Revisori della sostenibilità. Le regole per l’abilitazione delle persone fisiche all’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

Con decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, di attuazione della direttiva 2022/2464/UE sulla rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD) è stato affidato ai revisori legali iscritti nel Registro, qualora abilitati ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il compito di esprimere con apposita relazione redatta ai sensi dell’articolo 14-bis del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le proprie conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, all’obbligo di marcatura, nonché all’osservanza degli obblighi di informativa di cui al Regolamento UE 2020/852 sulla tassonomia ambientale.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 1-bis del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, «il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, definisce, con decreto, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, le modalità e i termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti nel Registro».

 

Pubblicato sulla G.U. il DM relativo all’abilitazione dei revisori allo svolgimento dell’attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità

 

Con decreto ministeriale del 19 febbraio 2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2025) è stata data progressiva attuazione a quanto previsto dal citato articolo 6, comma 1-bis prevedendo due diverse fasi per l’invio delle domande di abilitazione all’attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità riservate a coloro che sono destinatari delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 18, comma 4 del D.Lgs. 125/2024 (revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 che abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità – cfr. circolare MEF n. 37 del 12/11/2024) nonché la disciplina di abilitazione a regime per tutti coloro che non rientrano o che non si sono avvalsi delle disposizioni transitorie.

Il D.M. 19 febbraio 2025 individua in particolare i termini iniziali per poter inviare le istanze di abilitazione tenuto conto della numerosità dei soggetti coinvolti e della relativa modalità di processare le domande pervenute.

Con l’entrata in vigore del D.M. 19 febbraio 2025 (4 marzo 2025) non trovano più applicazione le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis del Decreto-Legge n. 202 del 27 dicembre 2024, conv., con mod., dalla Legge n. 15 del 21/02/2025,  recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.» (cd. “Decreto Milleproroghe).

 

Modalità e termini di presentazione delle rispettive domande di abilitazione

 

Per i soggetti destinatari delle disposizioni transitorie, l’articolo 4 del D.M. 19 febbraio 2025 individua modalità e termini di presentazione delle rispettive domande di abilitazione:

 

Fase 1  (a decorrere dal 4 marzo 2025, data di entrata in vigore del D.M. 19/02/2025)

 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 possono presentare istanza di abilitazione a decorrere dal 4 marzo 2025 i soggetti destinatari delle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 125/2024 (i revisori legali impiegati presso le società di revisione con riferimento agli incarichi di cui all’articolo 18, comma 1 del citato decreto legislativo da designare quali responsabili dell’esecuzione dell’incarico di attestazione della sostenibilità) in possesso dei requisiti di iscrizione al registro e del conseguimento di almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità conseguiti interamente nel 2024 o nel 2025.

Le istanze di abilitazione presentate da soggetti diversi da quelli individuati nell’articolo 4, comma 3 del D.M. 19/02/2025 prima della data indicata nella determina saranno considerate inammissibili.

Per maggiori informazioni su come trasmettere l’istanza di abilitazione relativa alla Fase 1 visita l’apposita pagina (clicca qui). Prima di procedere è consigliabile consultare il Tutorial. (link esterno verso il sito: https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/

 

Fase 2 – (a decorrere dalla data indicata nella determina del ragioniere generale dello stato, da adottare a conclusione dell’implementazione dell’applicativo di gestione e controllo automatico delle istanze di abilitazione il cui rilascio è previsto nel secondo semestre 2025)

 

Nella Fase 2 si completa la possibilità di ottenere l’abilitazione per i soggetti di cui alla disciplina transitoria prevista dall’articolo 18, comma 4 del D.Lgs. 125/2024 ovvero per i revisori iscritti al registro entro la data del 1° gennaio 2026 che abbiano conseguito almeno cinque crediti formativi – riferiti integralmente al 2024 o al 2025 – nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l’attestazione della sostenibilità entro la data di presentazione dell’istanza di abilitazione (cfr. circolare MEF n. 37 del 12/11/2024).

Il modulo relativo all’istanza di abilitazione sarà reso disponibile nell’area riservata del soggetto interessato precompilato con i dati già presenti nel Registro a decorrere dalla data indicata nella citata determina.

 

Fase 3 – (abilitazione a regime)

 

Nella determina del Ragioniere generale dello Stato di cui all’articolo 4, comma 2 del D.M. 19/02/2025 sarà altresì fissato il termine iniziale per l’invio delle istanze di abilitazione a regime ovvero per i revisori legali iscritti nel Registro in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del D.Lgs. 39/2010 – obbligo di collaborare, durante il periodo di tirocinio almeno triennale o disgiuntamente a esso, per un periodo di almeno otto mesi allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità – e 4, comma 3-ter del medesimo decreto legislativo – superamento delle prove di esame nelle ulteriori materie relative alla sostenibilità. Tale disciplina trova applicazione anche ai soggetti che non si sono avvalsi del regime transitorio di cui alle Fasi 1 e 2.

