Alle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 previste dall’ultimo dpcm dello scorso 3 dicembre si applicano le sanzioni previste dell’articolo 4 del decreto-legge n. 19/2020.
Lo precisa la circolare (di seguito riportata) inviata ai prefetti dal capo di Gabinetto del ministero dell’Interno Bruno Frattasi con riferimento a tutti i divieti di spostamento introdotti relativamente sia al periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021, sia alle giornate 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021.
L’intero quadro sanzionatorio previsto dall’articolo 4 interessa, infatti, tutte le norme di contenimento del contagio, spiega la circolare, e tra queste deve essere ricompresa anche quella che limita gli spostamenti sull’intero territorio nazionale per il periodo natalizio.
La sanzione amministrativa va da 400 a 1000 euro con una riduzione del 30% se si provvede al pagamento entro 5 giorni (280 euro).
Scatta il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 495 del codice penale e punito con la reclusione da 1 a 6 anni, nel caso in cui, nelle ipotesi in cui debba essere presentata, l’autocertificazione sugli spostamenti non sia veritiera.
Il testo della circolare del Viminale
Si riporta il testo integrale della circolare Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2020, n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ, con oggetto: Dpcm 3 dicembre 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Sanzioni
Con riferimento al D.P.C.M in oggetto è emersa su alcuni organi d’informazione la questione riguardante l’asserita mancanza di disposizioni che prevedano l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di inosservanza dei divieti di spostamento introdotti con l’articolo 1, comma 4, di detto provvedimento, con riguardo sia all’arco temporale 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021, sia alle giornate 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021. Trattasi di disposizioni che replicano testualmente le previsioni contenute nell’articolo 1, comma 2, del decreto legge 2 dicembre 2020, n.158.
Al riguardo, si precisa che la suddetta tesi non tiene conto che la norma cardine del sistema regolatorio delle misure di contenimento della diffusione del virus è – e continua ad essere – l’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35.
Detta norma è, infatti, richiamata dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 158/2020, ai sensi del quale il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, in attuazione dell’art. 2 del citato decreto-legge n. 19/2020, ha contemplato una serie di misure di contenimento della pandemia. Alle condotte poste in essere in violazione di tali misure, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 4 dello stesso decreto legge n. 19/2020.
Ora, non può esservi dubbio che tra tali misure, a cui si correla il quadro sanzionatorio, debba essere ricompresa anche quella che limita gli spostamenti sull’intero territorio nazionale per il periodo natalizio.
Le SS.LL. sono pregate di voler partecipare il contenuto della presente anche ai Sigg.ri Sindaci, per la necessaria informazione ai relativi organi accertatori dagli stessi dipendenti.