Inps, pausa estiva per notifiche e atti di recupero: sospensioni fino al 31 agosto 2026

Dal 27 luglio stop alle note di rettifica, alle verifiche D.P.A. e alle diffide di adempimento. Nel mese di agosto sospesi anche verbali ispettivi, atti da vigilanza documentale e avvisi di addebito. Restano ferme le notifiche necessarie a evitare la prescrizione o il pregiudizio dei crediti dell’Inps.

Pausa estiva per una serie di attività di notifica, accertamento e recupero dei crediti contributivi dell’INPS. Con il messaggio 15 luglio 2026, n. 2371, l’Istituto previdenziale ha definito il calendario delle sospensioni operative disposte per agevolare gli adempimenti dei contribuenti e dei loro intermediari durante il periodo feriale.

Dal 27 luglio al 31 agosto 2026 compreso saranno sospese la notifica delle “note di rettifica” e le verifiche della regolarità contributiva effettuate, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296 del 2006, mediante il sistema della Dichiarazione preventiva di agevolazione (D.P.A.).

Nello stesso periodo sarà sospesa la notifica delle “diffide di adempimento” nei confronti di tutti i soggetti contribuenti, salvo che sia prossimo il maturare del termine di prescrizione. La sospensione non opererà per gli atti relativi alla contribuzione alla Gestione dipendenti pubblici.

Dal 1° al 31 agosto 2026 lo stop riguarderà anche la notifica dei verbali ispettivi e degli atti di recupero derivanti dalla vigilanza documentale. Per il medesimo periodo sarà sospesa l’emissione degli avvisi di addebito di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010.

Le Strutture territoriali potranno comunque trasferire i crediti contributivi all’agente della riscossione per consentire le eventuali richieste di regolarizzazione avanzate dai contribuenti durante il periodo di sospensione.

Fino al 31 agosto saranno inoltre sospese le notifiche degli atti di accertamento delle violazioni previste dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983 e delle ordinanze-ingiunzioni.

La pausa, tuttavia, non è assoluta. L’Inps dovrà procedere alla notifica quando questa risulti necessaria per evitare il pregiudizio dei propri crediti o l’intervenuta prescrizione. In tali ipotesi, le Strutture territoriali potranno notificare anche un apposito atto interruttivo. Il messaggio riguarda, pertanto, esclusivamente le attività espressamente indicate e non introduce una sospensione generalizzata degli adempimenti e dei termini contributivi.

 




Inps: sospensione estiva di talune notifiche dal 1° al 31 agosto 2025

Con il Messaggio n. 2359 del 25 luglio 2025, l’Inps ha comunicato che, per agevolare gli adempimenti dei contribuenti e dei loro intermediari, dal 1° al 31 agosto 2025 compreso, sarà sospesa l’attività di notifica e accertamento in riferimento a diverse tipologie di atti.

 

Atti sospesi

 

Durante il citato periodo, come afferma l’Istituto previdenziale, sarà sospesa la notifica delle “Note di rettifica”, nonché le verifiche della regolarità contributiva, effettuate tramite il sistema di Dichiarazione preventiva di agevolazione (DPA), ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge 296/2006.

“Sarà sospesa la notifica delle ‘Diffide di adempimento’ nei confronti di tutti i soggetti contribuenti, salvo i casi in cui sia prossimo il maturare del termine di prescrizione” (con esclusione della Gestione dipendenti pubblici).

 

“Nel medesimo periodo sarà sospesa la notifica dei verbali ispettivi verso tutti i soggetti destinatari e degli atti di recupero scaturiti dalla vigilanza documentale“.

“L’emissione degli Avvisi di addebito (AVA) di cui all’articolo 30 del D.L. 78/2010 è sospesa fino al 31 agosto 2025″.

Saranno sospese anche “le attività di notifica degli atti di accertamento della violazione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. 463/1983 e delle ordinanze/ingiunzione”.

 

Eccezioni e prescrizioni

 

Tuttavia, precisa l’Inps che “resta fermo l’obbligo di notifica nei casi in cui questa sia necessaria a escludere il pregiudizio dei crediti dell’Istituto“.

Inoltre, per agevolare eventuali regolarizzazioni, “è prevista la possibilità di procedere al trasferimento dei crediti contributivi all’agente della riscossione a cura delle Strutture territoriali dell’Inps”.

