Passaggio al regime forfettario “start-up” dal semplificato. Escluso per il tempo residuo al compimento del quinquennio

L’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per i contribuenti in regime forfetario, prevede che «al fine di favorire l’avvio di nuove attività, per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi» l’aliquota dell’imposta sostitutiva sia pari al 5%, in luogo dell’aliquota del 15%. Con la risposta ad interpello n 226 del 22 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate rispetto ai casi di applicabilità di tale aliquota “ultraridotta”, nel confermare quanto già affermato dalla DRE Lombardia con la risposta all’interpello n. 904-1040/2022, ritiene che l’aliquota ridotta al 5% nei primi cinque anni si possa applicare solo in presenza fin dall’origine dei requisiti per l’accesso all’agevolazione. Più nel dettaglio, a giudizio dei tecnici di Via Giorgione, l’aliquota start-up non trova applicazione in caso di adesione al regime forfetario in corsa”. Questo perché, in base alla formulazione del comma 65 citato, la previsione di tale aliquota (agevolata) è tesa a favorire esclusivamente coloro che iniziano una nuova attività applicando ab origine il regime forfetario (e la relativa imposta sostitutiva). Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività ­ anche per effetto della presenza di una causa di esclusione ­ in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell’ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) “entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell’aliquota agevolata. Pertanto, la Contribuente non potrà fruire, nell’ambito del regime forfetario, dell’aliquota agevolata del cinque per cento prevista dal comma 65 citato sia per il periodo d’imposta (n+1), sia per quelli successivi che residuano al completamento del quinquennio dall’inizio dell’attività.

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 226 del 22 novembre 2024, con oggetto: REGIME FORFETARIO – Cambio di regime – Passaggio dal regime ordinario/semplificato al regime forfetario – Aliquota agevolata del 5% – Applicabilità dell’aliquota super agevolata per gli anni residui del primo quinquennio – Passaggio al regime forfettario adottando l’aliquota del 5% (forfettario start-up) per il tempo residuale al compimento del quinquennio – Non applicabilità – Ragioni – Per l’applicazione del regime agevolato per le start-up si devono possedere i requisiti fin dall’origine, ossia all’atto dell’apertura della partita IVA, a nulla rilevando l’ottenimento degli stessi nell’arco del tempo residuale al compimento del quinquennio – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di Stabilità per il 2015)

 

 




Il professionista in regime di vantaggio che supera la soglia di permanenza per più del 50% può transitare in quello forfettario già dall’anno del superamento

Il libero professionista in regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98 del 2011 che supera la soglia di permanenza per più del 50%, può transitare direttamente al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 già dall’anno del superamento. In tale ipotesi, il reddito imponibile per tutto il 2019 andrà determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario. Non trova pertanto applicazione la disposizione di cui comma 111 della legge n. 244 del 2007 che obbligava coloro che uscivano dal regime dei minimi per superamento dei limiti di ricavi di oltre il 50 per cento, all’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni. Tale vincolo, infatti, era stato dettato prima dell’entrata in vigore del regime dei forfetari che costituisce il regime naturale per tutti coloro che ne possiedono le caratteristiche. Questi i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate contenuti nella risposta 140/2019 ad una richiesta di interpello.

Link al testo della Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 140 del 14 maggio 2019, con oggetto: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Superamento della soglia di permanenza nel regime ex D.L. n. 98/2011 – Modifiche al regime forfetario – Estensione del regime forfettario, con imposta sostitutiva unica al 15 per cento, ai contribuenti con ricavi o compensi fino a un massimo di 65.000 euro – Ingresso – Passaggio in corso d’anno per superamento, per oltre il 50 per cento, del limite di euro 30.000 dal regime fiscale di vantaggio al regime forfetario – Continuità/consecutività che porta ad ammettere il naturale passaggio dal regime di vantaggio al regime forfetario per comportamento concludente laddove vengano meno i requisiti del primo regime ma non anche del secondo – Conseguente determinazione del reddito imponibile per tutto il periodo d’imposta con applicazione delle sole disposizioni del regime forfetario – Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 06/07/2011, n. 98, conv., con mod., dalla L. 15/07/2011, n. 111 – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190, come modificato dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019)




Adozione del regime di tassazione ordinario con comportamento concludente. Possibile accedere a quello forfetario già a partire dal periodo d’imposta 2019 in deroga al vincolo triennale

Le significative novità introdotte dall’articolo 1, commi da 9 a 11 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) rendono applicabile quanto disposto dall’articolo 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, secondo il quale – nel caso di opzione per regimi di determinazione dell’imposta – è possibile “la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative” (cfr circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, paragrafo 3.1.1). Pertanto, un professionista, nella specie Commercialista, in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario, può transitare dal regime di tassazione ordinario a quello forfetario già a partire dal periodo d’imposta 2019 in deroga al vincolo triennale disposto dall’articolo 3 del medesimo D.P.R. 442/97.

 

Questa la risposta n. 107 del 11 aprile 2019 fornita dall’Agenzia delle entrate ad un professionista, che a ragione, riteneva di poter adottare dal 2019 il regime forfetario senza necessità di rispettare il vincolo triennale correlato all’esercizio tacito dell’opzione per il regime contabile semplificato.