Esperti nella composizione negoziata della crisi d’impresa. Mingiustizia detta le Linee di guida per la valutazione delle domande

Il Ministero della Giustizia ha emanato il 29 dicembre 2021 le Linee di indirizzo agli Ordini professionali per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa (art. 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147). Ne dà notizia, l’Informativa n. 1/2022 del 3 gennaio 2022 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Nel documento CNDCEC evidenziato che l’emanazione delle suddette Linee di indirizzo, rende necessario l’aggiornamento parziale del modello di domanda di cui alla precedente Informativa n. 108 del 19 novembre 2021, che sarà inviato quanto prima.

Link all’informativa n. 1 del 3 gennaio 2022 (link esterno verso il sito https://www.commercialisti.it/)




Commercialisti. Il modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti

Aggiornamento del  3 gennaio 2022 – vedi: Informativa n. 1 del 3 gennaio 2022 (link esterno verso il sito https://www.commercialisti.it/)

 

Con una informativa, la n. 108 del 19 novembre 2021, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, rende noti ai presidenti dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili:

  • il modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti ex 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118, nel quale sono specificati gli incarichi che ciascun professionista potrà documentare per comprovare le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
  • il modulo/tracciato per la trasmissione dell’elenco alle Camere di commercio compilato con i dati essenziali dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa (il primo foglio è compilato a cura del professionista e inviato da quest’ultimo all’Ordine di appartenenza unitamente alla domanda completa della documentazione prevista dalla normativa; il secondo foglio è compilato a cura dell’Ordine di appartenenza).

Nell’informativa, si ricorda altresì che la possibilità di allegare la dichiarazione dalla quale risulta che l’iscritto produrrà l’attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo entro trenta giorni (art. 2, comma 2, lett. c) del regolamento adottato dal CNDCEC) è prevista al solo fine di consentire all’Ordine di avviare l’attività istruttoria fin dal ricevimento della domanda e di provvedere all’iscrizione nell’elenco solo dopo aver verificato l’effettivo espletamento dell’obbligo formativo di 55 ore da parte dell’iscritto.

 

Link all’informativa n. 108 del 19 novembre 2021 (link esterno verso il sito https://www.commercialisti.it/)

108 – Modello di domanda per l’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118 – modulo/tracciato per la trasmissione dei dati dell’elenco alle Camere di Commercio

Link al testo del “Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco di cui all’articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147” (link esterno verso il sito https://www.commercialisti.it/)