Nuova stretta sulle compensazioni a decorrere dal 1° luglio 2024. Prime istruzioni

Con la circolare n. 16 del 28 giugno 2024, l’Agenzia delle entrate, ha fornito le prime istruzioni sulle novità in materia di compensazioni dei crediti introdotte prima dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi da 94 a 98, della L. 30 dicembre 2023, n. 213) e successivamente dell’articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, che ha sostituito il comma 49-quinquies dell’articolo 37 del citato D.L. n. 223 del 2006.

Nel documento di prassi esaminato:

  • l’obbligo generalizzato di effettuare la compensazione dei crediti per mezzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (art. 1, comma 95, della legge di bilancio 2024), anche con riferimento ai crediti maturati nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (art. 1, commi 94, lettera a), 97, lettera a), e 98, della legge di bilancio 2024);
  • l’esclusione, a decorrere dal 1° luglio 2024, dalla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché di carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall’Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell’articolo 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di importo complessivamente superiore a 100.000 euro (articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39).

 

Obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in caso di compensazione

 

Come evidenzia la circolare, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 95 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, tutti i versamenti unitari da effettuare mediante l’utilizzo di crediti in compensazione, a decorrere dal 1° luglio 2024, devono essere eseguiti «esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate».

A partire dal 1° luglio 2024, l’obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a “saldo zero”. Peraltro, a giudizio dei tecnici di via Giorgione, tale obbligo si estende anche alla compensazione “verticale”, che interviene nell’ambito dello stesso tributo (ad esempio “acconti IRES con saldi IRES a credito”), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24.

In caso di delega con compensazione e saldo maggiore di zero, pertanto, laddove la stessa venga eseguita in data uguale o successiva al 1° luglio 2024, potranno essere utilizzati solo i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, non rilevando:

  • l’eventuale prenotazione effettuata entro il 30 giugno 2024 tramite i servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;
  • l’eventuale invio del modello F24 all’intermediario in data anteriore al 1° luglio 2024.

 

ATTENZIONE – Rientra, inoltre, nell’obbligo generalizzato di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate la delega con compensazione e saldo maggiore di zero eseguita il 1° luglio 2024, per effetto del rinvio del termine di versamento del 30 giugno 2024 (che quest’anno scade la domenica) al primo giorno lavorativo successivo, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.

 

Tale obbligo sussiste inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2024, anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti indicati all’articolo 1, comma 94, lettera a), della legge di bilancio 2024, ossia i crediti maturati:

  • a titolo di contributi nei confronti dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
  • a titolo di premi e accessori nei confronti dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

In sostanza, il citato l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate riguarda tutte le compensazioni, sia quelle orizzontali, sia quelle verticali, nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti dell’INPS e dell’INAIL.

 

Carichi affidati all’Agente della riscossione per importi superiori a 100mila euro. Esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione

 

Come anticipato, la legge di Bilancio 2024 prima e il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 poi, hanno modificato l’articolo 37 del D.L. n. 223 del 2006. In base alle citate disposizioni, dal 1° luglio 2024 entra in vigore il divieto di avvalersi dell’istituto della compensazione per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo superiori a 100.000 euro. Divieto che opera sia per i crediti di natura erariale sia agevolativa. A tal riguardo, nella circolare n. 16 del 28 giugno 2024 chiarito che i carichi affidati all’agente della riscossione per i quali è stata concessa la rateazione, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, non contribuiscono, al raggiungimento della predetta soglia di 100.000 euro qualora le rate scadute siano state regolarmente pagate, ovvero quando il mancato o tardivo pagamento delle rate scadute non ha comportato la decadenza dal beneficio del relativo piano di rateazione. Allo stesso modo, anche in caso di adesione alla c.d. “Rottamazione-quater”) per la quale sia in essere il pagamento rateale, l’importo oggetto di definizione non contribuisce al raggiungimento della soglia qualora siano state versate tutte le rate nei termini previsti dal piano di rateazione. La decadenza dalla definizione agevolata dovuta all’omesso, insufficiente o tardivo versamento superiore a cinque giorni di una delle rate comporta, invece, che l’ammontare di tutto il carico residuo affidato all’agente della riscossione rilevi a tal fine.

Infine, nel documento di prassi, confermato che il divieto alla compensazione viene meno a partire dalla data in cui l’importo complessivo dei carichi affidati all’agente della riscossione e relativi accessori è ridotto a un ammontare inferiore o pari a 100.000 euro, per effetto:

  • della sospensione giudiziale o amministrativa dei carichi affidati;
  • della concessione, da parte dell’agente della riscossione, di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione dei debiti, per il quale non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione;
  • del pagamento delle somme dovute.

