Paperoni che hanno spostato la residenza in Italia. Istituito il codice tributo per pagare l’imposta a forfait

L’articolo 24-bis del TUIR, ha introdotto un regime opzionale d’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi prodotti all’estero, rivolto esclusivamente alle persone fisiche in possesso dei requisiti ivi previsti, che trasferiscono la residenza fiscale da un Paese estero in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del TUIR. L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura forfettaria di centomila euro per ogni anno d’imposta in cui è valida l’opzione; l’importo è ridotto a venticinquemila euro per ciascuno dei familiari del contribuente che esercita l’opzione, nel caso in cui l’opzione sia stata estesa a tali soggetti. Ora, per consentire ai soggetti coinvolti, sia in qualità di contribuenti principali che hanno esercitato l’opzione, sia in qualità di familiari ai quali la stessa è stata estesa, di pagare la suddetta imposta sostitutiva, è stato istituito il codice per il versamento. In particolare con la risoluzione n. 44 E del 11 giugno 2018 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

“NRPP” denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF – NUOVI RESIDENTI – art. 24-bis, comma 2, del TUIR”, da versare mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE). Il suddetto codice tributo dovrà essere esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “codice”, il codice tributo “NRPP”;
    • nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

Gli altri campi del modello “F24 ELIDE” non devono essere valorizzati.

Prassi  e normativa

Link al testo della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 44 E del 11 giugno 2018, con oggetto: RISCOSSIONE – Regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti – Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 24-bis del TUIR

I chiarimenti sul regime dedicato ai nuovi residenti di cui all’articolo 24-bis del TUIR

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 23 maggio 2017, con oggetto: «Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia – Articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ricercatori e docenti – Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 lavoratori impatriati – Articolo 24-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia – Chiarimenti interpretativi»

Le regole attuative per il forfait di 100mila euro per i (soli) redditi esteri

Link al testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 marzo 2017, prot. n. 47060/2017, recante: «Modalità applicative per l’esercizio, la modifica o la revoca dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis.», pubblicato il 08.03.2017 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244




On line guida del Fisco su incentivi attrazione capitale umano

Docenti e ricercatori che si trasferiscono in Italia, lavoratori “impatriati” e nuovi residenti: sono questi i destinatari della nuova guida del Fisco disponibile da oggi nella sezione “L’Agenzia informa” del sito internet delle Entrate. La pubblicazione spiega, grazie anche a pratiche tabelle di riepilogo, i presupposti per accedere ai diversi benefici fiscali concessi alle persone che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Dopo una breve sezione introduttiva, la guida, articolata in sei capitoli, illustra nel dettaglio come individuare il concetto di residenza, chi sono i lavoratori interessati dai benefici, quali sono i vantaggi fiscali, chi può effettivamente usufruirne, in che modo accedere agli incentivi. Il vademecum chiarisce, inoltre, in cosa consistono concretamente gli incentivi per docenti e ricercatori e per gli “impatriati” oltre alle modalità per fruirne.

Le agevolazioni per i ricercatori e i docenti

I docenti e i ricercatori che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia possono godere di una tassazione minima dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca. La nuova guida delle Entrate illustra i requisiti che occorre possedere per escludere dalla tassazione il 90% del reddito di lavoro autonomo o dipendente prodotto, come l’essere stati residenti all’estero non in maniera occasionale, il trasferimento della residenza fiscale e lo svolgimento di attività di docenza e ricerca nel nostro Paese.

I vantaggi fiscali per i lavoratori “impatriati”

Dal 1° gennaio 2017 per i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato la tassazione avviene sul 50% del loro ammontare. Anche in questo caso nella guida è possibile consultare le modalità di accesso al beneficio, la durata dell’agevolazione e i requisiti richiesti per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi.

Il regime agevolato per i nuovi residenti

Le persone fisiche che decidono di trasferire la propria residenza fiscale in Italia possono usufruire di un’agevolazione che permette di pagare un’imposta sostitutiva forfettaria dell’Irpef sui redditi prodotti all’estero, pari a 100mila euro, in alternativa alla tassazione ordinaria, per una durata massima di 15 anni. Il beneficio è concesso a prescindere dallo svolgimento di un’attività lavorativa in Italia. All’interno della nuova guida delle Entrate è possibile trovare chiarimenti sulla scelta dell’opzione, sulle modalità di estensione del beneficio ai familiari, sui redditi esclusi dal regime agevolato, su come deve essere presentata la richiesta di interpello all’Agenzia e sul pagamento dell’imposta sostitutiva. (Così, comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2018)

Link alla Guida agli incentivi fiscali per l’attrazione di capitale umano in Italia – Aggiornamento Marzo 2018




Incentivi per l’attrazione di capitale umano. Le istruzioni delle Entrate per gli stranieri che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia

Diffusa la circolare-guida dell’Agenzia delle Entrate

I requisiti necessari per accedere alle agevolazioni, le modalità di esercizio delle opzioni e gli effetti per chi sceglie di stabilirsi in Italia. Arrivano i chiarimenti delle Entrate su tutti i regimi agevolativi previsti per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel nostro Paese. Nella circolare n. 17/E di oggi (23 maggio 2017) vengono illustrate dettagliatamente le caratteristiche e i meccanismi degli incentivi attualmente in vigore per “attrarre capitale umano”: dai cosiddetti “impatriati”, ovvero lavoratori dipendenti o autonomi, manager, lavoratori ad alta specializzazione e laureati, agli high net worth individual, neo residenti ad alta capacità contributiva, passando per docenti e ricercatori e lavoratori “contro-esodati”.

