Pubblicato il decreto Interministeriale per il credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

Pubblicato sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it il decreto Interministeriale del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2021, recante: le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4 – (Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose».

Il provvedimento reca le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, con riferimento in particolare:

a) ai soggetti ammessi a beneficiare dell’incentivo, alle tipologie di interventi ammessi, alle soglie massime di spesa ammissibile, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute;

b) alle procedure per l’ammissione delle spese al credito d’imposta, per il suo riconoscimento e utilizzo;

c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dell’incentivo;

d) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa ed il raggiungimento degli obiettivi relativi alla misura 4.2 M1C3 del PNRR.

Al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali, della pertinente misura del PNRR, il decreto disciplina, altresì, le modalità di riduzione o revoca degli incentivi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche, attraverso lo scorrimento dell’elenco dei beneficiari ammessi, formatosi in seguito alla presentazione delle relative domande al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l’Unione europea.

Link al testo del decreto Interministeriale del Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2021, recante: le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4 – (Credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 – «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose».




In Gazzetta il decreto applicativo che disciplina la banca dati strutture ricettive e immobili destinati a locazioni brevi

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 16 novembre 2021 il decreto ministeriale 29 settembre 2021, n. 161 del Ministero del turismo, recante: «Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».

Il decreto regolamenta le modalità di costituzione, gestione e accesso alla banca dati, nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.

Le informazioni contenute nella banca dati riguardano:

a) tipologia di alloggio;

b) ubicazione;

c) capacità ricettiva;

d) estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell’attività ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) soggetto che esercita l’attività ricettiva, anche in forma di locazione breve;

f) codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico.

Si ricorda che i soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare i codici nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell’utenza

L’inosservanza delle disposizioni sulla pubblicazione del codice comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio. Al procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa si applicano gli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

Link al testo del decreto del Ministero del turismo 29 settembre 2021, n. 161: «Regolamento recante modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all’articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 16 novembre 2021