nel caso esaminato, un vantaggio fiscale indebito. La fusione costituisce il naturale completamento dell’integrazione delle società acquisite e l’“evaporazione” della riserva deriva dal disavanzo da annullamento e dalle regole proprie della fusione, senza distribuzioni ai soci o atti dispositivi del bene rivalutato. L’operazione non integra pertanto abuso del diritto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000.
Riferimenti normativi e documentali:
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, articoli 10-bis e 11, comma 1, lettera c).
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 172, commi 5, 6 e 9.
- D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi), art. 172, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, articolo 110.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi 44 e 45, richiamata per il quesito subordinato sull’affrancamento straordinario.
- Codice civile, articolo 2504-bis, comma 3.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 1° marzo 2022.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 57/E del 18 giugno 2001.
- Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, Atto di indirizzo in materia di abuso del diritto del 27 febbraio 2025, prot. n. 7.
Risposta n. 199 del 03/11/2026
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 199 del 3 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – OPERAZIONI STRAORDINARIE – Scissione parziale da società di capitali a società di persone e trasformazione omogenea regressiva implicita – Riserve in sospensione d’imposta – Affrancamento straordinario con imposta sostitutiva del 10 per cento – Distribuzione senza ulteriore tassazione dei soci e ravvedimento dell’omesso versamento – Articolo 14 del D.Lgs. 13/12/2024, n. 192 e articoli 5 e 6 del D.M. 27/06/2025
Le riserve in sospensione d’imposta trasferite a una società di persone beneficiaria di una scissione possono accedere all’affrancamento straordinario del 10 per cento quando risultano presenti nel bilancio 2023 della società scissa e residuano nel bilancio 2024 della beneficiaria. Per effetto della trasformazione omogenea regressiva, le riserve affrancate si considerano formate in capo alla società di persone e la successiva distribuzione non determina ulteriore tassazione dei soci. L’omesso versamento della sostitutiva non impedisce il perfezionamento dell’opzione correttamente indicata in dichiarazione e può essere ravveduto.
Riferimenti normativi e documentali:
- D.Lgs. 13 dicembre 2024, n. 192, articolo 14.
- D.M. 27 giugno 2025, articoli 2, 3, 4, 5 e 6, e relativa relazione illustrativa.
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 5, 47, commi 1 e 5, 68, comma 6, 170, commi 4 e 5, e 173, commi 4, 9 e 15.
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448; D.L. 29 novembre 2008, n. 185; D.L. 14 agosto 2020, n. 104, articolo 110, comma 5.
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17; D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, articolo 17, comma 2.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, articolo 13, e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 13.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 49/E del 22 novembre 2004 e circolare n. 33/E del 15 luglio 2005.
- Circolare del Ministero delle Finanze n. 98 del 17 maggio 2000, paragrafo 1.5.9.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 97 del 27 marzo 2020.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 98/E del 26 luglio 2017.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 4 giugno 2025, istitutiva del codice tributo 1867.
Risposta n. 200 del 05/11/2026
Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 200 del 5 novembre 2026 – Oggetto: IMPOSTE INDIRETTE – IVA E IMPOSTA DI REGISTRO – Agevolazione “prima casa” – Acquisto di un nuovo immobile all’estero destinato ad abitazione principale e successiva alienazione infraquinquennale dell’immobile agevolato preposseduto in Italia – Conservazione del beneficio se l’immobile estero è effettivamente adibito ad abitazione principale entro due anni dal suo acquisto e l’immobile italiano è alienato entro lo stesso termine – Nota II-bis, commi 4 e 4-bis, all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e Tabella A, Parte II, n. 21), allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 633
Il contribuente che abbia acquistato con l’agevolazione “prima casa” un immobile in Italia può evitare la decadenza in caso di successiva vendita infraquinquennale anche quando, prima della vendita, abbia acquistato un’abitazione all’estero. Occorre che l’immobile estero sia effettivamente adibito ad abitazione principale entro due anni dal suo acquisto e che l’immobile italiano sia alienato entro lo stesso termine, in un contesto che consenta la verifica mediante strumenti di cooperazione amministrativa. Al momento della vendita devono essere documentati sia l’acquisto sia la dimora abituale all’estero, mediante documenti muniti di apostille e tradotti in italiano.
Riferimenti normativi e documentali:
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), articolo 1 della Tariffa, Parte prima, Nota II-bis, commi 1, 4 e 4-bis, e articolo 55, comma 4.
- D.Lgs. 1° agosto 2025, n. 123, Tariffa (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti) – Parte I – Articolo 1
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, Parte II, n. 21).
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 55.
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 116.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E del 12 agosto 2005.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 31/E del 7 giugno 2010, paragrafi 3.1 e 3.2.
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E dell’8 aprile 2016.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 65 del 20 febbraio 2020.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 126 del 24 febbraio 2021.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 551 del 25 agosto 2021.
- Risposta ad interpello Agenzia delle Entrate n. 29 del 12 febbraio 2025.
- Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sull’abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri (apostille).