Imprenditoria femminile: Mise, 200 milioni per misure Imprese ON e Smart&Start | Dal 19 maggio la presentazione delle domande

 

A sostegno dell’imprenditoria femminile il Ministero dello sviluppo economico ha rifinanziato con 200 milioni di euro le misure agevolative Imprese ON (Oltre Nuove Imprese a Tasso zero), a supporto della creazione di piccole e medie imprese e auto imprenditoria, e Smart&Start, a supporto di startup e PMI innovative, destinando per ciascuna linea di intervento 100 milioni di euro.

Con una circolare pubblicata dal Mise disposto che a partire dal prossimo 19 maggio potranno essere presentate le domande per le agevolazioni previste da Imprese ON e Smart&Start.

Sarà inoltre possibile finanziare anche i progetti già presentati dal 1° febbraio 2020 che rispettino i requisiti indicati dal PNRR.

Per le misure Imprese ON e Smart&Start sono previste agevolazioni con finanziamenti a tasso zero e contributi a fondo perduto.

Riguardo al Fondo impresa femminile sempre il 19 maggio alle ore 10 verrà aperto lo sportello online per l’invio delle domande di incentivo relative a nuove imprese o costituite da meno di 12 mesi.

Per maggiori informazioni (Link al sito del Mise):

 




Superbonus 110%. Diffuso il quesitario del Fisco

L’Agenzia delle Entrate risponde alle domande sull’applicazione del Superbonus provenienti da stampa specializzata, associazioni di categoria, ordini professionali e Centri di assistenza fiscale (CAF), dopo la Circolare n. 24/E e le molte risposte agli interpelli già pubblicate. Con la circolare n. 30/E di oggi, infatti, le Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulla detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica, antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici che rientrano nel Superbonus al 110%. Il documento di prassi inoltre spiega le modifiche introdotte all’agevolazione dal decreto legge n. 104/2020 e fornisce l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

 

L’elenco delle novità del D.L. n. 104/2020

 

Nel documento dell’Agenzia vengono riepilogate le recenti modifiche al Superbonus introdotte dal D.L. n. 104/2020 per semplificare e rendere più fruibile il Superbonus. Tra le novità, il chiarimento della nozione di accesso autonomo dall’esterno, il quorum ridotto (1/3 della proprietà) necessario per le maggioranze condominiali che approvano i lavori, alcune semplificazioni in merito alle asseverazioni dei tecnici che, nel caso di soli interventi sulle parti comuni, devono essere riferite esclusivamente alle parti condominiali, l’aumento del 50% dei massimali nei territori colpiti dal sisma del centro Italia 2016-2017.

 

Onlus, OdV, ApS

 

Le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale possono fruire del Superbonus senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia di immobili oggetto di intervento. Il Superbonus spetta per tutti gli interventi trainati e trainanti, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile. Per tali soggetti non opera neanche la limitazione delle due unità immobiliari.

 

IACP

 

Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi relativamente a interventi ammessi al Superbonus, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (IACP) comunque denominati che optano per il cd. “sconto in fattura”, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, non si applica lo split payment.

 

L’accesso autonomo

 

Il documento di prassi chiarisce in quali casi si può ritenere che una unità immobiliare abbia «accesso autonomo dall’esterno» qualora, ad esempio: all’immobile si accede direttamente da una strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune ad altri immobili che affaccia su strada oppure da terreno di utilizzo non esclusivo (ad esempio i pascoli), non essendo rilevante la proprietà pubblica o privata e/o esclusiva del possessore dell’unità immobiliare all’accesso in questione; all’immobile si accede da strada privata di altra proprietà gravata da servitù di passaggio a servizio dell’immobile.

 

Gli interventi trainanti e quelli trainati, alcuni casi concreti

 

La circolare affronta anche il tema degli interventi trainanti, chiarendo che possono essere eseguiti anche su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché questo intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall’articolo 119 del decreto Rilancio.

Inoltre, l’Agenzia chiarisce che l’installazione di impianti fotovoltaici – che rientra tra gli interventi trainati a condizione che si esegua un intervento trainante di efficienza energetica di cui al comma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio o che si esegua un intervento antisismico ai sensi del comma 4 dello stesso articolo – è ammessa al Superbonus  anche se effettuata sulle pertinenze degli edifici o delle unità immobiliari.