In ogni caso, “la sospensione dell’emissione degli avvisi di addebito dovrà essere contemperata con i termini di prescrizione del credito“, e le strutture territoriali valuteranno l’eventuale necessità di notificare “un atto interruttivo della prescrizione”.

Anche per quanto riguarda gli atti sanzionatori, “la sospensione dovrà operare considerando i termini di prescrizione del procedimento sanzionatorio”, lasciando alle strutture locali la valutazione finale.

Link al testo del messaggio Inps n. 2359 del 25 luglio 2025, con oggetto: LAVORO – INPS – Sospensione estiva (dal 1° al 31 agosto 2025) dell’attività di notifica e accertamento in riferimento a diverse tipologie di atti (Note di rettifica, DURC, Diffide, AVA, Verbali ispettivi).

 




SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 44 del 2017

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Il nuovo regime fiscale delle “imprese minori” nei modelli “Redditi” e IRAP

di Maddalena Nolano e Gianluca Martani

 

Compensazione di crediti tributari: è davvero sanzionabile il pagamento non effettuato tramite Entratel o Fisconline?

di Elia Orsi

 

Giurisprudenza

Commissioni Tributarie Provinciali

Sanzioni tributarie per l’utilizzo di canale telematico diverso da quello prescritto per pagamento con delega modello F24

F24 inviato con “canale” telematico errato: violazione non sanzionabile

Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo – Sezione IV – Sentenza n. 435 del 1° settembre 2017: «RISCOSSIONE – SANZIONI TRIBUTARIE – Compensazione – Deleghe di pagamento modello F24 – Trasmissione – Versamenti dovuti dai titolari di partita IVA – Credito annuale IVA – Compensazione superiore a 10.000 euro – Utilizzo del canale telematico Entratel o Fisconline – Necessità – Utilizzo di canale telematico diverso da quello prescritto – Omessa o falsa comunicazione di cui all’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. 471/1997 – Configurabilità – Esclusione – Art. 37, comma 49, del D.L. 04/07/2006, n. 223, conv., con mod., dalla L. 04/08/2006, n. 248 – Art. 11, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471»

 

Prescrizione “breve” dei crediti richiesti con cartelle esattoriali non opposte

Termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, cod. civ. per i tributi locali

Commissione Tributaria Regionale del Lazio – Sezione III – Sentenza n. 310 del 23 gennaio 2018: «RISCOSSIONE – A mezzo cartella esattoriale – Intimazione di pagamento per IRPEF, IVA e TRIBUTI LOCALI – Prescrizione quinquennale dopo la notifica della cartella esattoriale non opposta – Fondamento – Ragioni – Cartella esattoriale – Attitudine al giudicato – Esclusione – Mancata impugnazione – Intimazione di pagamento – Notifica oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento – Tributi locali (ICI) – Termine di prescrizione quinquennale – Applicabilità – Artt. 2946 e 2953 c.c.»

 

Notifica a mezzo PEC degli atti dell’ADR
Conformità e prova

Esclusa la validità della notificazione per posta elettronica dell’atto impositivo in formato .pdf, senza l’estensione c.d. “.p7m”

Commissione Tributaria Provinciale di Novara – Sezione I – Sentenza n. 249 del 29 dicembre 2017: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Atti impugnabili – Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo esattoriale – Impugnabilità della cartella di pagamento e degli atti conseguenti – Fondamento – Caso di specie – Ricorso contro la cartella di pagamento a mezzo PEC e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo emesso dall’Agente della riscossione su istanza del contribuente afferente a plurime posizioni debitorie – Art. 19, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 100 c.p.c. – Art. 24 Cost. • RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE – Riscossione mediante ruoli – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Notifica – Notifica della cartella ex art. 26, comma 1-bis (secondo), del DPR n. 602 del 1973 – Cartella di pagamento notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) il 09.02.2016 – Notificazione per posta elettronica formato .pdf, senza l’estensione c.d. “.p7m” – Non validità – Fondamento – Mancata attestazione della conformità della cartella notificata all’originale -Conseguenze – Nullità insanabile della notifica – Art. 26, comma 1-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602»

 

Prassi

Agevolazioni per premi di produttività
e Welfare
aziendale (Benefit)

Premi di risultato e welfare aziendale: il vademecum delle Entrate sulle nuove misure di favore introdotte nel periodo 2017/2018