La nuova formulazione del comma 49-quinquies dell’articolo 37 del D.L. n. 223 del 2006, introdotta dall’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 39 del 2024,  inoltre, – facendo salve, al terzo periodo, «le previsioni di cui al quarto periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» – consente il pagamento, anche parziale, delle somme affidate per imposte erariali e relativi accessori mediante l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

La rimozione, o la riduzione fino a 100.000 euro di importo complessivo, dei carichi affidati all’agente della riscossione per imposte erariali e relativi accessori, potrà, pertanto, essere conseguita dal contribuente anche per mezzo dell’utilizzo in compensazione di crediti concernenti le sole imposte erariali.

 

ATTENZIONE – Per gli atti di recupero di crediti non spettanti o inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione – emessi ai sensi dell’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge finanziaria 2005, oppure ai sensi dell’articolo 38-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 – restano, tuttavia, ferme le specifiche disposizioni normativeche non consentono, ai fini della loro definizione, di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

I debiti riguardanti tali atti, pertanto, ai fini della rimozione dell’inibizione in esame, dovranno essere estinti o ridotti esclusivamente per mezzo del relativo pagamento senza compensazione.

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 16 del 28 giugno 2024, con oggetto: RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in caso di compensazione – Divieto in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori ad euro 100.000 – Preclusione alla possibilità di portare in compensazione i crediti fiscali ex art. 37, comma 49-quinquies, D.L. n. 223/2006) – Debiti che concorrono al raggiungimento dei 100.000 euro – Crediti per i quali opera l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione – Coordinamento con il divieto alle compensazioni di cui all’articolo 31 del D.L. n. 78 del 2010 – Art. 1, commi da 94 a 98, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024) – Art. 4, commi 2 e 3, del D.L. 29 marzo 2024, n. 39, conv. con mod., dalla L. 23 maggio 2024, n. 67Modifiche alle procedure di compensazione di crediti di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/97 – Art. 37, comma 49-quinquies, del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv. con mod., dalla L. 04/08/2006, n. 248 – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34/35 del 2019

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Speciale –Decreto fiscale convertito in legge 

 

 

La guida alla normativa

L’analisi, articolo per articolo, delle disposizioni in materia fiscale e societaria o d’interesse per i professionisti

 

Il decreto fiscale “Collegato” alla Legge di Bilancio per l’anno 2020 convertito in legge

Il testo del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124 conv., con mod., dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili»Testo coordinato con le norme richiamate o modificate 

 

 

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Visti di conformità e deleghe di pagamento. Primi chiarimenti sulle novità introdotte con il D.L. n. 124 del 2019 e codici tributo soggetti all’ulteriore stretta sulla compensazioni

Il Bonus 80 euro e rimborsi da 730 inclusi nell’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Elencati i codici tributo soggetti alla stretta sulla compensazione di crediti tributari

 

A seguito delle novità introdotte con l’articolo 3, commi da 1 a 3, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv. con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 in tema di utilizzo in compensazione di crediti tributari, individuati i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita ora dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

L’elenco dei relativi codici tributo è riportato nell’allegato “Classificazione dei codici da indicare nel modello F24 per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta” della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 110 del 31 dicembre 2019. L’obbligo, però, non sussiste qualora, qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24. Va da sé che, qualora al netto delle compensazioni “interne”, residui un saldo positivo, ai fini dell’utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, restano ferme le regole generali.

In pratica, l’obbligo di presentare l’F24 tramite i canali telematici delle Entrate non sussiste qualora ci si trovi di fronte al caso d’una compensazione di tipo “verticale” o “interna”, quando cioè le somme a credito e a debito rientrano nella stessa tipologia d’imposta. Diverso invece è il caso della compensazione “orizzontale” o “esterna”, ossia tra tributi diversi. In questo caso prevale l’obbligatorietà nell’utilizzo dei canali telematici delle Entrate. 

Per esempio: nello stesso modello F24 è utilizzato in compensazione il credito identificato dal codice 2003 (saldo IRES) per l’importo di 6.000 euro e – aggiungendo 1.000 euro di fondi propri – viene effettuato il pagamento dell’acconto IRES di 7.000 euro per il periodo d’imposta successivo (codici tributo 2001 e 2002), l’operazione potrà essere eseguita anche attraverso i servizi telematici offerti da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento.

Al riguardo, tuttavia, si rammenta che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute.

Peraltro, nella tabella allegata alla risoluzione sono stati indicati, nell’ultima colonna, i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta (indicati nella seconda colonna), senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 euro superato il quale scatta l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito.

