Aggiornato il Decreto Runts del 2020. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 2/2026 recante modifiche al D.M 106/2020

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2026 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 13 gennaio 2026 che modifica il Decreto n. 106 del 15 settembre 2020. Il decreto contiene disposizioni modificative e integrative del cd. decreto Runts, che, come è noto, definisce le procedure per l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione e le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il registro stesso e il Registro delle imprese, con riferimento agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

 

Il fine è quello di assicurare omogeneità dei procedimenti e conoscibilità degli elementi informativi su tutto il territorio nazionale. Tali procedimenti sono attribuiti all’esclusiva competenza degli Uffici regionali del RUNTS per quel che concerne ODV, APS, enti filantropici, SOMS minori e altri ETS. Sono attribuiti all’Ufficio statale del RUNTS i procedimenti relativi alle reti associative.

Le modifiche introdotte vanno nella direzione della semplificazione, della trasparenza e della pubblicità dei dati del RUNTS, rispettando la necessità di aggiornare il Decreto preesistente 106/2020 con il recepimento delle modifiche apportate dall’articolo 4 della Legge 104 del 4 luglio 2024, recante: «Disposizioni in materia di politiche sociali e di Enti del Terzo settore») e dal decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, conv., con mod., dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 (in “Finanza & Fisco” n. 20-21/2025, pag. 809).

 

Il delegato del rappresentante legale

 

La novità più rilevante è l’introduzione, all’art.8, comma 2-bis, del D.M. 106/2020 (in linea con l’art. 47 Codice Terzo Settore), della figura del delegato del rappresentante legale, introdotta per rispondere alle esigenze operative degli enti. Si tratta di un soggetto fiduciario a cui il rappresentante legale dell’ente o il rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce (su specifico mandato) conferiscono una delega a gestire nel RUNTS le proprie pratiche.

La delega può essere di 2 tipi:

  • delega alla compilazione e invio; il delegato può limitarsi a compilare le istanze e inviare telematicamente la pratica; è in capo al delegante la sottoscrizione della distinta assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato e documentato;
  • delega alla compilazione, sottoscrizione e invio; il delegato, se espressamente autorizzato può compilare, sottoscrivere digitalmente e inviare egli stesso l’istanza. In tal caso assume in prima persona la responsabilità circa la veridicità di quanto attestato e la conformità agli originali delle copie dei documenti allegati (ove gli stessi non siano stati prodotti e sottoscritti direttamente con firma digitale).

 

La delega può avere a oggetto istanze di iscrizione, variazione (ad esempio di modifiche statutarie o di cariche sociali), cancellazione, accreditamento al 5×1000 e deposito dei bilanci. La delega è conferibile e revocabile online tramite il portale, che genera automaticamente il documento allegandolo alla pratica.

Il decreto introduce inoltre diverse disposizioni per snellire alcuni adempimenti, perseguendo l’obiettivo della semplificazione, del miglioramento della digitalizzazione dei processi e della procedimentalizzazione di alcune procedure.

 

Di seguito solo alcune delle novità introdotte.

 

Modifica dei termini per il deposito dei bilanci

 

L’art. 20, comma 5, del D.M. 106/2020 è modificato nel senso che il termine per il deposito del bilancio d’esercizio non è più fissato alla data fissa del 30 giugno, ma viene stabilito in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Questa modifica recepisce l’art. 48, comma 3, del CTS e favorisce gli enti che hanno un esercizio finanziario non coincidente con l’anno solare.

 

Aggiornamento annuale dei dati sociali

 

Modifica l’art. 20, comma 5, del D.M. 106/2020 nel senso che le informazioni relative al numero di associati, volontari, dipendenti e lavoratori parasubordinati possono essere aggiornate una sola volta l’anno, entro il 30 giugno. L’aggiornamento è obbligatorio solo se si sono verificate variazioni rispetto ai dati già presenti nel sistema. Si evidenzia che, in ossequio al principio di trasparenza, l’obbligo di fornire informazioni sulla base associativa e sul numero di volontari/lavoratori viene esteso a tutti gli ETS (non solo APS e ODV) per garantire maggiore conoscibilità degli assetti, modificandosi in tal senso l’art.8, comma 6, lett. r) D.M. 106/2020.

 

Procedure per l’acquisto della Personalità Giuridica

 

Il decreto opera una modifica all’art. 17 del D.M 106/2020. Per gli enti già dotati di personalità giuridica che si iscrivono al Runts, la relazione giurata sulla composizione e il valore del patrimonio può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata e certificata dal revisore legale dell’ente (per gli enti dotati di organo di controllo del quale faccia parte almeno un revisore legale o se l’ente sia soggetto a revisione legale); mentre l’art. 16, comma 2, modificato chiarisce che il notaio attesta la sussistenza del patrimonio minimo ammettendo l’uso dell’assegno circolare non trasferibile intestato all’ente come prova della disponibilità finanziaria dello stesso

 

Cancellazione dal Runts

 

Viene introdotto all’art. 23, comma 1, la lett. a-bis) che contempla l’ipotesi di un ente che, deliberato lo scioglimento non abbia la necessità di attivare una procedura di liquidazione al fine di definire rapporti e chiudere le posizioni debitorie e creditorie; in tale ipotesi l’art. 24 comma 3, come modificato precisa che la cancellazione opera una volta fornita la prova dell’avvenuto adempimento degli obblighi di devoluzione in conformità al parere dell’Ufficio Runts.

 

Devoluzione del Patrimonio

 

Vengono dettagliate all’art. 25 del D.M. 106/2020 le procedure relative alla devoluzione del patrimonio distinguendo i casi di cancellazione di cui all’art.23 e se l’ente sia tenuto all’obbligo devolutivo dell’intero patrimonio residuo o dell’incremento patrimoniale. Si esplicita in tale ultima ipotesi, al secondo comma dell’art. 25, il principio per cui l’incremento patrimoniale da devolvere si riferisce non solo al periodo d’iscrizione al Runts ma si estende a quello riguardante gli esercizi in cui l’ente risultava iscritto, senza soluzione di continuità con l’iscrizione al Runts, nei registri pregressi (ODV, APS, Onlus). Al momento della presentazione della richiesta di cancellazione dell’ente va allegata contestualmente una richiesta di parere devolutivo (nuovo comma 1-bis) e la documentazione economico-patrimoniale dell’ente (commi 1-ter e 1-quater). Anche su questo tema è stato previsto un regime semplificato per gli enti di più piccole dimensioni (con entrate annue non superiori a 60mila euro), i quali potranno presentare, al posto della suddetta documentazione economico-patrimoniale, una dichiarazione sostitutiva. In tutti i casi di sussistenza di un patrimonio da devolvere, la richiesta di parere dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione della devoluzione da parte dell’ETS (o degli ETS) beneficiari.

 

Comunicazioni e notifiche

 

All’art. 6, comma 3 del D.M. 106/2020 la novella stabilisce che il portale RUNTS resta il canale prioritario di comunicazione tra gli enti e gli uffici del Runts; viene ammesso l’uso della PEC per le interlocuzioni necessarie con gli enti già cancellati dal registro (ad esempio per completare la devoluzione del patrimonio). Importante è evidenziare che viene introdotto l’obbligo per gli enti di dotarsi di un proprio indirizzo di posta certificata, non potendosi più indicare quello appartenente a un diverso soggetto (come ad esempio quello del rappresentante legale o di un fondatore o di un associato).