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5 E del 29 marzo 2018: «IMPOSTE SUI REDDITI – Imposizione sostitutiva agevolata – Imposta sostitutiva dell’IRPEF – Redditi di lavoro dipendente – Premi di risultato e welfare aziendale -Incentivi ai dipendenti – Retribuzioni premiali – Premi di produttività o di risultato – Modifiche alla disciplina – Conversione del premio di risultato con beni e servizi – Casistica esemplificativa – Modifiche introdotte dalle Leggi di Bilancio 2017 e 2018 all’art. 51, comma 2 del TUIR – Ulteriori chiarimenti in materia di premi di risultato e di benefit esclusi dal reddito – Adempimenti del sostituto d’imposta – Certificazione unica (CU) – Conservazione della documentazione -Art. 51, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 – D.M. 25/03/2016»

 

Legislazione

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Nuova versione a decorrere dalle liquidazioni relative al primo trimestre 2018, da presentare entro il 31 maggio 2018

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 marzo 2018, prot. n. 62214/2018: «Modifica delle informazioni da trasmettere per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni»

 

Mezzi di pagamento per l’acquisto di carburanti idonei a consentire la detraibilità IVA
e la
deducibilità della spesa da parte dell’operatore IVA

Acquisto di carburante da parte degli operatori IVA. Individuati i mezzi di pagamento validi per la detrazione e deduzione a partire dal prossimo 1° luglio

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018, prot. n. 73203/2018: «Individuazione dei mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni di cui all’articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»

 

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SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 43 del 2017

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Dichiarazione integrativa a favore: iniziano a chiarirsi i dubbi

di Elia Orsi

 

I Flexible Benefits: trattamento fiscale e contabile

di Maurizio Di Marcotullio e Francesca Salvatori

 

Giurisprudenza

Corte di Giustizia CE:

Principio del ne bis in idem sostanziale

Omesso versamento IVA per un importo superiore alla soglia penale: possibile derogare al principio del ne bis in idem (articolo 50 della Carta di Nizza)

Corte di Giustizia CE – Grande Sezione – Sentenza del 20 marzo 2018, Causa C-524/15: «PENALE TRIBUTARIO – Reati Tributari – Reato di omesso versamento dell’IVA – Sanzioni penali e sanzioni amministrative tributarie – Rapporto – Violazioni amministrative e penali in presenza di un unico fatto – Diritto a non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso fatto – Principio del ne bis in idem sostanziale – Applicazione nell’ordinamento domestico di norma della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”) – Rinvio pregiudiziale – IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva 2006/112/CE – Mancato versamento dell’IVA dovuta – Sanzioni amministrative per violazioni penalmente rilevanti  – Rapporti tra procedimento penale e processo tributario – Normativa nazionale che prevede una sanzione amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Interpretazione dell’articolo 50 della “Carta” dei diritti fondamentali dell’Unione europea, letto alla luce dell’articolo 4 del protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (“CEDU”) – Principio del ne bis in idem – Natura penale della sanzione amministrativa – Esistenza di uno stesso reato – Articolo 52, paragrafo 1 della “Carta” – Limitazioni apportate al principio del ne bis in idem – Presupposti – Applicazione del principio di proporzionalità delle pene di cui all’articolo 49, paragrafo 3, della “Carta” – Severità del complesso delle sanzioni imposte limitata a quanto è strettamente necessario rispetto alla gravità dell’illecito – I procedimenti tributari e penali devono presentare un nesso temporale e materiale sufficientemente stretto – Necessità»

 

Diritto alla detrazione o al rimborso dell’IVA
Termine di decadenza

Il diritto alla detrazione o al rimborso dell’IVA non può prescindere dal fatto di disporre di una fattura (nel caso di specie, nota di addebito/fattura integrativa per ravvedimento del cedente). I termini di decadenza ripartono dal momento di ricezione della nota/fattura corretta

Corte di Giustizia CE – Sezione II – Sentenza del 21 marzo 2018, Causa C-533/16: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Direttiva IVA – Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) – Diritto a detrazione dell’IVA – Termine di decadenza – Diritto al rimborso dell’IVA ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro del rimborso – Articolo 178, lettera a) – Modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA – Direttiva 2008/9/CE – Modalità di rimborso dell’IVA – Termine di decadenza – Principio della neutralità fiscale – IVA pagata e fatturata molti anni dopo la cessione dei beni – Fattispecie – Regolarizzazione di una precedente operazione da parte del cedente che errando, in un primo momento, aveva fatturato non applicando l’IVA ritenendo le operazioni esenti – Diniego del diritto al rimborso a motivo dell’avvenuto decorso del termine di decadenza che sarebbe iniziato a decorrere dalla data di cessione dei beni – Non conformità al diritto dell’Unione»