 

Bonus Renzi e rimborsi da 730 inclusi nell’obbligo di utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

 

Nella risoluzione evidenziato che con riferimento ai «crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta», l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.

 

Decorrenza

 

Le nuove norme, previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 3, del decreto-legge n. 124 del 2019, come ricorda l’Agenzia delle entrate con il citato documento di prassi, si applicano «ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019» (cfr. il successivo comma 3). Ne deriva, che le novelle in esame non si applicheranno ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP. In particolare, i crediti del periodo d’imposta 2018 potranno essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente dovranno essere “rigenerati”.

 

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate – n. 110 del 31 dicembre 2019 RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Visti di conformità e deleghe di pagamento – Modello F24 – Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito – Estensione ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive) – Modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione – Obbligo di presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate – Ampliamento del novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate – Obbligo di adozione di tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA – Articolo 3, commi da 1 a 3, del D.L. 26/10/2019, n. 124, conv. con mod., dalla L. 19/12/2019, n. 157 – Articolo 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Articolo 37, comma 49-bis, del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv. con mod., dalla L. 04/08/2006, n. 248

 

I documenti di prassi richiamati dalla risoluzione 110/2019

I vincoli introdotti dalla stretta sulle compensazioni orizzontali dei crediti IVA 

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 E del 15 gennaio 2010: «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Compensazione dei crediti IVA per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, tributi e contributi – Compensazione orizzontale di crediti Iva residui maturati nel 2008 e di quelli trimestrali relativi al 2009 – Utilizzo senza i vincoli imposti dalla stretta sulle compensazioni ex DL 78/2009 – Compensazione orizzontale crediti IVA per importi superiori a 10.000 euro annui – Adempimenti connessi alla compensazione dei crediti»

Istruzioni sulle compensazioni IVA e compilazione del modello F24Compensazione IVA con IVA nel mod. F24 non soggetta a limitazioni: il credito deve essere precedente al debito che si intende compensare

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 29 E del 3 giugno 2010 (§. 1.1): «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Compilazione del modello di pagamento F24 – Nuova disciplina sulla compensazione dei crediti IVA – Applicazione solo alla compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA – Fondamento – Compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione crediti IVA con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico – Esclusione dalla nuova disciplina – Precisazioni sulla nozione di compensazione IVA con IVA nel mod. F24 non soggetta a limitazioni – Compensazione utilizzabile solo per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito – Il credito deve essere precedente al debito che si intende compensare – Art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241 – Art. 10, del DL 01/07/2009, n. 78, conv., con mod., dalla L 03/08/2009, n. 102»

(§. 1.2): «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l’utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti – Precisazioni sull’utilizzo del Codice “62” denominato “soggetto diverso dal fruitore del credito” – Funzione – Istituito per individuare i casi in cui il credito utilizzato in compensazione non risulta dalla dichiarazione dell’utilizzatore ed identificare le fattispecie in cui il trasferimento di disponibilità del credito non trova un immediato riscontro nella dichiarazione del ricevente – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

(§. 1.3): «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l’utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti – Consolidato – Utilizzo in compensazione per il versamento dell’IRES determinata nel modello CNM del credito d’imposta ceduto da una società aderente al consolidato – Precisazioni sull’utilizzo “61” denominato “soggetto aderente al consolidato” – Indicato anche nel caso in cui il credito attribuito alla fiscal unit provenga (esclusivamente o prevalentemente) dalla posizione fiscale individuale della società consolidante l’utilizzatrice finale – A ciascun codice identificativo deve necessariamente essere associato un codice fiscale – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

(§. 1.4): «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24, per l’utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti – Consolidato – Utilizzo in compensazione per il versamento dell’IRES determinata nel modello CNM del credito d’imposta ceduto da una società aderente al consolidato – Precisazioni sull’utilizzo “61” denominato “soggetto aderente al consolidato” – Crediti d’imposta di diversa natura (ad es. Iva e Irap) ceduti da uno o più soggetti aderenti al consolidato – Esposizione nella medesima delega di pagamento di diverse tipologie di credito ricevute, indicando il codice identificativo “61” ed il codice fiscale della società aderente al consolidato che ha ceduto il credito di ammontare maggiore – Art. 17, del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241»

(§. 1.5): «RISCOSSIONE – COMPENSAZIONE – Attivazione dei codici identificativi 61 e 62, da indicare nel modello F24, per l’utilizzo in compensazione di crediti maturati in capo ad altri soggetti – Decorrenza – Utilizzazione a partire dalla data di istituzione a prescindere dall’anno di riferimento dei crediti compensati – Sovrapposizione di codici identificativi – Criteri per l’esposizione dei codici in caso di utilizzo in compensazione di crediti Iva»