Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari 2024. Proroga al 2 aprile 2024 del termine di presentazione della comunicazione per l’accesso al bonus

Con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 15 febbraio 2024, prorogato il termine di scadenza per la presentazione della “comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2024.

Nelle premesse del citato provvedimento, evidenziato che “nel corrente anno, la data del 31 marzo – termine di scadenza per la presentazione della citata “comunicazione per l’accesso” – coincide con la Domenica di Pasqua e anche il successivo lunedì 1° aprile 2024 è un giorno festivo”. Di conseguenza, alla luce del principio di massima collaborazione e di favor per la più ampia partecipazione dei soggetti interessati alla presentazione della domanda,  l’Amministrazione ha ritenuto di  prorogare il suddetto termine del 31 marzo 2024 al 2 aprile 2024.

Si ricorda che per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare“, accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

In particolare:

  • dal 1° al 31 marzo dell’anno (per l’anno 2024 al 2 aprile) per il quale si chiede l’agevolazione, è necessario inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato;
  • dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo, i soggetti che hanno inviato la “comunicazione per l’accesso” debbono inviare la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato.

 

 

 




Bonus pubblicità. Dal 9 gennaio possibile inviare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari 2022

Dal 9 gennaio al 9 febbraio 2023 sarà possibile inviare la dichiarazione sostitutiva per confermare gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022. Il nuovo modello è disponibile sul sito del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si ricorda che la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” serve per dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti previsti dalla norma.

 

Per saperne di più:




Credito di imposta per i servizi digitali: pubblicato l’elenco delle imprese editrici ammesse per l’anno 2021

È stato emanato oggi, 29 dicembre 2021, il decreto del Capo del Dipartimento che approva l’elenco delle imprese editrici di quotidiani e periodici cui è riconosciuto, per l’anno 2021, il credito di imposta per l’acquisizione di servizi digitali, previsto dall’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e prorogato dall’articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con l’indicazione dell’importo a ciascuna spettante. Nell’elenco sono indicate le imprese che, pur avendo titolo teorico al credito, non ne potranno fruire, in tutto o in parte, a causa delle comunicazioni pervenute dal Registro Nazionale degli Aiuti di Stato. L’elenco è stato trasmesso all’Agenzia delle Entrate.

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Il modello F24 può essere presentato a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento e dell’elenco allegato sopra citati sul sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri – www.informazioneeditoria.gov.it. Ai fini della fruizione del credito d’imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6919, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 81/E del 23 dicembre 2020.

Fonte:  Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sito www.informazioneeditoria.gov.it

 

Per saperne di più:

Editori. Pubblicate le disposizioni di dettaglio per la richiesta del credito d’imposta per testate online e information technology di gestione della connettività

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2020: «Disposizioni applicative per la concessione del credito d’imposta per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici»

 




Credito di imposta per i servizi digitali per le imprese editrici. Al via le domande

 

Dal 20 ottobre 2021 (ore 10.00) fino al 20 novembre 2021 (ore 23.59) è possibile presentare la domanda per il credito d’imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali, ai sensi dell’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dell’articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e del D.P.C.M. 4 agosto 2020.

Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell’impresa esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura disponibile nell’area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE), dal menù “Servizi on-line” al percorso “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l’informazione e l’editoria”, “Credito imposta servizi digitali”.

Per assistenza per l’accesso al portale o per la compilazione della domanda consultare il manuale utente della procedura (aggiornato al 14 ottobre 2021) oppure contattare l’Help Desk al numero 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.

Per le risposte alle principali domande pervenute al Dipartimento, consultare le FAQ. Per richieste di chiarimento sul credito di imposta inviare un messaggio all’indirizzo di posta elettronica credito.digitale@governo.it

Per maggiori dettagli consultare la sezione dedicata oppure la pagina dedicata del portale impresainungiorno.gov.it.

Fonte: Dipartimento per l’informazione e l’editoria – https://www.informazioneeditoria.gov.it/

 

Per saperne di più:

Editori. Pubblicate le disposizioni di dettaglio per la richiesta del credito d’imposta per testate online e information technology di gestione della connettività

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2020: «Disposizioni applicative per la concessione del credito d’imposta per i servizi digitali alle imprese editrici di quotidiani e periodici»




Credito di imposta per i servizi digitali per le imprese editrici. Domande dal 20 ottobre al 20 novembre 2021

L’articolo 1, comma 610, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha prorogato per gli anni 2021 e 2022 il credito di imposta riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e periodici per l’acquisizione di servizi digitali, di cui all’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Il credito è riconosciuto con le modalità previste dal D.P.C.M. 4 agosto 2020. In particolare, le domande di ammissione per l’anno 2021 potranno essere presentate dal 20 ottobre al 20 novembre 2021.




Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari: al via, dal 1° al 31 marzo, la presentazione delle “comunicazioni per l’accesso” per l’anno 2021

 

 

 

Dal 1° al 31 marzo 2021 è possibile inviare la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2021 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con SPID, CNS o CIE e con le credenziali Entratel e Fisconline.

A seguito delle modifiche normative introdotte dall’articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta è riconosciuto:

  • relativamente agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati;
  • relativamente agli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.

Solo per gli investimenti sui giornali, pertanto, per gli anni 2021 e 2022 viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’analogo investimento dell’anno precedente.

 

In particolare, come evidenziano le istruzioni ai modelli di “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” la legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), nel modificare la norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017), ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (di seguito “Stampa”), entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni. Solo per gli investimenti sulla “Stampa”, pertanto, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione. Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle Emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la normale disciplina di cui al comma 1-bis del citato articolo 57-bis: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1 per cento, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente. Resta ferma l’applicazione del limite de minimis di cui ai Regolamenti dell’Unione europea.

L’agevolazione rimane soggetta al rispetto dei limiti della normativa europea sugli aiuti di Stato de minimis e al rispetto del limite del tetto di spesa, determinato dallo stanziamento annuale, distinto per i due suddetti “canali” di investimento.

La citata disposizione della legge di bilancio ha già previsto, per i soli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali, uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Deve ancora essere determinato lo stanziamento per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiotelevisive, che sarà stabilito, a valere sulla quota del “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” di competenza del Ministero dello sviluppo economico, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all’art. 1, comma 4, della Legge n. 198/2016, emanato annualmente per la ripartizione, tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dello sviluppo economico, delle risorse del suddetto fondo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’apposita sezione (https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/) di questo sito oppure la sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate dove sono altresì pubblicati il modello di comunicazione/dichiarazione e le relative istruzioni per la compilazione aggiornati. (Cfr. Comunicato web del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 1 marzo 2021)