Ulteriore irrigidimento ex comma 5, art. 1, del D.L. 39/2024 29 del blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito. Tris di chiarimenti sulla locuzione «lavori già effettuati»

On-line un tris di chiarimenti in merito all’applicazione, nell’ambito dei cd. bonus edilizi, dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, concernente un’ulteriore irrigidimento del blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito ivi previsto. Nei citati chiarimenti evidenziato che il “comma 5”, prevede che, per gli interventi edilizi per i quali opera la deroga al blocco del cd. sconto in fattura e della cd. cessione del credito di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023, la medesima deroga non trovi applicazione nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo sia avvenuta in data antecedente all’entrata in vigore dello stesso decreto­legge n. 11 del 2023 (ossia, antecedente al 17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per «lavori già effettuati», alla data di entrata in vigore del decreto-­legge n. 39 del 2024 (ossia, alla data del 30 marzo 2024).

La ratio della norma è quella di impedire che i soggetti, che anteriormente alla data del 17 febbraio 2023 rientravano nelle deroghe previste dall’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto­legge n. 11 del 2023, conservino il diritto all’esercizio delle opzioni del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito, se non abbiano effettuato lavori per i quali abbiano “sostenut[o]” spese al 30 marzo 2024, documentate da fattura.

Dal tenore letterale del comma 5, dunque, l’applicabilità della deroga ivi prevista opera solo al contemporaneo ricorrere, al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-­legge n. 39 del 2024), delle seguenti condizioni:

  • l’avvenuta esecuzione di lavori edili («lavori già effettuati»);
  • il sostenimento dei relativi costi («sostenuta alcuna spesa»);
  • la documentazione di questi mediante fattura («documentata da fattura»).

In considerazione della ratio della norma, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, la locuzione «lavori già effettuati» si riferisce alla materiale esecuzione di interventi edilizi, escludendo, dunque, ogni prestazione attinente e/o riconducibile ad attività preparatorie all’effettuazione degli stessi.

In presenza di lavori effettivamente eseguiti alla data del 30 marzo 2024, ritiene l’Agenzia, le ulteriori due condizioni richieste dal richiamato articolo 1, comma 5, del decreto­legge n. 39 del 2024, relative al sostenimento, mediante pagamento, delle spese relative ai lavori effettuati e la loro documentazione mediante fattura, possano essere verificate sia nei rapporti tra committente e appaltatore, sia tra quest’ultimo e gli eventuali subappaltatori (cfr. risposta n. 105/2025)

Pertanto, ai fini dell’applicazione della deroga prevista dal richiamato articolo 1, comma 5, assumono rilevanza anche i pagamenti delle spese per lavori effettuati, documentati con fattura, dal subappaltatore nei riguardi dell’appaltatore e ciò anche nell’ipotesi in cui, alla data del 30 marzo 2024, l’appaltatore non abbia ancora ricevuto dal committente alcun pagamento per i lavori effettuati, né abbia ancora emesso, nei riguardi dello stesso committente, nessuna fattura al fine di documentare l’esecuzione dei lavori.

Al fine di assicurare la finalità del comma 5 (diretta a limitare i soggetti destinati a mantenere la facoltà di esercitare le opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020), dunque, il sostenimento della spesa relativa all’esecuzione dei lavori deve avvenire mediante il relativo pagamento entro la data del 30 marzo 2024 e tale pagamento può essere effettuato anche da un soggetto diverso dal committente principale (ad esempio, dall’appaltatore nei riguardi del subappaltatore e ciò indipendentemente dal fatto che, entro la data del 30 marzo 2024, vi sia stato anche un pagamento per lavori effettuati del committente nei riguardi dell’appaltatore).

Oltre al pagamento, il sostenimento delle spese relative a lavori effettuati deve essere documentato mediante fattura (sempre entro la predetta data).

Nei documenti di prassi chiarito che dal tenore della locuzione «lavori già effettuati» contenuta nel comma 5, tale disposizione faccia riferimento all’esecuzione, in senso stretto, di lavori edili.

In altri termini, a giudizio dell’Agenzia delle entrate, la deroga contenuta nel comma 5 opera esclusivamente laddove, alla data del 30 marzo 2024, siano stati sostenuti costi afferenti alla materiale esecuzione degli interventi edilizi (oggetto dell’agevolazione).