“Lavoratori impatriati”, tutte le novità dal 1° gennaio 2017

Chiarimenti in arrivo per il regime dei cosiddetti “lavoratori impatriati”, ossia coloro che, in possesso di specifici requisiti, trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgervi un’attività lavorativa.

Per costoro già dal 2016 è previsto un regime di imponibilità ridotta dei redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia, che dallo scorso 1° gennaio, grazie alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, è passata dal 70% al 50% e si è estesa anche ai redditi di lavoro autonomo. La circolare illustra tutti i dettagli in merito alle novità introdotte nel regime, in particolare riguardo ai requisiti richiesti per l’accesso al beneficio, che sono stati notevolmente semplificati. Viene chiarito che il regime speciale è consentito anche ai manager in posizione di distacco, a partire dal periodo d’imposta in cui acquisiscono la residenza fiscale italiana. Ugualmente può rientrare nell’imponibilità ridotta chi trasferisce la residenza in Italia prima ancora di iniziare l’attività, a condizione che i due eventi siano collegabili.

Gli incentivi per i ricercatori e i docenti

È prevista una tassazione agevolata per i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10% e sono esclusi dal valore della produzione netta ai fini IRAP. L’agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi, sempreché permanga la residenza fiscale in Italia.

Per accedere al beneficio i docenti e i ricercatori devono essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato, non essere stati occasionalmente residenti all’estero, aver svolto all’estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi presso centri di ricerca pubblici o privati o università, svolgere attività di docenza e ricerca in Italia e, infine, acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Quale agevolazione per i lavoratori “controesodati”

I lavoratori che sono stati residenti in Italia e che, dopo essersi trasferiti all’estero, vi hanno fatto ritorno entro il 31 dicembre 2015 (“controesodati”) possono fruire di incentivi fiscali sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa avviate in Italia. In particolare, possono optare per l’applicazione del regime degli impatriati e, quindi, richiedere la tassazione dei redditi, prodotti in Italia, su una base imponibile del 70% per il 2016 e del 50% per gli anni 2017-2020. Tra i requisiti per essere inclusi nella norma agevolativa, vi è la condizione di essere già stati residenti per almeno 24 mesi continuativi in Italia, la cittadinanza in uno dei paesi dell’Unione Europea, il possesso del titolo di laurea, l’iscrizione nelle liste anagrafiche della popolazione residente e il trasferimento del proprio domicilio e della propria residenza entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.

 Regime opzionale di imposizione sostitutiva per i nuovi residenti

La circolare fornisce chiarimenti sul nuovo regime fiscale, introdotto dall’ultima Legge di Bilancio all’articolo 24-bis del TUIR, volto a incentivare il trasferimento della residenza nel nostro Paese di soggetti ad elevata capacità contributiva. Si tratta di una misura che consente alle persone fisiche che intendono spostare la loro residenza fiscale in Italia di beneficiare di un’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero, stabilita forfettariamente nella misura di 100 mila euro per ciascun periodo d’imposta in cui resta valevole l’opzione. Il regime può essere esteso anche a favore di uno o più familiari, i quali sono tenuti a versare un’imposta sostitutiva pari a 25.000 euro.

Per fruire del regime agevolato è necessario, oltre all’effettivo trasferimento in Italia, che la persona fisica non sia stata fiscalmente residente nel territorio dello Stato per almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti all’inizio di validità dell’opzione.

L’accesso al nuovo regime si realizza tramite opzione direttamente nella dichiarazione dei redditi, da presentare entro i termini ordinari. La circolare ricorda la possibilità, nel caso in cui il contribuente nutra dubbi circa la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al regime, di presentare una specifica istanza preventiva di interpello. Vengono, inoltre, forniti chiarimenti in merito ai redditi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’opzione, al valore “in ingresso” dei beni detenuti dai neo-residenti e all’applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia imposizione. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 maggio 2017)

Link alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17 E del 23 maggio 2017, con oggetto:Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia – Articolo 44 del D.L. 31/05/2010, n. 78, ricercatori e docenti – Articolo 16 del D.Lgs. 14/09/2015, n. 147, lavoratori impatriati – Articolo 24-bis del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia – Chiarimenti interpretativi