 

I comitati

 

Gli articoli 15, 16 e 17 novellati, nel recepire la circolare MLPS n. 5/2025, includono, accanto alle forme giuridiche delle fondazioni e delle associazioni, anche quella del comitato che assumendo la qualifica di ETS potrà anche acquisire, a norma dell’art. 22 CTS, la personalità giuridica.

 

Modelli standard di statuto e altre novità

 

Per beneficiare della riduzione dei tempi procedimentali (prevista dall’art. 47, comma 5 del CTS), l’ente dovrà semplicemente indicare espressamente nell’istanza di aver adottato un modello statutario standard (art. 6 DM 2/2026). Viene chiarito inoltre che un ente non può essere iscritto contemporaneamente nella sezione “Reti Associative” e in quella residuale “Altri ETS”, poiché la prima è considerata un ETS tipico (art. 16 D.M. 2/2026). Tra i documenti da depositare sono aggiunti a quelli già indicati all’art. 20 comma 1, lett. b) D.M. 106/2020 anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, ove istituiti e per le fondazioni anche la delibera di approvazione del bilancio ad uso dell’ufficio Runts.

In conseguenza della soppressione dell’anagrafe delle ONLUS a decorrere dal primo gennaio 2026 viene esplicitato che il 31 marzo 2026 è il termine ultimo entro il quale gli enti già iscritti nella predetta anagrafe potranno presentare istanza di iscrizione al RUNTS (o al Registro delle imprese), al fine di acquisire la qualifica di ETS non dovendo in tal caso devolvere il proprio patrimonio.

 

Le nuove funzionalità legate al Decreto n. 2/2026 saranno operative, per il necessario adeguamento del sistema informatico, a partire dal 9 aprile 2026.




Migrazione delle Onlus verso il RUNTS. Iscrizione entro il 31  marzo 2026

Dal primo gennaio 2026 l’Anagrafe unica delle Onlus, tenuta dall’Agenzia delle Entrate è stata soppressa.

Entro o non oltre il 31 marzo 2026 le Onlus già iscritte all’Anagrafe, che intendono continuare ad operare come enti del Terzo settore e mantenere il diritto al contributo del cinque per mille dovranno presentare istanza di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106.

Entro il medesimo termine, le Onlus che intendano acquisire la qualifica di impresa sociale dovranno presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017.

Si ricorda inoltre che le Onlus che non si iscrivono al RUNTS sono tenute a devolvere il patrimonio, in ragione della perdita della qualifica, richiedendo il preventivo parere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

Modalità di presentazione dell’istanza

 

L’ente interessato potrà presentare apposita istanza di iscrizione al RUNTS esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato raggiungibile al seguente link (https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/), accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante della Onlus interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la Onlus medesima.

Per le Onlus con personalità giuridica la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio.

L’iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell’istruttoria dell’Ufficio RUNTS competente.

 

Iscrizione al RUNTS

 

Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106, con la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, la Onlus interessata dovrà indicare, tra l’altro, la sezione nella quale intende essere iscritta allegando:

Inoltre, si ricorda che – sulla base dei documenti di prassi adottati dal Ministero con Note del 2 novembre 2020 n. 11560 e del 22 dicembre 2023 n. 14432 – laddove dagli ultimi due bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato due dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l’Organo di controllo.

La nomina dell’Organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione (art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017).

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in luogo dell’atto costitutivo e dello statuto, dovranno allegare il regolamento di cui all’articolo 14 del D.M. 106/2020.

 

Contributo cinque per mille

 

Ai fini della percezione del contributo sarà necessario che l’ente interessato, anche a seguito dell’iscrizione al RUNTS, comunichi attraverso il sistema RUNTS i dati necessari per il pagamento del contributo del cinque per mille, secondo i termini e le modalità reperibili nella sezione Accreditamento per gli Enti del Terzo Settore.




Terzo settore: dal 2026 fiscalità “a regime”. Dalle regole per l’iscrizione al Registro unico nazionale al “test di non commercialità” | Focus sui regimi forfetari

È online sul sito delle Entrate la circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026, con cui l’Agenzia fornisce le prime indicazioni sulle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo settore (Cts). In particolare, il documento di prassi fornisce chiarimenti sulle modalità di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sui nuovi criteri di non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli enti e sulle disposizioni in materia di Iva. Il testo, firmato oggi dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori nel corso della “consultazione pubblica che si è chiusa lo scorso 23 gennaio.

 

Le modalità d’iscrizione al Runts

 

Con riferimento alle Onlus, il Codice del Terzo settore ha disposto l’abrogazione della relativa Anagrafe. Gli enti che erano iscritti all’Anagrafe delle Onlus allo scorso 31 dicembre e che intendono acquisire la qualifica di Enti del Terzo settore (Ets) devono presentare la domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2026 allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto adeguato alle disposizioni del Codice, nonché degli ultimi due bilanci approvati. Se la domanda viene accolta, l’ente acquisisce, senza soluzione di continuità, la qualifica di Ets con decorrenza dall’inizio del periodo d’imposta (quindi dal 1° gennaio 2026 in caso di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

 

Il test di non commercialità

 

Uno dei pilastri delle novità previste per il Terzo settore riguarda i criteri per stabilire se un’attività di interesse generale sia commerciale o meno ai fini IRES. Il principio base è che le attività sono considerate non commerciali se i corrispettivi non superano i costi effettivi. È comunque previsto un margine di tolleranza: l’attività resta infatti non commerciale anche se i ricavi non superano i costi di oltre il 6% per un massimo di tre periodi d’imposta consecutivi. Sul punto, il documento di prassi, che presenta diverse casistiche concrete, spiega che gli enti con proventi inferiori a 300mila euro possono valutare la non-commercialità in modo unitario sull’insieme delle attività svolte.

 

Offerta Benvenuto 2026

 

Nuovi regimi forfettari con soglia a 85mila euro

 

La circolare fornisce anche istruzioni dettagliate sui regimi di tassazione semplificata. In particolare, per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale entra in vigore il nuovo regime forfettario (Art. 86 CTS). Per poter accedere al regime agevolativo l’ente deve essere iscritto al Runts nella sezione speciale prevista per APS e OdV e nel periodo d’imposta precedente deve aver percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 85mila euro. Il 2026 è il primo anno di applicazione del regime forfetario e, quindi, gli enti potranno decidere di accedervi qualora ritengano di conseguire, nel medesimo periodo d’imposta, proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 85mila euro. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 19 febbraio 2026)

Link al testo della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 19 febbraio 2026, con oggetto: IMPOSTE DIRETTE – IVA – TERZO SETTORE – Ets e Runts – Criteri di non commercialità IRES e qualificazione fiscale – Decorrenza Titolo X CTS dal 2026 – Abrogazione regime ONLUS e soppressione anagrafe – Nuovo regime forfettario per le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale (Art. 86 CTS) – Semplificazioni e regole IVA per ODV/APS – Primi chiarimenti sulle disposizioni del Codice del Terzo settore in materia di imposte sui redditi e sulla qualificazione fiscale degli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore – Artt. 79, 86, 102 e 104 del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 (CTS)




5 per mille 2024. Pubblicati gli elenchi di ammessi ed esclusi

Pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2024: si tratta di oltre 91mila soggetti ammessi al contributo che, in base alle preferenze espresse dai cittadini nelle dichiarazioni dello scorso anno, riceveranno quasi 523 milioni di euro. Tra i destinatari, Enti del Terzo Settore e Onlus, della Ricerca sanitaria e scientifica, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, Enti gestori delle aree protette e quasi 8mila Comuni.