 

Corte Suprema di Cassazione:

Sezioni tributarie

Notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
Esibizione di
copia della stampa di esiti di notificazione

Notificazione dell’atto impositivo eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. per momentanea assenza del destinatario. La prova della raccomandata di rito non può essere surrogata dall’estratto del sito internet di Poste Italiane

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 6524 del 16 marzo 2018: «NOTIFICAZIONE – A mezzo posta – Avviso di accertamento – Notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. – Compiuta giacenza – Perfezionamento a seguito di invio della raccomandata di rito – Prova di invio della raccomandata – Esibizione di copia della stampa di esiti di notificazione emergente dal sito Poste italiane – Sufficienza – Esclusione – Fondamento – Conseguenza in caso di omessa prova dell’invio – Illegittimità della cartella di pagamento basata sull’avviso non ritualmente notificato»

 

Commissioni Tributarie Provinciali

Contribuente soggetto alla notifica via PEC
sprovvisto di un valido (invalido o inattivo)

Notificazione di cartella ad indirizzo PEC invalido o inattivo: si perfeziona decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa del deposito telematico alla CCIAA

Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sezione XV – Sentenza n. 6464 del 21 novembre 2017: «ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – RISCOSSIONE – NOTIFICAZIONE – Avviso di accertamento o atto della riscossione – Notifica via Pec – Imprese individuali, società e professionisti – Regime post modifiche apportate dall’art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015 – Regime previgente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 193/2016 – Notifica effettuata ex art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73 – Contribuente soggetto alla notifica via PEC sprovvisto di un valido (invalido o inattivo) indirizzo registrato al registro “INI-PEC” – Deposito dell’atto impositivo, presso la CCIAA ed invio al contribuente di raccomandata informativa A.R. – Momento di perfezionamento della notifica – Decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa – Termine per l’impugnazione della cartella – Decorrenza»

 

Prassi

Blocco dei crediti alle imprese per debiti notificati
con cartelle di pagamento

Blocco dei pagamenti ai contribuenti morosi. Segnalazioni all’Ader anche dagli enti pubblici economici e non economici e dalle società interamente e direttamente partecipate dal pubblico

Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – n. 13 del 21 marzo 2018: «RISCOSSIONE – Pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici e non economici e società a partecipazione pubblica – Disposizioni sui pagamenti – Blocco dei crediti nei confronti di contribuenti morosi – Blocco dei crediti alle imprese per debiti notificati con cartelle di pagamento – Riduzione a 5mila euro della soglia per la verifica che il beneficiario non abbia debiti con l’Agente della riscossione – Chiarimenti aggiuntivi – Rapporti tra verifica ex articolo 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e fermo amministrativo – Art. 1, commi da 986 a 989, della L. 27/12/2017, n. 205 (legge di stabilità 2018)»

 

Legislazione

Consolidato nazionale
Revisione del regime

Le disposizioni “revisionate” attuative del regime opzionale di tassazione del consolidato nazionale

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2018: «Revisione del regime di tassazione del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 128 del Testo unico delle imposte sui redditi»

In nota gli articoli da 117 a 129 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»

 

Settore agricolo
Detrazione “forfettizzata”

Cessione di bovini e suini vivi: confermate per il 2018, con effetto dal 1° gennaio, le percentuali di compensazione IVA 2017

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 febbraio 2018: «Innalzamento delle percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina, ai sensi dell’articolo 1, comma 506, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)»

 

Università non statali
Spesa massima detraibile 2017

Invariata per l’anno 2017 la spesa massima detraibile per i corsi di istruzione nelle Università non statali

Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 28 dicembre 2017: «Individuazione degli importi delle tasse e dei contributi delle università non statali ai fini della detrazione d’imposta lorda anno 2017»

 

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Notificazione dell’atto impositivo eseguita ex art. 140 cod. proc. civ. per momentanea assenza del destinatario. La prova della raccomandata di rito non può essere surrogata dall’estratto del sito internet di Poste Italiane

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Civile Tributaria – Ordinanza n. 6524 del 16 marzo 2018

Presidente: Chindemi, Relatore: Mondini

 

 

