Gestione Separata Inps, debutta la “Domanda Rimborso Unico”: stop ai precedenti canali
L’Inps accentra in un unico punto di accesso le richieste di restituzione dei contributi versati indebitamente. In prima applicazione il servizio riguarda liberi professionisti, committenti e lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata. La procedura sarà progressivamente estesa alle altre gestioni previdenziali
Con il messaggio 13 ottobre 2026, n. 3247, l’Inps dà avvio alla nuova procedura di “rimborso unico” delle somme indebitamente versate, realizzando un unico punto di accesso destinato, a regime, alla gestione delle domande di rimborso relative a tutte le gestioni previdenziali dell’Istituto, anche nei casi in cui l’indebito emerga a seguito di un accertamento.
In questa prima fase, tuttavia, la funzionalità è operativa esclusivamente per la Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e consente di presentare le domande relative alle somme risultanti disponibili presso tale gestione (cfr. messaggio Inps n. 3247/2026, Premessa e § 1.1).
La novità non riguarda soltanto il canale informatico. Con l’attivazione del servizio vengono infatti superate le precedenti modalità di trasmissione, differenziate a seconda che il richiedente fosse committente, libero professionista o lavoratore parasubordinato. Le domande devono ora transitare attraverso la nuova funzionalità “Domanda Rimborso Unico” disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente (cfr. messaggio Inps n. 3247/2026, § 1).
Chi può chiedere il rimborso
Possono accedere al nuovo servizio i titolari di posizione contributiva presso la Gestione Separata.
Il messaggio individua, in particolare, quattro fattispecie:
- i contribuenti autonomi che producono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del TUIR;
- i committenti, limitatamente alla quota contributiva a loro carico – pari a due terzi del contributo – in caso di superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
- i committenti, per ulteriori ipotesi di indebito, quali versamenti duplicati, applicazione di aliquote non corrette, errori di versamento o fattispecie analoghe;
- i lavoratori parasubordinati, per la quota a loro carico – pari a un terzo del contributo – quando l’indebito deriva dal superamento del massimale annuo previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 (cfr. messaggio Inps n. 3247/2026, Premessa).
Il servizio può essere utilizzato direttamente dall’interessato oppure dagli intermediari abilitati ai sensi della legge n. 12 del 1979 e dagli intermediari individuati come “di fiducia” dal contribuente (cfr. messaggio Inps n. 3247/2026, Premessa).
Accesso dal Cassetto previdenziale
La domanda si presenta attraverso il “Cassetto previdenziale del contribuente”, autenticandosi con SPID almeno di livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS e seguendo il percorso “Altri Servizi” > “Domanda Rimborso Unico”.
Attraverso il nuovo ambiente il contribuente o l’intermediario può compilare e trasmettere una nuova istanza, consultare le richieste già presentate, riprendere quelle salvate in bozza e verificarne lo stato di lavorazione.
Nella pagina iniziale sono inoltre disponibili gli aggiornamenti amministrativi e procedurali relativi a rimborsi ed eccedenze, i contatti INPS per segnalare anomalie o malfunzionamenti e il Manuale utente per la corretta compilazione della domanda (cfr. messaggio Inps n. 3247/2026, § 1).
Tre categorie di utenti e tre macro-causali
Nella fase iniziale la procedura distingue tre tipologie di utenti: professionisti, committenti e lavoratori parasubordinati.
Le macro-causali selezionabili sono:
- “Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale”;
- “Gestione Separata – Parasubordinati”;
- “Altro”.
La procedura riconosce automaticamente la tipologia dell’utente e configura di conseguenza la domanda. Sono previsti controlli di coerenza: ad esempio, viene segnalata l’anomalia qualora un soggetto acceda come parasubordinato senza che risultino contributi nella Gestione Separata oppure come committente per superamento del massimale senza somme disponibili da restituire (cfr. messaggio Inps n. 3247/2026, § 1.1).
La causale “Altro” assume carattere residuale e riguarda le richieste non collegate al superamento del massimale. Il messaggio richiama, a titolo esemplificativo, il committente che intenda recuperare somme versate sulla base di un’aliquota non corretta e il libero professionista che richieda il rimborso delle eccedenze risultanti dalla dichiarazione dei redditi (cfr. messaggio Inps n. 3247/2026, § 1.1).
Quattro tipologie di rimborso
Il sistema contempla, nella prima fase applicativa, quattro principali tipologie di rimborso:
- versamento errato;
- credito risultante dalla dichiarazione dei redditi e non utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione cui il rimborso si riferisce;
- superamento del massimale annuo;
- contribuzione dovuta a un’altra Cassa professionale (cfr. messaggio Inps n. 3247/2026, § 1.1).