 

Gli enti beneficiari nel dettaglio

 

L’elenco degli ammessi comprende in totale 91.012 enti, suddivisi per categoria: in cima alla classifica Enti del Terzo Settore e Onlus (68.452), seguono le Associazioni sportive dilettantistiche (13.825), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (467), quelli che operano nel settore della sanità (107), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (228) e gli Enti gestori delle aree protette (24). Nell’elenco sono presenti anche 7.909 Comuni.

 

La distribuzione degli importi

 

In base alle scelte espresse dai cittadini, il 5 per mille 2024 distribuirà poco meno di 523 milioni di euro: alla categoria degli Enti del Terzo Settore e Onlus andranno oltre 330 milioni di euro, alla ricerca sanitaria oltre 86 milioni di euro, mentre a quella scientifica saranno destinati nel complesso poco più di 69 milioni di euro. Seguono le Associazioni sportive dilettantistiche (oltre 18 milioni), i Comuni (oltre 15 milioni di euro), gli Enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (quasi 3 milioni) e gli Enti gestori delle aree protette (oltre 667mila euro).

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 26 maggio 2025)

 

Elenco complessivo dei beneficiari e l’elenco degli ammessi ed esclusi per categoria, con i dati sulle preferenze espresse dai contribuenti in dichiarazione.




5 per mille 2023. Da oggi fino all’11 aprile 2023, le Onlus e le Asd possono presentare domanda

Tutto pronto per le iscrizioni al 5 per mille 2023. Da oggi fino all’11 aprile 2023, le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche possono presentare domanda per accedere al contributo.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate è inoltre disponibile per la consultazione l’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2023. L’elenco, aggiornato in base alle verifiche svolte dall’Agenzia e alle revoche dell’iscrizione trasmesse dalle stesse Onlus, comprende le organizzazioni già inserite nel precedente elenco permanente e quelle regolarmente iscritte nel corso del 2022 in presenza dei requisiti previsti dalla norma.

 

Da oggi via alle nuove iscrizioni di Onlus e Asd

 

Il Decreto Milleproroghe (D.L. n. 198 del 2022) ha previsto anche per l’anno finanziario 2023 che le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’Anagrafe delle Onlus continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020. Le organizzazioni che sono iscritte all’Anagrafe, ma non sono presenti nell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2023, possono presentare domanda online all’Agenzia delle Entrate da oggi, 8 marzo, fino a martedì 11 aprile. Il termine previsto dalla legge (il 10 aprile), infatti, è un giorno festivo e viene quindi prorogato al giorno successivo.

C’è tempo fino all’11 aprile anche per le associazioni sportive dilettantistiche: sono tenute a presentare la domanda in via telematica quelle di nuova costituzione e quelle che nel 2022 non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti dalla legge.

 

Come presentare la domanda

 

L’istanza di iscrizione va trasmessa tramite i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediario. In particolare, l’applicativo per l’iscrizione delle Onlus è disponibile sul sito dell’Agenzia, mentre quello per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sia sul sito delle Entrate che del Coni (mediante collegamento con il sito dell’Agenzia).

 

Cosa fare in caso di iscrizione tardiva

 

Possono partecipare al riparto del 5 per mille anche le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2023), purché presentino l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 2 ottobre (il 30 settembre, previsto dalla norma, cade di sabato) versando un importo pari a 250 euro tramite modello F24 Elide (indicando il codice tributo 8115). I requisiti per l’iscrizione devono essere comunque posseduti al momento della data di scadenza (11 aprile 2023).

 

Entro il 20 aprile gli elenchi provvisori, appuntamento al 10 maggio per i definitivi

 

Gli elenchi provvisori degli enti iscritti saranno pubblicati dall’Agenzia delle Entrate (per le Onlus) e dal Coni (per le associazioni sportive dilettantistiche) entro il 20 aprile 2023. Le correzioni di eventuali errori possono essere richieste, non oltre il 2 maggio, dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti.

La versione definitiva degli elenchi dei soggetti iscritti verrà pubblicata entro il 10 maggio 2023.

 

Calendario 5 per mille 2023

 

 

 

Enti della Ricerca e del Terzo settore

 

Gli altri enti previsti dal DPCM 23 luglio 2020 presentano la domanda di accreditamento al contributo del 5 per mille alle singole amministrazioni competenti: gli enti del Terzo settore al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, gli enti della Ricerca scientifica al Ministero dell’Università e della Ricerca, gli enti della ricerca sanitaria al Ministero della Salute.

Sui siti web di questi ministeri e sul sito del Coni sono pubblicati, entro il termine del 31 marzo, i rispettivi elenchi permanenti (enti del Terzo Settore, della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche). (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell’8 marzo 2023)

 

 

08/03/2023 – Iscrizione 5 per mille per l’esercizio finanziario 2023 per le onlus e per le associazioni sportive dilettantistiche

Da oggi è possibile trasmettere i file contenenti l’istanza di accreditamento ai fini dell’accesso al riparto del contributo del 5 per mille anno finanziario 2023.
Nell’ambito della piattaforma “Desktop Telematico” sono disponibili, le applicazioni “Entratel” e “File Internet” che consentono la predisposizione e l’invio dei file contenenti tali documenti.
Nella sezione software del sito dell’Agenzia delle entrate sono disponibili le applicazioni per la generazione di file contenenti, rispettivamente, le:

Istanza di accreditamento al 5 per mille – ONLUS” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/strumenti/software-di-compilazione), per le onlus (elenco dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 4 del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e articolo 1, comma 2, articolo 2, comma 1, lettera e), e articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020) tramite specifico softwareIstanza di accreditamento al 5 per mille – onlus;

Istanza di accreditamento al 5 per mille – ASD” (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/strumenti/software-di-compilazione), per le associazioni sportive dilettantistiche (elenco dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), articolo 2, comma 1, lettera d), e articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020) tramite specifico softwareIstanza di accreditamento al 5 per mille – ASD. La medesima sezione è raggiungibile dal sito del CONI “www.coni.it“.

 

 

 

 

 

 

Comunicato del 7 marzo 2023 pubblicato nel sito web del Coni

 

A seguito della pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi (A), esclusi (E) e revocati dal beneficio del 5 per mille per l’anno 2022, avvenuto in data 9 febbraio 2023, si rende disponibile l’elenco permanente 2023, costituito dalle associazioni sportive dilettantistiche ammesse al beneficio del 5 per mille nell’anno 2022.

Resta salvo l’esito dei ricorsi relativi all’elenco 2022 non ancora oggetto di analisi da parte della Giunta Nazionale del CONI – si ricorda che i ricorsi avverso le decisioni assunte potranno essere proposti alla Giunta Nazionale del CONI entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’elenco cioè fino al 13 marzo 2023 (perché l’11 è sabato).

Si rammenta che in caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’asd, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette al Comitato Regionale CONI ove ha sede l’asd la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall’asd in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’articolo 17 (art. 8 DPCM 23/7/2020).

Le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell’elenco permanente 2023 non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.