NOTIFICAZIONE – A mezzo posta – Avviso di accertamento – Notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c. – Compiuta giacenza – Perfezionamento a seguito di invio della raccomandata di rito – Prova di invio della raccomandata – Esibizione di copia della stampa di esiti di notificazione emergente dal sito Poste italiane – Sufficienza – Esclusione – Fondamento – Conseguenza in caso di omessa prova dell’invio – Illegittimità della cartella di pagamento basata sull’avviso non ritualmente notificato – Art. 140 c.p.c. – Art. 2967 c.c

In caso di notifica dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 140 codice di procedura civile, l’atto relativo alla consegna della raccomandata richiesta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ove la consegna dell’atto da notificare sia risultata impossibile, non può essere surrogato da una copia dell’estratto del sito internet di Poste Italiane. Tale estratto non può essere considerato idoneo a provare la circostanza in questione. Questo è l’importante principio che si può estrapolare dalla recente sentenza della Cassazione Ordinanza n. 6524 del 16 marzo 2018 (di seguito riportata). Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio alla commissione tributaria regionale della Campania, in altra composizione, perché motivi sul ritenuto perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento, visto che nella sentenza cassata, in merito alla prova del perfezionamento, il giudice non aveva chiarito se intendeva riferirsi all’estratto del sito internet di Poste Italiane, oppure intendeva riferirsi altra documentazione agli atti, omettendo quindi di dare conto di come era giunto alla suddetta conclusione).

 

Sulla produzione dell’avviso di ricevimento nelle notifiche a mezzo posta, nel diverso ambito delle “notifiche processuali”, la Sezione tributaria delle Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 25285 del 28/11/2014 (Presidente: Cicala M., Relatore: Perrino AM. — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) in merito alla dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, ha statuito che l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. non può essere surrogato dall’esibizione di copia della stampa degli esiti della notificazione emergente dal sito Poste italiane corredata da fotocopia di un avviso di ricevimento di una raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione. (Conforme, ordinanza n. 19387 del 08/11/2012 — in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati)

 

Nel testo integrale dell’ordinanza n. 6524 del 16 marzo 2018

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. Civile Tributaria, composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Domenico Chindemi (Presidente), Dott. Antonio Mondini (Relatore/Consigliere), Dott. Oronzo De Masi, Dott. Liana Maria Teresa Zoso, Dott. Anna Maria Fasano (Consiglieri), ha pronunciato la seguente

Ordinanza

sul ricorso —/2013 proposto da:

D.B.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato T.M.;

(ricorrente)

contro

EQUITALIA SUD S.P.A. DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato A.D.V., rappresentato e difeso dall’avvocato A.S.;

(controricorrente)

nonché contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

(resistente con atto di costituzione)

avverso la sentenza n. 142/2012 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA, depositata il 18/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.02.2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatti della causa

  1. D.B.A. impugnava la cartella esattoriale notificatagli il 15.12.2009, da Equitalia Polis S.p.A. per mancato pagamento di IRPEF, IVA e IRAP relative all’anno 2004, deducendo che il procedimento di notifica della cartella non appariva completo, che la cartella era da considerarsi nulla perché non preceduta dalla notifica di alcun avviso di accertamento, che l’avviso era invalido e che il credito impositivo era prescritto.
  2. L’adita commissione tributaria provinciale di Caserta rigettava l’impugnazione.
  3. La commissione tributaria regionale della Campania, decidendo sull’appello proposto dal contribuente, con sentenza n. 142/51/12, depositata il 18 maggio 2012, confermava la pronuncia di primo grado; la commissione osservava che la nullità della notifica della cartella, quand’anche fosse stato effettivamente accertato il difetto formale che, secondo il D.B.A., ne sarebbe stato la causa, risultava sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso e che la notifica dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 140 c.p.c., risultava, “dalla documentazione in atti”, essersi perfezionata per compiuta giacenza a seguito “di invio della raccomandata n. —, consegnata il 25.11.2008”; la commissione riteneva infine che, stante la mancata impugnazione e la conseguente definitività dell’avviso, ogni questione relativa al merito delle pretese tributarie era da rigettare.
  4. D.B.A. ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale, sulla base di due motivi illustrati con memoria.
  5. Equitalia Sud si è difesa con controricorso.
  6. L’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Motivi della decisione

  1. Con il primo motivo di ricorso, D.B.A. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del D.P.R. 602/73, 60 del D.P.R. 600/73, 137, 156, 160 c.p.c., nonché omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla notifica della cartella di pagamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., lamentando che la commissione tributaria regionale, da un lato, aveva ritenuto applicabili gli articoli del codice di rito sulla sanatoria della notifica degli atti processuali alla notifica di un atto amministrativo, dall’altro lato, aveva omesso di motivare sia sul fatto in sé della notifica sia sulla dedotta ragione di nullità della notifica, consistente nell’avere, il messo notificatore, tralasciato di far firmare al consegnatario la copia della cartella.
  2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del D.P.R. 600/73, 137 e ss., 140 c.p.c., 2967 c.c. nonché omessa motivazione sulla circostanza, controversa e decisiva per il giudizio, costituita dalla notifica dell’avviso di accertamento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.