Un’ulteriore circostanza affrontata nel documento delle Entrate è quella degli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio. In questo caso, spiega la circolare, le relative spese rientrano nel Superbonus anche se l’intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio, a condizione che per l’edificio oggetto di intervento siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2020)

 

Link al testo della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 30 E del 22 dicembre 2020, con oggetto: SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Detrazione per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione – Risposte a quesiti – Artt. 119 e 121 del DL 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847

 

La circolare delle Entrate. Soggetti destinatari, interventi ammessi e adempimenti necessari

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E dell’8 agosto 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Detrazione per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione – Artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847 – Primi chiarimenti»

 

Superbonus 110% per interventi sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari. Chiarimenti sui limiti di spesa agevolabili comuni e individuali

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60 E del 28 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Interventi agevolati realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari -Limiti di spesa e modalità di riparto delle detrazioni – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Link al testo dell’audizione del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, svoltosi il 18 novembre 2020 presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria, sul tema del “Superbonus”, articoli 119-121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto Rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 

 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – APPROFONDIMENTO DEI COMMERCIALISTI

Il Superbonus 110%: check list visto di conformità Ecobonus e sismabonus

Documento di ricerca del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti del 26 novembre 2020

 

Legislazione

 

Il decreto sui requisiti tecnici degli interventi

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020: «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus»

 

Il decreto sulle asseverazioni

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020: «Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus»

 

Modificato il modello per la cessione del credito e lo sconto in fattura

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020, prot. n. 326047/2020, recante: «Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione».

 

 




Superbonus del 110%. Le check list dei Commercialisti per il visto di conformità sugli interventi per l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico

 

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Il ‘superbonus’ del 110%: le check list per il visto di conformità sugli interventi per l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico”.

Nel lavoro presenti due check list dei controlli che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione.

Una ricognizione sui controlli che i soggetti abilitati sono chiamati ad effettuare ai fini di un corretto rilascio del visto di conformità.

Il decreto Rilancio nell’ambito delle misure di sostegno all’economia previste per fronteggiare le difficoltà economiche e finanziarie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con l’articolo 119 ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. “Superbonus”).

Per usufruire della detrazione, il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti normativamente previsti ed essere in possesso della relativa documentazione.

L’articolo 121 del Decreto “Rilancio” ha inoltre previsto per gli interventi espressamente elencati nel comma 2 (ivi compresi quelli che danno diritto al “Superbonus”), la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi (c.d. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi (compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari) del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Per gli interventi che danno diritto al “Superbonus”, in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, il legislatore richiede, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, l’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 su un’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Il visto in parola può essere rilasciato solo dai soggetti abilitati (tra gli altri, commercialisti e consulenti del lavoro abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni).

Nel lavoro presenti due utili check list dei controlli (link sito: https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1500) che devono essere effettuati ai fini dell’apposizione del visto di conformità sull’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, nei casi di opzione per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione. (Così, comunicato Stampa della fondazione nazionale commercialisti del 22 ottobre 2020 (www.fondazionenazionalecommercialisti.it)

 

Link al documento pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti

 

Documentazione

 

Provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

Il provvedimento e il modello per la cessione del credito e lo sconto in fattura

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020: «Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici»

Attenzione

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020 sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Con lo stesso provvedimento, inoltre, apportate alcune modifiche al modello e alle relative istruzioni, al fine di gestire le opzioni relative a tutte le tipologie di interventi indicati all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In conseguenza di tale modifiche, il provvedimento ha approvato un nuovo modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica” con le relative istruzioni.

Link al testo del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 ottobre 2020, prot. n. 326047/2020, recante: «Modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica, approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, e alle relative istruzioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello di comunicazione».

 

Decreti Mise

 

Il decreto sui requisiti tecnici degli interventi

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020: «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus»

Il decreto sulle asseverazioni

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020: «Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus»

 

Prassi

 

La circolare delle Entrate. Soggetti destinatari, interventi ammessi e adempimenti necessari

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24 E dell’8 agosto 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Detrazione per la realizzazione di specifici interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione – Artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847 – Primi chiarimenti»

 

Superbonus per acquisto di immobile sito in zona a rischio sismico 1, 2 o 3, demolito e ricostruito. Il costruttore può applicare uno sconto in fattura “parziale”

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 325 del 9 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di cd. case antisismiche – Spese sostenute tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021, per l’acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione in zona sismica 1, 2 e 3 – Richiesta all’impresa venditrice di applicare lo sconto in fattura, anche parziale, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione spettante – Possibilità – Condizioni – Art. 16, comma 1-septies del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Superbonus anche nel caso dell’efficientamento energetico effettuato su un’unità collabente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 326 del 9 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Interventi realizzati su fabbricato censiti nella categoria catastale F/2 (“unità collabenti”) da accorpare all’abitazione principale – Interventi agevolabili – Fondamento – Condizioni – Artt. 14 e 16, del D.L. 04/06/2013, n. 63, conv., con mod., dalla L. 03/08/2013, n. 90 – Artt. 119 e 121 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 08/08/2020, prot. n. 283847»