Per tutti gli altri la domanda di accesso può essere presentata entro l’11 aprile 2023 dal legale rappresentante della asd, oppure tramite gli intermediari abilitati, attraverso il software disponibile sul sito del CONI mediante collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate nonché direttamente sul sito della stessa Agenzia – sezione 5 per mille 2023.

Il modello dell’istanza di accreditamento e le relative istruzioni sono scaricabili dal sito del CONI e da quello dell’Agenzia delle Entrate.

Non è più necessario il successivo invio della dichiarazione sostitutiva relativa alla presenza dei requisiti in capo all’associazione sportiva dilettantistica, in quanto la domanda già contiene l’autocertificazione resa dal rappresentante legale dell’ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti.

Link ELENCO PERMANENTE 5 PER MILLE 2023

Link alla sito del Coni: https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html




5 per mille. Pubblicato l’elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2023

È online l’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2023. Dall’8 marzo all’11 aprile 2023 è possibile presentare domanda d’iscrizione per Onlus e associazioni sportive dilettantistiche. Gli enti già presenti in questo elenco non sono tenuti a ripetere la procedura di iscrizione al 5×1000 per l’anno in corso.

L’elenco permanente pubblicato ricomprende esclusivamente le ONLUS, iscritte alla relativa Anagrafe, accreditate al contributo per il 2023.

L’articolo 9, comma 4, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, stabilisce, infatti, che, anche per l’anno finanziario 2023, le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli ‘enti del volontariato’ dal DPCM 23 luglio 2020 . Per tale tipologia di enti resta ferma, dunque, la competenza all’Agenzia delle entrate ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

In particolare, nel presente elenco permanente sono comprese le ONLUS già inserite nell’elenco permanente del 2022 e le ONLUS regolarmente iscritte nell’anno 2022 in presenza dei requisiti previsti dalla norma. Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell’iscrizione trasmesse dalle stesse ONLUS.

Le ONLUS che sono presenti nell’elenco permanente 2023 non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.

Il rappresentante legale dell’ente, presente nell’elenco permanente, comunica alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente. Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall’ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’articolo 17 del DPCM 23 luglio 2020.

Gli elenchi permanenti degli enti del Terzo Settore, della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche, sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 8 del DPCM 23 luglio 2020, sul sito web di ciascuna amministrazione competente (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano).

Vedi anche: area tematica “5 per mille” del sito web dell’Agenzia delle entrate

 

Elenco permanente delle Onlus accreditate – 7 marzo 2023

Link sito: https://www.agenziaentrate.gov.it/

 




Trasmigrazione al registro unico Terzo settore e personalità giuridica del Ente del Terzo. I chiarimenti in merito all’iscrizione al Runts per “silenzio assenso”

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha diffuso la nota n. 18655 del 2 dicembre 2022, con la quale fornisce chiarimenti in merito ai casi di enti, già dotati di personalità giuridica, per i quali, dopo la trasmigrazione, siano inutilmente trascorsi senza alcun provvedimento espresso o anche senza alcuna interlocuzione con il competente Ufficio del RUNTS, i termini procedimentali di 180 giorni di cui all’art. 54 del Codice del Terzo settore (al netto della sospensiva prevista dall’ultimo periodo del comma 2 del citato articolo del CTS).




5 per mille 2021. Pubblicati gli elenchi degli ammessi e degli esclusi

Sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili gli elenchi per la destinazione del 5 per mille dell’anno finanziario 2021 con i dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti nella propria dichiarazione dei redditi. Si tratta di oltre 72mila enti tra volontariato, ricerca sanitaria e scientifica, associazioni sportive dilettantistiche, enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici, enti gestori delle aree protette e quasi 8mila Comuni.

L’elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi è consultabile online, nell’area tematica “5 per mille”, insieme agli importi attribuiti.

 

5 per mille: i numeri del 2021

 

L’elenco degli ammessi comprende in totale 72.738 enti, suddivisi per categoria. Anche quest’anno in cima alla classifica si trovano gli enti del volontariato (52.162), seguiti da associazioni sportive dilettantistiche (11.854), enti impegnati nella ricerca scientifica (528), enti che operano nel settore della sanità (106), enti dei beni culturali e paesaggistici (146) ed enti gestori delle aree protette (24). Nell’elenco figurano anche 7.918 Comuni, a cui sono destinati 14,9 milioni di euro.

 

Le preferenze dei contribuenti, il volontariato in cima alle preferenze

 

In base alle scelte espresse dai cittadini, il 5 per mille 2021 distribuirà nel complesso quasi 507milioni di euro agli oltre 72mila enti ammessi. In testa, come settore, si conferma il volontariato, destinatario di oltre 331milioni. Il secondo settore è la ricerca sanitaria, premiata con oltre 76milioni di euro, mentre al terzo posto si trova un altro settore collegato alla ricerca, quella scientifica, al quale saranno destinati nel complesso 66,2 milioni di euro. Seguono i Comuni (14,9 milioni di euro), le associazioni sportive dilettantistiche (15,4 milioni), gli enti per la tutela dei beni culturali e paesaggistici (con oltre 2milioni) e gli enti gestori delle aree protette (609mila euro).

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 9 giugno 2022)




5xmille 2022. Al via le domande per Onlus e associazioni sportive dilettantistiche

Via libera alle iscrizioni al 5 per mille. Da oggi e fino al prossimo 11 aprile, le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche possono fare domanda per accedere al contributo. Non hanno bisogno di ripresentare l’istanza le organizzazioni non lucrative già presenti nell’elenco permanente delle Onlus accreditate per il 2022, pubblicato sul sito dell’Agenzia, e le associazioni sportive dilettantistiche già ammesse lo scorso anno presenti nell’elenco permanente 2022, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale. La richiesta di iscrizione, che contiene già l’autocertificazione sul possesso dei requisiti, va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle entrate. Entro il 10 maggio verranno resi noti gli elenchi definitivi dei soggetti iscritti.

 

C’è tempo fino all’11 aprile per iscriversi

 

Il ‘Decreto Milleproroghe’ (D.L. n. 228 del 2021) ha previsto che le organizzazioni iscritte all’Anagrafe delle Onlus continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille per l’anno finanziario 2022 con le modalità previste per gli ‘enti del volontariato’ (DPCM 23 luglio 2020) e, dunque, le nuove richieste di accreditamento al contributo del 5 per mille devono essere presentate all’Agenzia delle entrate. Oltre alle Onlus e alle associazioni sportive dilettantistiche di nuova costituzione, sono tenute a trasmettere telematicamente la domanda anche quelle che nel 2021 non si sono iscritte o non possedevano i requisiti richiesti. Il termine del 10 aprile previsto dalla legge cade di domenica e viene quindi prorogato automaticamente al giorno successivo, lunedì 11. Possono partecipare al riparto anche le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione purché regolarizzino la propria posizione entro il 30 settembre 2022. I requisiti devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria (11 aprile 2022).

 

Come presentare la domanda

 

L’istanza di iscrizione va trasmessa tramite i servizi telematici dell’Agenzia, direttamente o tramite intermediario. In particolare, l’applicativo per l’iscrizione delle Onlus è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate, mentre quello per l’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sul sito del Coni, mediante collegamento con il sito dell’Agenzia delle Entrate, nonché sul sito della stessa Agenzia.

