Pubblicati i modelli per le rateizzazioni semplificate fino a 120 mila euro previste dal D.L. Aiuti

Al via le novità in materia di riscossione introdotte dalla legge di conversione del Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022 convertito in Legge n. 91/2022). Sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono stati pubblicati i nuovi modelli per presentare istanza semplificata di rateizzazione fino a 120 mila euro, senza necessità di documentazione aggiuntiva. Il provvedimento, infatti, introduce una serie di modifiche strutturali alla disciplina delle rateizzazioni delle cartelle e degli avvisi che riguardano, oltre alla soglia più alta di debito per le richieste semplificate, anche margini più ampi per evitare la decadenza. Il decreto ha inoltre reso definitiva la possibilità di compensare i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione con i debiti iscritti a ruolo. Vediamo nel dettaglio le principali novità.

 

Soglia più alta per le rateizzazioni semplificate

Il Decreto Aiuti, modificando la norma di riferimento che regola l’istituto della rateizzazione delle cartelle di pagamento, ha disposto che, a partire dalle domande di dilazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 a 120 mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Il provvedimento ha previsto anche che la nuova soglia di debito (120 mila euro) per poter richiedere la dilazione fino a 72 rate senza allegare alcuna documentazione, sia riferita a ogni singola istanza di rateizzazione.

Sul sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono stati pubblicati i modelli per fare richiesta di rateizzazione e nei prossimi giorni sarà disponibile anche l’adeguamento del servizio per richiedere la dilazione semplificata fino a 120 mila euro direttamente online, accendendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del portale di Agenzia delle entrate-Riscossione. Il servizio consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via email un piano di pagamenti fino a 72 rate, senza la necessità di allegare ulteriore documentazione.

 

Per le nuove richieste decadenza dopo 8 rate non pagate

 

Novità anche per i termini di decadenza. La Legge n. 91/2022 ha disposto che, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste. In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. La decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude, tuttavia, la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Si ricorda che per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione. In dettaglio, per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.

 

A regime la compensazione crediti PA/cartelle

La Legge n. 91/2022 rende definitiva la possibilità di compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura. Inoltre il provvedimento estende la possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali. Queste disposizioni si applicano ai carichi affidati all’agente di riscossione dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate-Riscossione del 18 luglio 2022)




Cartelle esattoriali: rateizzazione semplificata fino a 120.000 euro e decadenza dopo 8 rate scadute

Il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante: «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» (Cd. Decreto “Aiuti”). In attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con queste brevi note, desideriamo fornire una prima analisi delle nuove regole sulle rateazioni delle cartelle di pagamento.

L’articolo 15-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, rubricato: (Disposizioni urgenti in materia di liquidità), «al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee», modifica l’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Nel dettaglio, la lettera a) del comma 1 dispone che l’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per «ciascuna richiesta» la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili. «Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro (in luogo dei vigenti 60.000 euro), la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà» (comma 1, nuovo testo secondo periodo dell’articolo 19 del D.P.R. 602/73).

Di conseguenza, con la modifica introdotta si stabilisce che il contribuente in temporanea situazione di obiettiva difficoltà può ottenere la dilazione per ciascuna richiesta presentata. Inoltre, a regime, si può presentare richiesta di rateazione senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà, per importi iscritti a ruolo che siano pari o inferiori a centoventimila euro.

La lettera b) inoltre interviene sul comma 3 dell’articolo 19, prevedendo che in caso di in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate – in luogo delle vigenti cinque rate – anche non consecutive, il carico non può essere nuovamente rateizzato. 

Il comma 3 dell’articolo 19 del D.P.R. 602/73 prevede in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, del numero di rate sopra indicato e modificato dalla norma in commento, alla lettera a) che il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e, alla lettera b), che l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto sia immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

La stessa lettera b) al n. 3 introduce, altresì, un nuovo comma 3-ter all’articolo 19, il quale precisa che la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di «carichi diversi» da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. 

Il comma 2 dell’articolo 15-bis, precisa i termini di applicazione modifiche in esame. La norma chiarisce che, fermo quanto previsto dal successivo comma 3 le disposizioni introdotte si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrate in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Il comma 3 dell’articolo 15-bis prevede infine che, in caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla medesima data indicata al comma 2, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate. In tal caso, al nuovo piano di dilazione si applicano le disposizioni del comma 1.