Pertanto, la deroga al blocco del cd. sconto in fattura o della cd. cessione del credito di cui al “comma 5” non trova applicazione laddove sia stato effettuato esclusivamente il pagamento:

  • della tassa per l’occupazione di suolo pubblico entro la data del 30 marzo 2024 (risposta n. 103/2025);
  • ad opera del condominio/committente di servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori, specificamente per il computo metrico (risposta n. 104/2025);
  • di prestazione professionali o di consulenza, nonché di oneri di urbanizzazione o per l’ottenimento di autorizzazioni amministrative (risposta n. 105/2025).

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 105 del 15 aprile 2025, con oggetto: BONUS EDILIZI – Sconto in fattura e cessione del credito – Limitazioni – Deroga – Art. 2 del D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38 – Art 1, comma 5, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 – Pagamento degli oneri di urbanizzazione – Non rilevanza – Interventi edilizi – Fatture emesse dai subappaltatori – Pagamento effettuato dopo il 30 marzo 2024 – Condizioni – Non sussistenza

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 104 del 15 aprile 2025, con oggetto: BONUS EDILIZI – Sconto in fattura e cessione del credito – Limitazioni – Deroga – Art. 2 del D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38 – Art. 1, comma 5, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 – Pagamento di spese per servizi tecnici propedeutici all’inizio dei lavori – Non rilevanza

Link al testo della risposta ad interpello dell’Agenzia delle entrate n. 103 del 15 aprile 2025, con oggetto: BONUS EDILIZI – Sconto in fattura e cessione del credito – Limitazioni – Deroga – Art. 2 del D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L. 11/04/2023, n. 38 – Art. 1, comma 5, del D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67 – Pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico – Non rilevanza




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 23 del 2024

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Commenti

Credito d’imposta “Transizione 5.0”: profili contabili e fiscali
di Marco Orlandi

 

Speciale – Decreto-Legge “Taglia crediti” e compensazioni

Il decreto-legge “Taglia crediti”

convertito in legge

D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67

 

La guida alla normativa

Articolo per articolo, tutte le misure introdotte

 

Il “Taglia crediti” convertito in legge

Il testo del Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39, conv., con mod., dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67, recante: «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria»

Coordinato con le norme richiamate o modificate

 

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Cessioni dei crediti successive alla prima. Le soluzioni in caso di rifiuto delle cessioni già accettate

Con la circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 (in “Finanza & Fisco” n. 32/2022, pag. 1829) sono state illustrate, tra l’altro, le soluzioni operative da adottare nel caso in cui siano stati commessi taluni errori nella compilazione delle comunicazioni per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi, di cui all’articolo 121  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In particolare, sono state fornite istruzioni utili nel caso siano stati commessi errori nella comunicazione di opzione inviata. Nel documento interpretativo del 2022 chiarito che se l’errore nella comunicazione è formale, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite Pec. Se invece l’errore è sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette.

Ora, considerato che sono stati formulati alcuni quesiti in merito alle soluzioni da adottare in relazione a particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di circolazione dei crediti di cui al richiamato articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, con circolare n. 6 del 8 marzo 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti con riferimento alle cessioni dei crediti successive alla prima o allo sconto in fattura.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 8 marzo 2024, con oggetto: BONUS EDILIZI – Crediti d’imposta di cui all’articolo 121 del D.L. n.34/2020 – Eventi verificatisi prima nella successiva fase di circolazione dei crediti di cui al richiamato articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 – Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettate – Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti – Art. 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio)

 

Per il rifiuto della comunicazione relativa alla cessione del credito si dovrà compilare il modello allegato alla circolare dell’Agenzia delle entrate.

 

Il modello deve essere utilizzato per richiedere all’Agenzia delle entrate il rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima o successive allo sconto in fattura, qualora il cedente e il cessionario, dopo l’accettazione da parte di quest’ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla “Piattaforma cessione crediti” (oppure nel caso in cui l’accettazione sia avvenuta per errore), in modo che il credito ritorni nella disponibilità del cedente.
Qualora la cessione si riferisca a crediti tracciabili, il rifiuto potrà avvenire se questi non sono stati ulteriormente ceduti, ovvero opzionati per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 (si ricorda che l’opzione per l’utilizzo tramite modello F24 può essere revocata attraverso l’apposita funzione della Piattaforma cessione crediti).