 

Entro il 20 aprile gli elenchi provvisori, appuntamento al 10 maggio per i definitivi

 

Gli elenchi provvisori degli enti iscritti saranno pubblicati dall’Agenzia delle entrate (per le Onlus) e dal Coni (per le associazioni sportive dilettantistiche) entro il 20 aprile 2022. Le correzioni di eventuali errori possono essere richieste, non oltre il 2 maggio, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate o all’Ufficio del Coni territorialmente competenti. La versione definitiva degli elenchi dei soggetti iscritti verrà pubblicata entro il 10 maggio.

 

 

Calendario 5 per mille 2022
Data di avvio presentazione domanda d’iscrizione 9 marzo 2022
Termine presentazione domanda d’iscrizione 11 aprile 2022
Pubblicazione elenco iscritti provvisorio entro il 20 aprile 2022
Richiesta correzione domande entro il 2 maggio 2022
Pubblicazione elenco iscritti definitivo entro il 10 maggio 2022

 

 

Enti del Terzo Settore

 

Gli Enti del Terzo Settore si rivolgono, invece, per l’accreditamento al contributo del 5 mille al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A partire dal 23 novembre 2021, è divenuto operativo, infatti, il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), e, pertanto, a partire dal 2022, il contributo del 5 per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 9 marzo 2022)




5xmille 2022. Pubblicato l’elenco permanente delle ONLUS accreditate

L’elenco permanente pubblicato ricomprende esclusivamente le ONLUS, iscritte alla relativa Anagrafe, accreditate al contributo per il 2022.

 

L’articolo 9, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, stabilisce, infatti, che, per l’anno finanziario 2022, le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli ‘enti del volontariato’ dal DPCM 23 luglio 2020. Sulla base di tale disposizione, per tale tipologia di enti resta ferma la competenza all’Agenzia delle entrate ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.

In particolare, nel presente elenco permanente sono comprese le ONLUS già inserite nell’elenco permanente del 2021 e le ONLUS regolarmente iscritte nell’anno 2021 in presenza dei requisiti previsti dalla norma. Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell’iscrizione trasmesse dalle stesse ONLUS.

Le ONLUS che sono presenti nell’elenco permanente 2022 non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.

Il rappresentante legale dell’ente presente nell’elenco permanente comunica alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente.

Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall’ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’articolo 17 del DPCM 23 luglio 2020.

Come evidenziato, rispetto all’elenco permanente degli enti iscritti al contributo pubblicato dall’Agenzia delle entrate nel 2021, nel presente elenco sono ricomprese solo le ONLUS. L’articolo 3 del D.Lgs. n. 111 del 2017 stabilisce, infatti, che il contributo del 5 per mille spetta, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (e dunque dal 2022), agli Enti del Terzo Settore iscritti nel predetto Registro gestito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Gli elenchi permanenti degli enti della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche, sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 8 del DPCM 23 luglio 2020, sul sito web di ciascuna amministrazione competente (Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano).

Elenco permanente delle Onlus accreditate – 8 marzo 2022 – pdf
Motore di ricerca dell’elenco permanente delle Onlus accreditate

Fonte: Agenzia delle entrate – https://www.agenziaentrate.gov.it/




Al via il portale del “Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” (RUNTS)

 

“Si completa un altro passaggio fondamentale della riforma del Terzo Settore: il sistema del RUNTS, previsto dall’art. 45 del Codice del Terzo Settore, è online da oggi per gli uffici RUNTS del Ministero, delle Regioni e delle province autonome, da domani per la presentazione di richieste di iscrizione da parte degli enti finora non iscritti ai preesistenti registri.

Il Registro, frutto della collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Unioncamere, che gestisce oggi il Registro delle Imprese, sostituirà i registri delle Associazioni di promozione sociale APS, delle Organizzazioni di volontariato ODV e l’anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore e consentirà l’iscrizione a nuove tipologie di enti.

Un passo in avanti, dunque, lungo la strada della digitalizzazione e della fruibilità dei servizi offerti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a favore dei numerosi soggetti che operano nel Terzo Settore italiano e a tutti i cittadini.

Di recente, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha posto in evidenza la capacità di risposta, la presenza di prossimità durante la pandemia e la resilienza dimostrate dal Terzo Settore nell’ultimo biennio: “Per il nostro Paese – ha detto – si tratta di un comparto che ha una marcia in più”.

Accedendo dal portale pubblico:

  • Da oggi: Ministero, Regioni e province autonome iniziano il trasferimento dei dati degli enti già iscritti ai rispettivi registri delle ODV e delle APS al 22 novembre 2021 sul nuovo sistema informativo; dal 22 febbraio 2022, inizieranno le verifiche delle singole posizioni da parte degli appositi uffici del RUNTS operanti presso il Ministero, le regioni e le province autonome, che dovranno concludersi, al più tardi, entro il mese di ottobre 2022.

  • Da domani 24 novembre, gli enti non ancora inseriti nei precedenti registri e che quindi non sono oggetto di trasferimento, potranno chiedere l’iscrizione ad una delle sezioni del RUNTS, accedendo tramite SPID o CIE alle apposite funzioni del “Front Office”, inserendo le informazioni e allegando i documenti previsti. Da oggi non è invece più possibile richiedere l’iscrizione ai registri delle ODV e delle APS e all’anagrafe delle Onlus. Per gli enti già iscritti all’anagrafe delle Onlus saranno messe a punto, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, specifiche indicazioni per perfezionare l’iscrizione nel RUNTS.

  • Tra alcuni mesi tutti i cittadini potranno consultare gli statuti, i bilanci, le informazioni previste dalla legge relativamente agli enti iscritti, che dovranno assicurarne periodicamente l’aggiornamento attraverso il sistema. Nel frattempo saranno rese disponibili ulteriori funzionalità per la consultazione semplificata delle informazioni presenti a sistema, che saranno via via estese.

 

(Così, comunicato del 23 novembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale pubblicato nel sito web: https://www.lavoro.gov.it/)

 

 

Per saperne di più:

 

Calendarizzato l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Parte dal 23 novembre 2021

Decreto del Direttore Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 ottobre 2021, n. 561

 

Si ricorda che le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro sono disciplinate, in attuazione dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dal Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 251 del 21 ottobre 2020).

Il D.M. 106 reca 3 Allegati tecnici, A, B, e C, che ne costituiscono parte integrante, e quattro appendici in formato excel: queste rappresentano il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del R.U.N.T.S. (non sono di immediato utilizzo da parte degli enti).

Gli allegati tecnici A, B e C possono essere aggiornati o modificati con decreto del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (art. 40 D.M.), per esigenze tecniche.

Con D.D.G. 344 del 29 luglio 2021 sono stati aggiornati l’allegato tecnico A e le appendici degli allegati tecnici B e C (di seguito gli allegati e le appendici in versione aggiornata

Allegato A (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato B

Allegato C

Allegato B Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato B Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato C Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato C Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)




Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Attivazione dal 23 novembre 2021

A partire dal 23 novembre 2021, inizierà il trasferimento sul nuovo sistema informativo dei dati degli enti già iscritti ai preesistenti registri di settore. Quando tale processo sarà concluso, tutti potranno accedere al RUNTS e consultare atti e informazioni degli Enti del terzo settore iscritti: questi ultimi dovranno aggiornare le informazioni, depositare i bilanci, le modifiche statutarie e gli altri documenti previsti dalla legge.

