Il punto sul nuovo regime del Gruppo IVA. Efficacia dal 1° gennaio 2019 se si aderisce entro il 15 novembre 2018

Tutti i passi da compiere, chi può aderire, quali sono gli effetti dell’opzione. Con la circolare n. 19 E del 31 ottobre 2018 , le Entrate fanno il punto sul nuovo regime del Gruppo IVA, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017, che, in un’ottica di semplificazione, ha previsto la possibilità per tutti i soggetti IVA stabiliti in Italia, per i quali ricorrono i vincoli finanziario, economico e organizzativo, di costituire un unico soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Per aderire all’istituto, è sufficiente che il soggetto rappresentante del Gruppo presenti telematicamente il modello approvato il 19 settembre scorso. Per il primo anno di applicazione, se l’opzione viene esercitata entro il 15 novembre 2018 il Gruppo IVA avrà efficacia dal 1° gennaio 2019. A regime, invece, si potrà presentare la dichiarazione fino al 30 settembre per costituire il gruppo dal primo gennaio dell’anno successivo.

Tutti i vincoli, punto per punto

La nuova disciplina, che trova fondamento nella Direttiva 2006/112 CE, si ispira a una finalità antiabuso e di semplificazione, consentendo la possibilità di costituire un unico soggetto passivo d’imposta dotato di propria partita Iva e di una propria iscrizione al Vies in caso di operazioni intracomunitarie; il Gruppo è titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro operatore economico. Possono costituire un Gruppo Iva i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dall’articolo 70-ter del DPR n. 633/1972.

Adesione secondo il principio “all-in all-out” e interpello per i casi dubbi

Una volta esercitata l’opzione, partecipano al Gruppo IVA tutti i soggetti per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo. È possibile, mediante un interpello probatorio, dimostrare la sussistenza o meno dei vincoli economico e/o organizzativo in capo a singoli soggetti. L’opzione al regime è vincolante per un triennio, al termine del quale l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, salvo revoca. Se l’opzione viene presentata entro il prossimo 15 novembre, il Gruppo avrà efficacia dal 1° gennaio 2019, mentre a regime si potrà presentare la dichiarazione dal 1º gennaio al 30 settembre perché il Gruppo IVA abbia efficacia dall’anno successivo. Dal 1º ottobre al 31 dicembre, invece, l’opzione avrà effetto dal secondo anno successivo a quello di presentazione. Il nuovo istituto si aggiunge alla liquidazione dell’IVA di gruppo, la forma di tassazione consolidata di autonomi soggetti passivi d’imposta (articolo 73 del D.P.R. n. 633/1972).

Link al testo delle circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19 E del 31 ottobre 2018, con oggetto: GRUPPO IVA – Quadro normativo – Nascita, modifiche e scioglimento – Effetti dell’opzione – Adempimenti e responsabilità – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del DPR 26/10/1972, n. 633 – DM 06/04/2018 – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2018, prot. n. 215450/2018

Documentazione

Commenti

Le disposizioni attuative della disciplina del Gruppo IVA  
di Marco Peirolo

Legislazione

Il modello AGI/1 per la costituzione del Gruppo IVA

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2018, prot. n. 215450/2018, recante: «Approvazione del modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, con le relative istruzioni»

Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA

Gruppo IVA. Nel decreto Mef, regole per la costituzione, diritti, obblighi e adempimenti

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018: «Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell’articolo 70-duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972»

Prassi

Gruppo IVA – Interpello sulla sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione

Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA: le modalità di presentazione dell’interpello “probatorio”

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 54 E del 10 luglio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – GRUPPO IVA – DIRITTO DI INTERPELLO – Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Interpello probatorio – Soggetti legittimati alla presentazione delle istanze – Ammissibilità dell’interpello precostituzione – Art. 11, comma 1, lett. b), della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 70-ter, commi 5 e 6, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Gruppo IVA – Requisiti e modalità di calcolo del pro-rata

Costituzione del Gruppo IVA: ultime precisazioni su vincoli e pro rata Gruppo IVA. L’associazione non può partecipare in veste di controllata

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 4 del 15 ottobre 2018:«GRUPPO IVA – Requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Partecipazione in veste di controllati – Definizione del vincolo finanziario ex art. 70-ter, comma 1, del D.P.R. 633/1972 – Riferimento alla nozione generale di controllo c.d. “di diritto”, diretto e indiretto, fornita al primo comma, n. 1), dell’art. 2359 del c.c. – Conseguenze – Preclusione ai soggetti passivi IVA non costituiti in forma societaria – Partecipazione in veste di controllanti – Possibilità – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Gruppo IVA: per il vincolo economico da svolgimento di un’attività principale dello stesso genere determinante l’oggetto sociale nell’atto costitutivo

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 5 del 15 ottobre 2018: «GRUPPO IVA – Requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Vincolo economico di cui all’articolo 70-ter, comma 2, del D.P.R. n. 633 del 1972 – Valutazione della presenza «di un’attività principale dello stesso genere» rispetto a quelle riscontrabili in capo ad altri soggetti del costituendo Gruppo IVA di cui alla lettera a) del comma 2 dell’art. 70-ter D.P.R. n. 633/72 – Valore determinante all’indicazione effettuata mediante codici ATECO – Esclusione – Riferimento alle attività indicate quale oggetto sociale nell’atto costitutivo – Necessità»