 

Accesso al Superbonus anche al detentore dell’immobile in base ad un contratto di comodato regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 327 del 9 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Interventi realizzati su immobile agevolabile detenuto per mezzo di contratto comodato d’uso gratuito registrato -Fruibilità dell’agevolazione – Affermazione – Condizioni – Commi 9 e 10 dell’art. 119 del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Accesso al Superbonus per lavori di efficientamento energetico sulla villetta a schiera «funzionalmente indipendente»

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 328 del 9 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Interventi efficientamento energetico realizzati su “villetta a schiera”, terra tetto, «funzionalmente indipendente» – Interventi agevolabili – Fondamento – Condizioni – Art. 119, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Interventi in edifici in comproprietà. In presenza di parti comuni, Superbonus riconosciuto solo nel caso in cui vi sia un condominio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 329 del 10 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Interventi su parti comuni riferibili a più unità immobiliari non inserite in un condominio, in comproprietà, autonomamente accatastate, facenti parte del medesimo edificio – Impossibilità di beneficiare della detrazione del 110 per cento né con riferimento alle spese sostenute per interventi realizzati sulle parti a servizio comune, né con riferimento alle spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari in quanto non inserite in un condominio -Art. 119, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Cappotto termico “parziale” autorizzato dal condominio. Le condizioni per fruire del Superbonus per il singolo appartamento sulle superfici di propria pertinenza

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 408 del 24 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO – Efficienza energetica – Interventi di isolamento termico sugli involucri – Intervento, anziché essere realizzato dal condominio, effettuato dal singolo condomino su una sola parte dell’involucro esterno dell’immobile di propria pertinenza – Intervento sulle sole superfici opache dell’involucro del perimetro ricadente nella pertinenza del singolo condomino, previo nulla osta degli enti competenti e autorizzato dal condominio – Intervento agevolabile – Condizioni – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Superbonus 110% per interventi sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari. Chiarimenti sui limiti di spesa agevolabili comuni e individuali

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 60 E del 28 settembre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Interventi agevolati realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari -Limiti di spesa e modalità di riparto delle detrazioni – Artt. 119 e 121, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio) – Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8/08/2020, prot. n. 283847»

 

Accesso al Superbonus per la demolizione e ricostruzione dell’edificio residenziale unifamiliare anche non adibito ad abitazione principale

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 455 del 7 ottobre 2020: «SUPERBONUS DEL 110 PER CENTO -Accesso all’agevolazione per le spese di demolizione e ricostruzione di un edificio che non costituisce «abitazione principale» – Possibilità – Recupero del patrimonio edilizio (abbattimento e costruzione) unitamente al Sismabonus – Limite massimo di spesa – Art. 119, del D.L. 19/05/2020, n. 34, conv., con mod., dalla L. 17/07/2020, n. 77 (Decreto Rilancio)»

 

Le risposte del Mef in Commissione VI Finanze della Camera

 

Superbonus 110%. Può ritenersi autonomo l’accesso da una strada privata e/o in multiproprietà. Ammesso anche l’accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-04686 Ungaro della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 30 settembre 2020 – recante: «Chiarimenti sull’applicazione del cosiddetto “Superbonus” fiscale con riferimento agli accessi autonomi ad unità immobiliari»

Atti parlamentari – Interrogazione n. 5-04688 Fragomeli della Commissione VI Finanze della Camera – Resoconto di mercoledì 30 settembre 2020 – recante: «Chiarimenti sull’applicazione del cosiddetto “Superbonus” fiscale con riferimento a specifiche tipologie di unità immobiliari»




Ecobonus, bonus facciate e superbonus: in Gazzetta i decreti Mise per asseverazione e requisiti tecnici

Nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020 pubblicati gli attesi decreti del Ministero dello Sviluppo Economico che stabiliscono i requisiti per fruire delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. In particolare, i due provvedimenti sugli interventi di efficientamento energetico degli edifici previsti dal Decreto Rilancio, definiscono sia i requisiti tecnici per il Superbonus e il Sismabonus al 110% sia la modulistica e le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti, tra cui Enea.

Il “decreto requisiti” tecnici definisce gli interventi che rientrano nelle agevolazioni Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%, i costi massimali per singola tipologia di intervento e le procedure e le modalità di esecuzione dei controlli a campione.

In particolare il decreto, in attuazione dell’art. 14, comma 3-ter , del decreto-legge n. 63 del 2013, definisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese sostenute per interventi di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, spettanti ai sensi del citato articolo, nonché gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti di cui all’art. 1, comma 220 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e gli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.