Gli Enti finora non iscritti ai precedenti registri potranno richiedere, a partire dal 24 novembre 2021, l’iscrizione nel RUNTS. Dal 23 novembre 2021 non potranno essere richieste nuove iscrizioni ai registri APS, ODV e Onlus. (Vedi comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 dell’11 novembre 2021).




MinLavoro ufficializza l’avvio del Runts

Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(In Gazzetta Ufficiale n. 269 del 11 novembre 2021)

Individuazione della data di avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore

Con decreto n. 561 del 26 ottobre 2021 del direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese, emanato ai sensi dell’art. 30 del decreto ministeriale 15 settembre 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 261 del 21 ottobre 2020), è stato individuato nel 23 novembre 2021 il termine a decorrere dal quale avrà inizio il trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS delle regioni e province autonome e nel registro nazionale delle APS, alla data del giorno antecedente.

Il provvedimento, cui si rinvia, è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione «Pubblicità legale» e alla pagina «Registro Unico Nazionale del Terzo settore» https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Registro-Unico-Nazionale-Terzo-Settore.aspx

Dal 23 novembre 2021, non potranno essere inviate richieste di iscrizione ai registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale e all’anagrafe delle Onlus. Per gli enti di nuova iscrizione in una delle sezioni del RUNTS la presentazione delle nuove istanze potrà essere effettuata, esclusivamente in via telematica attraverso il sistema del RUNTS, a decorrere dal 24 novembre 2021.

 




Terzo Settore. Un decreto del Lavoro fissa il termine di avvio del RUNTS

 

 

Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), previsto dall’art. 45 del Codice del Terzo settore, è destinato a sostituire i registri delle APS, delle ODV e l’anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore.

L’attivazione del RUNTS è prevista per il 23 novembre 2021. A partire da tale data, inizierà il trasferimento sul nuovo sistema informativo dei dati degli enti già iscritti ai preesistenti registri di settore. Quando tale processo sarà concluso, tutti potranno accedere al RUNTS e consultare atti e informazioni degli Enti del terzo settore iscritti: questi ultimi dovranno aggiornare le informazioni, depositare i bilanci, le modifiche statutarie e gli altri documenti previsti dalla legge.

Gli Enti finora non iscritti ai precedenti registri potranno richiedere, a partire dal 24 novembre 2021, l’iscrizione nel RUNTS.

Dal 23 novembre 2021 non potranno essere richieste nuove iscrizioni ai registri APS, ODV e Onlus.

Le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro sono disciplinate, in attuazione dell’art. 53, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dal Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. n. 251 del 21 ottobre 2020).

Il D.M. 106 reca 3 Allegati tecnici, A, B, e C, che ne costituiscono parte integrante, e quattro appendici in formato excel: queste rappresentano il tracciato informatico utilizzato dal sistema informativo del R.U.N.T.S. (non sono di immediato utilizzo da parte degli enti).

Gli allegati tecnici A, B e C possono essere aggiornati o modificati con decreto del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (art. 40 D.M.), per esigenze tecniche.

Con D.D.G. 344 del 29 luglio 2021 sono stati aggiornati l’allegato tecnico A e le appendici degli allegati tecnici B e C (di seguito gli allegati e le appendici in versione aggiornata

Allegato A (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato B

Allegato C

Allegato B Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato B Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato C Appendice 1 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

Allegato C Appendice 2 (aggiornato in data 29 luglio 2021)

 

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – www.lavoro.gov.it

 

Link al Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 con il quale è stata individuata la data di attivazione del RUNTS.




I Commercialisti pubblicano online il volume “Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore”

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato onlineIl Bilancio degli Enti del Terzo Settore”. Il volume di Matteo Pozzoli, Professore associato di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, con presentazione di Maurizio Postal, Consigliere Nazionale dei Commercialisti con delega al No Profit, svolge una analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore».

Il volume, dopo l’introduzione è diviso in cinque capitoli: gli schemi di bilancio per gli ETS non piccoli e piccoli, dal piano dei conti al bilancio (e viceversa), deposito e tempistica di approvazione, il percorso a venire: dei principi contabili per gli enti del Terzo Settore. Conclude una approfondita bibliografia sulla materia.

L’interesse dei professionisti e, nello specifico, della categoria dei commercialisti per gli enti non lucrativi è fatto noto e risaputo. Si tratta di un interesse, morale oltre che professionale, che coinvolge, secondo le ultime rilevazioni Istat, una platea in continua espansione di circa 350.000 organizzazioni e capace di dare lavoro a circa 1,1 milione di persone. La gamma delle organizzazioni non profit risulta estremamente eterogenea per attività e organizzazione, coinvolgendo strutture articolate su base federativo a livello nazionale e internazionale come piccole realtà associative, sorte su impulso spesso personale o di gruppi di persone desiderose di apportare un proprio contributo allo sviluppo (sostenibile) della società civile e delle comunità di riferimento.

Nella particolare fase di congiuntura economico-sociale, segnata dall’emergenza pandemica e dai conseguenti disagi che la stessa ha creato nella gestione dei servizi “essenziali”, il Terzo settore è chiamato in via rafforzata a ricoprire un ruolo di sussidiarietà rispetto alla pubblica amministrazione che la sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 2020 ha voluto recentemente ribadire, richiamando il ruolo proattivo che le organizzazioni, in particolare gli enti del Terzo settore, dovrebbero ricoprire nel produrre servizi di interesse generale per le realtà locali a fianco della pubblica amministrazione.

La particolarità della normativa e la difficoltà sostanziale, in molti casi, nel trasporre schemi e paradigmi propri del mondo societario al mondo non profit ha già creato da tempo, anche all’interno della categoria, una “specializzazione” per molti professionisti che operano nel settore, tendenza che sicuramente sarà enfatizzata in futuro con l’evoluzione normativa in atto. Il  al centro di questo volume è, fatta eccezione per taluni atti destinati a specifiche figure giuridiche, il primo reale atto normativo che concerne la disciplina del bilancio di enti di diritto privato non lucrativi.

La finalità del decreto consiste nel definire la “modulistica” di cui all’art. 13, comma. 2 del Cts e trova la propria ispirazione nel precedente tentativo fatto dai commercialisti circa un ventennio fa di creare una serie di “raccomandazioni contabili” omogenee, che proprio in mancanza di una normativa di riferimento potesse rappresentare una prassi di riferimento per gli operatori, garantendo una migliore accountability e, di conseguenza, alimentando un clima di fiducia tra organizzazioni e stakeholders. In generale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha seguito da vicino l’iter normativo che ha portato all’emanazione della legge delega e dei decreti delegati, partecipando ad audizioni parlamentari e proponendo modifiche normative, in taluni casi recepite, che concernono i molteplici ambiti di interesse della categoria quali gli aspetti di governance, l’amministrazione e il controllo, la normativa fiscale e molto ancora. Molte sono le iniziative poste in essere anche per garantire che la Riforma possa avere un’applicazione pratica in linea con le aspettative dei colleghi, degli operatori e del legislatore.

Nell’ambito più specifico del bilancio, il Consiglio nazionale si è fatto portavoce da subito della necessità di creare principi contabili ad hoc per gli Ets, così da definire in maniera organica il “framework contabile applicabile” che è necessario per garantire a tutti gli stakeholders una uniformità di trattamento omogeneo per le diverse organizzazioni interessate e per rendere possibile ai revisori di esprimere il proprio giudizio professionale. Ci si attende, perciò, che entro l’approvazione dei bilanci 2020 l’Organismo Italiano di Contabilità possa, grazie anche all’attività della neonominata Commissione per il Terzo settore, licenziare i nuovi principi contabili di settore. Tale pubblicazione segnerà un ulteriore tassello per la definizione della cornice tecnica che risulta funzionale all’applicazione delle nuove previsioni del Cts, in materia di bilanci di esercizio.