Gruppo IVA: nel primo anno di operatività la detrazione IVA in base a pro-rata determinato presuntivamente

Principio di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 19 ottobre 2018: «GRUPPO IVA – Soggetti ammessi al perimetro soggettivo del gruppo IVA – Modalità di calcolo del pro-rata provvisorio di detrazione del Gruppo IVA nel suo primo anno di operatività – Affermazione – Titolo V-bis, costituito dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Artt. 19, comma 5 e 19-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633»

Compilazione web – Costituzione Gruppo Iva

“Costituzione Gruppo Iva” è l’applicazione web che consente la compilazione del modello AGI/1 da parte del rappresentante del Gruppo, la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti e la presentazione da parte dello stesso rappresentate. (link sito Agenzia delle entrate),

Attenzione: per compilare e presentare il modello direttamente online è necessaria la registrazione ai servizi telematici (Fisconline/Entratel)




Costituzione del Gruppo IVA: pronto il modello da usare per l’esercizio dell’opzione per la costituzione

In sede di prima applicazione, se il modello viene presentato entro il 15 novembre 2018, il Gruppo ha efficacia dal 1° gennaio 2019

Il modello dovrà essere utilizzato dai soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’articolo 70-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che scelgono di diventare un unico soggetto passivo (denominato Gruppo IVA). Per esercitare l’opzione i vincoli finanziario, economico e organizzativo devono sussistere al momento dell’esercizio dell’opzione e, comunque, già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui ha effetto l’opzione. I soggetti esclusi dal Gruppo per mancanza dei vincoli economico e organizzativo o per i quali, all’atto dell’opzione, non sussisteva il vincolo finanziario, partecipano al Gruppo a decorrere dall’anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati (art. 70-quater, comma 5). L’opzione è vincolante per un triennio decorrente dall’anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all’art. 70-novies (art. 70-quater, comma 4). Al Gruppo non possono partecipare sedi e stabili organizzazioni situate all’estero.

Il modello è utilizzato per l’esercizio dell’opzione per la costituzione del Gruppo (art. 70-bis) da parte del rappresentante del Gruppo, che presenta la dichiarazione, e dei soggetti partecipanti al Gruppo medesimo.

A seguito della presentazione del modello, al Gruppo viene attribuito un proprio numero di partita IVA, cui è associato ciascun partecipante, da riportare in ogni dichiarazione, atto o comunicazione relativi all’applicazione dell’IVA.

Il modello è utilizzato anche per comunicare:

  • le opzioni contabili, per l’esercizio delle opzioni di cui agli artt. 36 e 36 bis;
  • l’inclusione/esclusione partecipante, nel caso in cui si verifichi l’ingresso o la cessazione del partecipante al Gruppo;
  • il subentro di un nuovo rappresentante, sia nel caso in cui il rappresentante del Gruppo cessi di far parte del Gruppo senza che vengano meno gli effetti dell’opzione per gli altri partecipanti (art. 70-septies, comma 3), sia nel caso in cui il precedente rappresentante non cessi di partecipare al Gruppo;
  • la variazione della denominazione del Gruppo o delle attività esercitate, indicate in sede di opzione;
  • la revoca dell’opzione, che opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al Gruppo (art. 70-novies, comma 1);
  • la cessazione del Gruppo, nel caso in cui venga meno la pluralità dei soggetti partecipanti (art. 70-decies, comma 4).

Quando presentare il modello – Esercizio dell’opzione o della revoca

Il modello può essere presentato:

  • dal 1º gennaio al 30 settembre. In questo caso l’opzione o la revoca hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • dal 1º ottobre al 31 dicembre. In questo caso l’opzione o la revoca hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo (art. 70-quater, comma 3; art. 70-novies, comma 2).

In sede di prima applicazione, se il modello viene presentato entro il 15 novembre 2018, il Gruppo ha efficacia dal 1° gennaio 2019.

Link al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 settembre 2018, prot. n. 215450/2018, recante: «Approvazione del modello AGI/1, dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, con le relative istruzioni», pubblicato il 20.09.2018 su www.agenziaent

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Le disposizioni attuative della disciplina del Gruppo IVA  
di Marco Peirolo

Legislazione

Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA

Gruppo IVA. Nel decreto Mef, regole per la costituzione, diritti, obblighi e adempimenti

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018: «Disposizioni di attuazione della disciplina in tema di Gruppo IVA, ai sensi dell’articolo 70-duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972»

Prassi

Gruppo IVA – Interpello sulla sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione

Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA: le modalità di presentazione dell’interpello “probatorio”

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 54 E del 10 luglio 2018: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – GRUPPO IVA – DIRITTO DI INTERPELLO – Sussistenza o insussistenza dei requisiti necessari per la costituzione del gruppo IVA – Interpello probatorio – Soggetti legittimati alla presentazione delle istanze – Ammissibilità dell’interpello precostituzione – Art. 11, comma 1, lett. b), della L. 27/07/2000, n. 212 – Art. 70-ter, commi 5 e 6, del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»