Il richiamo al credito derivante dalla dichiarazione dei redditi è particolarmente importante per i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata, perché consente di ricondurre anche tale fattispecie al nuovo canale unitario una volta decorso il termine indicato dall’Inps per l’utilizzo in compensazione.
Superamento del massimale: la nuova procedura completa il percorso avviato nel 2025
Una attenzione particolare è riservata alle eccedenze determinate dal superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Il nuovo servizio si raccorda direttamente con il messaggio Inps 19 maggio 2025, n. 1561, con il quale l’Istituto aveva introdotto una procedura di comunicazione ai lavoratori parasubordinati che, sulla base dei compensi denunciati dai committenti mediante flussi UniEmens, risultavano avere raggiunto il massimale annuale.
La comunicazione inviata tramite MyINPS invita il lavoratore a informare i committenti affinché sui compensi successivi al raggiungimento del limite non venga più applicata la contribuzione alla Gestione Separata. Qualora siano già stati effettuati versamenti eccedenti, il messaggio n. 1561/2025 prevedeva che, nell’anno successivo e dopo i controlli dell’Istituto sui compensi imponibili e sulle aliquote applicate, le somme fossero messe a disposizione per la successiva richiesta di rimborso.
Il messaggio n. 3247 del 2026 completa ora tale meccanismo individuando nel nuovo servizio il canale attraverso il quale chiedere materialmente la restituzione.
Una volta concluse le verifiche, l’INPS comunica l’eventuale contribuzione indebitamente versata sia al lavoratore sia, per la quota di competenza, ai singoli committenti.
Ciascun committente può richiedere, per ogni parasubordinato interessato, il rimborso della propria quota eccedente, selezionando la causale “Gestione Separata – Committenti per superamento del massimale”.
Il lavoratore parasubordinato può invece chiedere in un’unica istanza il rimborso complessivo delle quote a proprio carico versate dai diversi committenti oltre il massimale (cfr. messaggio Inps n. 3247/2026, § 1.1).
Non basta avere versato oltre il massimale: occorre che le somme risultino disponibili
Il funzionamento della nuova procedura evidenzia un profilo operativo da non trascurare.
Per le richieste connesse al superamento del massimale, la domanda presuppone che l’Istituto abbia già completato le verifiche e che le somme risultino effettivamente disponibili nella procedura. Lo conferma il controllo automatico previsto per il committente: se questi tenta di accedere alla relativa causale senza che siano presenti somme rimborsabili, il sistema segnala l’incongruenza (cfr. messaggio Inps n. 3247/2026, § 1.1).
Il superamento del massimale costituisce quindi il presupposto dell’indebito, ma la concreta attivazione della domanda segue la ricostruzione e la messa a disposizione delle somme da parte dell’INPS.
Un unico accesso destinato a diventare la regola
Il messaggio Inps n. 3247 segna, dunque, l’avvio di un progetto più ampio.
La “Domanda Rimborso Unico” nasce per concentrare in un solo ambiente le richieste relative alle somme contributive indebitamente versate, rendendo uniformi modalità di presentazione, informazioni disponibili e monitoraggio dello stato dell’istanza.
Per ora il perimetro operativo è limitato alla Gestione Separata; l’Inps annuncia tuttavia l’estensione progressiva della funzionalità alle altre gestioni, anche quando l’indebito derivi da attività di accertamento.
Per professionisti, committenti e parasubordinati il cambiamento è immediato: i precedenti canali separati non sono più disponibili e la gestione delle nuove istanze passa attraverso il Cassetto previdenziale e la “Domanda Rimborso Unico” (cfr. messaggio Inps n. 3247/2026, Premessa e § 1).
Link al testo del Messaggio Inps n. 3247 del 13 ottobre 2026 – OGGETTO: LAVORO – CONTRIBUTI – Gestione Separata – Somme contributive indebitamente versate – Nuova procedura “Domanda Rimborso Unico” – Committenti, lavoratori parasubordinati e liberi professionisti – Superamento del massimale annuo – Versamenti errati e altre eccedenze contributive – Accesso tramite Cassetto previdenziale del contribuente – Soppressione dei precedenti canali di trasmissione
Link al testo del Messaggio Inps n. 1561 del 19 maggio 2025 – OGGETTO: LAVORO – CONTRIBUTI – Gestione Separata – Lavoratori parasubordinati – Superamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile – Comunicazioni MyINPS – Contribuzione versata in eccedenza – Istanza di rimborso – Art. 2, commi 18, 26 e 31, L. 08/08/1995, n. 335