Accesso regime forfetario optando sin da subito per il regime ordinario IVA, anche se la natura dell’attività comporterebbe altrimenti l’applicazione del regime del margine

Con la risposta ad interpello n. 181/2025, l’Agenzia delle entrate affronta l’interazione tra il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014 e il regime speciale IVA del margine, disciplinato dall’art. 36 del D.L. n. 41/1995, con riferimento al commercio di beni usati, oggetti d’arte, antiquariato e simili.

Come è noto, ai sensi del comma 57, lett. a) della L. 190/2014, non possono accedere al regime forfetario i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA, tra cui rientra  il regime del margine.

Il fulcro della posizione dell’Amministrazione

La risposta n. 181/2025 chiarisce che l’ostatività opera solo in caso di effettiva applicazione del regime speciale, e non semplicemente in presenza di un’attività “astrattamente rientrante” tra quelle soggette ex lege a tale disciplina.

Se il contribuente, avendone facoltà, specificano i tecnici di via Giorgione, esercita opzione per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (ex art. 36, D.L. 41/1995), l’ostacolo all’accesso al forfetario viene meno, a condizione che tale opzione:

  • sia formalizzata all’avvio dell’attività (per i soggetti neoimprenditori);
  • ovvero nell’anno precedente (per soggetti già attivi).

Il regime del margine, in tal senso, rileva solo se effettivamente adottato, e non in ragione della mera riconducibilità oggettiva dell’attività.

Il principio è stato già delineato dalla prassi amministrativa. In particolare:
– nella Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, § 2.3.1, l’Agenzia ha chiarito che l’incompatibilità con il forfetario scatta solo in caso di concreta applicazione del regime speciale IVA;
– nella Risposta n. 215/2019, si è ammesso l’accesso al forfetario da parte del socio superstite di una snc estinta, che proseguiva individualmente l’attività, previa opzione per il regime ordinario IVA;
– infine, nella Risposta n. 48/2020, si è ritenuto non ostativa la mera appartenenza al comparto “compro oro” qualora il regime del margine non sia mai stato applicato, a condizione che l’opzione per il regime ordinario sia esercitata sull’intera attività.

 

Link al testo della risposta ad interpello – Agenzia delle entrate – n. 181 del 7 luglio 2025: REGIMI CONTABILI E FISCALI – NUOVO REGIME FORFETARIO – Regime speciale IVA ex articolo 36 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 – Attività di commercio di beni usati di modico valore – Applicabilità del regime forfetario in caso di inizio attività – Opzione, avendone la possibilità, per il regime ordinario IVA – Inapplicabilità delle cause ostative in assenza di utilizzo effettivo del regime speciale – Art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 – Articolo 36, D.L. 23/02/1995, n. 41, conv., con mod., dalla L. 22/03/1995, n. 85