Mentre il “decreto asseverazioni” disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 119 del decreto Rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3–ter dell’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

 

Il decreto requisiti

Link al testo del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante: «Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020

 

Il decreto asseverazioni

Link al testo del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante: «Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020




Sconto sul prezzo d’acquisto decoder di nuova generazione. Per i venditori registrazione dal 3 dicembre 2019

Il bonus TV, con valore fino a 50 euro, è un’agevolazione per l’acquisto di televisori e decoder idonei alla ricezione di programmi trasmessi con i nuovi standard (DVBT-2 e HEVC). Il bonus consiste in uno sconto sul prezzo d’acquisto. I venditori che intendono aderire all’iniziativa, dovranno registrarsi, dal 3 dicembre 2019, al servizio disponibile nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con le credenziali Spid, Entratel/Fisconline o con la Carta nazionale dei servizi (Cns).

Il “Bonus TV” sarà disponibile a partire dal 18 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2022.

 

A chi si rivolge

Il “Bonus TV” è disponibile per le famiglie con ISEE fino a 20 mila euro.

Modalità di accesso al bonus per i cittadini

Il bonus verrà erogato sotto forma di sconto praticato dal venditore sul prezzo del prodotto acquistato. Per ottenere lo sconto, i cittadini dovranno presentare al venditore una richiesta per acquistare una TV o un decoder beneficiando del bonus. A tal fine dovranno dichiarare di appartenere ad un nucleo familiare di fascia ISEE che non superi i 20.000 euro e che altri componenti dello stesso nucleo non abbiano già fruito del bonus. I dati raccolti saranno trattati in conformità alla normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.)

Per verificare che una TV o un decoder rientrino tra i prodotti per i quali è possibile usufruire del bonus è a disposizione dei cittadini una lista di prodotti “idonei” all’indirizzo: bonustv-decoder.mise.gov.it.

(Link sito web del Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it)

Registrazione dei venditori

I venditori operanti in Italia, compresi quelli del commercio elettronico, che intendono aderire all’iniziativa, dovranno registrarsi, a partire dal 3 dicembre 2019, sulla piattaforma telematica resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate, come indicato anche nella Guida all’uso dell’applicazione “Bonus TV” (pdf) che fornisce dettagliate istruzioni sulle procedure da seguire per la vendita dei prodotti che hanno diritto al bonus. I dati raccolti saranno trattati in conformità alla normativa sulla privacy (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.) 
Per i venditori operanti in Paesi dell’Unione europea diversi dall’Italia è prevista una diversa procedura di adesione all’iniziativa, che sarà disponibile nei prossimi giorni.

(Link sito web del Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it)

Risorse

Lo stanziamento complessivo previsto, per l’intero periodo 2019-2022, è di circa 150 milioni di euro.




Credito d’imposta R&S. Novità in tema di certificazione della documentazione contabile

A seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2019 sulla disciplina del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, di cui all’art. 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 e successive modificazioni, il Ministero dello sviluppo economico ha fornito recentemente, con circolare n. 38584 del 15 febbraio 2019, chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle modifiche apportate dall’ art.1 comma 70, L. 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) circa l’onere di certificazione della documentazione contabile.

Nella circolare precisato che con le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, il legislatore ha stabilito, da un lato, che sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti (in precedenza esonerate) e, dall’altro, che l’adempimento di tale onere costituisce condizione (formale) per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta.

Inoltre, con riferimento alla natura e alla funzione della certificazione richiesta, il documento di prassi evidenzia che “non è richiesta al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (ovvero, nel caso di imprese non tenute al controllo legale dei conti, al soggetto qualificato cui viene richiesta la certificazione) alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e svilupposvolte dall’impresa.”

Infine, per quanto concerne il contenuto e le modalità di rilascio della certificazione contabile il Mise rinvia alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 5/E del 2016 (paragrafi 7 e 8) e nella successiva circolare n. 13/E del 2017 (paragrafo 4.9).

Link al testo della circolare Ministero dello Sviluppo Economico del 15 Febbraio 2019, n. 38584, con OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI – – Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo –Documentazione che l’impresa è tenuta a predisporre e conservare per i successivi controlli – Oneri di certificazione della documentazione contabile introdotti dalla Legge di Bilancio 2019, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 – Art.1 comma 70, L. 30/12/2018, n. 145 – Art. 3, del D.L. 23/12/2013, n. 145, conv., con mod., dalla L. 21/02/2014, n. 9 – Decreto 27/05/2015

Vedi anche circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 E del 10 aprile 2019: «NOVITÀ FISCALI 2019 – MANOVRA FINANZIARIA PER IL 2019 – “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di bilancio 2019) – L. 30/12/2018, n. 145 – D.L. 23/10/2018, n. 119, conv., con mod., dalla L 17/12/2018, n. 136 – Primi chiarimenti