Certo, la strada che porta alla realizzazione completa della Riforma richiede ancora alcuni passaggi fondamentali come l’autorizzazione ex art. 101, comma 10 del Cts che la Commissione Europea deve fornire sull’applicabilità del nuovo regime fiscale previsto per le imposte sui redditi, nonché l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, la quale richiede, oltre all’emanazione del pertinente decreto di cui all’art. 48 del Cts, anche lo sviluppo di una piattaforma telematica di raccolta e conservazione delle informazioni a livello centrale e locale per niente banale.

Il libro è scaricabile gratuitamente in formato pdf al sito (www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

 

Link al testo del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 marzo 2020, recante: «Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 18 aprile 2020

Il “correttivo” del Codice del Terzo Settore

Il testo del Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”

Il Codice

Il testo del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante:«Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»

 




Terzo Settore: in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del Registro Unico Nazionale (RUNTS)

La riforma del Terzo settore si avvia verso la fase operativa. Dopo i decreti (D.Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo settore – e D.Lgs. n. 112/2017 – Riforma dell’impresa sociale) e i provvedimenti correttivi (D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105 e D.Lgs. 20 luglio 2018, n. 95), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 21 ottobre 2020 il Decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore».

Il Decreto MLPS, emanato in attuazione del Codice del Terzo Settore, disciplina le procedure di iscrizione, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione degli enti non profit nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

 

In particolare, il Decreto disciplina:

  • le procedure per l’iscrizione e per la cancellazione degli enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, nonché i documenti da presentare ai fini dell’iscrizione, garantendo l’uniformità di trattamento degli ETS sull’intero territorio nazionale;
  • le modalità di deposito degli atti a tale scopo;
  • le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro Unico;
  • le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro Imprese e il Registro unico relativamente agli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

 

Il Decreto precisa, inoltre, che l’iscrizione nel RUNTS ha effetto costitutivo per l’acquisizione della qualifica di Ente del Terzo Settore nonché per l’acquisizione della personalità giuridica e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice del Terzo Settore e dalle vigenti disposizioni in favore degli enti.

 

La domanda di iscrizione nel registro deve essere presentata dal rappresentante legale dell’ente o, su mandato di quest’ultimo, dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce.

 

Link al testo del decreto 15 settembre 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, recante: «Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore».

 

Prassi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in tema di Codice del Terzo settore e Riforma dell’impresa sociale

Circolari e orientamenti ministeriali sul Codice e sugli Enti del Terzo Settore (link al sito: https://www.lavoro.gov.it/)

Circolari e Note Direttoriali

Nota direttoriale n. 4314 del 18 maggio 2020, Artt. 82, comma 3, e 101, comma 8 del Codice del Terzo settore. Chiarimenti.

Nota direttoriale n. 2243 del 4 marzo 2020, Codice del Terzo Settore. Articolo 4, comma 2. Direzione, coordinamento e controllo degli enti del Terzo Settore. Prime indicazioni.

 

Codice del Terzo settore – Adeguamenti statutari

 

ONLUS, ODV e APS. Si potranno adeguare gli statuti anche dopo il 3 agosto 2019. La scadenza riguarda solo la possibilità di utilizzare il regime “alleggerito

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 31 maggio 2019: «CODICE DEL TERZO SETTORE – ONLUS, ODV e APS – Norme transitorie e di attuazione – Adeguamenti statutari – Ulteriori chiarimenti – Conseguenze derivanti dal decorso del termine di 24 mesi per gli adeguamenti statutari (3 agosto 2019) – Tempistica degli adeguamenti medesimi per gli enti dotati di personalità giuridica – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117»

 

Nota direttoriale n. 4995 del 28 maggio 2019, costituzione di associazioni ai sensi dell’art. 36 del Codice civile e qualificazione come APS/ODV. Profili evolutivi.

 

 

Contributi e sovvenzioni pubbliche – Nuovi obblighi di trasparenza e di pubblicità

 

Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici comunque ricevuti dalla PA: prime istruzioni sugli obblighi di pubblicità per i soggetti del Terzo settore

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 dell’11 gennaio 2019: «TERZO SETTORE – Contributi e sovvenzioni pubbliche – Rapporti economici con le PP.AA. o con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all’art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013 – Adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità – Art. 1, commi 125-129, della L. 04/08/2017, n. 124»

 

Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018, Codice del Terzo settore. Adeguamenti statutari.

Nota direttoriale n. 34/0012604 del 29 dicembre 2017, Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni.

 

Risposte a quesiti

 

Nota n. 10980 del 22 ottobre 2020, CODICE DEL TERZO SETTORE – Norme transitorie e di attuazione – Statuti degli enti del Terzo settore – Adeguamenti statutari al D.Lgs. n. 117/2017 – Modalità e maggioranze da adottare per la delibera, quorum costitutivi e deliberativi minori – Condizioni – Delibere adottate entro il prossimo 31 ottobre (salvo proroghe) – Modifiche di mero adeguamento volte a conformarsi a disposizioni inderogabili del Codice o a derogare disposizioni derogabili – Che lo statuto dell’ente non preveda differenze tra assemblea ordinaria e assemblea finalizzata alle modifiche statutarie – Adeguamenti statutari – Forma dell’atto di modifica (atto pubblico o scrittura privata) – Art. 101, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117 – Artt.1325 e 1350 c.c.

Nota n. 9313 del 16 settembre 2020, Ammissibilità di un organo di amministrazione monocratico all’interno degli enti del Terzo settore ex art. 26, Codice del Terzo settore

Nota n. 6214 del 9 luglio 2020, Quesiti in materia di Codice del Terzo settore. In particolare: figura del volontario; nomina dei membri dell’organo di amministrazione nelle ODV e negli altri ETS; individuazione negli statuti dei quorum assembleari per l’approvazione delle modifiche statutarie

Nota n. 4477 del 22 maggio 2020, Statuti degli Enti del Terzo Settore. Individuazione delle attività di interesse generale art. 5 c. 1 del D.Lgs.117/2017. Associazioni affiliate a rete nazionale.

Nota n. 4313 del 18 maggio 2020, D.lgs. 117/2017. Codice del Terzo settore. Trasformazione da ODV in APS e viceversa in regime transitorio, in assenza del RUNTS.

Nota n. 2088 del 27 febbraio 2020, relativa agli artt. 8, comma 3, lettera b), 16 e 17 del Codice del Terzo Settore.

Nota n. 1082 del 5 febbraio 2020, in merito alla composizione della base associativa degli Enti del Terzo Settore.

Nota n. 5093 del 30 maggio 2019, articolo 24 del D.lgs. 117/2017: numero massimo di deleghe conferibili ad ogni associato.

Nota n. 4787 del 22 maggio 2019, in materia di ONG, relativamente all’applicazione dell’art. 32, comma 7 della Legge 125/2014, come integrato dall’art. 89, comma 9 del D.lgs. 117/2017.

