Oic ha pubblicato le modifiche ai principi contabili nazionali

Gli emendamenti ai principi contabili si applicheranno ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma potranno essere anticipati anche ai bilanci relativi al 2025

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato le modifiche ai principi contabili nazionali, frutto del periodico aggiornamento degli standard per adattarli alla prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi.

Gli emendamenti, che interessano i principi contabili OIC 13 – Rimanenze, OIC 16 – Immobilizzazioni materiali, OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali, OIC 25 – Imposte sul reddito e OIC 31 – Fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto, si applicheranno ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma potranno essere anticipati anche ai bilanci relativi al 2025.

Particolare rilevanza assumono le modifiche introdotte ai principi contabili relativi agli acquisti con opzione di rivendita in capo all’acquirente o al venditore (OIC 13, OIC 16 e OIC 24). È stato specificato che il bene acquistato è iscritto in bilancio solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione di rivendita non venga esercitata. Questo vale sia quando l’opzione è in capo all’acquirente, sia quando è in capo al venditore. Negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore.

In tema di ammortamenti è stato modificato il paragrafo 63 dell’OIC 24 per precisare che il ricorso ai ricavi, come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile (ad esempio in caso di vendita di diritti per lo sfruttamento di un film), è possibile solo se si utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti e sia dimostrabile che i ricavi rappresentino una approssimazione dello sfruttamento dell’attività immateriale stessa.

Quanto all’OIC 25, l’Organismo Italiano di Contabilità è intervenuto in tema di contabilizzazione dell’imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta. In particolare, la versione aggiornata del principio specifica che l’imposta sostitutiva vada rilevata in contropartita al patrimonio netto, senza individuare una specifica riserva; inoltre è stato indicato il trattamento contabile da seguire nel caso in cui la società avesse invece iscritto, in sede di rilevazione della riserva da rivalutazione, una passività per imposte differite.

Infine, sono stati modificati i principi OIC 16 e OIC 31 in tema di attualizzazione dei fondi oneri chiarendo la classificazione degli effetti che derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso. Se rilevanti, vanno esplicitati in una voce ad hoc della classe C di conto economico, quale “17-ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri”.

(Così, comunicato stampa OIC 8 dicembre 2025)

Link al testo degli emendamenti
(Link esterno al sito della fondazioneoic.it: https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2025/12/Emendamenti-ai-PCN.pdf)

 




L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) pubblica le modifiche a principi contabili nazionali e aggiorna il documento interpretativo 11

L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ad esito della fase di consultazione avviata nel settembre scorso, ha pubblicato alcune modifiche ai principi contabili nazionali derivanti dalle richieste di chiarimento ricevute dagli stakeholder dell’OIC nell’ultimo anno.

I principali cambiamenti, in gran parte confermati nel corso della consultazione, sono intervenuti:

  • sull’OIC 16 e OIC 31 per introdurre una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino. Il modello contabile unico da applicare in queste circostanze è quello della contestuale iscrizione di un fondo smantellamento e ripristino in contropartita all’incremento del costo del cespite cui si riferisce;
  • sull’OIC 25 per precisare che le disposizioni derivanti dal modello del Secondo Pilastro dell’OCSE non rilevano ai fini della fiscalità differita in quanto la sua applicazione risulterebbe estremamente difficile.

A seguito del processo di consultazione è stato precisato che la società deve indicare in nota integrativa quanta parte delle imposte sul reddito derivanti dall’applicazione del Secondo Pilastro OCSE insiste su redditi propri e quanta parte sui redditi di altre società appartenenti al medesimo gruppo;

  • sull’OIC 12, OIC 15, OIC 19 per chiarire che gli sconti sono contabilizzati in riduzione dei ricavi mentre gli incassi anticipati di crediti sono contabilizzati come oneri finanziari.

Gli emendamenti all’OIC 25 si applicano immediatamente dopo la loro pubblicazione, mentre gli emendamenti agli altri principi contabili si applicheranno ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2024 o da data successiva.

L’OIC ha pubblicato inoltre il Documento Interpretativo 11 – “Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati” aggiornato per i bilanci 2023. L’aggiornamento del documento si è reso necessario a seguito della pubblicazione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha esteso a tutto il 2023 l’applicazione della norma salva titoli e a seguito della conversione in legge del decreto-legge 131/2023 che non introduce novità sotto il profilo tecnico-contabile per le società OIC, ma interviene sulle modalità con cui il Ministero può prorogare la norma attraverso i decreti ministeriali.

 (Così, comunicato stampa Organismo Italiano di Contabilità del 18 marzo 2024)

Link esterni verso il sito della Fondazione OIC – https://www.fondazioneoic.eu/

 – Emendamenti ai principi contabili nazionali, che contiene modifiche all’OIC 12 Composizione e schemi del bilancio di esercizio, OIC 15 Crediti, OIC 16 Immobilizzazioni Materiali, OIC 19 Debiti, OIC 25 Imposte sul reddito, OIC 31 Fondi per rischi e oneri e TFR

–  Documento Interpretativo n. 11 “Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati, aggiornato per tener conto per tenere conto del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 settembre 2023 e del DL 131/2023 convertito con modificazioni dalla Legge n. 169 novembre 2023.