In caso di crediti non tracciabili, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa rata annuale, in quanto verrà ridotto il suo plafond per l’importo corrispondente.
In entrambi i casi, i crediti saranno ripristinati in capo al cedente.
La richiesta di rifiuto della cessione dei crediti deve essere inviata per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it, indicando nell’oggetto “RICHIESTA DI RIFIUTO DELLA CESSIONE DEI CREDITI”, nonché i codici fiscali di cedente e cessionario.
Il modello può essere presentato da un soggetto delegato. L’istanza deve essere sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal cessionario e dal cedente (in caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità).

ALLEGATO 
Richiesta di rifiuto della cessione dei crediti (articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020).

 




Doppia proroga. Dal 16 marzo al 4 aprile 2024 i termini per inviare i dati su interventi condominiali e opzioni bonus edilizi

Oltre due settimane in più per gli amministratori di condominio tenuti a inviare al Fisco i dati relativi agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati nel 2023 sulle parti comuni condominiali. Il termine ultimo per la comunicazione slitta, infatti, dal 16 marzo al 4 aprile 2024. Un secondo provvedimento sposta in avanti, sempre al 4 aprile 2024, la scadenza per tutti i contribuenti che devono comunicare all’Agenzia le opzioni (sconto o prima cessione) relativamente alle spese sostenute nel 2023. La stessa proroga è concessa anche per le opzioni relative alle rate residue non fruite delle detrazioni per bonus edilizi riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022.

 

I tempi e le semplificazioni per le comunicazioni sugli interventi condominiali

 

Per garantire più tempo agli amministratori di condominio lo spostamento porta al prossimo 4 aprile il termine ultimo per l’invio delle informazioni destinate a confluire nella precompilata 2024. La proroga, stabilita con un provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, non ha conseguenze sul calendario della campagna dichiarativa 2024.

Per semplificare gli adempimenti, lo stesso provvedimento prevede anche l’esonero dall’invio della comunicazione dei dati nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente, per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

 

Il nuovo calendario per le opzioni dei bonus edilizi

 

Con un secondo provvedimento firmato dal Direttore dell’agenzia viene disposta una proroga anche per la comunicazione delle opzioni dei bonus edilizi.

In particolare, slitta al 4 aprile 2024 il termine, ordinariamente fissato al 16 marzo, entro il quale i contribuenti o i loro intermediari devono comunicare all’agenzia l’opzione per lo sconto o la prima cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 febbraio 2024)




Cessione del credito e sconto in fattura. In arrivo la proroga (presumibilmente al 4 aprile 2024)

De Nuccio: “Conferme da MEF e Agenzia Entrate”. Regalbuto: “Più tempo per commercialisti e imprese”

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha richiesto al Ministro e al Viceministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e Maurizio Leo di valutare la possibilità di prorogare il termine, attualmente previsto al 16 marzo 2024, per l’invio delle comunicazioni per le opzioni cessione del credito e sconto in fattura relative alle spese per bonus edilizi sostenute nel 2023.

“A fronte della nostra richiesta, abbiamo già ricevuto conferme che il termine sarà prorogato, presumibilmente al 4 aprile 2024, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Ringraziamo il Ministro Giorgetti, il Viceministro Leo e i vertici dell’Agenzia delle Entrate, i quali hanno dimostrato, ancora una volta, attenzione per le istanze della categoria”, afferma il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio.

Per il Consigliere tesoriere e delegato alla fiscalità, Salvatore Regalbuto,

“la proroga richiesta dal Consiglio Nazionale è necessaria per consentire ai colleghi e alle imprese loro assistite di esplorare con tempi più congrui la possibilità di individuare soggetti cessionari disponibili ad acquistare i crediti e per questo va accolta con particolare favore. Peraltro – conclude Regalbuto – essa va in parallelo con la proroga e la semplificazione della comunicazione spese su parti comuni per la dichiarazione precompilata e consentirà di gestire entrambi gli adempimenti con tempistiche più agevoli”.




Opzioni per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili e spalmacrediti in 10 anni da bonus edilizi. Possibile annullare le comunicazioni

L’Agenzia delle entrate con il provvedimento del Direttore prot. n. 132123 del 18 aprile 2023 ha disciplinato le modalità con cui i fornitori e i cessionari devono comunicare la ripartizione in dieci rate annuali dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia stessa entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati, come disposto dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.