Nota n. 4097 del 3 maggio 2019, in merito alla computo lavoratori svantaggiati nell’impresa sociale

Nota n. 3734 del 15 aprile 2019, D.lgs. 117/2017. Attività di culto.

 

Codice del Terzo settore – Adeguamenti statutari

 

Statuto degli enti del Terzo settore: le attività di interesse generale e le finalità devono essere definite

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 3650 del 12 aprile 2019: «CODICE DEL TERZO SETTORE – Statuti degli enti del Terzo settore – Adeguamenti – Individuazione delle attività di interesse generale e delle finalità – Necessità – Artt. 4, comma 1, 5, comma 1 e 21, del D.Lgs. 03/07/2017, n. 117»

 

Nota n. 1309 del 6 febbraio 2019, art. 35 comma 2 del D.lgs.117/2017: discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati.

Nota n.14899 del 13 dicembre 2018, art. 99 del D.lgs. 117/2017. Iscrizione Associazione della Croce Rossa Italiana e dei Comitati CRI nel RUNTS e nei registri operanti “medio tempore“.

Nota n. 13982 del 30 novembre 2018, Codice del Terzo Settore: artt. 32 e 35 – correttivo D.Lgs. 105/2018.

Nota n. 8756 del 7 agosto 2018, quesiti in merito all’applicazione delle normative regionali in materia urbanistica e di associazionismo.

Nota n. 5686 del 15 maggio 2018, Accreditamento dei CSV. Patrimonio.

 

Prassi del Ministero dello Sviluppo Economico

 

Circolare 3711/C del 2 gennaio 2019, prot. 108 – Registro delle imprese. Problematiche interpretative relative alle imprese sociali e alle cooperative sociali

La Circolare fornisce chiarimenti sulle modalità di adeguamento degli statuti delle imprese sociali esistenti alla data di entrata in vigore del ridetto D.Lgs. 112/2017.

Testo della circolare

Allegato

 

Prassi dell’Agenzia delle Entrate

 

Adeguamenti statutari delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 89/E del 25 ottobre 2019 ha chiarito che se un ente iscritto nei Registri Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, previsti dal Codice del terzo settore (articolo 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017), entro il termine ivi indicato, non proceda all’adeguamento del proprio statuto alle disposizioni inderogabili contenute nello stesso decreto legislativo, può continuare, fino all’entrata in funzione del Registro unico nazionale del terzo settore, ad applicare le disposizioni fiscali previgenti in materia di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.

 

Circolari del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e esperti contabili

 

Il CNDCEC ha pubblicato la circolare “Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative redatta dal Gruppo di lavoro per la riforma del Terzo settore. Il contributo espone il punto di vista del Consiglio su temi come la tempistica di adeguamento alla nuova normativa, le modalità con cui ottenere il riconoscimento, la governance, gli aspetti di rendicontazione, l’attività di vigilanza e di revisione legale, la determinazione della commercialità dell’ente.

 

Enti del Terzo settore e imprese sociali. Adeguamento degli statuti

 

Si ricorda che Decreto Cura Italia con l’articolo 35, del D.L. 17/03/2020, n. 18, conv., con mod., dalla L. 24/04/2020, n. 27 ha rinviato dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020, il termine entro il quale le Onlus, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (ASP) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) utilizzando le maggioranze semplificate. Il comma 2 delle stesso articolo rinvia dal 30 giugno 2020 al 31 ottobre 2020 il termine entro il quale le imprese sociali si adeguano alle disposizioni del D.Lgs. 112/2017. Entro il medesimo termine del 31 ottobre, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 21/22 del 2017

ATTENZIONE:

gli articoli di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli abbonati registrati

Clicca qui per estendere il tuo abbonamento “Anteprima on line

È gratis per gli abbonati a “Finanza & Fisco”.

REGISTRATI SUBITO!

 

SPECIALE
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

 

Il Codice del Terzo settore

La disciplina organica – civilistica e fiscale – per gli enti del Terzo settore

 

Le principali novità e analisi normativa delle disposizioni fiscali

Il testo del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»

———Testo coordinato con le norme richiamate o modificate ———

 

Avvertenze Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.




Prestazioni socio-assistenziali delle cooperative sociali. Iva al 5% anche per prestazioni oggettivamente esenti di cui ai punti 18 e 21 dell’art. 10 del D.P.R. 633/72

Aliquota IVA al 5 per cento per le cooperative sociali, esenzione per le onlus e IVA ordinaria per le altre cooperative non sociali e non onlus. Sono queste le misure previste nei commi 960, 962 e 963 dell’articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016 in “Finanza & Fisco” n. 32-33/2015, pag. 2302), per alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi e affrontate nella circolare n. 31 dell’Agenzia delle entrate del 15 luglio 2016. In sintesi, in base alla nuova disciplina, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative di cui ai nn. da 18) a 21) e 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, rese da cooperative, sia direttamente sia in forza convenzioni e contratti di ogni genere, nei confronti delle categorie di soggetti elencati dallo stesso n. 27-ter), sono, dunque, assoggettate:

– all’aliquota IVA del 5 per cento, se rese da cooperative sociali e loro consorzi;

– al regime di esenzione dall’imposta, se rese da cooperative non sociali aventi la qualifica di ONLUS;

– all’aliquota IVA ordinaria del 22 per cento, se rese da cooperative non sociali e non ONLUS, sempreché non abbiano oggettivamente le caratteristiche per rientrare nell’applicazione delle esenzioni di cui ai nn. 18) e 21) dell’articolo 10 del D.P.R. n. 633 del 1972.

Ambito soggettivo di applicazione

La nuova aliquota Iva ridotta, pari al 5%, è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016 su alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi. “A godere dell’aliquota ridotta sono le anzidette prestazioni di servizi fornite dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n. 381 del 1991, in relazione alle quali viene esclusa la possibilità di optare per l’esenzione dall’IVA”. (Precisazione contenuta nel comunicato stampa Agenzia delle entrate del 15 luglio 2016).

In ordine ai destinatari delle prestazioni, si rileva che le categorie di soggetti indicate al n. 27-ter) dell’articolo 10, primo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, a cui fa riferimento il n. 1) della nuova parte II-bis della Tabella A dello stesso D.P.R., sono quelle «degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo».

Decorrenza della nuova disciplina e regime transitorio

La circolare illustra la decorrenza temporale delle nuove norme e l’applicabilità della vecchia disciplina. Per le operazioni compiute in base a contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015 e ancora in essere, le cooperative sociali e i loro consorzi continueranno ad applicare l’aliquota Iva del 4% o il regime di esenzione, in base all’opzione già effettuata ai sensi della normativa allora vigente. Ai fini dell’individuazione, sotto il profilo temporale, della disciplina applicabile, si fa riferimento alla data della stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento, che avvengono, generalmente, a conclusione delle procedure di affidamento esperite e a seguito dell’adozione delle relative delibere da parte dell’ente concedente. Tra detti contratti – che dovranno essere assoggettati al nuovo regime IVA (imponibilità al 5 per cento) se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere dal 1° gennaio 2016 – sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale direttamente i soggetti privati, che, in qualità di utenti o familiari degli stessi, provvedono alla integrale corresponsione delle rette. Ai fini della decorrenza del nuovo regime IVA non può, invece, farsi riferimento, in via generale, alla data di accreditamento della cooperativa, atteso che il relativo atto non ha le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto, convenzione, ecc., risultando, dunque, irrilevante agli effetti fiscali.