2.1. Specifica il D.B.A. in proposito che l’unico documento agli atti relativo alla consegna della raccomandata richiesta ai sensi dell’art. 140 c.p.c. ove la consegna dell’atto da notificare sia risultata impossibile, era una copia dell’estratto del sito internet di Poste Italiane, prodotta dalla Equitalia Sud in primo grado, e che tale estratto non poteva essere considerato idoneo a provare la circostanza in questione, che la commissione, nel ritenere raggiunta la prova del perfezionamento della notifica, aveva o commesso una violazione o falsa applicazione delle richiamate norme di legge laddove, con l’espressione “dalla documentazione agli atti” avesse inteso riferirsi a quell’estratto, oppure aveva omesso di precisare a quale altra documentazione agli atti avesse inteso riferirsi e quindi aveva omesso di dare conto di come era giunta alla suddetta conclusione.

  1. Il primo motivo di ricorso è infondato:

3.1. La commissione tributaria regionale della Campania ha, con puntuale motivazione, prestato ossequio alla legge e agli insegnamenti di questa Corte, la quale ha affermato che “la nullità della notifica della cartella esattoriale … è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 c.p.c., atteso l’espresso richiamo, operato dall’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, alle norme sulle notificazioni del codice di rito” (Cass. 384/2016; 1238/2014) e, più in generale, che “la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto d’imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell’art. 156, comma 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione” (Cass. 18480/2016).

  1. Il secondo motivo di ricorso è fondato per la parte in cui la ricorrente vi lamenta il difetto di motivazione della sentenza:

4.1 Nella motivazione non è specificato da quale “documentazione agli atti”, che non sia l’estratto del sito internet di Poste Italiane, riprodotto a pagina 20 del ricorso ed inidoneo (Cass., sez. 6-5, n. 25285/2014) a dimostrare la ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, richiesta dalla parte finale dell’art. 140 c.p.c., sia stata tratta la conclusione che la raccomandata è stata ricevuta il 25.11.2008.

  1. Il motivo deve pertanto essere accolto.
  2. La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale della Campania, in altra composizione, perché motivi sul ritenuto perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento.
  3. La commissione dovrà decidere anche delle spese.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale della Campania, in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2018.

 

Link ai precedenti citati

L’estratto dal servizio online delle Poste non prova la consegna della raccomandata

Corte Suprema di Cassazione – Sesta sezione Civile – 3 – Ordinanza n. 19387 dell’8 novembre 2012 – Presidente: Finocchiaro M.; Relatore: Barreca GL.- PROCEDIMENTO CIVILE – Notificazione – A mezzo posta – Ricorso per cassazione – Istanza di regolamento di competenza – Deposito di avviso di ricevimento – Funzione – Prova dell’avvenuta notificazione – Omissione – Mancata attività difensiva dell’intimato – Deposito della stampa di foglio del servizio “on line” di Poste Italiane – Sufficienza – Esclusione – Fondamento – Art. 140, c.p.c. – Art. 379, c.p.c.

Notifiche processuali. Non fa fede quanto riportato sul foglio stampato dal servizio on line di Poste italiane

Corte Suprema di Cassazione – Sezione Tributaria – Sentenza n. 25285 del 28 novembre 2014 – Presidente: Cicala M.; Relatore: Perrino AM. – PROCEDIMENTO CIVILE – Notificazione – A mezzo posta – Deposito di avviso di ricevimento – Funzione – Prova dell’avvenuta notificazione – Omissione – Esibizione di copia della stampa di esiti di notificazione emergente dal sito Poste italiane e di fotocopia di avviso di ricevimento di raccomandata – Sufficienza – Esclusione – Fondamento – Conseguenze – Inammissibilità del ricorso, non risultando prova della relativa notificazione – Art. 140, c.p.c. – Art. 379, c.p.c.