Inoltre, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, come modificato dal successivo provvedimento prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, ha previsto l’obbligo di comunicare tramite la “Piattaforma cessione crediti”, l’opzione per la fruizione in compensazione dei crediti tracciabili ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in luogo dell’ulteriore cessione dei crediti stessi.

Considerate le richieste pervenute dai fornitori e cessionari, titolari dei crediti, che hanno erroneamente effettuato le suddette comunicazioni, al fine di consentire a tali soggetti di rimuoverne gli effetti, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023, prot. n. 332687/2023  sono state definite le modalità per richiedere l’annullamento delle comunicazioni di cui trattasi.

Di seguito quanto disposto dal citato provvedimento prot. n. 332687/2023 che rende ora possibile annullare le predette comunicazioni.

 

Annullamento della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui

 

La comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura, effettuata ai sensi del provvedimento del Direttore della medesima Agenzia prot. n. 132123 del 18 aprile 2023, può essere annullata su richiesta del titolare dei crediti.

La richiesta di annullamento deve essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, denominato “Piattaforma cessione crediti”, direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, o avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013.

Con avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate sarà resa nota la data di attivazione della funzionalità della “Piattaforma cessione crediti” che consentirà l’invio della richiesta del sopra citato annullamento.

Fino all’attivazione delle funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, la richiesta di cui di annullamento deve essere effettuata tramite il modello denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui”, allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre 2023, prot. n. 332687/2023, compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito. In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità.

Il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

L’esito della richiesta viene fornito entro 30 giorni.

L’accoglimento della richiesta di annullamento determina:

  • la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate. Pertanto, l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione;
  • il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.

 

Annullamento dell’opzione per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti tracciabili

 

I cessionari dei crediti di imposta a cui è attribuito un codice identificativo univoco (c.d. crediti tracciabili), di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022 e prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, che hanno optato per la fruizione in compensazione del credito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono chiedere l’annullamento di tale opzione per l’intero importo di una o più rate.

La richiesta deve essere effettuata tramite la “Piattaforma cessione crediti” direttamente da parte del fornitore o del cessionario titolare dei crediti, utilizzando l’apposita funzionalità che sarà disponibile a decorrere dal 5 ottobre 2023.

L’accoglimento della richiesta di annullamento determina la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili per i quali era stata comunicata l’opzione per l’utilizzo tramite modello F24, con la conseguente riattivazione della facoltà di cessione delle relative rate. Pertanto, la richiesta verrà respinta limitatamente alle rate per le quali non risulti disponibile un credito fruibile sufficiente per lo stesso codice tributo e anno di riferimento.




Blocco parziale della cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi. Le novità in una circolare dell’Agenzia delle entrate

Con circolare del 7 settembre 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sulle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, conv., con mod., dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (decreto-legge “Blocca cessione del credito e sconto in fattura da bonus edilizi”), nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C (decreto “Rilancio”) finalizzate all’introduzione, salvo alcune deroghe, del divieto generalizzato all’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta derivante dai cd. bonus edilizi.

Con la  circolare  forniti chiarimenti con riferimento alle novità introdotte dal decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, conv., con mod., dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, fermo restando che, per quanto compatibili, valgono tutti i chiarimenti già resi in argomento con le circolari 27 maggio 2022, n. 19/E, 6 ottobre 2022, n. 33/E, 13 giugno 2023, n. 13/E, 26 giugno 2023, n. 17/E.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 27 del 7 settembre 2023, con oggetto: BONUS EDILIZI – Disciplina della cessione del credito d’imposta relativa ai c.d. bonus edilizi – Modifiche apportate dal D.L. 16/02/2023, n. 11, conv., con mod., dalla L 11/04/2023, n. 38, alla disciplina della cessione del credito e dello sconto in fattura di cui all’articolo 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L .17/07/2020, n. 77 e altre disposizioni in tema di bonus edilizi




Cessione crediti da Superbonus. I codici tributo ad hoc relativi alle comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° novembre 2022

L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (in “Finanza & Fisco” n. 37-38/2022, pag. 2299), in tema di interventi rientranti nella disciplina del cd superbonus, riconosce la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d’imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce, infatti, che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.