Fonte: portale della revisione legale – https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it/

 




Sostenibilità. Adottati dalla Ragioneria Generale dello Stato due nuovi principi per la rendicontazione | Dai Commercialisti 2 informative

Lo comunica il Consiglio nazionale dei commercialisti, che li ha elaborati con Assirevi e INRL, unitamente a MEF e Consob. De Nuccio: “Commercialisti protagonisti della sostenibilità. In questo ambito l’attestazione della conformità della rendicontazione è una nostra esclusiva”

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, con le informative11/2025 e 12/2025 (link esterni verso: https://commercialisti.it/informative/) comunica che, con due diverse Determine della Ragioneria generale dello Stato (RGS) dello scorso 30 gennaio, sono stati adottati il Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e quello di attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità.)

Il Principio italiano di etica e indipendenza per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità è stato elaborato da Consiglio nazionale dei commercialisti, Assirevi e INRL, unitamente al MEF e alla Consob, sulla base delle convenzioni già in essere ed estende al revisore della sostenibilità, in via transitoria e con alcune specificazioni, le previsioni dettate per il revisore legale nell’esercizio dell’attività di revisione del bilancio dal Codice italiano di etica e indipendenza adottato con determina della RGS del 23 marzo 2023.

Il principio entra in vigore per gli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità relativi ai periodi amministrativi che iniziano il 1° gennaio 2024 o successivamente.

Il Principio Nazionale di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità, elaborato anch’esso da Consiglio nazionale dei commercialisti, Assirevi e INRL, con MEF e Consob, descrive le procedure per lo svolgimento degli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità conferiti ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 che ha recepito nel nostro Paese la direttiva Corporate Sustainability Reporting (CSRD).

Il principio consentirà al revisore della sostenibilità di esprimere le proprie conclusioni, basate su un incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato, circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità alle norme ed ai principi che ne disciplinano i criteri di redazione nonché agli obblighi di informativa previsti dal Regolamento Tassonomia (Regolamento UE 2020/852).

Anche le regole e le linee guida dettate dal principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità entrano in vigore per gli incarichi di attestazione della rendicontazione di sostenibilità dei periodi amministrativi che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente.

Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, sottolinea come “Salutiamo con estremo favore l’adozione da tempo attesa di questi due nuovi principi. L’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è un’esclusiva dei Commercialisti, nel loro ruolo di revisori legali. Un riconoscimento dell’importanza della nostra professione nel garantire che le aziende siano davvero allineate agli obiettivi ESG”. (Così, comunicato stampa CNDCEC del 3 febbraio 2025)

 

I principi adottati:

 

Adottato il Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità

 

Con determina del Ragioniere generale dello Stato, prot. n. RR 12 del 30 gennaio 2025 è stato adottato il «Principio in materia di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità», elaborato ai sensi dell’art. 10, comma 13-ter, del decreto legislativo n. 39 del 2010 e dell’art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 125 del 2024, denominato in breve «Principio Italiano di Etica e Indipendenza per l’attestazione della rendicontazione di sostenibilità».

Il Principio entra in vigore per gli incarichi di attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità relativi agli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2024 o successivamente.

Link ai documenti:

Link esterni verso il portale della revisione legale – Ragioneria Generale dello Stato-Mef: https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it

 

Adottato il principio di attestazione della rendicontazione di sostenibilità

 

Con determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 13 del 30 gennaio 2025 è stato adottato il «Principio di Attestazione della Rendicontazione di Sostenibilità – Standard on Sustainability Assurance Engagement – SSAE (Italia)» riguardante le responsabilità del soggetto incaricato della attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità, ai sensi dell’articolo 11, comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125.

Il Principio entra in vigore per gli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità relativi ai periodi amministrativi che iniziano in data 1° gennaio 2024 o successivamente.

Link ai documenti:

 

Link esterni verso il portale della revisione legale – Ragioneria Generale dello Stato-Mef: https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it

 




Sostenibilità. Dai Commercialisti un inquadramento normativo della CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno pubblicato il documento “Il decreto di attuazione della CSRD, inquadramento normativo”.

(Link esterno verso: sito web di Press – Professione Economica e  Sistema Sociale – Testata ufficiale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – CNDCEC)

In considerazione dell’entrata in vigore, prevista per domani, del D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 di attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive), il documento contiene un’analisi di insieme delle principali novità dell’intervento normativo, focalizzando l’attenzione sugli aspetti definitori, utili ai fini dell’inquadramento concettuale e terminologico della materia, sull’ambito di applicazione delle disposizioni, sul regime di responsabilità e sanzionatorio, e sui tempi di applicazione.

Più nello specifico, il documento si sofferma sulle disposizioni relative alla rendicontazione di sostenibilità e sull’attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità, prestando particolare attenzione alla figura del revisore della sostenibilità e alle modalità di svolgimento dell’incarico di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità.

Al fine di fornire un supporto operativo per i professionisti che, assunte differenti vesti, dovranno confrontarsi con la nuova normativa, la parte conclusiva del documento contiene alcune tabelle sinottiche ove si fornisce evidenza delle modalità con cui il D.Lgs. n. 125/2024 incide sulla normativa vigente, segnalando sia le abrogazioni, sia le integrazioni effettuate.

L’obiettivo è quello di supportare gli iscritti nella fase iniziale di applicazione della normativa, demandando a successivi lavori l’esame approfondito dei contenuti delle disposizioni e delle ricadute sistematiche che esse comportano. (Così, comunicato stampa del CNDCEC del 24 settembre 2024)