In particolare, il citato comma 4 stabilisce che per gli interventi rientranti nella disciplina del superbonus in deroga a quanto previsto all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 34 (ovvero che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso) i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti (quattro quote annuali), previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica. Tale comunicazione può essere inviata anche avvalendosi dei soggetti indicati al comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In ogni caso, la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L’Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell’andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze dei provvedimenti necessari a garantire l’equilibrio dei conti pubblici previsti al verificarsi di scostamenti dell’andamento degli oneri rispetto alle previsioni (ai sensi dell’articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196 del 2009). Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione del comma in esame.

Pertanto, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 71 del 7 dicembre 2022 (di seguito riportata) istituiti due nuovi codici tributi per distinguere i crediti con opzioni comunicate dopo il 31 ottobre 2022, al quale non si applicata la novella introdotta dall’articolo 9, comma 4, del D.L. n. 176/2022.

Con la risoluzione citata istituiti, pertanto, i codici tributo:

  • “7708” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;
  • “7718” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”.

Infine, nel documento di prassi, l’Agenzia delle entrate specifica che “I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) e n. 12/E del 14 marzo 2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022”.

 

Il testo della risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 71 del 7 dicembre 2022, con oggetto: «RISCOSSIONE – SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi al Superbonus ceduto o fruito come sconto ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Comunicazioni delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 – Art. 9, comma 4, del D.L. 18/11/2022, n. 176 (D.L. Aiuti-quater) – Artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77

L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 (in “Finanza & Fisco” n. 37-38/2022, pag. 2299), ha previsto che «Per gli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate  all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. […] Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.».

Tanto premesso, tenuto conto che la richiamata disposizione consente una diversa ripartizione in rate annuali dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, relativamente alle detrazioni di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Superbonus — in “Finanza & Fisco” n. 37-38/2022, pag. 2299), è necessario distinguere i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, ossia dal 1° novembre 2022.

Pertanto, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “7708” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;
  • “7718” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (in “Finanza & Fisco” n. 31/2022, pag. 1732), inviate all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti emanati in attuazione del medesimo articolo 121.

In fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In proposito, si evidenzia che nel campo “anno di riferimento” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.

Ad esempio, per le spese sostenute nel 2022, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota del credito, nel modello F24 dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2023”; per l’utilizzo in compensazione della seconda quota dovrà essere indicato l’anno di riferimento “2024” e così via.

I codici tributo istituiti con la presente risoluzione sono utilizzati per identificare i crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto del Superbonus comunicate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° novembre 2022.

I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 83/E del 28 dicembre 2020 (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) e n. 12/E del 14 marzo 2022 restano utilizzabili per identificare i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate fino al 31 ottobre 2022.

 

 

 




Tutto sul Superbonus. La circolare dell’Agenzia delle entrate che raccoglie tutti i chiarimenti e gli aggiornamenti (giugno 2022)

Pronta la circolare delle Entrate con tutte le regole aggiornate sul Superbonus. L’Agenzia fa il punto sulla misura, introdotta dal decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) per le spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. In particolare, la circolare n. 23/E, firmata oggi, riepiloga in maniera sistematica tutti i chiarimenti resi finora in tema di Superbonus: dalla platea dei beneficiari agli edifici interessati, dal tipo di interventi alle spese ammesse alla detrazione.

 

Tutte le indicazioni in un documento

 

La circolare fornisce un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi in tema di Superbonus, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ente Nazionale per l’Energia e l’Ambiente (Enea) e la Commissione consultiva costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il documento tiene conto di tutte le risposte fornite alle istanze di interpello presentate dai contribuenti e commenta le più recenti modifiche normative.

Il documento si focalizza su soggetti beneficiari, edifici interessati dagli interventi, spese ammesse all’agevolazione e, infine, sui principali aspetti inerenti l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito e sui relativi adempimenti previsti.

 

Dal decreto “Agosto” al decreto “Aiuti”

 

In seguito alle modiche normative, da ultimo apportate dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in corso di conversione, il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, o per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

Ammesse all’agevolazione le spese che saranno sostenute entro il 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).

Infine, il bonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una analoga diminuzione progressiva per gli oneri sostenuti nel 2024 e nel 2025. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 giugno 2022)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 E del 23 giugno 2022, con oggetto: SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Applicazione in base alle diverse tipologie dei soggetti beneficiari, degli edifici interessati dagli interventi e delle spese ammesse all’agevolazione – Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Ulteriori chiarimenti




Approvato il nuovo provvedimento Entrate che aggiorna le regole per la cessione dei bonus edilizi

L’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha previsto che per gli interventi che danno diritto al Superbonus, nonché per alcuni di quelli tradizionali elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, sono state definite le modalità di attuazione delle richiamate disposizioni, in base alla legislazione all’epoca vigente.

Successivamente, l’articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, modificato in sede di conversione dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è intervenuto sull’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo:

  • la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
  • che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura) comunicate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 non possano formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Inoltre, l’articolo 14 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ha nuovamente modificato l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.

Tanto premesso, viste le novità introdotte dalle richiamate disposizioni successivamente intervenute, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 202205 del 10 giugno 2022 sono state aggiornate le regole per la cessione dei bonus edilizi, alla luce dei sopra citai interventi normativi. Aggiornata anche la piattaforma telematica per comunicare le cessioni dei crediti per gestire la tracciabilità e il divieto di cessione parziale delle rate annuali dei bonus edilizi.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2022, prot. n. 202205/2022, recante: «Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022», pubblicato il 10.06.2022 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

 

Vedi anche:

 

Superbonus e altri Bonus in edilizia. Tutte le novità nel nuovo vademecum dell’Agenzia delle entrate

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 27 maggio 2022: «SUPERBONUS – BONUS EDILIZI DIVERSI DAL SUPERBONUS – Novità 2022 – Nuove misure in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti -Artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 – Decreto MiTE del 14/02/2022»

In appendice il testo aggiornato degli artt. 119, 121, 122 e 122-bis, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 25 del 2021

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Commenti

 

 

Ristori Covid nel Modello Redditi 2021. Il quadro degli Aiuti di Stato
di Giuseppe Moschella

Restyling del processo tributario. Le più rilevanti proposte della Commissione interministeriale Mef-Giustizia
di Giovanni Santaniello

Cessione d’azienda con partecipazioni PEX: brevi note a margine del principio di diritto n. 10 del 2021 dell’Entrate
di Marco Orlandi

 

 

Prassi

 

 

Agenzia delle Entrate

 

 

Coordinamento tra Exit Tax e Pex

 

Trasferimento all’estero di compendio aziendale costituito prevalentemente da partecipazioni. Non applicazione della participation exemption

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 10 dell’11 maggio 2021: «IRES (Imposta sul reddito delle società) – OPERAZIONI SOCIETARIE – Plusvalenze nell’ambito di cessione di azienda – Imposizione in uscita ai sensi dell’articolo 166 del TUIR – Applicazione del regime di partecipation exemption (Pex) in caso di trasferimento all’estero di una Holding – Esclusione – Ragioni – Artt. 86, 87 e 166, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – Art. 2555 c.c.»

 

 

Restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti

 

Ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni. Chiarimenti su calcolo dell’importo netto da restituire e credito d’imposta del 30% ex D.L. “Rilancio”

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 14 luglio 2021: «IMPOSTE SUI REDDITI – Riscossione delle imposte – Ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto – Modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti – Determinazione dell’importo netto delle somme da restituire al soggetto erogatore e assoggettate a tassazione in anni precedenti – Calcolo del credito d’imposta riconosciuto al soggetto erogatore/sostituto d’imposta – Momento di utilizzo del credito d’imposta – Art. 150, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (cd. Decreto Rilancio) – Art. 10, commi 1, lettera d-bis), e 2-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – D.M. 5 aprile 2016»

 

 

Legislazione

 

 

Scambi con San Marino – Disciplina IVA

 

Aggiornata la disciplina IVA nei rapporti di scambio fra l’Italia e San Marino

Il Decreto che aggiorna le norme IVA applicabili alle transazioni tra Italia e San Marino

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021: «Disciplina agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino»

 

 

Bonus per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione

 

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione ex D.L. Sostegni-bis. Definiti i criteri per la fruizione del bonus

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2021, prot. n. 191910/2021: «Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»

 

 

Modifiche “in arrivo” alla disciplina del Superbonus 110%

 

Conversione D.L. “Semplificazioni/Governance PNRR”. Gli interventi sul Superbonus 110% all’esame dell’assemblea della Camera

 

 

Opzioni Superbonus

 

Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus: approvate nuove istruzioni. Valide anche per la rimozione delle barriere architettoniche

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 luglio 2021, prot. n. 196548/2021: «Modifiche alle istruzioni per la compilazione del modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020. Aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione»

 

 

 

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